← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 65 del CAD disciplina la validità delle istanze e dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici. È la norma che individua le modalità tecniche con cui un cittadino o un'impresa può presentare validamente domande, dichiarazioni, comunicazioni alla PA senza recarsi fisicamente allo sportello. Il comma 1 elenca cinque modalità alternative di validità. Lettera a): istanze sottoscritte mediante una delle forme di firma dell'articolo 20 (firma digitale, firma qualificata, firma avanzata, firma con identificazione informatica AgID-conforme). Lettera b): istanze presentate da soggetto identificato tramite SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Lettera b-bis): istanze formate tramite il «punto di accesso telematico per i dispositivi mobili» dell'articolo 64-bis (app IO). Lettera c): istanze sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità (per le procedure che lo ammettono ai sensi del D.P.R. 445/2000). Lettera c-bis): istanze trasmesse dal domicilio digitale del dichiarante iscritto in INI-PEC, IPA o INAD, oppure da un indirizzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (eIDAS). In quest'ultimo caso, in assenza di domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale per gli atti relativi all'istanza. Il comma 1-ter prevede che il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi del comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. È una norma di responsabilizzazione: l'istanza correttamente presentata via telematica non può essere ignorata o respinta per motivi formali. Il comma 2 stabilisce un'equivalenza piena: le istanze e dichiarazioni del comma 1 sono equivalenti alle istanze e dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Il comma 4 contiene una modifica all'articolo 38 del D.P.R. 445/2000 che rafforza il coordinamento tra le due discipline. La norma si coordina con il D.P.R. 445/2000 sulla documentazione amministrativa, con la legge 241/1990 sul procedimento, con il Regolamento eIDAS per i servizi di recapito certificato qualificato, con l'articolo 6 del CAD sul domicilio digitale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 65 D.Lgs. 82/2005 CAD — Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

In vigore dal 01/01/2006

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell' articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;; b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, ((in assenza)) di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ((speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione)) . Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento ;

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , è sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall' articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ".

Commento

L'articolo 65 è una delle disposizioni più «vive» del CAD perché interessa quotidianamente milioni di cittadini e imprese che presentano istanze alla PA. Prima della sua introduzione la regola era la presentazione cartacea: o di persona allo sportello, con sottoscrizione in presenza del dipendente, o via posta con copia del documento di identità ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000. La via telematica era riservata a pochi soggetti dotati di firma digitale. L'articolo 65 amplia drasticamente le modalità telematiche, riconoscendo equivalenza piena con la sottoscrizione in presenza per tutte le forme elencate al comma 1.

Le cinque modalità alternative coprono l'intero spettro delle situazioni possibili. La firma elettronica (lettera a) è la via «classica» del CAD, con piena equivalenza alla scrittura privata sottoscritta. L'identificazione tramite SPID, CIE o CNS (lettera b) è la modalità più diffusa per le istanze online: il cittadino si autentica sul portale della PA e l'istanza si considera presentata dal soggetto identificato, senza necessità di firma elettronica aggiuntiva. È un meccanismo molto efficiente, perché l'autenticazione SPID con secondo fattore equivale, sul piano dell'imputabilità, alla firma in presenza. L'app IO (lettera b-bis) estende lo stesso principio ai dispositivi mobili. La lettera c) preserva la modalità cartacea-digitale: scansione dell'istanza firmata in autografo con allegata copia del documento, da inviare via email o PEC. La lettera c-bis) introduce una modalità più moderna: la trasmissione dal domicilio digitale del dichiarante. L'elemento giuridicamente rilevante non è la firma del documento allegato ma l'invio dalla casella PEC iscritta in INI-PEC, IPA o INAD, perché tale casella è univocamente legata al titolare e la trasmissione è equiparata alla manifestazione di volontà.

La clausola finale della lettera c-bis), che qualifica come «elezione di domicilio digitale speciale» l'invio da una PEC non ancora iscritta, è particolarmente innovativa. Significa che se un cittadino invia un'istanza dalla propria PEC personale, anche se non l'ha eletta come domicilio digitale su INAD, quella casella diventa il canale ufficiale di ricezione delle comunicazioni della PA relativamente a quel procedimento. È un meccanismo che facilita l'accesso telematico anche per chi non ha completato l'iscrizione formale al domicilio digitale.

La responsabilità dirigenziale del comma 1-ter è il pendant procedurale dell'articolo 12, comma 1-ter: il dirigente che ignora un'istanza correttamente presentata risponde per inadempimento. La giurisprudenza ha valorizzato questa norma per censurare amministrazioni che continuavano a chiedere la presentazione cartacea per istanze già pervenute via telematica. Il principio è chiaro: una volta integrata una delle modalità del comma 1, l'istanza è valida e il procedimento deve essere avviato. L'equivalenza alla firma in presenza del comma 2 chiude il cerchio: nessuna distinzione di efficacia tra modalità tradizionali e telematiche. I problemi applicativi tipici riguardano: la prova dell'identità del dichiarante nelle modalità a basso livello di sicurezza (per esempio SPID livello 1), che possono essere insufficienti per istanze ad alta rilevanza; la conservazione delle istanze ricevute, soggetta alle regole del CAD sulla conservazione (articolo 43 e seguenti); il coordinamento con le discipline speciali tributarie, che a volte richiedono modalità specifiche (per esempio l'invio tramite Entratel o Fisconline per dichiarazioni dei redditi). Il coordinamento con il Regolamento (UE) 2016/679 impone alla PA che riceve istanze telematiche di trattare i dati personali contenuti in modo lecito, proporzionato e sicuro: i log di ricezione devono essere archiviati con misure tecniche adeguate, e l'accesso alle istanze deve essere limitato ai soggetti autorizzati. L'articolo 65 è la base normativa della «PA senza carta» nel rapporto quotidiano con cittadini e imprese.

Prassi e linee guida

Casi pratici

Caso 1: Domanda di iscrizione scolastica online

Una madre presenta la domanda di iscrizione del figlio alla scuola primaria attraverso il portale del Ministero dell'Istruzione, autenticandosi con SPID di livello 2. La domanda è valida ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 65 del CAD: l'identificazione tramite SPID equivale alla firma in presenza dello sportello. Il sistema archivia data, ora, identità del dichiarante e contenuto della domanda. La scuola riceve la domanda e avvia il procedimento di assegnazione. Se la scuola contestasse la validità o chiedesse documentazione cartacea aggiuntiva, sarebbe in violazione dell'articolo 65 e dell'articolo 12, comma 1-ter, sulla responsabilità dirigenziale. La madre può segnalare la violazione al difensore civico digitale. La modalità telematica con SPID è ormai standard per le iscrizioni scolastiche.

Caso 2: Istanza in autotutela inviata via PEC personale

Un cittadino contesta un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e invia un'istanza in autotutela dalla propria PEC personale, allegando il documento di identità. Pur non avendo eletto domicilio digitale su INAD, l'invio è valido ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 65 del CAD: la PEC, anche se non iscritta in alcun elenco pubblico, è qualificata come domicilio digitale speciale per il procedimento. L'Agenzia è obbligata ad avviare il procedimento, esaminare l'istanza nel merito e comunicare l'esito alla stessa PEC. Se ignora l'istanza, il responsabile risponde ai sensi del comma 1-ter. Il cittadino conserva la ricevuta di accettazione e di consegna come prova della presentazione. La possibilità di usare la propria PEC, anche non iscritta, abbassa drasticamente le barriere all'accesso telematico.

Domande frequenti

Posso presentare un'istanza al Comune semplicemente accedendo al portale con SPID?

Sì. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 65 stabilisce che le istanze presentate per via telematica sono valide quando l'istante è identificato tramite SPID, CIE o CNS. Non serve apporre una firma elettronica aggiuntiva: l'autenticazione SPID (livello 2 o superiore, in base al servizio) equivale alla firma in presenza dello sportello. Il portale del Comune registra l'identità del dichiarante, la data e l'ora di presentazione, e archivia l'istanza con efficacia equivalente a quella di un modulo cartaceo firmato all'ufficio. È la modalità più diffusa per istanze comunali (cambio di residenza, accesso ai servizi sociali, prenotazioni).

Cosa succede se il Comune ignora la mia istanza via PEC?

Il comma 1-ter dell'articolo 65 stabilisce che il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. Puoi segnalare il caso al difensore civico digitale dell'AgID ai sensi dell'articolo 17 del CAD, oppure attivare i rimedi della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo: diffida ad adempiere, ricorso contro il silenzio davanti al TAR, azione contro l'inerzia. Conserva la ricevuta di accettazione e di consegna della PEC come prova della presentazione: la ricevuta è opponibile alla PA ai sensi dell'articolo 6 del CAD.

Posso allegare la scansione del mio documento di identità invece di firmare digitalmente?

Sì, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 65 del CAD, ripresa dall'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000. L'istanza sottoscritta con firma autografa, accompagnata dalla copia leggibile di un documento di identità in corso di validità, è valida anche se trasmessa per via telematica (per esempio via email semplice, PEC o portale). È la modalità più semplice per chi non ha SPID, CIE, CNS né firma digitale. La scansione del documento deve essere chiara e completa di tutti i dati identificativi. Resta valida l'opzione di presentazione cartacea allo sportello.

Una PEC inviata da una casella non iscritta a un indice pubblico è valida?

Sì, ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 65 del CAD. Anche in assenza di domicilio digitale iscritto in INI-PEC, IPA o INAD, la trasmissione da una PEC o da un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (REM-SERC eIDAS) è valida. La norma qualifica espressamente la trasmissione come «elezione di domicilio digitale speciale» per gli atti e le comunicazioni relativi all'istanza: significa che la PA risponderà a quella casella per quel procedimento. È un meccanismo che facilita l'accesso telematico anche per chi non ha completato l'iscrizione formale a un indice pubblico.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
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