Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 37 L. 218/1995 – Giurisdizione in materia di filiazione

Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 37 della legge 218/1995 disciplina la giurisdizione italiana in materia di filiazione e di rapporti personali tra genitori e figli, estendendo i criteri ordinari degli articoli 3 e 9 con titoli aggiuntivi specifici. La giurisdizione italiana sussiste non solo nei casi generali (domicilio o residenza del convenuto in Italia, ovvero competenza di un giudice italiano nella giurisdizione volontaria) ma anche quando uno dei genitori o il figlio e cittadino italiano oppure quando uno dei genitori o il figlio risiede in Italia. Questi criteri aggiuntivi esprimono il forte interesse dello Stato italiano a garantire ai propri cittadini e a coloro che vivono nel suo territorio l'accesso alla giustizia per le questioni di filiazione, che coinvolgono diritti fondamentali della persona.
Indice dei contenuti

La giurisdizione in materia di filiazione: natura e rilevanza

La materia della filiazione e tra quelle in cui la giurisdizione assume maggiore rilevanza pratica: accertare o contestare lo stato di figlio, riconoscere un figlio, determinare l'affidamento sono questioni che incidono direttamente sullo stato civile delle persone e sui loro diritti fondamentali. L'articolo 37 si occupa in modo specifico di filiazione e rapporti personali tra genitori e figli, affiancandosi ai criteri generali dell'articolo 3 (per la giurisdizione contenziosa) e dell'articolo 9 (per la giurisdizione volontaria). La duplice fonte di giurisdizione - criteri generali piu criteri speciali - determina una notevole ampiezza della giurisdizione italiana, giustificata dalla necessita di tutelare effettivamente i soggetti deboli (in particolare i figli minori) indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

I criteri generali richiamati: articoli 3 e 9

L'articolo 37 esordisce con il richiamo «oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9»: cio significa che i criteri ordinari continuano ad applicarsi pienamente. Ai sensi dell'articolo 3, la giurisdizione sussiste quando il convenuto e domiciliato o residente in Italia, o vi ha un rappresentante autorizzato, oppure nei casi previsti dai criteri della Convenzione di Bruxelles del 1968 (ora sostituita dal Regolamento Bruxelles I-bis n. 1215/2012 per le materie civili e commerciali, ma per la filiazione si applicano le norme specifiche). Ai sensi dell'articolo 9, per i procedimenti di giurisdizione volontaria (come l'autorizzazione al riconoscimento di figlio minore) la giurisdizione sussiste quando il provvedimento riguarda un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando si applica la legge italiana. L'articolo 37 si aggiunge a questi criteri, ampliando ulteriormente le ipotesi di giurisdizione italiana.

Il criterio della cittadinanza italiana

Il primo criterio aggiuntivo introdotto dall'articolo 37 e la cittadinanza italiana di uno dei genitori o del figlio. La norma si riferisce a «uno dei genitori»: e sufficiente che uno solo dei due genitori sia cittadino italiano perche la giurisdizione italiana sussista, anche se l'altro genitore e straniero e risiede all'estero. Analogamente, se il figlio stesso e cittadino italiano, la giurisdizione italiana sussiste a prescindere dalla nazionalita e dalla residenza dei genitori. Questo criterio e espressione della funzione di protezione che lo Stato italiano svolge nei confronti dei propri cittadini: il genitore o il figlio italiano non devono essere costretti a ricorrere a un giudice straniero per tutelare i propri diritti di filiazione.

Il criterio della residenza in Italia

Il secondo criterio aggiuntivo e la residenza in Italia di uno dei genitori o del figlio. A differenza della cittadinanza, la residenza e un collegamento fattuale: anche uno straniero residente in Italia e protetto dalla giurisdizione italiana in materia di filiazione. Questo criterio ha una logica di prossimita: quando il figlio (o un genitore) vive in Italia, e ragionevole che i procedimenti di filiazione che lo riguardano si svolgano davanti ai giudici italiani, che possono piu agevolmente raccogliere prove, sentire i soggetti interessati e provvedere alle misure urgenti di tutela. Il concetto di residenza va inteso in senso effettivo, non formale: si tratta della dimora abituale, non necessariamente della residenza anagrafica o del domicilio legale.

Rapporto con il Regolamento Bruxelles IIter e le Convenzioni internazionali

Come per altre materie familiari, l'articolo 37 va coordinato con le fonti europee e internazionali. Il Regolamento UE n. 2019/1111 (Bruxelles IIter) disciplina la giurisdizione in materia di responsabilita genitoriale (inclusi affidamento e diritto di visita) per i minori con residenza abituale in uno Stato membro, prevalendo sull'articolo 37 in tali ipotesi. La Convenzione dell'Aia del 1996 sulla responsabilita genitoriale e la protezione dei minori stabilisce proprie regole di competenza per i paesi contraenti, basate sulla residenza abituale del minore. In entrambi i casi, la norma europea o convenzionale prevale in virtu dell'articolo 2 della legge 218/1995, e l'articolo 37 si applica in via residuale: nei rapporti con paesi terzi e nelle materie non coperte da quelle fonti.

Giurisdizione volontaria e contenziosa in materia di filiazione

L'articolo 37 si applica sia alla giurisdizione contenziosa (azioni di accertamento o contestazione della paternita o maternita, azioni di disconoscimento) sia alla giurisdizione volontaria (autorizzazione al riconoscimento, nomina del tutore per il minore non riconosciuto). Nella giurisdizione volontaria il richiamo all'articolo 9 e fondamentale: la giurisdizione del giudice italiano sussiste gia quando il provvedimento riguarda un cittadino italiano o una persona residente in Italia. L'articolo 37 aggiunge anche il caso in cui uno dei genitori sia cittadino italiano o residente in Italia, anche quando il provvedimento principale riguarda il figlio straniero. Cio significa, ad esempio, che il padre italiano residente a Roma puo richiedere al giudice italiano l'autorizzazione a riconoscere il figlio minore nato da una madre straniera residente all'estero.

Competenza territoriale del giudice italiano

Una volta accertata la giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 37, occorre individuare il giudice territorialmente competente all'interno del sistema italiano. Per i procedimenti relativi ai figli minori, la competenza territoriale e determinata dalle norme del codice di procedura civile come modificate dalla Riforma Cartabia (decreto legislativo 149/2022): in generale e competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Per le azioni di stato (accertamento o disconoscimento della filiazione) si applicano le regole ordinarie di competenza per materia e per territorio. Il difetto di giurisdizione - non gia di competenza - e rilevabile nei modi e nei termini previsti dall'articolo 11 della legge 218/1995 e dagli articoli 37 e seguenti del codice di procedura civile.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un genitore italiano puo sempre adire il giudice italiano per questioni di filiazione?

Si, ai sensi dell'articolo 37 la cittadinanza italiana di un genitore e sufficiente a fondare la giurisdizione italiana, anche se l'altro genitore e il figlio sono stranieri e risiedono all'estero. Fanno eccezione i casi coperti dal Regolamento Bruxelles IIter.

Quale giudice e competente per il disconoscimento di paternita se il figlio vive all'estero?

Se il padre o il figlio e cittadino italiano o risiede in Italia, la giurisdizione italiana sussiste ex articolo 37. Il giudice territorialmente competente in Italia si individua secondo le norme del codice di procedura civile.

Il Regolamento Bruxelles IIter sostituisce l'articolo 37 per i figli residenti in UE?

Si, per le materie coperte dal Regolamento (responsabilita genitoriale) e per i minori con residenza abituale in uno Stato membro UE. L'articolo 37 si applica residualmente per i paesi terzi e le materie escluse dal Regolamento.

Uno straniero residente in Italia puo adire il giudice italiano per l'accertamento della filiazione?

Si. La residenza in Italia di uno dei genitori o del figlio e un titolo autonomo di giurisdizione ex articolo 37, indipendentemente dalla cittadinanza.

L'articolo 37 si applica anche ai procedimenti di adozione?

No. L'adozione e disciplinata da una norma specifica (articolo 38 e seguenti della legge 218/1995) che prevede criteri di giurisdizione e legge applicabile propri. L'articolo 37 riguarda la filiazione biologica e il riconoscimento.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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