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Ultimo aggiornamento: 26 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e certificati dagli stessi registri.
  • Il veicolo deve essere stato costruito almeno 20 anni prima della domanda di riconoscimento e deve conservare le caratteristiche tecniche originarie di fabbricazione.
  • La circolazione è condizionata al superamento di una verifica tecnica semplificata che riguarda freni, dispositivi acustici, luci, pneumatici, vetri e campo visivo del conducente.
  • Sono ammessi componenti con caratteristiche diverse da quelle prescritte per i veicoli ordinari, a condizione che fossero riconosciuti ammissibili dal Ministero alla data di fabbricazione e abbiano efficienza equivalente.
  • La cancellazione dal registro di iscrizione comporta la cessazione della facoltà di circolare come veicolo storico e l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni ordinarie dell'art. 103 del Codice.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 215 DPR 495/1992 — Motoveicoli ed autoveicoli d’interesse storico o collezionistico

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e

6. 3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma

5. 4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.

5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.

6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.

7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.

8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.

In sintesi

  • Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e certificati dagli stessi registri.
  • Il veicolo deve essere stato costruito almeno 20 anni prima della domanda di riconoscimento e deve conservare le caratteristiche tecniche originarie di fabbricazione.
  • La circolazione è condizionata al superamento di una verifica tecnica semplificata che riguarda freni, dispositivi acustici, luci, pneumatici, vetri e campo visivo del conducente.
  • Sono ammessi componenti con caratteristiche diverse da quelle prescritte per i veicoli ordinari, a condizione che fossero riconosciuti ammissibili dal Ministero alla data di fabbricazione e abbiano efficienza equivalente.
  • La cancellazione dal registro di iscrizione comporta la cessazione della facoltà di circolare come veicolo storico e l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni ordinarie dell'art. 103 del Codice.
Indice dei contenuti

Il riconoscimento del veicolo d'interesse storico: significato e requisiti

L'articolo 215 del DPR 495/1992 stabilisce le condizioni alle quali un motoveicolo o un autoveicolo può essere classificato come veicolo d'interesse storico o collezionistico e, di conseguenza, beneficiare di un regime tecnico differenziato rispetto ai veicoli ordinari. Si tratta di una disciplina che nasce dall'esigenza di bilanciare due interessi: la conservazione del patrimonio motoristico storico — le auto d'epoca rappresentano un patrimonio culturale e industriale di notevole valore — e la sicurezza stradale, che impone comunque il rispetto di requisiti minimi di efficienza meccanica per la circolazione su strada aperta al pubblico.

La norma individua un sistema di accreditamento affidato a specifici registri di settore: ASI (Automotoclub Storico Italiano), Registro Storico Lancia, Registro Italiano Fiat, Registro Italiano Alfa Romeo. Questi enti certificano la storicità del veicolo, attestano la data di costruzione e le caratteristiche tecniche, e costituiscono il presupposto per l'applicazione del regime speciale. L'iscrizione al registro è quindi una condizione necessaria — non sufficiente da sola, ma imprescindibile — per beneficiare della normativa semplificata.

I requisiti di accesso al regime: età e caratteristiche originarie

Il comma 2 fissa due condizioni fondamentali per il riconoscimento nella categoria:

Requisito di età: la data di costruzione del veicolo deve essere precedente di almeno 20 anni rispetto alla data di richiesta di riconoscimento. Questo limite mobile — che si sposta di anno in anno — assicura che solo i veicoli che hanno superato una soglia temporale significativa possano accedere al regime storico. In pratica, nel 2026, possono essere riconosciuti come storici i veicoli costruiti fino al 2006 o anni precedenti.

Requisito di autenticità tecnica: il comma 3 stabilisce che i veicoli d'interesse storico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione. Questo requisito è fondamentale: un veicolo d'epoca modificato in modo sostanziale — con motore moderno, carrozzeria rielaborata o sistemi di sicurezza non originali — non risponde più alla nozione di veicolo storico, e la sua iscrizione nel registro potrebbe essere revocata.

Sono tuttavia previste eccezioni giustificate: il comma 4 ammette che il Ministero dei trasporti riconosca come ammissibili modifiche o sostituzioni determinate dall'impossibilità di reperire i componenti originari, o non realizzabili a un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristinare il veicolo nelle condizioni originarie della prima immatricolazione. In ogni caso, queste diversità devono essere riportate sulla carta di circolazione, garantendo così la trasparenza sullo stato del veicolo.

La verifica tecnica semplificata: cosa viene controllato

Il comma 5 chiarisce che la circolazione dei veicoli storici è comunque subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli all'Appendice V del Titolo, punto F, lettera b). Questa verifica semplificata copre i seguenti sistemi e dispositivi:

  • Sistemi di frenatura: il veicolo deve essere dotato di freni funzionanti, anche se il sistema può essere diverso da quello previsto per i veicoli moderni, purché di efficienza equivalente.
  • Dispositivi di segnalazione acustica: il clacson deve funzionare.
  • Silenziatori e tubi di scarico: devono essere presenti e funzionanti, per ragioni di inquinamento acustico e di sicurezza.
  • Segnalazione visiva e d'illuminazione: fari, luci di posizione, stop e frecce devono essere efficienti, anche se con tecnologie d'epoca.
  • Pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni: il veicolo deve avere pneumatici o sistemi equivalenti (si pensi ai veicoli a bandaggio pieno delle prime epoche) idonei alla circolazione.
  • Vetri e specchi retrovisori: devono garantire la visibilità necessaria al conducente.
  • Campo di visibilità del conducente: deve essere adeguato per la guida in sicurezza.

Questa verifica è chiaramente meno stringente di quella prevista per i veicoli ordinari dalla revisione periodica, ma è nondimeno vincolante: senza superarla, il veicolo non può circolare legalmente su strada.

Il regime dei componenti non standard: deroga per equivalenza

Il comma 6 introduce una deroga tecnica fondamentale per la praticabilità del regime storico. Per i veicoli d'interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti con caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal regolamento, a due condizioni cumulative:

i) i componenti devono essere stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti alla data di fabbricazione del veicolo;

ii) devono avere efficienza equivalente a quella dei componenti attualmente prescritti.

Questa previsione è di grande rilevanza pratica: un'automobile costruita negli anni cinquanta non dispone di cinture di sicurezza, poggiatesta o ABS, componenti che la normativa moderna impone su tutti i nuovi veicoli. La deroga del comma 6 consente a questi veicoli di circolare legalmente senza dover essere adeguati agli standard moderni, purché i loro dispositivi originali (freni meccanici, luci a incandescenza, pneumatici dell'epoca) fossero ammissibili all'epoca della fabbricazione e siano ancora efficienti. La stessa previsione consente espressamente le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi, tipiche di alcune autovetture e motocicli d'epoca.

La cancellazione dal registro e le conseguenze

Il comma 7 disciplina le conseguenze della cancellazione dal registro di iscrizione. Una cancellazione può avvenire per vari motivi: il proprietario decide di non mantenere l'iscrizione, il veicolo è stato modificato in modo non compatibile con la storicità, oppure l'ente gestore del registro ne ha disposto d'ufficio la cancellazione. In ogni caso, la cancellazione comporta la cessazione della facoltà di circolare come veicolo storico: il proprietario è obbligato a rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 103 del Codice della Strada, che riguarda i veicoli non più in regola con le revisioni o con i requisiti tecnici ordinari.

Questo meccanismo assicura che il regime speciale non diventi uno strumento di elusione della normativa ordinaria: non basta essere stati iscritti in un registro per mantenere il diritto a circolare con standard tecnici ridotti. Il mantenimento del regime storico richiede la continuità dell'iscrizione e il rispetto dei requisiti che la giustificano.

Tariffe di iscrizione e aspetti economici

Il comma 8 prevede che le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri, nonché quelle per le certificazioni, siano stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze. Si tratta di un aspetto secondario ma non privo di rilevanza pratica: l'iscrizione a un registro ufficiale comporta costi specifici, che variano in funzione del tipo di veicolo e della categoria del registro. Le tariffe sono soggette ad aggiornamento periodico e devono essere verificate al momento della domanda.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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