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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 30 del Codice del Terzo Settore regola la composizione, i requisiti e le funzioni dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore. Nelle fondazioni ETS la nomina è sempre obbligatoria; nelle associazioni scatta al superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei seguenti limiti: attivo patrimoniale di 150.000 euro, ricavi di 300.000 euro, o 7 dipendenti medi. L'obbligo cessa se i limiti non vengono superati per due esercizi consecutivi. La nomina è inoltre obbligatoria in presenza di patrimoni destinati. I componenti devono essere scelti tra le categorie previste dall'art. 2397, comma 2 c.c.; in caso di organo collegiale almeno uno deve possedere tali requisiti. L'organo di controllo vigila sulla legge, sullo statuto, sui principi di corretta amministrazione, sul rispetto del D.Lgs. 231/2001 ove applicabile e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo. Può esercitare anche la revisione legale dei conti al superamento delle soglie dell'art. 31 CTS, a condizione che l'intero organo sia composto da revisori legali iscritti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 30 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Organo di controllo

In vigore dal 03/08/2017

1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: ((150.000 euro)) ; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: ((300.000 euro)) ; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: ((7 unità)) .

3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo

10. 5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l' articolo 2399 del codice civile . I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all' articolo 2397, comma secondo, del codice civile . Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo

14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Commento

L'articolo 30 CTS costruisce un sistema modulare di controllo interno calibrato sulle dimensioni dell'ente. La soglia dimensionale — due limiti su tre superati per due esercizi consecutivi — è mutuata dal modello delle società di capitali, ma adattata alle caratteristiche tipiche degli ETS. I valori soglia (150.000 euro di attivo, 300.000 euro di ricavi, 7 dipendenti) individuano una fascia di organizzazioni che presentano una complessità gestionale che richiede un presidio di controllo strutturato.

La scelta del legislatore di consentire un organo di controllo monocratico riflette l'esigenza di contenere i costi per gli ETS di dimensioni medie. Il rinvio all'art. 2399 c.c. esclude la nomina di soggetti che abbiano rapporti economici, familiari o di affari con l'ente o i suoi organi, garantendo l'indipendenza effettiva del controllore. Il componente unico dell'organo monocratico deve possedere i requisiti professionali richiesti dall'art. 2397, comma 2 c.c.

La funzione di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile — estesa al D.Lgs. 231/2001 ove applicabile — conferisce all'organo di controllo un ruolo proattivo nella prevenzione dei rischi. La possibilità di cumulo con la revisione legale dei conti, a condizione che l'organo sia interamente composto da revisori legali, offre agli ETS una soluzione economica per coprire entrambe le funzioni con un unico organo.

Casi pratici

Caso 1: Verifica dell'obbligo di nomina al superamento delle soglie

Caso 2: Organo di controllo che segnala un'inadeguatezza organizzativa

Domande frequenti

Quando un'associazione ETS è obbligata a nominare l'organo di controllo?

L'obbligo scatta quando per due esercizi consecutivi vengono superati almeno due dei tre limiti previsti dall'art. 30, comma 2 CTS: attivo patrimoniale superiore a 150.000 euro, ricavi superiori a 300.000 euro, oppure più di 7 dipendenti medi nell'esercizio. L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i limiti non vengono più superati. Nelle fondazioni ETS la nomina è sempre obbligatoria.

Quali requisiti devono avere i componenti dell'organo di controllo di un ETS?

I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti indicate dall'art. 2397, comma 2 c.c., ossia iscritti nel registro dei revisori legali o negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Nelle composizioni collegiali è sufficiente che almeno uno dei componenti possegga tali requisiti. Si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo può svolgere anche la revisione legale dei conti?

Sì, ma solo a determinate condizioni. L'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti al superamento delle soglie dell'art. 31 CTS, a condizione che l'intero organo sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Non è sufficiente che solo uno dei componenti sia revisore: il requisito deve essere posseduto da tutti i membri.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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