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Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Chi intende acquisire o aumentare una partecipazione qualificata in un CASP (soglie 20%, 30%, 50% o controllo) deve notificarlo preventivamente per iscritto all'autorità competente con le informazioni richieste dagli RTS ex art. 84, par. 4.
  • L'autorità dispone di 60 giorni lavorativi per valutare il progetto; se non si oppone entro tale termine, l'acquisizione si considera approvata per silenzio-assenso.
  • È possibile una sospensione del termine di 20 giorni (prorogabili a 30 per acquirenti extra-UE) per richiedere informazioni supplementari.
  • La notifica preventiva è obbligatoria anche per le cessioni di partecipazioni qualificate che portano le quote sotto le soglie del 10%, 20%, 30%, 50% o comportano la perdita del controllo.
  • L'autorità può fissare un termine massimo per il completamento dell'operazione e consultare le autorità AML nel corso della valutazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 83 Reg. (UE) 2023/1114 — Valutazione dei progetti di acquisizione di prestatori di servizi per le cripto-attività

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica o combinazione di tali persone che agisca di concerto che abbia deciso di acquisire, direttamente o indirettamente («candidato acquirente»), una partecipazione qualificata in un prestatore di servizi per le cripto-attività o di aumentare, direttamente o indirettamente, tale partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuto raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o in modo che il prestatore di servizi per le cripto-attività divenga la sua filiazione, lo notifica per iscritto all’autorità competente di detto prestatore di servizi per le cripto-attività, indicando l’entità della partecipazione prevista e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 84, paragrafo 4.

2. Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un prestatore di servizi per le cripto-attività comunica per iscritto la propria decisione all’autorità competente prima di cedere tale partecipazione, indicandone l’entità. Tale persona informa l’autorità competente anche qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 % oppure che il prestatore di servizi per le cripto-attività cessi di essere una sua filiazione.

3. L’autorità competente comunica per iscritto di avere ricevuto la notifica prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1.

4. L’autorità competente valuta il progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni richieste ai sensi delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 84, paragrafo 4, entro 60 giorni lavorativi dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo. All’atto di confermare il ricevimento della notifica, l’autorità competenti informa il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione.

5. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 4, l’autorità competente può consultare le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nonché le unità di informazione finanziaria e tiene debitamente conto delle loro opinioni.

6. Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 4, l’autorità competente può chiedere al candidato acquirente qualsiasi informazione supplementare che sia necessaria per completare tale valutazione. Tale richiesta è presentata prima del completamento della valutazione e in ogni caso entro il 50 o giorno lavorativo dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni supplementari necessarie. L’autorità competente sospende il periodo di valutazione di cui al paragrafo 4 fino a quando non abbia ricevuto le informazioni supplementari di cui al primo comma del presente paragrafo. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni supplementari o chiarimenti relativi alle informazioni ricevute presentata dall’autorità competente non comporta un’ulteriore sospensione del periodo di valutazione. L’autorità competente può prorogare la sospensione di cui al secondo comma del presente paragrafo fino a 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente risiede al di fuori dell’Unione o se è disciplinato dal diritto di un paese terzo.

7. L’autorità competente che, al termine della valutazione di cui al paragrafo 4, decide di opporsi al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1, ne dà comunicazione al candidato acquirente entro due giorni lavorativi e in ogni caso prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 6, secondo e terzo comma. La comunicazione fornisce i motivi di tale decisione.

8. Qualora l’autorità competente non si opponga al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 6, secondo e terzo comma, il progetto di acquisizione si considera approvato.

9. L’autorità competente può fissare un termine massimo per la conclusione del progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, prorogare tale periodo massimo.

Commento

Finalità e raccordo sistematico

L'articolo 83 introduce per i CASP un meccanismo di controllo preventivo sulle acquisizioni di partecipazioni qualificate modellato sui regimi consolidati nel settore bancario (art. 22 CRD IV), assicurativo (art. 57 Solvency II) e delle imprese di investimento (art. 11 IFD). La ratio è preservare l'idoneità dei soci rilevanti dei CASP, evitando che soggetti con profilo regolamentare o reputazionale inadeguato acquisiscano il controllo di operatori che gestiscono asset di clienti e svolgono funzioni critiche per i mercati cripto.

La norma si colloca nel Titolo V MiCA, dedicato ai CASP, ed è strettamente collegata agli articoli 84 (criteri di valutazione) e 85 (CASP significativi). Gli RTS adottati dalla Commissione su proposta dell'ABE ex art. 84, par. 4, definiscono le informazioni da allegare alla notifica: in analogia con quanto previsto nei settori bancario e assicurativo, si tratta di dati anagrafici, struttura di gruppo, fonti di finanziamento dell'acquisizione, piano aziendale, eventuali procedimenti penali o regolamentari pendenti.

Soglie e obbligo di notifica (par. 1)

La notifica è obbligatoria per chiunque intenda acquisire — direttamente o indirettamente — una partecipazione qualificata in un CASP o aumentare quella esistente in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20%, 30% o 50%, ovvero che il CASP diventi una filiazione dell'acquirente. L'obbligo si applica sia alle persone fisiche sia a quelle giuridiche, nonché alle persone che agiscono di concerto: due soggetti che coordinano i propri acquisti per raggiungere congiuntamente una soglia devono notificare come se fossero un unico acquirente.

La nozione di «partecipazione qualificata» richiama quella già in uso nella disciplina finanziaria: una partecipazione che conferisce il 10% o più dei diritti di voto o del capitale, o che consente di esercitare un'influenza notevole sulla gestione. Al di sotto del 10%, la partecipazione non è qualificata e non genera obblighi di notifica preventiva.

Procedimento di valutazione (parr. 3-8)

Ricevuta la notifica, l'autorità ne accusa ricevuta entro due giorni lavorativi e informa il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione. Il termine di valutazione è di 60 giorni lavorativi dalla data della conferma, non dalla data di ricezione della notifica: questo consente all'autorità di verificare la completezza della documentazione prima che cominci a decorrere il termine.

Entro il 50° giorno lavorativo, l'autorità può richiedere informazioni supplementari, sospendendo il termine per il periodo necessario a riceverle, ma non oltre 20 giorni lavorativi (prorogabili a 30 per candidati acquirenti extra-UE o soggetti a diritto di paesi terzi). La sospensione può avvenire una sola volta; ulteriori richieste di chiarimenti non producono ulteriori sospensioni. Questa architettura temporale — mutuata dall'art. 22 CRD IV — bilanciabili certezza dei tempi per l'acquirente ed effettività dell'istruttoria per l'autorità.

Al termine della valutazione, l'autorità che intende opporsi deve comunicarlo entro due giorni lavorativi prima della scadenza del periodo (o del periodo prorogato), motivando la decisione. Se non si oppone entro il termine, scatta il silenzio-assenso: il progetto di acquisizione si considera approvato. Questo meccanismo garantisce certezza giuridica: il candidato acquirente sa che, allo scadere del termine senza una comunicazione di opposizione, può procedere.

Criteri di valutazione e ruolo delle autorità AML

I criteri in base ai quali l'autorità valuta il progetto sono definiti dall'art. 84 MiCA, che elenca: reputazione del candidato acquirente, idoneità delle persone che dirigeranno il CASP, solidità finanziaria, capacità tecnica e organizzativa, assenza di rischi per la stabilità e l'integrità del mercato. L'autorità può consultare le autorità AML e le unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Unit) per accertare che l'acquirente non sia esposto a rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

L'art. 83 non fissa criteri minimi per l'opposizione: l'autorità dispone di un margine di apprezzamento tecnico che sarà progressivamente delimitato dagli RTS ex art. 84 e dalla prassi vigilanza. Nelle prime applicazioni, le autorità si orienteranno verosimilmente sulla base delle analogie con i settori bancario e assicurativo, dove la prassi è consolidata.

Obbligo di notifica per le cessioni (par. 2)

Il par. 2 disciplina la notifica delle cessioni: chi intende cedere una partecipazione qualificata, in tutto o in parte, riducendo la quota al di sotto dei 10%, 20%, 30% o 50%, o facendo sì che il CASP cessi di essere una propria filiazione, deve comunicarlo preventivamente. La notifica è in forma scritta e deve indicare l'entità della partecipazione ceduta. Non è previsto un termine di valutazione per le cessioni: l'obbligo è di mera informazione, e non di autorizzazione preventiva.

Termine massimo per il completamento e pubblicità

Il par. 9 attribuisce all'autorità la facoltà di fissare un termine massimo per concludere l'acquisizione e, se necessario, di prorogarlo. Questa previsione evita che un progetto di acquisizione approvato rimanga indefinitamente «aperto», con l'acquirente che conserva la facoltà di esercitarlo in qualsiasi momento futuro potenzialmente in un contesto di mercato radicalmente diverso da quello valutato dall'autorità.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quale termine l'autorità deve valutare un progetto di acquisizione di un CASP?

60 giorni lavorativi dalla data della conferma scritta di ricezione della notifica. Se non si oppone entro tale termine (eventualmente prorogato per la richiesta di informazioni), il progetto si considera approvato per silenzio-assenso.

Cosa succede se il candidato acquirente è extra-UE?

La sospensione del termine di valutazione per la richiesta di informazioni supplementari può essere prorogata fino a 30 giorni lavorativi (anziché 20) se il candidato risiede fuori dall'UE o è disciplinato dal diritto di un paese terzo.

È necessaria la notifica anche per acquistare meno del 10% del capitale di un CASP?

No. L'obbligo di notifica preventiva scatta solo per le partecipazioni qualificate (10% o più) e per gli aumenti che raggiungono le soglie del 20%, 30%, 50% o il controllo. Sotto il 10% non c'è obbligo di notifica.

Le persone che agiscono di concerto devono notificare separatamente?

No, devono notificare come se fossero un unico candidato acquirente. La somma delle loro partecipazioni è considerata unitariamente ai fini del raggiungimento delle soglie.

Anche la cessione di partecipazioni qualificate richiede notifica all'autorità?

Sì, il par. 2 prevede l'obbligo di notifica preventiva delle cessioni che comportano la riduzione della quota al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 30%, 50% o la perdita del controllo. Per le cessioni, però, non è prevista una procedura di autorizzazione: è un obbligo di mera informazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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