- La luce anteriore dei velocipedi deve essere bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, montata tra 30 e 100 cm da terra, con asse ottico che intercetta il terreno entro 20 m; deve garantire almeno 2 lux a 10 m su una fascia orizzontale di 2 m centrata sul fanale.
- La luce di posizione posteriore deve essere rossa, ad alimentazione elettrica, posta sul piano di simmetria del velocipede entro 1 m da terra, con fascio diretto all'indietro, visibile in un campo di ±15° verticali e ±45° orizzontali.
- Il dispositivo catadiottrico posteriore (luce riflessa rossa) deve essere montato ad altezza non superiore a 90 cm con asse di riferimento orizzontale, non deve essere ostruito e può essere abbinato alla luce di posizione posteriore purché le superfici luminose restino separate.
- Catadiottrici gialli devono essere applicati sui fianchetti di ciascun pedale e sui lati di ciascuna ruota, con superfici utili esterne ai pedali e alle ruote rispettivamente perpendicolari e parallele ai piani di questi.
- Tutti i dispositivi catadiottrici devono essere omologati dal Ministero competente e riportare in posizione visibile gli elementi identificativi prescritti; l'omologazione garantisce il rispetto dei valori minimi di intensità luminosa riflessa.
Testo dell'articoloVigente
Art. 224 DPR 495/1992 — Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m.
2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 m a destra e di 1 m a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.
3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria.
4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di (Più o Meno) 15 gradi in verticale e di (Più o Meno) 45 gradi in orizzontale.
5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di (Più o Meno) 10 gradi in verticale e di (Più o Meno) 10 gradi in orizzontale.
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. 6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di (Più o Meno) 45 gradi e di (Più o Meno) 15 gradi. Il dispositivo deve essere posto ad una altezza non superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino separate. 7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto. 8. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell'appendice IV, comma 1, del presente titolo. 9. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice, commi 2, 3 e
4. 10. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura "alto" od altra simile.
Stesso numero, altri codici
- Art. 224 Cod. Amb. — Consorzio nazionale imballaggi
- Art. 224 D.Lgs. 209/2005 — Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
- Art. 224 Codice Civile: Obbligazioni contratte dal marito e dalla
- Articolo 224 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 224 Codice della Strada
- Articolo 224 Codice di Procedura Civile: Sequestro del documento
In sintesi
Indice dei contenuti
Il quadro normativo: la sicurezza visiva del ciclista su strada
L'articolo 224 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992) disciplina in dettaglio i dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi — le biciclette, secondo la definizione dell'art. 50 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). La norma si collega all'obbligo generale, sancito dal Codice, di dotare i veicoli di idonei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva. Per le biciclette, l'importanza di questi dispositivi è proporzionale alla loro vulnerabilità: un ciclista non illuminato è praticamente invisibile per un automobilista nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, con conseguenze potenzialmente gravissime. La norma fissa precisi requisiti fotometrici che devono essere rispettati sia dai produttori (in sede di omologazione) sia dagli utenti (in sede di utilizzo).
La luce anteriore: caratteristiche tecniche e fotometriche
Il comma 1 prescrive che la luce anteriore consista in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto a un'altezza compresa tra un minimo di 30 cm e un massimo di 100 cm da terra. L'orientamento è preciso: l'asse ottico deve incontrare il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m. Questa prescrizione di orientamento verso il basso serve a evitare l'abbagliamento dei conducenti dei veicoli che provengono in senso opposto: un fanale puntato «dritto» crea un disturbo visivo agli altri utenti. Il comma 2 fissa i requisiti fotometrici minimi: il fanale deve garantire almeno 2 lux su uno schermo verticale posto a 10 m, nel punto corrispondente alla proiezione del centro del fanale e su una linea orizzontale di 1 m a destra e 1 m a sinistra di quel punto. Al di sopra di 60 cm da quella linea orizzontale l'illuminamento non deve superare 5 lux: questo limite superiore è il dispositivo tecnico che evita l'abbagliamento. Si tratta di requisiti tecnici che nella pratica dell'utilizzo quotidiano vengono raramente misurati, ma che costituiscono il parametro di riferimento per le omologazioni.
La luce di posizione posteriore
Il comma 3 regola la luce di posizione posteriore, di colore rosso e ad alimentazione elettrica. Deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, a un'altezza da terra non superiore a 1 m, ma comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa (catadiottrico). Il fascio luminoso deve essere diretto all'indietro, con asse orizzontale contenuto nel piano di simmetria. Il comma 4 fissa il campo di visibilità obbligatorio: ±15° in verticale e ±45° in orizzontale. Questo angolo di ±45° è particolarmente importante: significa che la luce deve essere visibile anche da chi si avvicina lateralmente — un'automobile che si immette da una strada laterale, un passante che attraversa la sede stradale. Il comma 5 aggiunge il requisito di intensità minima: non inferiore a 0,05 candele entro ±10° in verticale e ±10° in orizzontale. Sono valori apparentemente tecnici, ma garantiscono concretamente che la luce sia percepita da un automobilista in condizioni normali di guida notturna.
I catadiottrici posteriori e laterali
Il catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa (comma 6, che nel testo normativo ha una complessa numerazione per effetto di soppressioni e riformulazioni) deve essere montato con asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria. Non devono esservi ostacoli alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio di un osservatore situato entro angoli di ±45° orizzontali e ±15° verticali. L'altezza massima è 90 cm da terra (misurata al bordo superiore). La forma deve poter essere inscritta in un rettangolo con rapporto tra i lati non superiore a due. Il catadiottrico può essere abbinato alla luce posteriore, purché le superfici dei due dispositivi restino separate. I catadiottrici gialli (comma 7) devono essere applicati sui fianchetti di ciascun pedale — con superfici perpendicolari ai piani dei pedali — e sui lati di ciascuna ruota — con superfici parallele ai piani delle ruote. Questi dispositivi, visibili lateralmente, segnalano la presenza del ciclista a veicoli che si avvicinano da destra o da sinistra alle intersezioni, uno dei punti statisticamente più pericolosi per le collisioni tra auto e biciclette.
L'omologazione e i valori di intensità luminosa riflessa
I commi 8 e 9 rinviano all'appendice IV del titolo per i valori minimi di intensità luminosa riflessa (in millicandele per lux incidente) in funzione degli angoli di incidenza e di divergenza, nonché per le caratteristiche del materiale riflettente. Il comma 10 prescrive l'omologazione dei dispositivi da parte del Ministero competente (allora Ministero dei Lavori Pubblici — oggi MIT, tramite il CSRPAD). I dispositivi omologati devono riportare in posizione visibile gli elementi identificativi previsti dall'art. 192, comma 7, del Regolamento — marchio omologazione, numero d'ordine, classe — e, ove il montaggio richieda una determinata posizione, la dicitura «alto» o equivalente. L'omologazione è la garanzia che il dispositivo, così come prodotto e commercializzato, rispetta i requisiti tecnici minimi della norma.
Rilevanza pratica per il ciclista
Le prescrizioni dell'art. 224 non sono meramente teoriche. Un ciclista che circola di notte senza luce anteriore bianca o gialla e senza luce posteriore rossa viola le norme del Codice della Strada e, in caso di incidente, la sua contribuzione causale alla collisione può essere rilevante ai fini del giudizio di responsabilità civile. Va ricordato che le sanzioni per la mancanza dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva obbligatori sui velocipedi sono previste dal Codice della Strada (non dal Regolamento): chi applica la normativa deve fare riferimento al Codice per gli importi delle sanzioni, che il Regolamento non fissa. Da un punto di vista pratico, la raccomandazione per ogni ciclista è di utilizzare dispositivi omologati e di verificarne il funzionamento prima di ogni uscita notturna, non solo per evitare sanzioni, ma — soprattutto — per la propria sicurezza.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti