In sintesi
- Oneri di servizio pubblico (OSP): la loro imposizione avviene secondo le vigenti disposizioni comunitarie, che ne disciplinano presupposti, procedura e contenuto.
- Tutela della continuità territoriale: gli OSP mirano a garantire il collegamento aereo delle regioni periferiche e insulari con i nodi principali della rete.
- Competenza regionale: i servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.
- Doppia fonte normativa: la norma combina il rinvio al diritto UE per gli OSP e l'attribuzione alle regioni per i servizi locali, in un sistema a cascata di competenze.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 782 Codice della Navigazione — Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'imposizione di oneri di servizio pubblico è effettuata secondo le vigenti disposizioni comunitarie. I servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 782 del Codice della navigazione introduce un'eccezione al principio del libero accesso alle rotte aeree intracomunitarie sancito dall'art. 781, consentendo l'imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte che collegano regioni geograficamente svantaggiate o servite in modo insufficiente dal mercato. La norma distingue due livelli: quello comunitario per gli OSP stricto sensu, disciplinati dalla normativa dell'Unione europea, e quello regionale per i servizi di trasporto aereo di interesse esclusivamente locale.
Il meccanismo degli OSP rappresenta uno dei casi in cui l'interesse pubblico alla coesione territoriale prevale sul principio concorrenziale del libero mercato, in conformità agli artt. 14 e 106, par. 2, TFUE che consentono deroghe alle regole di mercato per i servizi di interesse economico generale.
Gli oneri di servizio pubblico nel diritto comunitario
La disciplina degli oneri di servizio pubblico nel settore aereo è contenuta nel reg. (CE) n. 1008/2008 (artt. 16-18), che ha sostituito il reg. (CEE) n. 2408/92 e ne ha perfezionato il meccanismo. Un OSP può essere imposto su una rotta aerea che collega un aeroporto situato in una regione periferica o in via di sviluppo con uno o più aeroporti nazionali, quando la rotta è considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione e il mercato non è in grado di garantire autonomamente un servizio adeguato in termini di frequenze, tariffe e continuità.
La procedura per l'imposizione di un OSP prevede: la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; un periodo di libero accesso in cui qualsiasi vettore comunitario può operare la rotta rispettando le condizioni dell'OSP; qualora nessun vettore accetti tali condizioni senza compensazione finanziaria, la possibilità di avviare una procedura di gara pubblica per selezionare un unico vettore a cui riservare la rotta, eventualmente con contribuzione finanziaria pubblica.
Il caso italiano più rilevante riguarda la continuità territoriale della Sardegna e, in misura minore, della Sicilia: sulle rotte tra questi territori insulari e i principali aeroporti continentali (Roma, Milano) gli OSP garantiscono tariffe massime, frequenze minime e disponibilità di posti per i residenti nelle regioni insulari.
Il riparto di competenze tra Stato e regioni
La seconda parte dell'art. 782 attribuisce alle regioni interessate la competenza a disciplinare i servizi di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale. Questa previsione rispecchia il riparto costituzionale delle competenze in materia di trasporti locali, che l'art. 117 Cost. assegna in via residuale alle regioni per i profili non attinenti alle reti di trasporto di interesse nazionale.
In pratica, questa competenza regionale riguarda i servizi che non hanno rilevanza sovra-regionale e che non interessano rotte interregionali o internazionali: ad esempio, il collegamento aereo tra isole minori e il capoluogo di regione, oppure servizi di elicottero per finalità turistiche o di emergenza sanitaria gestiti in ambito regionale. Le regioni possono istituire questi servizi, determinare le condizioni di accesso e prevedere eventuali compensazioni finanziarie, nel rispetto delle norme statali e comunitarie in materia di aiuti di Stato.
Interazione con il diritto degli aiuti di Stato
Sia gli OSP nazionali sia i servizi regionali disciplinati dall'art. 782 possono implicare la concessione di compensazioni finanziarie ai vettori che li operano. Tali compensazioni costituiscono potenzialmente aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE e devono rispettare le condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE — in particolare i criteri elaborati nella sentenza Altmark (C-280/00) — per essere compatibili con il mercato interno. Una compensazione eccedente il costo netto del servizio pubblico e che vada oltre quanto necessario per garantire un rendimento ragionevole al vettore può configurare un aiuto incompatibile, soggetto a recupero.
Profili pratici
Le regioni e lo Stato devono coordinare la propria azione nella definizione degli OSP per evitare sovrapposizioni e garantire la coerenza complessiva della rete. Nella prassi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercita le funzioni statali in materia di continuità territoriale, mentre le regioni gestiscono i servizi locali in un quadro di leale collaborazione istituzionale. I vettori che accettano di operare in regime di OSP godono di una posizione protetta sulla rotta ma sono vincolati al rispetto delle condizioni tariffarie e di servizio stabilite nel bando di gara e nell'atto di imposizione dell'onere.
Casi pratici
Caso 1: Imposizione di OSP sulla rotta insulare
Tizio gestisce una compagnia aerea che intende operare voli tra Roma e Cagliari. La rotta è gravata da OSP che impongono tariffe massime agevolate per i residenti sardi e un numero minimo di frequenze settimanali. Tizio deve rispettare queste condizioni anche se il rispetto dei vincoli tariffari riduce i propri margini; in alternativa, può rinunciare alla rotta e lasciare che sia assegnata mediante gara a un vettore con compensazione finanziaria pubblica.
Caso 2: Servizio aereo regionale istituito dalla Regione
La Regione Siciliana istituisce un servizio aereo tra Pantelleria e Palermo, di interesse esclusivamente locale, e affida il servizio a Caio mediante una concessione regionale con contribuzione finanziaria. Il servizio è disciplinato dalla regione ai sensi dell'art. 782, comma 2; la compensazione deve però essere notificata alla Commissione europea se supera le soglie de minimis previste per gli aiuti di Stato nel settore aeronautico.
Caso 3: Nessun vettore si presenta alla gara per la rotta in OSP
Il Ministero impone un OSP su una rotta verso una regione montana e pubblica il bando di gara per l'assegnazione esclusiva del servizio. Sempronio è l'unico vettore interessato e formula un'offerta con richiesta di compensazione superiore ai fondi disponibili. Il Ministero può rinegoziare le condizioni dell'OSP oppure procedere con una nuova gara o, in ultima istanza, rinunciare all'imposizione dell'onere se la compensazione richiesta risulta sproporzionata.
Domande frequenti
Cos'è un onere di servizio pubblico nel trasporto aereo?
Un OSP è un obbligo imposto a un vettore aereo di operare una rotta con determinati standard minimi di frequenza, capacità e tariffe, per garantire la continuità del collegamento con regioni periferiche che il mercato non servirebbe adeguatamente in modo autonomo.
Chi può imporre gli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree?
In Italia, gli OSP sono imposti dallo Stato secondo le disposizioni comunitarie (reg. CE n. 1008/2008); i servizi di interesse esclusivamente regionale o locale sono invece disciplinati dalle regioni interessate.
I vettori che operano in regime OSP ricevono compensazioni finanziarie?
Sì, quando nessun vettore accetta di operare la rotta senza compensazione, viene indetta una gara pubblica per selezionare un vettore a cui può essere accordato un contributo finanziario; la compensazione deve rispettare la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
L'imposizione di un OSP limita la concorrenza sulla rotta?
In una prima fase, tutti i vettori possono operare la rotta rispettando le condizioni dell'OSP; solo se nessuno si fa avanti viene avviata la gara per un operatore esclusivo, che ottiene la protezione della concorrenza per la durata del contratto.
Le regioni possono istituire propri servizi aerei?
Sì, per i servizi di interesse esclusivamente regionale o locale le regioni hanno competenza normativa e possono organizzare e finanziare i collegamenti, nel rispetto delle norme statali e comunitarie sugli aiuti di Stato.
Vedi anche