← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Ambito di applicazione: la norma riguarda i code-sharing (combinazione di trasporti con lo stesso codice di volo) e gli altri accordi commerciali tra vettori aerei.
  • Rispetto delle regole di concorrenza: i vettori partecipanti agli accordi devono conformarsi alle norme antitrust applicabili, sia nazionali sia comunitarie.
  • Requisiti di sicurezza: gli accordi non possono derogare agli standard di sicurezza aeronautica prescritti dalla normativa vigente.
  • Obblighi di informazione: i vettori devono adempiere agli obblighi informativi verso i passeggeri previsti dall'art. 943 cod. nav.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 780 Codice della Navigazione — Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Nella combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo e in ogni altro accordo commerciale, i vettori sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza prescritti, nonché ad assolvere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.

Commento

Ratio e contesto normativo

L'art. 780 del Codice della navigazione regola gli accordi commerciali tra vettori aerei, con particolare riferimento al code-sharing — la pratica per cui due o più vettori condividono il medesimo codice di volo su un determinato itinerario, consentendo a ciascuno di commercializzare i posti come propri pur utilizzando l'aeromobile e l'equipaggio di un altro operatore. La norma impone tre ordini di obblighi: il rispetto delle regole di concorrenza, il mantenimento degli standard di sicurezza e l'adempimento degli obblighi di informazione verso i passeggeri.

La previsione si inserisce nel contesto della liberalizzazione del mercato aereo comunitario, che ha favorito la proliferazione di accordi di code-sharing e di alleanze commerciali tra vettori come strumento di espansione della rete e di ottimizzazione dei costi. Tali accordi, tuttavia, possono presentare profili anticoncorrenziali e rischi di opacità informativa per i consumatori, donde la necessità di una disciplina specifica.

Il code-sharing: struttura e implicazioni

Il code-sharing è un accordo in base al quale un vettore (detto «marketing carrier») vende biglietti per un volo operato da un altro vettore (detto «operating carrier»), apponendo sul biglietto il proprio codice di identificazione. Dal punto di vista del passeggero, il volo appare come un servizio del vettore commercializzatore, pur essendo fisicamente operato da un soggetto diverso con il proprio aeromobile, equipaggio e procedure operative.

Questa struttura genera potenziali asimmetrie informative: il passeggero acquirente potrebbe non essere consapevole di volare su un aeromobile di un vettore diverso da quello con cui ha concluso il contratto. L'art. 780, rinviando all'art. 943, impone al vettore commercializzatore l'obbligo di comunicare preventivamente al passeggero l'identità del vettore operativo, garantendo così la trasparenza necessaria a una scelta consapevole.

Regole di concorrenza: profili anticoncorrenziali degli accordi

Il richiamo alle «regole di concorrenza» obbliga i vettori a conformarsi sia al diritto antitrust nazionale (d.lgs. 1990 n. 287) sia al diritto comunitario (artt. 101 e 102 TFUE). Gli accordi di code-sharing possono configurare intese restrittive della concorrenza — segnatamente la fissazione coordinata di prezzi, la ripartizione dei mercati o la limitazione della capacità — qualora non soddisfino le condizioni per un'esenzione per categoria o individuale previste dalla normativa antitrust.

La Commissione europea e le autorità nazionali di concorrenza hanno esaminato nel tempo vari accordi tra vettori, riconoscendo l'esenzione per quelli che producono efficienze pro-competitive (integrazione delle reti, riduzione dei costi, ampliamento dell'offerta) e sanzionando quelli che si risolvono in una collusione sui prezzi o in un'eliminazione della concorrenza su specifiche rotte. I vettori che concludono accordi commerciali devono quindi effettuare una valutazione preventiva della conformità antitrust, con eventuale notifica alle autorità competenti.

Requisiti di sicurezza

Indipendentemente dalla struttura commerciale dell'accordo, i vettori devono rispettare i requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa aeronautica. Questo obbligo ha una duplice valenza. Da un lato, il vettore operativo è responsabile della sicurezza tecnica del volo con il proprio COA e le proprie procedure: il code-sharing non comporta alcuna commistione di responsabilità operative, che rimangono interamente in capo all'operating carrier. Dall'altro, il vettore commercializzatore non può concludere accordi con vettori operativi che non soddisfino gli standard di sicurezza applicabili: è sua responsabilità verificare che il partner operi in conformità alla normativa vigente, anche per tutelare la propria reputazione commerciale e la propria posizione giuridica nei confronti dei passeggeri.

La disciplina di sicurezza applicabile è quella del Paese in cui è registrato l'aeromobile e quella del Paese in cui è stabilito il vettore operativo, in coordinamento con i regolamenti EASA e gli standard ICAO.

Obblighi informativi ex art. 943 e tutela del passeggero

Il richiamo all'art. 943 impone ai vettori di informare il passeggero, al momento della prenotazione, dell'identità del vettore che effettuerà il volo. Questo obbligo — rafforzato dal reg. (CE) n. 2111/2005 sulla lista nera dei vettori aerei — garantisce che il consumatore possa esercitare consapevolmente la propria scelta, eventualmente optando per un vettore diverso qualora il vettore operativo fosse inserito nella lista nera europea dei vettori con divieto di operare nell'Unione. L'inadempimento dell'obbligo informativo espone il vettore a sanzioni amministrative e può fondare la responsabilità contrattuale nei confronti del passeggero.

Casi pratici

Caso 1: Code-sharing con vettore in lista nera UE

Tizio, vettore comunitario titolare di licenza, conclude un accordo di code-sharing con una compagnia extracomunitaria inserita nella lista nera dei vettori con divieto di operare nell'Unione europea. L'accordo viola sia le norme di sicurezza richiamate dall'art. 780, sia gli obblighi informativi verso i passeggeri ex art. 943; l'ENAC può contestare la violazione e imporre la cessazione dell'accordo.

Caso 2: Accordo di code-sharing con effetti anticoncorrenziali su rotta

Caio e Sempronio, unici vettori operanti su una determinata rotta intracomunitaria, concludono un accordo di code-sharing che prevede il coordinamento delle tariffe e la limitazione della capacità offerta. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avvia un'istruttoria ritenendo l'accordo idoneo a restringere la concorrenza sulla rotta; i vettori sono tenuti a dimostrare che l'accordo produce efficienze pro-competitive tali da giustificarne l'esenzione.

Caso 3: Omessa comunicazione del vettore operativo al passeggero

Tizio acquista un biglietto della compagnia di Caio per un volo da Roma a Madrid, ignorando che il volo è operato da Sempronio in base a un accordo di code-sharing. A bordo, a causa di un incidente, Tizio riporta danni e si rivolge alla compagnia di Caio per il risarcimento; questa eccepisce che il responsabile è Sempronio, vettore operativo. L'omessa comunicazione preventiva dell'identità del vettore operativo ex art. 943, tuttavia, espone Caio a responsabilità contrattuale nei confronti del passeggero rimasto ignaro della struttura dell'accordo.

Domande frequenti

Cos'è il code-sharing tra vettori aerei?

Il code-sharing è un accordo in cui un vettore vende biglietti per un volo fisicamente operato da un altro vettore, apponendo il proprio codice di identificazione; il passeggero può così volare su un aeromobile di un operatore diverso da quello con cui ha concluso il contratto.

I vettori in code-sharing devono rispettare le regole antitrust?

Sì: l'art. 780 richiama espressamente le regole di concorrenza; gli accordi che comportano fissazione coordinata di prezzi o ripartizione dei mercati possono essere vietati dalle autorità antitrust nazionali e comunitarie, salvo che soddisfino le condizioni per un'esenzione.

Chi è responsabile della sicurezza in un volo in code-sharing?

La responsabilità operativa della sicurezza rimane interamente in capo al vettore che effettua materialmente il volo (operating carrier), che deve soddisfare i requisiti di sicurezza prescritti con il proprio COA e le proprie procedure.

Il passeggero deve essere informato che il volo è in code-sharing?

Sì: ai sensi dell'art. 943 cod. nav. e del reg. (CE) n. 2111/2005, il vettore commercializzatore deve informare il passeggero dell'identità del vettore operativo al momento della prenotazione.

Cosa succede se il vettore in code-sharing viola gli obblighi dell'art. 780?

Il vettore che non rispetti le regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza o gli obblighi informativi è soggetto a sanzioni amministrative, a procedimenti antitrust e può essere ritenuto responsabile contrattualmente nei confronti dei passeggeri danneggiati.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.