← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 61 del CAD autorizza la formazione e conservazione dei pubblici registri immobiliari su supporti informatici, in conformità alle disposizioni del codice e alle Linee guida AgID, nel rispetto della normativa speciale e dei principi del codice civile. In tal caso, la legge consente che i registri siano conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente, superando il principio della coincidenza fisica tra sede dell'ufficio e luogo di custodia del registro. La disposizione ha rilevante impatto pratico sull'attività dell'Agenzia delle Entrate – Uffici provinciali Territorio, che gestisce la Conservatoria dei registri immobiliari in formato digitale. La delocalizzazione è subordinata al rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza, accessibilità e conservazione a lungo termine previsti dalle Linee guida AgID sulla conservazione dei documenti informatici, con particolare riguardo all'autenticità e all'integrità dei dati nel tempo. Il quadro si integra con le norme sul documento informatico (artt. 20-23 CAD) e con i requisiti eIDAS per i sigilli elettronici qualificati usati per garantire l'autenticità dei registri digitalizzati.

Testo dell'articoloVigente

Art. 61 D.Lgs. 82/2005 CAD — Delocalizzazione dei registri informatici

In vigore dal 01/01/2006

1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le ((Linee guida)) , nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile . In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

Commento

L'articolo 61 del CAD introduce una deroga significativa al tradizionale principio della materialità e della localizzazione dei registri immobiliari: consente che i pubblici registri immobiliari — strumento fondamentale per la pubblicità dei diritti reali e la tutela dei terzi — siano formati e conservati su supporti digitali e custoditi in luogo diverso dall'ufficio territorialmente competente. La norma è costruita su un duplice vincolo: conformità al CAD (e alle Linee guida AgID per i dettagli tecnici) e rispetto della normativa speciale che disciplina la trascrizione immobiliare, in primis gli articoli 2643 e seguenti del codice civile.

La delocalizzazione fisica dei registri non incide sulla loro efficacia giuridica: la trascrizione e l'iscrizione ipotecaria producono i medesimi effetti di opponibilità ai terzi previsti dal codice civile, a condizione che i registri digitali rispettino i requisiti di integrità, autenticità e accessibilità nel tempo stabiliti dalle Linee guida sulla conservazione. Sul piano europeo, il Regolamento eIDAS rileva nella misura in cui i sigilli elettronici qualificati apposti sui documenti costitutivi dei registri ne garantiscono la provenienza e l'inalterabilità.

Dal punto di vista operativo, l'Agenzia delle Entrate – Uffici provinciali Territorio gestisce già da anni i registri immobiliari in formato completamente digitale attraverso il sistema Sister, rendendo concreta l'applicazione dell'articolo 61. Le visure ipotecarie e catastali sono ora accessibili online in tempo reale, con notevole riduzione dei tempi nei rogiti notarili e nelle procedure esecutive immobiliari.

Casi pratici

Caso 1: Visura ipotecaria digitale in sede di rogito notarile

Caso 2: Conservazione a lungo termine del registro nel sistema di conservazione AgID-accreditato

Domande frequenti

I registri immobiliari digitali hanno la stessa efficacia di quelli cartacei?

Sì. L'articolo 61 CAD, letto in combinato con le norme del codice civile sulla trascrizione, garantisce piena efficacia giuridica ai registri immobiliari formati su supporto informatico. L'efficacia della trascrizione e dell'iscrizione ipotecaria non dipende dal supporto fisico ma dal rispetto delle Linee guida AgID e della normativa speciale che presidiano integrità e autenticità dei dati.

Dove possono essere conservati fisicamente i registri immobiliari digitali?

L'articolo 61 consente esplicitamente la conservazione in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente. Ciò significa che i dati possono risiedere in data center centralizzati, anche geograficamente lontani dall'ufficio di competenza, purché siano rispettati i requisiti di sicurezza, accessibilità e conservazione a lungo termine previsti dalle Linee guida AgID.

Quale ruolo hanno le Linee guida AgID per i registri immobiliari digitali?

Le Linee guida AgID definiscono gli standard tecnici per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici che compongono i registri. Stabiliscono i requisiti di integrità, autenticità, leggibilità nel tempo e sicurezza. L'articolo 61 rinvia espressamente a tali linee guida per i dettagli tecnici operativi, adottate con il procedimento dell'art. 71 CAD.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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