← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 66 del CAD disciplina la carta d'identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS), strumenti fondamentali per l'identificazione digitale dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione. Le caratteristiche e le modalità di rilascio della CIE sono rinviate al D.L. 7/2005, convertito dalla L. 43/2005. Per la carta nazionale dei servizi, la norma demanda a uno o più regolamenti ministeriali la definizione delle caratteristiche, delle modalità di rilascio e d'uso, nel rispetto di princìpi cardine: le PA interessate provvedono all'emissione su richiesta del cittadino, sostenendone il costo; eventuali indicazioni individuali per i servizi sono ammesse nei limiti del Codice Privacy; le PA che erogano servizi in rete devono consentire l'accesso ai titolari di CNS indipendentemente dall'ente emittente; la CNS può essere usata anche per i pagamenti informatici tra privati e PA. CIE e CNS, insieme ai documenti analoghi rilasciati a cittadini stranieri residenti, costituiscono strumenti di identità digitale riconosciuti dall'ordinamento, in linea con il regolamento eIDAS.

Testo dell'articoloVigente

Art. 66 D.Lgs. 82/2005 CAD — Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi

In vigore dal 01/01/2006

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della carta d'identità elettronica sono definite ((dal comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 )) .

2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , nel rispetto dei seguenti principi: a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla; b) l'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono; c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ; (28) d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio; e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, devono contenere: a) i dati identificativi della persona; b) il codice fiscale.

4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili: a) l'indicazione del gruppo sanguigno; b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA; d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza; (28) e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le Linee guida, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.

7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 , possono essere realizzate anche con modalità elettroniche, nel rispetto delle Linee guida, e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

Commento

L'articolo 66 del CAD pone le fondamenta giuridiche della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, strumenti che costituiscono il nucleo storico dell'identità digitale italiana. La CIE, rilasciata dal Ministero dell'Interno tramite i comuni, integra un microchip con dati biometrici e certificati digitali che consentono l'autenticazione online ai servizi della PA con livello di garanzia eIDAS «elevato» — il massimo previsto dal regolamento europeo sull'identificazione elettronica (Reg. UE 910/2014). La CNS, strumento precedente e complementare, ha trovato ampia diffusione soprattutto nel settore sanitario (tessera sanitaria con funzione di CNS) e professionale.

Sul piano del raccordo con il diritto europeo, la CIE è riconosciuta come mezzo di identificazione elettronica notificato ai sensi del regolamento eIDAS, il che ne garantisce il riconoscimento reciproco in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea per l'accesso ai servizi pubblici transfrontalieri. Con l'avvento del regolamento eIDAS 2.0 (Reg. UE 2024/1183) e del portafoglio europeo di identità digitale (EUDI Wallet), la CIE è destinata a divenire uno degli strumenti attraverso cui i cittadini potranno inizializzare il proprio EUDI Wallet, rafforzandone ulteriormente il ruolo nel sistema dell'identità digitale europea.

Il principio dell'interoperabilità tra enti emittenti — secondo cui le PA erogatrici di servizi in rete devono accettare la CNS indipendentemente dall'ente che l'ha emessa — riflette il più generale principio di neutralità e di non discriminazione che informa il sistema delle identità digitali sia a livello nazionale (CAD) sia europeo (eIDAS). Sul fronte della protezione dei dati, la norma richiama esplicitamente il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003, recepito nel GDPR) per i limiti alle indicazioni individuali contenute nella CNS, segnalando la necessità di un approccio di «privacy by design» già nella fase di emissione del documento.

Casi pratici

Caso 1: Autenticazione a un servizio INPS tramite CIE

Caso 2: Uso della tessera sanitaria come CNS per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico

Domande frequenti

Qual è la differenza tra carta d'identità elettronica (CIE) e carta nazionale dei servizi (CNS)?

La CIE è il documento d'identità rilasciato dai comuni per conto del Ministero dell'Interno, dotato di microchip con dati biometrici e certificati digitali che consentono l'autenticazione online con livello eIDAS «elevato». La CNS è invece uno strumento separato — la cui forma più diffusa è la tessera sanitaria — rilasciato da varie PA su richiesta del cittadino, che consente l'accesso ai servizi digitali delle amministrazioni aderenti. Entrambi sono disciplinati dall'articolo 66 CAD, ma la CIE ha progressivamente assunto un ruolo centrale nel sistema dell'identità digitale italiana.

La carta d'identità elettronica è riconosciuta anche in altri Paesi UE?

Sì. La CIE è stata notificata come mezzo di identificazione elettronica ai sensi del regolamento eIDAS (Reg. UE 910/2014), il che ne garantisce il riconoscimento reciproco in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea per l'accesso ai servizi pubblici online transfrontalieri. Con il regolamento eIDAS 2.0 (Reg. UE 2024/1183), la CIE è destinata a diventare uno degli strumenti per inizializzare il portafoglio europeo di identità digitale (EUDI Wallet), rafforzandone la portata internazionale.

Chi sostiene il costo di rilascio della carta nazionale dei servizi?

Secondo l'articolo 66, comma 2, lettera b) del CAD, l'onere economico di produzione e rilascio della carta nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che la emettono, non del cittadino richiedente. Le PA che intendono rilasciare la CNS devono dunque stanziare le risorse necessarie nei propri bilanci. La CIE segue invece una disciplina specifica che prevede il pagamento di un diritto fisso da parte del richiedente, definito dal Ministero dell'Interno.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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