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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sospensione: disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea; il c.p.a. rinvia alle fonti esterne senza dettare una disciplina autonoma.
  • Interruzione: anch'essa regolata dalle norme del c.p.c.; il presidente la dichiara immediatamente con decreto, comunicato alle parti costituite dalla segreteria.
  • Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (sospensione necessaria per pregiudizialità) sono appellabili al Consiglio di Stato.
  • L'appello avverso tali ordinanze è deciso in camera di consiglio, con rito semplificato.
  • Il rinvio esterno garantisce coerenza con il sistema processuale civile, evitando duplicazioni normative.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 Codice del Processo Amministrativo — Sospensione e interruzione del processo

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea.

2. L’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L’interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto e’ comunicato alle parti costituite a cura della segreteria.

3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell’articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L’appello è deciso in camera di consiglio.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 79 c.p.a. si inserisce nel Titolo V del Libro II, dedicato all'udienza e alla trattazione del processo. La norma sceglie un approccio di rinvio recettizio alle fonti esterne — il codice di procedura civile, le leggi speciali e il diritto dell'Unione europea — per disciplinare la sospensione del processo, e alle sole norme del c.p.c. per l'interruzione. Questa tecnica legislativa è coerente con la struttura generale del c.p.a., il quale, all'art. 39, prevede già che per quanto non disciplinato dal codice si applicano le disposizioni del c.p.c. in quanto compatibili. L'art. 79 dunque rafforza e specifica il rinvio per due istituti che incidono profondamente sull'economia processuale.

La sospensione del processo: presupposti e fonti

La sospensione determina la quiescenza temporanea del processo: il giudizio non si estingue, ma il suo svolgimento resta paralizzato fino alla cessazione della causa sospensiva. Le fonti richiamate sono tre. In primo luogo, il codice di procedura civile: vengono in rilievo gli artt. 295 e ss. c.p.c., che prevedono la sospensione necessaria quando la decisione dipende da una causa pregiudiziale, e l'art. 296 c.p.c., che contempla la sospensione su istanza di parte. In secondo luogo, le altre leggi: si pensi all'art. 23 della L. 87/1953, che impone la sospensione in pendenza di questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte o rilevata d'ufficio, oppure alle norme che prevedono la sospensione in caso di procedimento penale pregiudiziale. In terzo luogo, il diritto dell'Unione europea: il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE comporta la sospensione del processo interno fino alla pronuncia della Corte; questa fonte assume rilievo crescente nei giudizi su appalti pubblici, aiuti di Stato e libera circolazione.

L'interruzione del processo: disciplina e procedura

L'interruzione si distingue dalla sospensione perché è causata da un evento che colpisce la parte o il suo difensore — morte, perdita della capacità, perdita della rappresentanza legale — rompendo il rapporto processuale. L'art. 79, comma 2, rinvia integralmente agli artt. 299-305 c.p.c., i quali individuano gli eventi interruttivi e le modalità di ripresa. La peculiarità del processo amministrativo consiste nella modalità di dichiarazione: il presidente la dichiara immediatamente con decreto, senza che sia necessaria la celebrazione di udienza. Questo snellisce la procedura rispetto al processo civile, dove l'interruzione opera di diritto ma deve essere accertata formalmente. Il decreto presidenziale è poi comunicato a cura della segreteria alle sole parti costituite, non a quelle che non si siano ancora costituite; per queste ultime i termini non decorrono, non avendo ricevuto la comunicazione. La dichiarazione presidenziale è atto di natura endoprocessuale e non impugnabile autonomamente.

L'appellabilità delle ordinanze di sospensione ex art. 295 c.p.c.

Il comma 3 introduce una regola specifica: le ordinanze con cui il TAR dispone la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato. Questa disposizione è rilevante perché, in via generale, le ordinanze interlocutorie del TAR sono impugnabili solo unitamente alla sentenza definitiva; il comma 3 deroga a tale principio, consentendo un controllo immediato su una misura che può paralizzare il giudizio per un tempo indeterminato. La ratio è evidente: la sospensione necessaria incide sul principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e sull'effettività della tutela garantita dall'art. 24 Cost. e dall'art. 113 Cost. L'appello è deciso in camera di consiglio, ovvero con rito semplificato, senza udienza pubblica salvo diversa disposizione; ciò garantisce celerità nella decisione su una misura che, per sua natura, incide sulla tempestività del giudizio principale. Va sottolineato che l'appellabilità riguarda le sole ordinanze di sospensione necessaria, non quelle di sospensione facoltativa ex art. 296 c.p.c., per le quali non v'è un rimedio immediato autonomo.

Profili pratici e raccordo con gli artt. 80 e 81 c.p.a.

L'art. 79 va letto in stretta connessione con l'art. 80 c.p.a., che disciplina la prosecuzione e riassunzione del processo sospeso o interrotto. Il rispetto dei termini previsti dall'art. 80 è essenziale per evitare la perenzione regolata dagli artt. 81 e 82 c.p.a. In pratica, il difensore deve monitorare attentamente la comunicazione della segreteria e la cessazione della causa di sospensione o dell'evento interruttivo, agendo tempestivamente per riattivare il procedimento. In materia di appalti, la sospensione in attesa della pronuncia pregiudiziale europea si inserisce nel rito speciale degli artt. 119-120 c.p.a., ponendo delicati problemi di coordinamento con i termini accelerati propri di quel rito. Un ulteriore profilo riguarda la sospensione disposta in attesa della decisione di un'altra causa «avente ad oggetto una questione pregiudiziale o principale»: il TAR deve valutare con attenzione se la pregiudizialità sia effettiva e non meramente ipotetica, per evitare un uso strumentale dell'istituto come tecnica dilatatoria, incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo.

Casi pratici

Caso 1: Sospensione per rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

Tizio impugna dinanzi al TAR un provvedimento di esclusione da una gara d'appalto, sostenendo che la lex specialis contrasta con la direttiva europea sugli appalti. Il TAR, ritenendo la questione non manifestamente infondata, solleva rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE e, ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a., sospende il processo in attesa della pronuncia europea; il difensore di Tizio deve attendere la sentenza della Corte prima di poter chiedere la prosecuzione ex art. 80 c.p.a.

Caso 2: Interruzione per morte del difensore e dichiarazione presidenziale

Nel corso di un giudizio davanti al TAR Lombardia, il difensore di Caio decede improvvisamente prima dell'udienza di merito. La segreteria informa il presidente, il quale emette immediatamente decreto di interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e ne cura la comunicazione alle parti costituite; Caio deve nominare un nuovo difensore e, nei successivi novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, provvedere alla riassunzione del processo secondo l'art. 80, comma 3, c.p.a., pena la perenzione.

Caso 3: Appello avverso l'ordinanza di sospensione necessaria

Il TAR Lazio sospende il giudizio instaurato da Sempronio avverso un diniego ministeriale, ritenendo pregiudiziale la definizione di una controversia civile pendente tra gli stessi soggetti su un contratto presupposto. Sempronio, ritenendo insussistente la pregiudizialità, propone appello al Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 79, comma 3, c.p.a.; il Consiglio decide in camera di consiglio e, valutata l'assenza di un nesso di pregiudizialità effettiva, revoca l'ordinanza di sospensione, consentendo la ripresa immediata del giudizio di primo grado.

Domande frequenti

Quando il TAR può sospendere il processo?

Il TAR può sospendere il processo nei casi previsti dal c.p.c. (sospensione necessaria per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., sospensione facoltativa ex art. 296 c.p.c.), dalle leggi speciali (es. incidente di legittimità costituzionale) e dal diritto dell'Unione europea (rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia).

Quali eventi causano l'interruzione del processo amministrativo?

L'interruzione si produce per gli stessi eventi previsti dal c.p.c.: morte o perdita della capacità della parte, perdita della rappresentanza legale, morte o radiazione del difensore. Il presidente del TAR la dichiara con decreto comunicato dalla segreteria.

Come posso impugnare l'ordinanza di sospensione del TAR?

Solo le ordinanze di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. sono immediatamente appellabili al Consiglio di Stato, che decide in camera di consiglio; le altre ordinanze interlocutorie sono impugnabili solo con la sentenza definitiva.

Cosa succede al processo dopo l'interruzione?

Il processo interrotto deve essere riassunto o proseguito secondo l'art. 80 c.p.a.: la parte colpita dall'evento interruttivo può presentare nuova istanza di fissazione udienza; in mancanza, la parte più diligente deve riassumere con atto notificato a tutte le parti entro novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento, pena la perenzione.

Il diritto UE può imporre la sospensione del giudizio amministrativo?

Sì: quando il TAR solleva rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE, il processo è sospeso fino alla pronuncia della Corte; si tratta di una causa di sospensione espressamente richiamata dall'art. 79, comma 1, c.p.a.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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