Autore: Andrea Marton

  • Art. 34 D.Lgs. 141/2024 – Verifica della merce e definizione dell’accertamento

    Art. 34 D.Lgs. 141/2024 – Verifica della merce e definizione dell’accertamento

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Nel caso in cui l’ufficio dell’Agenzia proceda alle analisi di laboratorio sulle merci oggetto della dichiarazione, il risultato delle analisi è notificato al dichiarante.

    2. Entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1, la ripetizione delle analisi può essere richiesta dal dichiarante al quale è notificato il relativo esito.

    3. Sulla base delle verifiche previste dalla normativa unionale in materia doganale, l’Agenzia redige un verbale di constatazione da notificare alla parte, in caso di: a) mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto; b) merci oggetto di divieti o restrizioni; c) determinazione di un importo dei diritti di confine diverso da quello risultante dagli elementi della dichiarazione.

    4. Nel verbale di constatazione è data informazione alla parte in merito alle attività che saranno poste in essere in conformità alla normativa unionale in materia doganale.

    5. Dalla data di notifica del verbale di constatazione di cui al comma 3, la parte ha diritto al contraddittorio nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale.

    6. Decorso il termine di cui al comma 5, l’ufficio dell’Agenzia emette un provvedimento motivato di accertamento da notificare alla parte.

  • Art. 77 Codice del Processo Amministrativo – Querela di falso

    Art. 77 Codice del Processo Amministrativo – Querela di falso

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.

    2. Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia.

    3. La prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso è depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa l’udienza di discussione.

    4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.

  • Art. 83 Reg. (UE) 2023/1114 – Valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività

    Art. 83 Reg. (UE) 2023/1114 – Valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Qualsiasi persona fisica o giuridica o combinazione di tali persone che agisca di concerto che abbia deciso di acquisire, direttamente o indirettamente («candidato acquirente»), una partecipazione qualificata in un prestatore di servizi per le cripto-attività o di aumentare, direttamente o indirettamente, tale partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuto raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o in modo che il prestatore di servizi per le cripto-attività divenga la sua filiazione, lo notifica per iscritto all’autorità competente di detto prestatore di servizi per le cripto-attività, indicando l’entità della partecipazione prevista e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 84, paragrafo 4.

    2. Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un prestatore di servizi per le cripto-attività comunica per iscritto la propria decisione all’autorità competente prima di cedere tale partecipazione, indicandone l’entità. Tale persona informa l’autorità competente anche qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 % oppure che il prestatore di servizi per le cripto-attività cessi di essere una sua filiazione.

    3. L’autorità competente comunica per iscritto di avere ricevuto la notifica prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1.

    4. L’autorità competente valuta il progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni richieste ai sensi delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 84, paragrafo 4, entro 60 giorni lavorativi dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo. All’atto di confermare il ricevimento della notifica, l’autorità competenti informa il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione.

    5. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 4, l’autorità competente può consultare le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nonché le unità di informazione finanziaria e tiene debitamente conto delle loro opinioni.

    6. Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 4, l’autorità competente può chiedere al candidato acquirente qualsiasi informazione supplementare che sia necessaria per completare tale valutazione. Tale richiesta è presentata prima del completamento della valutazione e in ogni caso entro il 50 o giorno lavorativo dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni supplementari necessarie. L’autorità competente sospende il periodo di valutazione di cui al paragrafo 4 fino a quando non abbia ricevuto le informazioni supplementari di cui al primo comma del presente paragrafo. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni supplementari o chiarimenti relativi alle informazioni ricevute presentata dall’autorità competente non comporta un’ulteriore sospensione del periodo di valutazione. L’autorità competente può prorogare la sospensione di cui al secondo comma del presente paragrafo fino a 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente risiede al di fuori dell’Unione o se è disciplinato dal diritto di un paese terzo.

    7. L’autorità competente che, al termine della valutazione di cui al paragrafo 4, decide di opporsi al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1, ne dà comunicazione al candidato acquirente entro due giorni lavorativi e in ogni caso prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 6, secondo e terzo comma. La comunicazione fornisce i motivi di tale decisione.

    8. Qualora l’autorità competente non si opponga al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 6, secondo e terzo comma, il progetto di acquisizione si considera approvato.

    9. L’autorità competente può fissare un termine massimo per la conclusione del progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, prorogare tale periodo massimo.

  • Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001 – (Abusi di mercato)

    Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Abusi di mercato)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

    2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto))

  • Screening ambientale: casi pratici comma 954 LB 2026

    Il comma 954 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) autorizza una spesa di 2 milioni di euro annui per il biennio 2026-2027 per la realizzazione di programmi di screening dedicati alle patologie legate all’inquinamento ambientale. L’articolo che qui si esamina in chiave applicata è approfondito nella scheda normativa disponibile su leggeinchiaro.it. Di seguito si illustrano i casi pratici più frequenti che possono interessare cittadini, enti locali, operatori sanitari e parti coinvolte nei procedimenti di attuazione.

    Quadro normativo

    Il comma 954 si inserisce nella più ampia architettura della prevenzione sanitaria pubblica sancita dall’art. 32 della Costituzione, che riconosce la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. La disposizione ha natura di norma di principio e di copertura finanziaria: stabilisce la finalità (screening per patologie da inquinamento), l’entità della spesa (2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027) e rinvia al decreto attuativo previsto dal comma 956 per la definizione dei criteri operativi. Il programma si affianca ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) aggiornati con il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, senza modificarli formalmente, e si integra con il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) approvato in Conferenza Stato-Regioni. Sotto il profilo ambientale, il riferimento alle «patologie legate all’inquinamento» richiama il perimetro disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) in materia di qualità dell’aria, delle acque e di bonifica dei siti contaminati, con particolare attenzione ai Siti di Interesse Nazionale (SIN) di cui all’art. 252 del medesimo decreto.

    Ambito di applicazione

    La disposizione copre un perimetro epidemiologico ampio: le patologie bersaglio possono includere malattie respiratorie croniche, neoplasie associate all’esposizione a sostanze cancerogene (amianto, benzene, metalli pesanti), patologie cardiovascolari e disturbi dello sviluppo neurologico riconducibili all’esposizione ambientale. La norma non individua direttamente le popolazioni beneficiarie, demandando questa scelta al decreto attuativo del comma 956. Tuttavia, il richiamo ai siti inquinati nella cornice sistematica suggerisce che priorità possa essere data ai residenti nei SIN (Taranto, Brescia-Caffaro, Priolo, Casale Monferrato e altri) e nelle aree interessate da fonti di inquinamento diffuso. Poiché la sanità è materia di legislazione concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione, il coordinamento con le Regioni è strutturalmente necessario: il decreto attuativo dovrà essere adottato previa intesa o parere favorevole in sede di Conferenza Stato-Regioni.

    Profili operativi e procedurali

    L’attuazione del comma 954 si articola su tre livelli. A livello statale, il Ministero della Salute e il MEF adottano il decreto interministeriale (comma 956) che definisce patologie target, criteri territoriali e modalità di riparto dei fondi. A livello regionale, le Regioni integrano il programma nei piani sanitari regionali e coordinano le ASL per l’organizzazione delle campagne. A livello locale, i Comuni possono svolgere un ruolo propositivo, segnalando situazioni di rischio e facilitando il coinvolgimento delle popolazioni esposte.

    Caso 1: Comune ricadente in un Sito di Interesse Nazionale

    Scenario. Tizio è sindaco di un Comune il cui territorio è parzialmente incluso in un SIN sottoposto a procedura di bonifica. La popolazione residente nelle zone più prossime alla fonte di inquinamento storico (ex stabilimento chimico) lamenta un’incidenza elevata di patologie respiratorie. Il Comune vuole capire se e come beneficiare del programma di screening previsto dal comma 954.

    Come si legge il comma 954. La disposizione non attribuisce al Comune un diritto soggettivo diretto all’accesso ai fondi, ma il contesto sistematico (SIN, studio SENTIERI, art. 252 D.Lgs. 152/2006) indica che le popolazioni residenti nei siti contaminati sono le destinatarie naturali del programma. Il Comune può tuttavia agire in senso propositivo, segnalando la situazione alla Regione e attivando i canali della Conferenza Stato-Regioni.

    • Verificare se il territorio comunale è formalmente incluso nell’elenco SIN del Ministero dell’Ambiente.
    • Inviare formale richiesta alla Regione affinché includa il Comune tra le aree prioritarie da proporre al Ministero della Salute in sede di Conferenza Stato-Regioni.
    • Raccogliere dati epidemiologici locali (registro tumori, rapporti ASL) da allegare alla segnalazione.
    • Monitorare la pubblicazione del decreto attuativo del comma 956 nella Gazzetta Ufficiale per verificare i criteri di priorità territoriale.

    Caso 2: Lavoratore ex-esposto a sostanze inquinanti

    Scenario. Caio ha lavorato per vent’anni in un’area portuale industriale ed è stato esposto ad amianto e a emissioni di metalli pesanti. Ora, in pensione, si interroga su come accedere agli screening previsti dal comma 954 e se esistono canali dedicati agli ex-lavoratori.

    Come si legge il comma 954. Il comma non distingue tra esposizione occupazionale e ambientale residenziale: il riferimento alle «patologie legate all’inquinamento ambientale» è sufficientemente ampio da ricomprendere anche soggetti esposti in ragione dell’attività lavorativa svolta in contesti industriali inquinati. L’accesso concreto al programma dipenderà tuttavia dal decreto attuativo del comma 956, che potrà individuare criteri di selezione basati sulla storia di esposizione documentata.

    • Richiedere al medico di medicina generale una valutazione della storia espositiva, con eventuale produzione della documentazione lavorativa (buste paga, attestazioni del datore di lavoro).
    • Verificare se l’ASL competente già eroga screening per lavoratori ex-esposti ad amianto (previsti da circolari ministeriali pregresse) e segnalare l’interesse al nuovo programma.
    • Seguire le comunicazioni della Regione di residenza sull’attivazione del programma, anche tramite il portale del Servizio Sanitario Regionale.

    Caso 3: Associazione ambientalista che promuove l’accesso agli screening

    Scenario. Un’associazione di cittadini residenti in una valle con elevato inquinamento atmosferico (dovuto a un inceneritore) vuole promuovere presso le autorità sanitarie locali l’attivazione di un programma di screening per le patologie respiratorie e oncologiche della popolazione, facendo leva sulla norma del comma 954.

    Come si legge il comma 954. La disposizione, pur non attribuendo diritti azionabili in sede giurisdizionale prima dell’adozione del decreto attuativo, costituisce un fondamento normativo legittimo per sostenere istanze di attivazione del programma. L’associazione può utilizzare la norma come base per richieste formali alle istituzioni sanitarie, stimolando il percorso che conduce all’adozione del decreto attuativo da parte del Ministero della Salute.

    • Redigere un esposto-petizione formale indirizzato alla ASL, alla Regione e al Ministero della Salute, citando espressamente il comma 954 L. 199/2025 e documentando le fonti di inquinamento locale con dati ARPA.
    • Richiedere l’accesso agli atti (L. 241/1990) per ottenere i rapporti di qualità dell’aria e le valutazioni di impatto sanitario dell’impianto.
    • Interagire con il Consiglio regionale affinché, in sede di Conferenza Stato-Regioni, la Regione inserisca la zona tra le aree prioritarie per il programma.
    • Seguire l’iter del decreto attuativo del comma 956 e partecipare alle eventuali consultazioni pubbliche.

    Caso 4: Azienda Sanitaria Locale che pianifica l’adesione al programma

    Scenario. Sempronia è direttore generale di una ASL il cui territorio comprende alcune zone industriali dismesse in procedura di bonifica. L’ASL riceve dalla Regione l’indicazione di prepararsi a recepire il programma di screening del comma 954 non appena il decreto attuativo del comma 956 sarà pubblicato. Si interroga sugli adempimenti preliminari da avviare fin da ora.

    Come si legge il comma 954. La norma individua nell’ASL l’articolazione operativa attraverso cui il programma sarà materialmente attuato, in raccordo con la Regione. Pur in attesa del decreto attuativo, l’ASL può avviare la fase preparatoria senza oneri aggiuntivi non autorizzati, operando nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione sanitaria.

    • Avviare una mappatura delle aree a rischio ambientale nel territorio di competenza (in collaborazione con ARPA e Comune), da utilizzare come base per la selezione della popolazione da invitare agli screening.
    • Verificare la disponibilità di ambulatori e strumentazione diagnostica adeguata (spirometria, radiologia, analisi ematochimiche specialistiche) e pianificare eventuali potenziamenti.
    • Aggiornare il personale medico e infermieristico sui protocolli di screening per le patologie ambientali più diffuse nel territorio.
    • Predisporre un sistema di invito e recall della popolazione target, compatibile con il sistema di prenotazione CUP regionale.
    • Attendere la pubblicazione del decreto attuativo e le istruzioni operative regionali prima di avviare le campagne di screening.

    Caso 5: Cittadino che chiede chiarimenti sui tempi di attivazione

    Scenario. Tizia vive in una città con elevata concentrazione di PM10 e PM2.5 e ha letto del nuovo programma di screening ambientale della Legge di Bilancio 2026. Si chiede quando potrà accedere concretamente agli screening e a chi rivolgersi.

    Come si legge il comma 954. Il comma 954 autorizza la spesa e fissa la finalità, ma non determina direttamente i tempi di accesso: questi dipendono dall’adozione del decreto attuativo del comma 956 (interministeriale Salute-MEF) e dal successivo recepimento regionale. Fino all’emanazione del decreto, il programma non è operativo e non genera obblighi per le strutture sanitarie.

    • Verificare sul sito del Ministero della Salute (salute.gov.it) e della propria Regione la pubblicazione di avvisi relativi al programma di screening ambientale previsto dal comma 954.
    • Consultare il medico di medicina generale per valutare la propria situazione di rischio e, se indicato, richiedere esami diagnostici già disponibili nei LEA ordinari.
    • Iscriversi, se disponibile, ai canali informativi della ASL locale per ricevere notifiche sull’avvio delle campagne di screening.

    Quando intervenire

    I cittadini esposti devono monitorare la Gazzetta Ufficiale per il decreto attuativo (comma 956): solo dopo la sua emanazione sarà possibile accedere agli screening. Le Regioni e le ASL possono avviare fin da ora la fase preparatoria (mappatura aree, adeguamento strutture, formazione del personale). I Comuni in SIN devono segnalarsi tempestivamente in Conferenza Stato-Regioni come destinatari prioritari. Le associazioni di cittadini possono esercitare legittima pressione istituzionale citando il comma 954 come base normativa.

    Norme e fonti

    • L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), comma 954 – autorizzazione di spesa per screening patologie da inquinamento ambientale
    • L. 30 dicembre 2025, n. 199, comma 956 – decreto attuativo interministeriale Salute-MEF
    • Art. 32 della Costituzione – diritto alla salute come diritto fondamentale e interesse della collettività
    • Art. 117, comma 3, Costituzione – legislazione concorrente in materia di tutela della salute
    • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – riordino della disciplina in materia sanitaria
    • D.P.C.M. 12 gennaio 2017 – definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
    • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), art. 252 – Siti di Interesse Nazionale (SIN)
    • L. 7 agosto 1990, n. 241 – procedimento amministrativo e accesso agli atti

    Domande frequenti

    Il programma di screening del comma 954 è già operativo nel 2026?

    No. Il comma 954 autorizza la spesa e fissa l’obiettivo, ma il programma diventa operativo solo dopo l’adozione del decreto attuativo previsto dal comma 956. Fino alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e al recepimento regionale, le strutture sanitarie non hanno obblighi di attivare campagne di screening specifiche in base a questa norma.

    Chi decide quali patologie e quali territori sono inclusi nel programma?

    Il decreto attuativo interministeriale (Salute-MEF) previsto dal comma 956 definirà le patologie target, i criteri di selezione dei territori e delle popolazioni, e le modalità di coordinamento con le Regioni. Il comma 954 lascia ampia discrezionalità al decreto attuativo su questi aspetti, limitandosi a fissare la finalità e la copertura finanziaria.

    I residenti in aree non classificate come SIN possono accedere agli screening?

    La classificazione SIN costituisce un indicatore di rischio rilevante, ma il decreto attuativo del comma 956 potrebbe adottare criteri più ampi, includendo zone con elevati livelli di inquinamento atmosferico (PM10, PM2.5, NO2) o idrico anche al di fuori dei SIN formalmente individuati. La risposta definitiva dipende dal contenuto del decreto attuativo.

    Le Regioni possono rifiutarsi di attuare il programma?

    No. In materia di tutela della salute (legislazione concorrente ex art. 117, comma 3, Cost.), lo Stato può disporre finanziamenti vincolati per programmi specifici. Le Regioni partecipano all’elaborazione del decreto attuativo in sede di Conferenza Stato-Regioni, ma una volta adottato il decreto, sono tenute a dare attuazione al programma nell’ambito dei propri sistemi sanitari regionali, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

  • Art. 33 D.Lgs. 171/2005

    Art. 33 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 33 CAD – Articolo abrogato

    Art. 33 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217

  • Art. 10 D.Lgs. 175/2016 – Alienazione di partecipazioni sociali

    Art. 10 D.Lgs. 175/2016 – Alienazione di partecipazioni sociali

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 1.

    2. L’alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell’organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

    3. La mancanza o invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’alienazione della partecipazione rende inefficace l’atto di alienazione della partecipazione.

    4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 55 Reg. (UE) 2022/2065 – Relazioni sulle attività

    Art. 55 Reg. (UE) 2022/2065 – Relazioni sulle attività

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I coordinatori dei servizi digitali elaborano relazioni annuali sulle attività da essi svolte a norma del presente regolamento, compreso il numero di reclami ricevuti a norma dell'articolo 53 e una panoramica del loro seguito. I coordinatori dei servizi digitali rendono le relazioni annuali disponibili al pubblico in un formato leggibile meccanicamente, fatte salve le norme applicabili in materia di riservatezza delle informazioni a norma dell'articolo 84, e le comunicano alla Commissione e al comitato.

    2. La relazione annuale comprende inoltre le informazioni seguenti:

    a) il numero e l'oggetto degli ordini di contrastare contenuti illegali e degli ordini di fornire informazioni emessi in conformità degli articoli 9 e 10 da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa nazionale dello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato;

    b) il seguito dato a tali ordini, quale comunicato al coordinatore dei servizi digitali ai sensi degli articoli 9 e 10.

    3. Lo Stato membro che abbia designato più autorità competenti a norma dell'articolo 49 provvede affinché il coordinatore dei servizi digitali elabori un'unica relazione riguardante le attività di tutte le autorità competenti e riceva tutte le informazioni pertinenti e il sostegno necessari a tal fine dalle altre autorità competenti interessate.

  • Art. 54 RD 12/1941 – Costituzione delle sezioni nelle corti di appello

    Art. 54 RD 12/1941 – Costituzione delle sezioni nelle corti di appello

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Costituzione delle sezioni nelle corti di appello. Nella formazione delle tabelle ai sensi dell’articolo 7- bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti. Si osserva per le corti di appello il disposto dell’articolo 46, in quanto applicabile. Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie ed eventualmente quella che funziona da tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche. (110a)

  • Art. 791 Codice della Navigazione

    Art. 791 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 37 L. 218/1995 – Giurisdizione in materia di filiazione

    Art. 37 L. 218/1995 – Giurisdizione in materia di filiazione

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia. articolo precedente articolo successivo