Testo dell'articoloAbrogato
Art. 63 CAD – Organizzazione e finalità dei servizi in rete
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
[I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2] individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale destinazione all’utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.
2. [I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2] progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente.
A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, [in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71] 3.
Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
3-bis. [Comma abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179] 3-ter.
[Comma abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179] 3-quater.
[Comma abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179] 3-quinquies.
[Comma abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179]
Per la disciplina vigente parti dall'indice: CAD - Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi
L'articolo 63 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), originariamente dedicato alle modalità di erogazione dei servizi in rete da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato abrogato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. La riforma del 2017 ha razionalizzato e aggiornato il quadro normativo del CAD, spostando e riorganizzando le disposizioni relative ai servizi digitali in articoli specifici, come l'articolo 64-bis dedicato al punto di accesso telematico unico. La soppressione di questo articolo si inserisce nel più ampio processo di modernizzazione della pubblica amministrazione digitale avviato con il Piano Triennale per l'Informatica nella PA e con l'allineamento alle direttive europee in materia di identificazione elettronica (regolamento eIDAS, Reg. UE 910/2014). Le previsioni già contenute nell'articolo 63 sono state assorbite e ampliate dalla nuova disciplina sull'accesso ai servizi pubblici digitali, che contempla oggi SPID, CIE, IT-Wallet e il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis. La norma non produce dunque effetti giuridici diretti nell'ordinamento vigente.L'articolo 63 del CAD è stato integralmente abrogato ad opera del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, che ha operato una profonda revisione e semplificazione del Codice dell'Amministrazione Digitale. La norma, nella sua formulazione originaria, disciplinava le condizioni e le modalità con cui le pubbliche amministrazioni erano tenute a rendere disponibili in via telematica i propri servizi ai cittadini e alle imprese.
La scelta abrogativa del legislatore del 2017 si è inserita in un percorso di razionalizzazione normativa teso a superare sovrapposizioni e ridondanze presenti nel testo previgente del CAD, concentrando la disciplina dei servizi digitali in disposizioni più organiche e aggiornate alla luce dell'evoluzione tecnologica e del quadro europeo. In particolare, il regolamento eIDAS (Reg. UE 910/2014) aveva introdotto un sistema armonizzato di identificazione elettronica e servizi fiduciari che rendeva necessario allineare anche le norme interne sui canali di accesso ai servizi pubblici digitali.
Le istanze già presidiate dall'articolo 63 risultano oggi distribuite tra diverse disposizioni del CAD vigente: l'articolo 64-bis disciplina il punto di accesso telematico unico (app IO), l'articolo 64 regolamenta le modalità di identificazione informatica tramite SPID e CIE, mentre le Linee guida AgID definiscono gli standard tecnici di qualità e interoperabilità dei servizi in rete. La conoscenza della progressione normativa è utile per comprendere la stratificazione delle riforme digitali nella PA e per interpretare correttamente i diritti dei cittadini all'accesso ai servizi pubblici digitali oggi garantiti dall'articolo 7 e seguenti del CAD.
Casi pratici
Caso 1: Ricerca della normativa applicabile ai servizi digitali PA
Caso 2: Verifica della conformità di un portale istituzionale
Domande frequenti
Perché l'articolo 63 del CAD non è più in vigore?
L'articolo 63 è stato abrogato dal D.Lgs. 217/2017, che ha riformato in profondità il Codice dell'Amministrazione Digitale. Le materie già disciplinate da questo articolo, relative all'erogazione telematica dei servizi pubblici, sono state ridistribuite in articoli più aggiornati, come l'art. 64-bis sul punto di accesso unico (app IO), allineando il CAD al regolamento europeo eIDAS e al Piano Triennale per l'Informatica nella PA.
Quali norme hanno sostituito il contenuto dell'articolo 63 CAD?
La disciplina già contenuta nell'articolo 63 è stata assorbita principalmente dagli articoli 64, 64-bis e 7 del CAD vigente. L'articolo 64-bis introduce il punto di accesso telematico unico, l'art. 64 regolamenta SPID e CIE come strumenti di identificazione, e l'art. 7 sancisce il diritto del cittadino a fruire dei servizi pubblici in modalità digitale, rafforzando le tutele già previste dalla norma abrogata.
L'abrogazione dell'articolo 63 CAD ha effetti pratici per i cittadini?
No, l'abrogazione non ha ridotto le tutele per i cittadini: al contrario, la riforma del 2017 ha ampliato e rafforzato il diritto all'accesso digitale ai servizi pubblici. I diritti già riconosciuti dalla norma abrogata trovano oggi fondamento in disposizioni più analitiche e aggiornate, integrate con la disciplina europea eIDAS e con le Linee guida AgID che garantiscono standard di qualità e accessibilità dei servizi online.