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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 16 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) fissa le tutele minime dei lavoratori dipendenti degli ETS e introduce un parametro originale di equità retributiva interna. I lavoratori degli ETS hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015, ossia i contratti nazionali, territoriali o aziendali stipulati da organizzazioni comparativamente rappresentative. In aggiunta, la norma impone che la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti dello stesso ente non superi il rapporto di uno a otto calcolato sulla retribuzione annua lorda. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 ha introdotto una deroga: in presenza di comprovate esigenze legate all'acquisizione di specifiche competenze per lo svolgimento delle attività di interesse generale, il rapporto massimo è elevato a uno a dodici. Il rispetto di tali parametri deve essere rendicontato nel bilancio sociale oppure, in mancanza, nella relazione di missione prevista dall'articolo 13, comma 1. La norma si coordina con la disciplina fiscale del TUIR in quanto i costi del personale, nel rispetto dei limiti indicati, concorrono alla determinazione delle componenti negative di reddito degli ETS.

Testo dell'articoloVigente

Art. 16 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Lavoro negli enti del Terzo settore

In vigore dal 03/08/2017

1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 . In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. ((In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici)) . Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto ((di tali parametri)) nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

Commento

L'articolo 16 del CTS persegue un duplice obiettivo: garantire ai lavoratori degli ETS trattamenti economici allineati agli standard del mercato del lavoro e contenere la disuguaglianza salariale interna agli enti. Il riferimento ai contratti collettivi «di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015» è tecnico e rilevante: esclude i contratti stipulati da organizzazioni sindacali non rappresentative, orientando gli ETS verso i contratti di settore maggiormente diffusi (ad esempio, i CCNL stipulati da Anpas, Federsolidarietà, Cgil, Cisl, Uil per il settore del non profit).

Il parametro uno a otto — e nella versione modificata dal D.Lgs. 105/2018, uno a dodici — è uno strumento di trasparenza retributiva senza precedenti nel diritto italiano dell'impresa. La ratio è quella di evitare che gli ETS, pur beneficiando di agevolazioni fiscali e del lavoro volontario, sviluppino al proprio interno divari retributivi analoghi a quelli del settore profit. La deroga al rapporto più ampio (uno a dodici) è condizionata alla presenza di «comprovate esigenze» di acquisizione di competenze specifiche per le attività di interesse generale: una clausola che richiede una valutazione caso per caso, documentata nel bilancio sociale o nella relazione di missione.

Dal punto di vista applicativo, l'obbligo di rendicontazione è essenziale: in assenza di bilancio sociale (obbligatorio solo per gli ETS con entrate superiori a un milione di euro), la relazione di cui all'articolo 13, comma 1, deve dare conto del rispetto dei parametri. La violazione dei limiti retributivi non è sanzionata penalmente, ma può rilevare in sede di revisione RUNTS e incidere sulla fruizione dei benefici fiscali riservati agli ETS, in quanto presuppone che l'ente operi secondo criteri di solidarietà e non di remunerazione del capitale.

Casi pratici

Caso 1: Cooperativa sociale che assume un direttore: verifica del rapporto retributivo

Una cooperativa sociale iscritta al RUNTS come ETS intende assumere un direttore con RAL di 60.000 euro. La retribuzione annua lorda più bassa tra i dipendenti è 24.000 euro. Il rapporto risultante è 60.000/24.000 = 2,5, ampiamente entro il limite di uno a otto. Se la cooperativa volesse offrire una RAL di 200.000 euro, dovrebbe verificare che nessun dipendente guadagni meno di 25.000 euro (200.000/8), e documentare la scelta nel bilancio sociale. In assenza di tale documentazione, il rispetto del parametro non sarebbe verificabile in sede di controllo RUNTS.

Caso 2: ODV che assume uno specialista IT per digitalizzare i servizi: deroga al rapporto uno a dodici

Un'organizzazione di volontariato che gestisce servizi di assistenza domiciliare vuole assumere un esperto di sistemi informativi per sviluppare una piattaforma digitale di coordinamento, attività strettamente funzionale al servizio di interesse generale. La retribuzione annua lorda del lavoratore meno pagato è 20.000 euro; quella dell'esperto IT sarebbe 230.000 euro, con rapporto superiore a uno a otto. L'ODV documenta nel bilancio sociale le esigenze specifiche e la connessione con le attività di interesse generale, applicando la deroga al rapporto uno a dodici introdotta dal D.Lgs. 105/2018. Il rapporto 230.000/20.000 = 11,5 rientra nel limite derogatorio.

Domande frequenti

Quale contratto collettivo devono applicare gli ETS ai propri lavoratori?

L'articolo 16 rimanda ai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015, cioè i contratti nazionali, territoriali o aziendali stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In pratica, gli ETS devono applicare i CCNL di settore più diffusi nel comparto del non profit, escludendo i contratti cosiddetti «pirata».

Qual è il rapporto massimo tra la retribuzione più alta e quella più bassa in un ETS?

In via ordinaria il rapporto è uno a otto, calcolato sulla retribuzione annua lorda. Il D.Lgs. 105/2018 ha introdotto la possibilità di elevare il rapporto a uno a dodici in presenza di comprovate esigenze legate all'acquisizione di specifiche competenze per le attività di interesse generale. Il rispetto del parametro va documentato nel bilancio sociale o nella relazione di missione.

Dove deve essere documentato il rispetto dei limiti retributivi previsti dall'articolo 16?

Nel bilancio sociale, se l'ente è tenuto alla sua redazione (entrate superiori a un milione di euro). In caso contrario, nella relazione prevista dall'articolo 13, comma 1, del CTS. La rendicontazione è obbligatoria e non facoltativa.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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