Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 58 Cont. Trib. – nuove prove in appello

    Art. 58 Cont. Trib. – nuove prove in appello

    Art. 58 Cont. Trib. – Nuove prove in appello

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

    2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

    3. Non è mai consentito il deposito [delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,] delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis.

  • Art. 57 Cont. Trib. – domande nuove in appello

    Art. 57 Cont. Trib. – domande nuove in appello

    Art. 57 Cont. Trib. – Domande ed eccezioni nuove

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

    2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio.

  • Art. 56 Cont. Trib. – questioni non riproposte

    Art. 56 Cont. Trib. – questioni non riproposte

    Art. 56 Cont. Trib. – Questioni ed eccezioni non riproposte

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate.

  • Art. 55 Cont. Trib. – provvedimenti presidenziali appello

    Art. 55 Cont. Trib. – provvedimenti presidenziali appello

    Art. 55 Cont. Trib. – Provvedimenti presidenziali

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Il presidente e i presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di primo grado.

  • Art. 54 Cont. Trib. – appello incidentale

    Art. 54 Cont. Trib. – appello incidentale

    Art. 54 Cont. Trib. – Controdeduzioni dell’appellato e appello incidentale

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le parti diverse dall’appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all’art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.

    2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d’inammissibilità, appello incidentale.

  • Art. 53 Cont. Trib. – forma dell’appello

    Art. 53 Cont. Trib. – forma dell’appello

    Art. 53 Cont. Trib. – Forma dell’appello

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Il ricorso in appello contiene l’indicazione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui è diretto, dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivi specifici dell’impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell’art. 18, comma 3.

    2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell’art. 22, commi 1 , 2 e 3. […]

    3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

  • Art. 123 L. 689/1981 – Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

    Art. 123 L. 689/1981 – Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Dopo l' articolo 35 del codice penale è inserito il seguente: "Art.

    35-bis. – (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). – La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".

  • Articolo 15 TU Giustizia Tributaria – Procedimenti di nomina dei componenti delle corti di gi

    Art. 15 D.Lgs. 175/2024 – Procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

    2. Il Consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1, relative alle nomine successive alla prima, sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.

    3. Per le corti di giustizia tributaria di secondo grado i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali corti di giustizia tributaria di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.

  • Art. 52 Cont. Trib. – Appello e sospensione sentenza

    Art. 52 Cont. Trib. – Appello e sospensione sentenza

    Art. 52 Cont. Trib. – Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado può essere appellata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente a norma dell’articolo 4, comma 2.

    2. L’appellante può chiedere alla corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. […]

    3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.

    4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

    5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

    6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis. 6 bis. L’udienza di trattazione dell’istanza di so- spensione non può in ogni caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.

  • Art. 219 TULPS – Competenza giurisdizionale durante lo stato di guerra

    Art. 219 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Durante il dichiarato Stato di guerra sono giudicate dai Tribunali Militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale .

    Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria .

  • Rimborso 730 e controllo preventivo: quando l’AdE blocca il rimborso

    In sintesi

    • Controllo preventivo previsto dalla legge: nei casi previsti dalla normativa, l’Agenzia delle Entrate puo effettuare controlli preventivi prima di erogare il rimborso.
    • Tempi del controllo: il controllo preventivo deve avvenire entro quattro mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione, oppure dalla data effettiva di trasmissione se successiva.
    • Quando arriva il rimborso: se il controllo preventivo e positivo, il rimborso e erogato dall’Agenzia delle Entrate a partire dal mese di dicembre, entro il sesto mese successivo al termine di trasmissione.
    • Rimborso ordinario senza sostituto: se presenti il 730 senza sostituto, il rimborso e comunque erogato dall’Agenzia a partire da dicembre, con accredito su IBAN o titoli di credito Poste Italiane.
    • Soglia minima non rimborsata: il sostituto d’imposta non esegue il rimborso se l’importo di ogni singola imposta o addizionale e uguale o inferiore a 12 euro.
    • IBAN per il rimborso: se hai fornito il codice IBAN all’Agenzia, il rimborso viene accreditato direttamente sul conto corrente.

    Cosa sono i controlli preventivi sul rimborso del 730

    Quando dalla dichiarazione emerge un credito, cioe hai pagato piu imposte del dovuto, hai diritto a un rimborso. Di norma, se hai un sostituto d’imposta (il datore di lavoro o l’ente pensionistico), il rimborso arriva direttamente in busta paga o nella rata di pensione, generalmente a partire dal mese di luglio (per i pensionati da agosto o settembre). Ma in alcuni casi la legge prevede che l’Agenzia delle Entrate effettui prima dei controlli: si chiamano ‘controlli preventivi’.

    I controlli preventivi scattano nei casi previsti dalla normativa, ad esempio quando il rimborso e di importo elevato oppure quando la dichiarazione contiene detrazioni per familiari a carico o eccedenze di versamento particolari. In questi casi l’Agenzia non rimborsa subito il credito, ma analizza prima la dichiarazione per verificare che tutto sia corretto.

    Il controllo preventivo deve concludersi entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, oppure dalla data della trasmissione se questa avviene dopo la scadenza. Al termine del controllo, il rimborso spettante viene erogato dall’Agenzia delle Entrate a partire dal mese di dicembre, entro il sesto mese successivo al termine di trasmissione.

    Tempi e modalita del rimborso 730
    Situazione Chi rimborsa Quando
    730 con sostituto d'imposta, rimborso ordinario Datore di lavoro / ente pensionistico Da luglio (lavoratori) o agosto-settembre (pensionati)
    730 con sostituto, controllo preventivo attivato Agenzia delle Entrate Da dicembre, entro il 6° mese dal termine di trasmissione
    730 senza sostituto d'imposta Agenzia delle Entrate Da dicembre, con accredito su IBAN o titoli di credito Poste
    Importo rimborso per singola imposta uguale o inferiore a 12 euro Nessuno Non viene eseguito il rimborso ne trattenuta

    Esempio pratico

    • Caia presenta il 730 online a giugno. Dalla liquidazione emerge un rimborso Irpef di importo rilevante legato a detrazioni per familiari a carico. L’Agenzia attiva il controllo preventivo. Il controllo deve concludersi entro quattro mesi dal termine di trasmissione. Se il controllo e positivo, il rimborso viene erogato dall’Agenzia a partire da dicembre, entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione.

    Documenti necessari

    • Modello 730/2026 o prospetto di liquidazione 730-3 con indicazione del rimborso spettante
    • Codice IBAN del conto corrente bancario o postale (per ricevere il rimborso via bonifico)
    • Documentazione sui familiari a carico (stato di famiglia, codici fiscali) se richiesta in sede di controllo
    • Certificazione Unica 2026 che attesta ritenute e acconti versati
    • Ricevuta della dichiarazione trasmessa

    Rimborso ordinario con sostituto d'imposta

    Scenario. Tizio e un lavoratore dipendente. Dal suo 730 emerge un rimborso Irpef ordinario, senza particolari elementi che facciano scattare i controlli preventivi. Il sostituto riceve il prospetto di liquidazione.

    Come si applica. Il datore di lavoro di Tizio erogherà il rimborso a partire dalla prima retribuzione utile successiva al momento in cui ha ricevuto il prospetto di liquidazione, in genere dal mese di luglio. Se la retribuzione del mese non basta a coprire eventuali importi a debito, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, viene trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

    In pratica

    • Il rimborso arriva in busta paga di norma da luglio, senza bisogno di fare nulla.
    • Se l’importo di una singola imposta o addizionale e uguale o inferiore a 12 euro, il sostituto non lo rimborsa ne lo trattiene.
    • A novembre il sostituto tratterra anche la seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2026.

    Rimborso con controllo preventivo attivato

    Scenario. Sempronio presenta il 730 con la modalita senza sostituto. Dal prospetto di liquidazione emerge un credito rilevante collegato a detrazioni per familiari a carico che l’Agenzia intende verificare prima di erogare il rimborso.

    Come si applica. L’Agenzia delle Entrate effettua il controllo preventivo entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (o dalla data effettiva di trasmissione se successiva). Se non emergono irregolarita, il rimborso viene erogato a partire da dicembre, entro il sesto mese successivo al termine di trasmissione. Se Sempronio ha fornito il codice IBAN, il rimborso arriva direttamente sul conto corrente; altrimenti l’Agenzia emette titoli di credito a copertura garantita di Poste Italiane.

    In pratica

    • Il controllo preventivo non significa che c’e qualcosa di sbagliato: e una verifica di routine prevista dalla legge.
    • Tieni a portata di mano i documenti relativi ai familiari a carico e alle detrazioni indicate: potrebbero essere richiesti.
    • Se non hai ancora comunicato il tuo IBAN all’Agenzia, puoi farlo online tramite l’area riservata del sito AdE o tramite Fisconline.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando arriva il rimborso del 730 se ho un datore di lavoro?

    Di norma a partire dal mese di luglio, dalla prima busta paga utile dopo che il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione 730-3. Per i pensionati, a partire da agosto o settembre.

    Cosa significa 'controllo preventivo' sul rimborso del 730?

    E una verifica che l’Agenzia delle Entrate puo effettuare prima di erogare il rimborso, nei casi previsti dalla legge. Il controllo deve concludersi entro quattro mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione.

    Se scatta il controllo preventivo, quando ricevo il rimborso?

    Se il controllo ha esito positivo, il rimborso e erogato dall’Agenzia delle Entrate a partire dal mese di dicembre, entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.

    Come ricevo il rimborso se non ho un sostituto d'imposta?

    L’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso a partire da dicembre. Se hai comunicato il tuo IBAN, arriva sul conto corrente; altrimenti tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane.

    Il rimborso arriva sempre per intero?

    No. Se l’importo di una singola imposta o addizionale e uguale o inferiore a 12 euro, il sostituto d’imposta non esegue ne il rimborso ne la trattenuta.

    Posso usare il credito del 730 per pagare altre imposte invece di ricevere il rimborso?

    Si. Puoi utilizzare il credito in compensazione tramite il modello F24 per pagare altre imposte (ad esempio l’IMU), compilando il quadro I del 730. In quel caso devi usare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

  • Art. 51 Cont. Trib. – termini d’impugnazione

    Art. 51 Cont. Trib. – termini d’impugnazione

    Art. 51 Cont. Trib. – Termini d’impugnazione

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall’art. 38, comma 3.

    2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.