Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 44 L. 218/1995 – Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d’età

Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell’incapace che si trovino in Italia.

2. Quando in base all’articolo 66 nell’ordinamento italiano si producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacità di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 44 della legge 218/1995 stabilisce i criteri di giurisdizione dei giudici italiani per le misure di protezione degli adulti incapaci. Oltre ai criteri generali degli articoli 3 e 9 (domicilio o residenza del convenuto, rappresentante autorizzato, cittadinanza italiana o residenza in Italia), la giurisdizione sussiste anche quando le misure si rendono necessarie in via provvisoria e urgente per proteggere la persona o i beni dell'incapace che si trovano in Italia. Il comma 2 attribuisce ulteriore giurisdizione ai giudici italiani per i provvedimenti modificativi o integrativi di provvedimenti stranieri sulla capacità già produttivi di effetti nell'ordinamento italiano.
Indice dei contenuti

I criteri generali e la giurisdizione volontaria

L'articolo 44, comma 1, costruisce la giurisdizione italiana in materia di protezione degli adulti incapaci su due livelli. Il primo è il rinvio ai criteri generali degli articoli 3 e 9: la giurisdizione sussiste innanzitutto quando il convenuto (o il soggetto interessato, in caso di procedimento non contenzioso) è domiciliato o residente in Italia, o vi ha un rappresentante autorizzato. Poiché i procedimenti di protezione degli adulti rientrano tipicamente nella giurisdizione volontaria, il rinvio all'articolo 9 è particolarmente rilevante: tale norma prevede la giurisdizione italiana anche quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia, o quando il provvedimento riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana.

La giurisdizione d'urgenza: persona o beni in Italia

Il secondo livello di giurisdizione è rappresentato dalla clausola d'urgenza, simmetrica a quella dell'articolo 43 in materia di legge applicabile. I giudici italiani possono intervenire anche quando le misure si rendono necessarie in via provvisoria e urgente per proteggere la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia, a prescindere da qualsiasi altro collegamento con il territorio italiano. Questo criterio giurisdizionale risponde alla stessa logica di quello sostanziale: un giudice non può essere costretto all'inerzia quando di fronte a lui si presenta una situazione urgente di vulnerabilità di una persona fisica presente nel suo territorio. La presenza fisica dell'incapace o dei suoi beni in Italia costituisce di per sé il collegamento sufficiente per radicare la giurisdizione italiana in via d'urgenza.

Il comma 2: giurisdizione derivata dai provvedimenti stranieri riconosciuti

Il comma 2 introduce un criterio di giurisdizione originale: quando nell'ordinamento italiano si producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacità di uno straniero (ai sensi dell'articolo 66), la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari. Si tratta di una giurisdizione «derivata» o «accessoria»: una volta che un provvedimento straniero (per esempio, una nomina di tutore o un'interdizione pronunciata all'estero) è stato riconosciuto in Italia, i giudici italiani sono competenti a modificarlo o integrarlo quando ciò si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della situazione. Questo evita che le parti debbano tornare ogni volta davanti all'autorità straniera originariamente competente per ogni modifica del provvedimento.

Coordinamento con le norme processuali interne

La determinazione della giurisdizione secondo l'articolo 44 va tenuta distinta dalla competenza interna. Una volta stabilita la giurisdizione italiana, la competenza per territorio tra i tribunali italiani si determina secondo le norme processuali interne: per l'amministrazione di sostegno, è competente il giudice tutelare del luogo in cui l'incapace ha la residenza o il domicilio (articolo 404 del codice civile); per l'interdizione e l'inabilitazione, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'interdicendo o dell'inabilitando. Quando l'incapace è straniero non residente in Italia e la giurisdizione italiana sussiste solo per ragioni d'urgenza, il giudice competente sarà quello del luogo dove si trova la persona o i beni da proteggere.

Il rapporto con il Regolamento europeo e le convenzioni internazionali

La materia della protezione degli adulti incapaci non è al momento disciplinata da alcun Regolamento UE vincolante. A differenza di altre materie familiari - divorzio (Regolamento 2010/1259/UE), obbligazioni alimentari (Regolamento 2009/4/CE) - non esiste un Regolamento europeo sulla protezione degli adulti che detti criteri uniformi di giurisdizione tra gli Stati membri. Ogni Stato membro applica le proprie norme di diritto internazionale privato. L'articolo 44 rimane quindi la norma di riferimento italiana per la giurisdizione in questa materia, in attesa di un eventuale strumento europeo armonizzato. Sul piano convenzionale, la Convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione internazionale degli adulti prevede criteri propri di giurisdizione, ma l'Italia non l'ha ancora ratificata.

Casi pratici di applicazione della giurisdizione d'urgenza

La clausola d'urgenza dell'articolo 44, comma 1, trova applicazione soprattutto in due scenari ricorrenti. Il primo riguarda gli stranieri anziani o malati che si trovano temporaneamente in Italia senza familiari e improvvisamente necessitano di protezione: in questi casi, il giudice italiano interviene d'urgenza nominando un amministratore provvisorio o adottando le misure conservative necessarie a preservare salute e beni della persona. Il secondo scenario riguarda i beni degli incapaci stranieri situati in Italia: quando tali beni sono in pericolo di deterioramento o dispersione, il giudice italiano può adottare misure conservative urgenti. In entrambi i casi, la misura ha carattere temporaneo e il giudice deve segnalare la situazione all'autorità competente in via definitiva, spesso attraverso canali diplomatici o le convenzioni bilaterali di assistenza giudiziaria.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

I giudici italiani possono proteggere uno straniero incapace che si trova temporaneamente in Italia?

Sì, in via provvisoria e urgente. La presenza dell'incapace in Italia - anche temporanea - radica la giurisdizione italiana per le misure urgenti, anche se la legge applicabile in via definitiva è quella nazionale dello straniero.

Dopo il riconoscimento di un'interdizione straniera, quale giudice è competente a modificarla?

Il giudice italiano è competente ai sensi del comma 2 dell'articolo 44, poiché il provvedimento straniero produce effetti nell'ordinamento italiano. Non è necessario tornare davanti all'autorità straniera per ogni modifica del provvedimento.

Quale tribunale italiano è competente per l'amministrazione di sostegno di uno straniero residente in Italia?

È competente il giudice tutelare del luogo di residenza dello straniero in Italia, secondo l'articolo 404 del codice civile. La giurisdizione italiana è fondata sulla residenza in Italia, che rientra nei criteri dell'articolo 9 richiamato dall'articolo 44.

Esiste un Regolamento europeo che uniformi la giurisdizione in materia di protezione degli adulti?

No. A differenza del divorzio o delle obbligazioni alimentari, non esiste ancora un Regolamento UE vincolante sulla protezione degli adulti incapaci. Ogni Stato membro applica le proprie norme di diritto internazionale privato; in Italia si applica l'articolo 44 della legge 218/1995.

La giurisdizione italiana per l'urgenza cessa quando interviene l'autorità straniera?

Sì. Le misure adottate in via d'urgenza hanno carattere provvisorio. Una volta che l'autorità competente in via definitiva (quella dello Stato della legge nazionale dell'incapace) interviene, le misure italiane possono essere revocate o sostituite da quelle dell'autorità definitivamente competente.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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