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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 29 del Codice del Terzo Settore disciplina due meccanismi di controllo straordinario negli ETS costituiti in forma associativa: la denunzia al tribunale per gravi irregolarità gestionali (comma 1) e la denunzia all'organo di controllo da parte degli associati (comma 2). Il primo strumento, fondato sull'art. 2409 c.c., consente a un decimo degli associati, all'organo di controllo, al revisore legale o al pubblico ministero di richiedere al giudice un'ispezione giudiziaria quando vi siano fondati sospetti di gravi irregolarità. Il secondo meccanismo attribuisce a ogni associato (o a un decimo di essi nelle associazioni con oltre 500 iscritti) il diritto di segnalare fatti censurabili all'organo di controllo; se la denunzia è firmata da almeno un ventesimo degli associati, l'organo di controllo è tenuto ad attivarsi ai sensi dell'art. 2408, comma 2 c.c. La norma non si applica agli enti di cui all'art. 4, comma 3 CTS. Il sistema costruisce un doppio presidio di accountability: uno giudiziario e uno interno, entrambi azionabili da minoranze qualificate di associati.

Testo dell'articoloVigente

Art. 29 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Denunzia al tribunale e ai componenti dell’organo di controllo

In vigore dal 03/08/2017

1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell' articolo 2409 del codice civile , in quanto compatibile.

2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell' articolo 2408, secondo comma, del codice civile .

3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma

3. Note all'art. 29: – Si riportano gli articoli 2408 e 2409 del codice civile : «Art. 2408 (Denunzia al collegio sindacale). – Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.». «Art. 2409 (Denunzia al tribunale). – Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile. Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute. Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'art.

2393. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.».

Commento

L'articolo 29 CTS innerva nel Terzo settore un sistema di controllo straordinario mutuato dal diritto societario. Il rinvio all'art. 2409 c.c. introduce la vigilanza giudiziaria per gravi irregolarità gestionali, uno strumento incisivo in quanto consente al tribunale di nominare un ispettore o, nei casi più gravi, un amministratore giudiziario. Il presupposto è il «fondato sospetto» di irregolarità nella gestione: la soglia non richiede la prova piena del danno, ma elementi concreti e specifici che giustifichino l'intervento giudiziario.

La legittimazione attiva di almeno un decimo degli associati è una soglia che nelle associazioni di medie dimensioni può risultare significativa. Il legislatore ha opportunamente affiancato la denunzia degli associati a quella dell'organo di controllo e del pubblico ministero, garantendo la possibilità di attivare il rimedio anche in assenza di una minoranza organizzata. La denunzia al pubblico ministero è particolarmente rilevante per gli ETS che beneficiano di finanziamenti pubblici.

Il secondo presidio — la denunzia interna all'organo di controllo — realizza un meccanismo più agile e meno conflittuale. L'obbligo di dar conto della denunzia nella relazione all'assemblea assicura trasparenza. L'attivazione dell'obbligo rafforzato al superamento della soglia del ventesimo degli associati introduce una gradazione proporzionale alla gravità e alla rappresentatività della segnalazione.

Casi pratici

Caso 1: Denunzia al tribunale per irregolarità contabili

Caso 2: Denunzia interna all'organo di controllo da parte di una minoranza

Domande frequenti

Quando gli associati possono rivolgersi al tribunale per irregolarità gestionali?

Almeno un decimo degli associati (insieme a organo di controllo, revisore o pubblico ministero) può agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., richiamato dall'art. 29 CTS, quando vi siano fondati sospetti che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità gestionali in violazione dei loro doveri, tali da poter arrecare danno all'ente. Il tribunale, valutata la fondatezza del sospetto, può disporre un'ispezione giudiziaria.

Cosa deve fare l'organo di controllo quando riceve una denunzia degli associati?

L'organo di controllo è tenuto a tener conto della denunzia nella propria relazione all'assemblea. Se la denunzia proviene da almeno un ventesimo degli associati, scatta un obbligo rafforzato ex art. 2408, comma 2 c.c.: l'organo deve investigare sui fatti segnalati e presentare all'assemblea una relazione motivata con conclusioni ed eventuali proposte, con possibilità di convocarla autonomamente nei casi previsti dalla legge.

La norma si applica a tutti gli ETS?

No. L'art. 29, comma 3 CTS esclude espressamente l'applicazione agli enti di cui all'art. 4, comma 3 CTS. Per le associazioni con più di 500 associati, la soglia per la denunzia individuale è elevata a un decimo degli associati, mentre quella per la denunzia qualificata all'organo di controllo resta fissata a un ventesimo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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