Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 67 CAD – Modalità di sviluppo ed acquisizione

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all’ articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 .

2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l’esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità del [DigitPA] ; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell’ articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 , anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: CAD - Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).
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In sintesi

L'articolo 67 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), originariamente dedicato alle carte di pagamento e agli strumenti di pagamento elettronico nell'ambito dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. Tale decreto, noto come «riforma Madia» del CAD, ha operato una revisione complessiva del Codice, sopprimendo numerose disposizioni divenute obsolete o ridondanti alla luce dell'evoluzione normativa e tecnologica. Le materie già disciplinate dall'articolo 67, relative ai pagamenti elettronici verso la PA, sono oggi regolate dalla piattaforma PagoPA, istituita dall'articolo 5 del CAD, e dalle Linee guida AgID sui pagamenti elettronici. Il quadro europeo di riferimento è la direttiva sui servizi di pagamento (PSD2, Dir. UE 2015/2366), recepita in Italia con il D.Lgs. 218/2017. La norma abrogata non produce dunque effetti giuridici nell'ordinamento vigente.

L'articolo 67 del CAD è stato abrogato dal D.Lgs. 179/2016, la riforma organica del Codice dell'Amministrazione Digitale voluta dal Governo Renzi nell'ambito della «riforma Madia» della pubblica amministrazione (L. 124/2015). La soppressione si è inserita in un più ampio processo di semplificazione e aggiornamento del CAD, che aveva accumulato nel corso degli anni numerose stratificazioni normative rendendo necessaria una razionalizzazione sistematica.

La materia dei pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione, che costituiva il nucleo originario dell'articolo 67, ha trovato una disciplina organica e aggiornata nell'articolo 5 del CAD vigente, che istituisce la piattaforma PagoPA come infrastruttura nazionale obbligatoria per i pagamenti digitali alla PA. PagoPA, gestita dalla società omonima partecipata dallo Stato, offre un sistema standardizzato e interoperabile che si raccorda con la direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD2, Dir. UE 2015/2366) e con i regolamenti tecnici dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) sui servizi di pagamento elettronico.

La conoscenza della successione normativa in materia di pagamenti digitali alla PA è rilevante per gli operatori del settore: le PA non possono più fare riferimento all'articolo 67 per disciplinare i propri sistemi di pagamento elettronico, ma devono aderire obbligatoriamente a PagoPA ai sensi dell'articolo 5 CAD e delle relative Linee guida AgID, pena la commissione di illeciti amministrativi e la responsabilità dirigenziale prevista dall'articolo 5, comma 2-quinquies del CAD.

Casi pratici

Caso 1: Pagamento di una multa comunale tramite PagoPA

Caso 2: Verifica della conformità di un ente alla normativa sui pagamenti digitali

Domande frequenti

Perché l'articolo 67 del CAD è stato abrogato?

L'articolo 67 è stato abrogato dal D.Lgs. 179/2016 nell'ambito della riforma organica del CAD attuata dalla «riforma Madia». La norma era divenuta obsoleta perché la materia dei pagamenti elettronici verso la PA ha trovato una disciplina più aggiornata e organica nell'articolo 5 del CAD, che istituisce la piattaforma PagoPA come sistema nazionale obbligatorio per i pagamenti digitali alla pubblica amministrazione, allineato alla direttiva europea PSD2 (Dir. UE 2015/2366).

Quale normativa ha sostituito l'articolo 67 CAD in materia di pagamenti elettronici alla PA?

La disciplina già contenuta nell'articolo 67 è stata assorbita dall'articolo 5 del CAD vigente, che rende obbligatoria l'adesione delle PA alla piattaforma PagoPA per l'accettazione dei pagamenti elettronici. Le Linee guida AgID sui pagamenti elettronici definiscono le modalità tecniche di integrazione. Il quadro europeo di riferimento è la direttiva PSD2 (Dir. UE 2015/2366) sui servizi di pagamento, recepita in Italia con D.Lgs. 218/2017.

L'abrogazione dell'articolo 67 CAD ha eliminato gli obblighi di pagamento digitale per le PA?

No. L'abrogazione non ha ridotto gli obblighi delle PA in materia di pagamenti digitali: al contrario, l'articolo 5 del CAD vigente ha reso obbligatoria l'adesione a PagoPA per tutte le PA di cui all'articolo 2, comma 2, con sanzioni per le amministrazioni inadempienti. I cittadini hanno il diritto di pagare qualsiasi somma dovuta alla PA tramite strumenti di pagamento elettronico, senza limitazioni o maggiorazioni di costo.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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