Testo dell'articoloVigente
Art. 64 quater D.Lgs. 82/2005 CAD — Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet
In vigore dal 01/01/2006
1. Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter, nonché di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, è istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).
2. Il Sistema IT-Wallet è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, nonché da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le modalità di cui al comma
3. 3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta ((dell'AgID)) e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo, adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ((e)) periodicamente aggiornate, definiscono: a) le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonché la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet; b) le modalità di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT- Wallet privato; c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati, sia in qualità di erogatori di servizi, sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, ((deleghe,)) caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo-50-ter; d) gli standard tecnici adottati per ((garantire l'interoperabilità)) del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti privati accreditati, inclusa la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, anche al fine di garantire la compatibilità dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti sistemi di identità digitale e con i relativi sistemi di autenticazione per l'accesso in rete già predisposti; e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza adeguati al Sistema IT-Wallet; f) le modalità per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'IT- Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo
69. 4. La società di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 , e la società di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 provvedono, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 3 ((del presente articolo)) , alla realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema ((IT-Wallet)) , assicurando, in particolare, la disponibilità dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla società di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 ((, sono affidate)) la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi ((di rilascio nonché la certificazione)) e la verifica delle attestazioni elettroniche di identità digitale, di quelle relative a prerogative, ((deleghe,)) caratteristiche, licenze o qualità presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione ((e dei registri)) fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica nonché per la verifica della validità e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da parte degli Identity provider pubblici i servizi di verifica ((di cui al secondo periodo)) del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti: a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle società di cui al comma 4; b) la data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico è reso disponibile, nonché il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, ((deleghe,)) caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonché ad avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e nelle dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei controlli di cui al capo V del (( testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato; d) al fine di concorrere alla sostenibilità economica del Sistema IT-Wallet a regime e ferma restando la gratuità dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese, la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo.
6. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede ((,)) quanto a 69 milioni ((di euro,)) a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" ((, del PNRR e)) , quanto a 33 milioni ((di euro,)) a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all' articolo 239 del ((decreto-legge)) 19 maggio 2020, n. 34 ((, convertito, con modificazioni,)) dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .
7. Nelle more della piena funzionalità del Sistema ((IT-Wallet)) , sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, le versioni digitali della Tessera sanitaria – Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità. La verifica di validità di tali versioni digitali è consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalità rese disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale della TS/TEAM è disponibile secondo le modalità previste dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018 , concernente lo sportello digitale unico. I dati e i documenti necessari per la generazione delle ((versioni digitali della)) patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale ((della previdenza sociale)) (INPS) alla società di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 , per il tramite della piattaforma ((di cui all'articolo 50-ter del presente codice)) . Salvo gli utilizzi previsti ((della TS/TEAM)) in qualità di Carta Nazionale dei Servizi, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell' articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 11, comma 15 , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . La patente di guida mobile è la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell' articolo 118-bis del ((codice della strada , di cui al)) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , è titolare. Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10, del citato ((codice di cui al decreto legislativo)) n. 285 del 1992 , dell'esistenza e della validità del diritto alla guida del suo titolare ed è equipollente a documento di identità dello stesso. Ai fini della circolazione sul territorio nazionale la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 180, comma 1, lettera b), del ((codice di cui al decreto legislativo)) n. 285 del 1992 .
Commento
L'articolo 64-quater del CAD introduce nell'ordinamento italiano il Sistema IT-Wallet, il portafoglio digitale nazionale che consente ai cittadini di conservare e presentare in formato elettronico documenti ufficiali — come patente di guida, tessera sanitaria e carta d'identità — nonché credenziali e attestazioni rilasciate da soggetti pubblici e privati. La norma si colloca in diretta continuità con il regolamento eIDAS 2.0 (Reg. UE 2024/1183), che ha introdotto il portafoglio europeo di identità digitale (EUDI Wallet) come strumento obbligatorio che ogni Stato membro deve mettere a disposizione dei propri cittadini entro il 2026.
L'architettura duale del sistema — IT-Wallet pubblico (tramite app IO) e IT-Wallet privato (soggetti accreditati da AgID) — riflette un modello di governance aperta che intende favorire l'ecosistema digitale privato pur mantenendo il controllo pubblico sui requisiti di sicurezza e interoperabilità. I soggetti privati che intendano offrire soluzioni di portafoglio digitale devono ottenere l'accreditamento di AgID secondo le modalità stabilite dalle Linee guida, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il coinvolgimento di tutti i ministeri competenti e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, a garanzia della robustezza dei requisiti di sicurezza informatica.
Sul piano della protezione dei dati personali, il Sistema IT-Wallet comporta trattamenti di dati particolarmente delicati, poiché concentra in un unico strumento informazioni di natura identificativa, sanitaria e patrimoniale. L'applicazione del GDPR (Reg. UE 2016/679) e del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) è presupposto indefettibile per la progettazione del sistema, con particolare attenzione ai principi di minimizzazione dei dati, limitazione della finalità e sicurezza del trattamento. Il coinvolgimento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nella procedura di adozione delle Linee guida riflette questa sensibilità.
Casi pratici
Caso 1: Presentazione della patente digitale tramite IT-Wallet
Caso 2: Accreditamento di un operatore privato come fornitore IT-Wallet
Domande frequenti
Cos'è il Sistema IT-Wallet e come si usa?
Il Sistema IT-Wallet (art. 64-quater CAD) è il portafoglio digitale italiano che consente ai cittadini di conservare e presentare in formato digitale documenti ufficiali e credenziali rilasciati da soggetti pubblici e privati. La componente pubblica è accessibile tramite app IO (punto di accesso di cui all'art. 64-bis CAD); quella privata è offerta da soggetti accreditati da AgID. Il sistema si inserisce nel quadro del regolamento eIDAS 2.0 (Reg. UE 2024/1183) che prevede il portafoglio europeo di identità digitale (EUDI Wallet) entro il 2026.
Qual è la differenza tra IT-Wallet pubblico e IT-Wallet privato?
L'IT-Wallet pubblico è reso disponibile dallo Stato tramite il punto di accesso telematico unico (app IO) ed è accessibile a tutti i cittadini gratuitamente. L'IT-Wallet privato è invece offerto da soggetti privati — aziende tecnologiche, banche, operatori di telefonia — che abbiano ottenuto l'accreditamento di AgID secondo i requisiti tecnici e di sicurezza stabiliti nelle Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Come viene garantita la sicurezza dei dati nel Sistema IT-Wallet?
La sicurezza del Sistema IT-Wallet è garantita a più livelli: le Linee guida che ne regolano le caratteristiche tecniche sono adottate con il coinvolgimento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; i soggetti privati devono ottenere accreditamento AgID che verifica il rispetto dei requisiti di sicurezza; i trattamenti di dati personali sono soggetti al GDPR e al Codice Privacy. Ulteriore garanzia è offerta dall'interoperabilità con la PDND (art. 50-ter CAD) che disciplina i flussi di dati tra banche dati pubbliche.
Vedi anche