In sintesi
- Riconoscimento dei diritti di traffico: i vettori titolari di licenza comunitaria ottengono diritti di traffico sulle rotte all'interno del territorio nazionale.
- Ambito di applicazione: la norma riguarda sia i servizi di linea sia quelli non di linea contemplati dal capo in cui è inserita.
- Rinvio al regolamento comunitario: i diritti sono riconosciuti ai sensi del reg. (CEE) n. 2408/92, che disciplina l'accesso dei vettori comunitari alle rotte intracomunitarie.
- Cabotaggio aereo: la disposizione include implicitamente il diritto di cabotaggio, ossia la facoltà di effettuare voli tra aeroporti italiani da parte di vettori comunitari non italiani.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 781 Codice della Navigazione — Diritti di traffico
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Per lo svolgimento dei servizi aerei di linea e non di linea di cui al presente capo sono riconosciuti ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria diritti di traffico sulle rotte all'interno del territorio nazionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e contesto della liberalizzazione
L'art. 781 del Codice della navigazione disciplina i diritti di traffico riconosciuti ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria per lo svolgimento di servizi sulle rotte interne al territorio nazionale. La norma si inserisce nel processo di progressiva liberalizzazione del mercato aereo europeo avviato nei primi anni Novanta del Novecento con il cosiddetto «terzo pacchetto» di regolamenti comunitari, che ha abolito le restrizioni nazionali all'accesso alle rotte e introdotto il principio della libertà di cabotaggio aereo all'interno dell'Unione.
Il rinvio al reg. (CEE) n. 2408/92 — successivamente sostituito dal reg. (CE) n. 1008/2008 — fissa il quadro in cui i diritti di traffico operano: i vettori comunitari possono effettuare voli su qualsiasi rotta intracomunitaria, compresi i collegamenti tra aeroporti di un medesimo Stato membro, senza necessità di accordi bilaterali o autorizzazioni ad hoc, purché rispettino gli standard tecnici, i requisiti di sicurezza e le eventuali limitazioni poste a tutela di interessi pubblici specifici.
I «diritti di traffico»: nozione e contenuto
I diritti di traffico nel diritto aeronautico internazionale sono definiti in base alle cosiddette «libertà dell'aria» elaborate nell'ambito della Convenzione di Chicago del 1944. Nel contesto intracomunitario, il reg. (CEE) n. 2408/92 — e il successivo reg. (CE) n. 1008/2008 — ha progressivamente esteso ai vettori comunitari le libertà rilevanti per il mercato interno: la terza libertà (imbarco di passeggeri nel Paese di provenienza per trasportarli nel Paese del vettore), la quarta libertà (l'inverso), la quinta libertà (traffico tra due Stati terzi via il Paese del vettore) e, con la piena liberalizzazione del 1997, il cabotaggio — ossia la settima e l'ottava libertà — che consente a qualsiasi vettore comunitario di operare rotte tra aeroporti di un altro Stato membro.
L'art. 781 traduce questo assetto nel codice italiano, stabilendo che i diritti di traffico sulle rotte interne italiane sono riconosciuti a tutti i vettori titolari di licenza comunitaria, senza che sia necessaria una specifica abilitazione italiana aggiuntiva. Un vettore tedesco o spagnolo titolare di licenza UE può quindi effettuare voli tra Roma e Milano o tra Napoli e Torino alle stesse condizioni di un vettore italiano.
L'interazione con gli oneri di servizio pubblico
Il riconoscimento dei diritti di traffico non è assoluto: l'art. 782 prevede la possibilità di imporre oneri di servizio pubblico (OSP) su determinate rotte, tipicamente quelle che collegano regioni periferiche o insulari con i principali nodi del territorio. Sulle rotte gravate da OSP, i diritti di traffico possono essere limitati o riservati a un unico vettore selezionato mediante gara, in deroga al principio di libero accesso. La coesistenza degli artt. 781 e 782 configura un sistema in cui la libertà di accesso è la regola e l'OSP è l'eccezione giustificata da esigenze di continuità territoriale.
Limitazioni al libero accesso e coordinamento degli slot
Il libero accesso alle rotte previsto dall'art. 781 non implica l'illimitata disponibilità di infrastrutture aeroportuali. Negli aeroporti coordinati — ossia quelli in cui la domanda di capacità supera la capacità disponibile — l'accesso è subordinato all'ottenimento di slot aeroportuali, disciplinati dal reg. (CEE) n. 95/93 e dal successivo reg. (CE) n. 793/2004. La disponibilità di slot può quindi costituire un limite pratico all'esercizio dei diritti di traffico formalmente riconosciuti.
Profili pratici
Sul piano operativo, il riconoscimento automatico dei diritti di traffico in favore dei vettori comunitari semplifica notevolmente le procedure di avvio di nuove rotte: il vettore non deve richiedere autorizzazioni specifiche per ciascuna rotta, ma solo verificare la disponibilità di slot e il rispetto degli eventuali OSP applicabili. Questa semplificazione ha favorito la crescita dei vettori low-cost, che hanno potuto espandere rapidamente la propria rete sulle rotte interne italiane senza le barriere burocratiche del sistema precedente.
Casi pratici
Caso 1: Vettore comunitario non italiano che avvia rotte interne
Tizio è l'amministratore di una compagnia aerea con sede in Germania, titolare di licenza comunitaria. Intende avviare voli tra Milano e Palermo. Ai sensi dell'art. 781, il vettore ha diritto di effettuare questa rotta di cabotaggio senza necessità di alcuna autorizzazione italiana specifica, potendo operare alle stesse condizioni di un vettore nazionale con analoga licenza.
Caso 2: Rotta gravata da oneri di servizio pubblico
Caio gestisce una compagnia low-cost e intende operare voli tra Roma e una piccola città sarda gravata da OSP. Scopre che sulla rotta è già stato selezionato un vettore esclusivo mediante gara pubblica: in questo caso il diritto di traffico ex art. 781 è limitato dalla deroga prevista dall'art. 782, e Caio non può operare sulla rotta senza specifica autorizzazione fino alla scadenza della concessione esclusiva.
Caso 3: Mancanza di slot in aeroporto coordinato
Sempronio, vettore titolare di licenza comunitaria, vuole avviare un collegamento tra Roma Fiumicino e Milano Linate. Ha il diritto di traffico ex art. 781, ma Linate è un aeroporto coordinato con slot saturi nelle fasce orarie di suo interesse. Sempronio deve partecipare alla procedura di assegnazione degli slot secondo il reg. (CEE) n. 95/93 e non può avviare il volo finché non ottiene uno slot adeguato.
Domande frequenti
Cos'sono i diritti di traffico nel trasporto aereo?
Sono le facoltà riconosciute ai vettori di effettuare voli su determinate rotte; nel mercato intracomunitario, qualsiasi vettore titolare di licenza comunitaria ha il diritto di operare sulle rotte interne a qualsiasi Stato membro, compreso il cabotaggio.
Un vettore tedesco può fare voli interni italiani?
Sì: ai sensi dell'art. 781 e del diritto comunitario, qualsiasi vettore titolare di licenza comunitaria ha diritti di traffico sulle rotte interne italiane alle stesse condizioni dei vettori nazionali.
I diritti di traffico riconoscono accesso illimitato agli aeroporti?
No: negli aeroporti coordinati l'accesso è soggetto all'ottenimento di slot aeroportuali secondo le procedure stabilite dal regolamento comunitario sugli slot; la disponibilità di slot può limitare di fatto l'esercizio dei diritti di traffico.
Come si coordinano i diritti di traffico con gli oneri di servizio pubblico?
Sulle rotte gravate da OSP, il libero accesso può essere limitato o riservato a un vettore selezionato mediante gara; i diritti di traffico ex art. 781 cedono di fronte alla deroga prevista dall'art. 782 per la continuità territoriale.
Il reg. (CEE) n. 2408/92 richiamato dall'art. 781 è ancora in vigore?
No: il reg. (CEE) n. 2408/92 è stato sostituito dal reg. (CE) n. 1008/2008, che ha consolidato la disciplina del mercato interno aereo; l'art. 781 del codice va interpretato alla luce della normativa comunitaria vigente.