← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono disciplinate dagli artt. 211 e 212 del Codice della navigazione, che regolano le medesime ipotesi per la navigazione marittima.
  • Le competenze attribuite all'autorità marittima dalla normativa di riferimento sono trasferite all'autorità di pubblica sicurezza per il settore aeronautico.
  • Il titolo in cui si inserisce la norma è stato abrogato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, che ha riformato la parte aeronautica del Codice della navigazione.
  • La norma ha dunque rilevanza principalmente storica e sistematica, ma il suo contenuto sostanziale è confluito nella normativa di riforma del 2005.
  • Il rinvio agli artt. 211 e 212 evidenzia il metodo del rinvio recettizio tipico del Codice della navigazione, che unifica la disciplina marittima e aeronautica per gli istituti comuni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 838 Codice della Navigazione — Conseguenze della scomparizione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorità marittima sono attribuite all'autorità di pubblica sicurezza. TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96

Commento

Collocazione storica e abrogazione del titolo

L'art. 838 del Codice della navigazione (R.D. 327/1942) si segnala per una peculiarità di rilievo sistematico: il testo dell'articolo stesso avverte che il 'titolo' in cui esso si inserisce è stato abrogato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96. Il D.Lgs. 96/2005 — adottato in attuazione della delega contenuta nella L. 265/2004 — ha proceduto a una revisione organica della parte aeronautica del Codice della navigazione, aggiornandola rispetto ai mutamenti tecnologici, normativi e istituzionali intervenuti nel settore aereo nel corso dei decenni. La sopravvivenza testuale dell'art. 838 nel corpus del Codice, nonostante l'abrogazione del titolo di riferimento, riflette la stratificazione normativa tipica di un codice promulgato nel 1942 e mai oggetto di ricodificazione complessiva. In termini pratici, la norma ha oggi rilevanza storica e sistematica: la disciplina sostanziale delle conseguenze della scomparizione è stata riorganizzata dalla normativa di riforma.

Il rinvio agli articoli 211 e 212

Nel suo testo originario, l'art. 838 operava un rinvio recettizio agli artt. 211 e 212, che disciplinano le conseguenze della scomparizione nella navigazione marittima. Gli artt. 211 e 212 del Codice della navigazione riguardano rispettivamente le conseguenze giuridiche della scomparizione di persone da bordo e le procedure di accertamento dello stato delle persone scomparse in mare. Il rinvio riflette il metodo unificatorio del Codice della navigazione del 1942, che ha sistematicamente costruito la disciplina aeronautica per rinvio alla disciplina marittima, considerata più matura e consolidata, limitando le specificità aeronautiche alle ipotesi in cui la differenza tecnica lo rendeva necessario. Sul piano del contenuto, il rinvio agli artt. 211 e 212 produceva l'applicazione agli scomparsi in incidenti aerei del medesimo regime giuridico previsto per gli scomparsi in incidenti marittimi: avvio delle procedure di dichiarazione di assenza, eventuale successivo procedimento di morte presunta, effetti patrimoniali e successori derivanti dall'assenza prolungata.

La sostituzione dell'autorità marittima con l'autorità di pubblica sicurezza

L'art. 838 conteneva altresì una clausola di adattamento istituzionale: le competenze che gli artt. 211 e 212 attribuiscono all'autorità marittima (Capitaneria di porto e relativi uffici) venivano trasferite, nel settore aeronautico, all'autorità di pubblica sicurezza. Si trattava di una scelta coerente con la struttura organizzativa del tempo: le questioni di ordine pubblico e di documentazione delle scomparizioni aeree rientravano nella sfera di competenza della polizia e delle prefetture, piuttosto che in quella dell'autorità portuale. L'attribuzione all'autorità di pubblica sicurezza riflette anche la natura potenzialmente penalmente rilevante delle scomparizioni, in cui l'intervento dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine è necessario per escludere o accertare condotte illecite. Nella disciplina attuale, post-riforma del 2005, queste competenze sono state ridistribuite in modo più articolato tra le diverse autorità competenti in materia aeronautica.

Il D.Lgs. 96/2005 e la riforma del diritto aeronautico

Il D.Lgs. 96/2005 rappresenta la più significativa riforma del diritto aeronautico italiano dal 1942. Adottato in esecuzione della delega contenuta nella L. 265/2004, esso ha provveduto a modernizzare la disciplina dell'aviazione civile alla luce dell'evoluzione normativa europea e internazionale. In particolare, il decreto ha: aggiornato la disciplina dell'ENAC quale autorità nazionale per l'aviazione civile; recepito le principali convenzioni internazionali in materia di sicurezza e responsabilità; rivisto il regime delle licenze e delle abilitazioni del personale di volo; riformulato la disciplina degli incidenti e degli infortuni. L'abrogazione del titolo in cui si inseriva l'art. 838 rientra in questo più ampio processo di revisione, che ha sostituito numerose disposizioni del testo originario del 1942 con norme aggiornate e coerenti con il quadro normativo europeo vigente.

Profili pratici residui

Nonostante l'abrogazione del titolo, la disciplina delle conseguenze della scomparizione in incidenti aerei ha trovato collocazione nella normativa vigente, sia a livello codicistico (attraverso le norme del codice civile sulla morte presunta) sia a livello regolamentare e di diritto dell'aviazione civile. Le procedure di accertamento delle scomparizioni aeree seguono oggi le linee guida dell'ICAO (International Civil Aviation Organization) e i regolamenti dell'ENAC in materia di investigazione degli incidenti, che si coordinano con la normativa civilistica sullo stato civile e con il diritto internazionale privato per le scomparizioni transfrontaliere. Il raccordo tra questi diversi livelli normativi avviene attraverso le strutture periferiche dell'ENAC e, per i profili penali, attraverso la Procura della Repubblica.

Casi pratici

Caso 1: Applicazione della disciplina della scomparizione marittima a un incidente aereo

Tizio scompare in un incidente aereo avvenuto prima della riforma del 2005. Applicando il rinvio dell'art. 838 agli artt. 211 e 212 del Codice della navigazione, il processo verbale di scomparizione viene redatto con il concorso dell'autorità di pubblica sicurezza in luogo dell'autorità marittima, e gli viene attribuita la medesima efficacia documentale prevista per le scomparizioni in mare, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione di assenza.

Caso 2: Avvio del procedimento di morte presunta dopo scomparizione aerea

Caio risulta scomparso in un incidente aereo avvenuto in acque internazionali. La moglie, dopo aver ottenuto il processo verbale dell'autorità consolare italiana, avvia il procedimento di morte presunta dinanzi al tribunale competente; il tribunale applica la disciplina codicistica della morte presunta, tenendo conto della documentazione raccolta ai sensi degli artt. 837 e 838 del Codice della navigazione e del giudizio delle autorità circa la verosimile sorte di Caio.

Caso 3: Riforma del 2005 e nuova disciplina applicabile

Sempronio scompare in un incidente aereo avvenuto dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 96/2005. Poiché il titolo in cui si inseriva l'art. 838 è stato abrogato, la sua famiglia non può fare riferimento diretto alla vecchia norma; l'iter documentale è ora disciplinato dal combinato disposto della normativa ENAC vigente, del codice civile sulle presunzioni di morte, e delle disposizioni procedurali dello stato civile contenute nel DPR 396/2000, alle quali le autorità aeronautiche e consolari fanno rinvio.

Domande frequenti

L'art. 838 è ancora in vigore?

L'articolo è formalmente presente nel testo del Codice della navigazione, ma il titolo in cui si inserisce è stato abrogato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, che ha riformato la parte aeronautica del codice; la disciplina sostanziale delle scomparizioni aeree è dunque oggi regolata dalla normativa di riforma.

A quale autorità spettavano le competenze in materia di scomparizioni aeree secondo la norma originaria?

L'art. 838 attribuiva all'autorità di pubblica sicurezza le competenze che gli artt. 211 e 212 del Codice della navigazione riservano all'autorità marittima, in ragione delle specificità istituzionali del settore aeronautico rispetto a quello marittimo.

Quali conseguenze giuridiche ha la scomparizione da bordo di un aeromobile?

La scomparizione avvia un iter documentale attraverso il processo verbale delle autorità competenti, che costituisce il presupposto per il procedimento di dichiarazione di assenza (art. 49 c.c.) e, successivamente, di morte presunta (art. 58 c.c.), con gli effetti patrimoniali e successori che ne derivano.

Cos'è il D.Lgs. 96/2005 e perché ha abrogato il titolo dell'art. 838?

Il D.Lgs. 96/2005 è il decreto di riforma organica della parte aeronautica del Codice della navigazione, adottato in attuazione della L. 265/2004, che ha modernizzato la disciplina dell'aviazione civile italiana in linea con gli standard europei e internazionali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.