← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 64-bis del CAD disciplina l'accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione attraverso il punto di accesso unico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, oggi operativo come app IO. I soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD sono tenuti a rendere fruibili i propri servizi in rete tramite questo canale unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma prevede che i soggetti obbligati, inclusi i fornitori di identità digitali e i prestatori di servizi fiduciari qualificati, progettino i propri sistemi garantendo integrazione e interoperabilità, esponendo le interfacce applicative (API) necessarie. È altresì richiesta l'adozione degli strumenti di analisi indicati da AgID per verificare il rispetto degli standard di qualità previsti dall'articolo 7, comma 1. I servizi devono essere fruibili anche su dispositivi mobili nel rispetto del principio di neutralità tecnologica. La violazione delle disposizioni dell'articolo 64, comma 3-bis e del presente articolo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e può dar luogo a forme di responsabilità disciplinare per i funzionari inadempienti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 64 bis D.Lgs. 82/2005 CAD — Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione

In vigore dal 01/01/2006

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida.

1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all' articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 .

1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio

2021. 1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

1-sexies. ((Ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età sono consentiti l'accesso e l'utilizzo del punto di accesso telematico di cui al presente articolo, anche per l'ottenimento e l'esibizione di attestazioni, titoli o abilitazioni aventi effetti giuridici, compresi quelli resi disponibili mediante il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) di cui all'articolo 64-quater, senza che sia necessario l'assenso dell'esercente la responsabilità genitoriale, fatti salvi i casi in cui la legge richieda espressamente l'intervento o l'autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale per l'ottenimento di specifiche attestazioni, titoli o abilitazioni ovvero per la fruizione di specifici servizi)) .

Commento

L'articolo 64-bis del CAD rappresenta uno dei pilastri della strategia italiana di digitalizzazione dei servizi pubblici, introducendo il principio del punto di accesso unico («one-stop shop» digitale) attraverso cui il cittadino può raggiungere i servizi delle pubbliche amministrazioni senza dover navigare tra portali disomogenei. Il punto di accesso è oggi incarnato dall'app IO, sviluppata da PagoPA S.p.A. e accessibile tramite SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE), in linea con il regolamento eIDAS (Reg. UE 910/2014) che armonizza a livello europeo i sistemi di identificazione elettronica.

La norma pone a carico dei soggetti pubblici un duplice obbligo: da un lato, rendere fruibili i servizi tramite il canale unico; dall'altro, garantire che i propri sistemi siano progettati secondo il principio di «interoperability by design», esponendo API aperte e adottando gli strumenti di monitoraggio della qualità indicati da AgID nelle Linee guida. Questo approccio riflette il più ampio orientamento europeo verso l'architettura modulare e l'interoperabilità, recepito anche nel regolamento eIDAS 2.0 (Reg. UE 2024/1183) e nel Regolamento europeo sull'accesso ai dati (Data Governance Act). L'obbligo di accessibilità su dispositivi mobili, nel rispetto della neutralità tecnologica, risponde alle esigenze di un'utenza sempre più mobile-first e si raccorda con le linee guida sull'accessibilità web di cui alla legge 4/2004.

Sul piano sanzionatorio, la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 64-bis è espressamente collegata alla responsabilità dirigenziale e disciplinare, conferendo alla norma una cogenza concreta che va oltre il mero valore programmatico. Le amministrazioni che non abbiano ancora integrato i propri servizi con il punto di accesso unico rischiano contestazioni in sede di valutazione della performance dirigenziale e possono essere oggetto di interventi da parte dei soggetti competenti al monitoraggio della trasformazione digitale, tra cui il Dipartimento per la trasformazione digitale.

Casi pratici

Caso 1: Integrazione dei servizi comunali con app IO

Caso 2: Verifica di conformità per un fornitore di identità digitale

Domande frequenti

Cos'è il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis CAD?

È il canale unico, oggi operativo come app IO, attraverso cui i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD devono rendere fruibili i propri servizi digitali ai cittadini. Sviluppato da PagoPA S.p.A. su mandato della Presidenza del Consiglio dei ministri, il punto di accesso consente l'autenticazione tramite SPID o CIE e l'accesso integrato a notifiche, pagamenti e servizi delle pubbliche amministrazioni aderenti, in linea con il regolamento eIDAS.

Cosa rischiano le PA che non integrano i propri servizi con il punto di accesso unico?

La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 64-bis CAD, letti in combinato con l'articolo 64, comma 3-bis, costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale. I dirigenti responsabili possono essere soggetti a misure disciplinari e la mancata integrazione può essere segnalata ai soggetti preposti al monitoraggio della trasformazione digitale, come il Dipartimento per la trasformazione digitale e AgID.

Quali obblighi tecnici prevede l'articolo 64-bis per le PA?

Le PA e i soggetti obbligati devono progettare i propri sistemi garantendo integrazione e interoperabilità tra servizi, esporre API per ogni servizio digitale, adottare gli strumenti di analisi della qualità indicati da AgID nelle Linee guida, e rendere i servizi fruibili su dispositivi mobili nel rispetto del principio di neutralità tecnologica. Questi obblighi si raccordano con le regole tecniche di accessibilità e con i requisiti di interoperabilità previsti dal regolamento eIDAS.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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