Autore: Andrea Marton

  • Art. 88 CTS – «De minimis»

    Art. 88 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – «De minimis»

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le agevolazioni di cui ((all'articolo 82, commi 3, quarto periodo, 7 e 8,)) e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ((del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale)) .

  • Art. 40 DPR 445/2000 – Certificati

    Art. 40 DPR 445/2000 – Certificati

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. (12) 13

    02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". (12) 13 1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

  • Art. 229 DPR 495/1992 – Contachilometri

    Art. 229 DPR 495/1992 – Contachilometri

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve fornire almeno l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale percorsa, a partire dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento automatico di tale indicazione. Esso deve altresì essere privo di dispositivi di azzeramento manuale e non deve essere manomesso. È consentita l'installazione di un contachilometri parziale azzerabile.

    2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilità diretta del conducente ed essere ad almeno cinque cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove.

  • Art. 82 D.Lgs. 231/2001 – Articolo abrogato

    Art. 82 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Articolo abrogato

    In vigore dal 04/07/2001

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

  • Bancarotta fraudolenta: casi pratici art. 216 legge fallimentare

    L’art. 216 della Legge Fallimentare disciplina la bancarotta fraudolenta, una delle fattispecie penali più gravi del diritto concorsuale italiano. Questa pagina raccoglie casi pratici che illustrano come la norma si applica concretamente alle condotte del fallito, dalle distrazioni patrimoniali alla falsificazione delle scritture, fino ai pagamenti preferenziali. Per il testo e il commento sistematico si rinvia all’analisi dell’art. 216 L. Fall..

    Quadro normativo

    L’art. 216 del R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare) punisce tre fattispecie distinte di bancarotta fraudolenta commessa dall’imprenditore individuale dichiarato fallito: la bancarotta patrimoniale (distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di beni, ovvero esposizione di passività inesistenti), la bancarotta documentale (sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili), e la bancarotta preferenziale (pagamenti o simulazione di titoli di prelazione in favore di singoli creditori). Le pene sono rispettivamente da 3 a 10 anni di reclusione per le prime due forme e da 1 a 5 anni per la terza. La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce condizione obiettiva di punibilità, non elemento del dolo. La norma è stata sostituita dall’art. 322 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), ma continua ad applicarsi ai fatti commessi prima del 15 luglio 2022.

    Ambito di applicazione

    L’art. 216 si applica esclusivamente all’imprenditore individuale dichiarato fallito. Per gli organi delle società (amministratori, sindaci, liquidatori) il riferimento è l’art. 223 L. Fall., che estende le stesse fattispecie tramite rinvio. Le condotte rilevanti possono essere commesse sia prima che durante la procedura: la norma copre atti anche lontani nel tempo dalla dichiarazione di fallimento, purché causalmente connessi al depauperamento del patrimonio o all’impossibilità di ricostruzione contabile. La dichiarazione del tribunale opera come condizione esterna di punibilità, non come elemento del fatto tipico.

    Profili operativi e disciplina transitoria

    Il passaggio al CCII (in vigore dal 15 luglio 2022) impone di identificare il regime applicabile in base al tempus commissi delicti: art. 216 L. Fall. per i fatti anteriori, art. 322 CCII per quelli successivi, con applicazione della norma più mite in caso di favor rei. Il CCII ha introdotto clausole di non punibilità per atti compiuti in esecuzione di piani attestati omologati, accordi di ristrutturazione e composizioni negoziate (art. 324 CCII), rilevanti nella difesa rispetto a condotte astrattamente distrattive.

    Caso 1: Vendita simulata dell’immobile strumentale a un familiare

    Scenario. Tizio, titolare di un’impresa individuale di trasporti, cede il capannone di proprietà al fratello Caio per un corrispettivo dichiarato di 80.000 euro, a fronte di un valore di mercato stimato dagli esperti in 350.000 euro. La cessione avviene diciotto mesi prima della dichiarazione di fallimento. La curatela, nell’inventariare l’attivo, rileva l’atto e lo segnala alla Procura.

    Come si legge l’art. 216. La vendita a prezzo vile a un soggetto correlato integra la fattispecie di distrazione di beni ex art. 216, comma 1, n. 1, L. Fall.: il patrimonio è stato ridotto senza corrispettivo effettivo, con pregiudizio dei creditori. La natura dolosa si desume dalla consapevolezza della sproporzione tra prezzo e valore. Il fatto che la condotta preceda il fallimento non esclude la rilevanza penale, poiché la sentenza dichiarativa di fallimento è mera condizione obiettiva di punibilità.

    • La curatela può esperire l’azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L. Fall. per recuperare l’immobile all’attivo.
    • Il curatore presenta denuncia o si costituisce parte civile nel procedimento penale a tutela della massa dei creditori.
    • Ai fini difensivi, Tizio dovrà dimostrare la congruità del prezzo con perizie coeve all’atto e giustificare i motivi dell’alienazione.
    • Il terzo acquirente Caio può essere soggetto a revocatoria ma non risponde del reato salvo concorso consapevole (art. 110 c.p.).

    Caso 2: Prelievi in contante non giustificati dal conto aziendale

    Scenario. Sempronia gestisce in proprio un’attività di ristorazione. Nel biennio precedente alla dichiarazione di fallimento risultano prelievi dal conto corrente aziendale per un totale di 210.000 euro, privi di causale documentata. Il curatore non rinviene né giustificazioni né contropartite patrimoniali nell’azienda.

    Come si legge l’art. 216. I prelievi sistematici non giustificati configurano occultamento o dissipazione di beni ex art. 216, comma 1, n. 1. La giurisprudenza di merito considera il prelievo reiterato senza traccia contabile come indice di distrazione, spettando all’imputato fornire la prova contraria dell’utilizzo per finalità aziendali. L’importo complessivo e la sistematicità rafforzano il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.

    • Il curatore ricostruisce i flussi bancari attraverso gli estratti conto acquisiti dagli istituti di credito.
    • Sempronia può produrre documentazione (ricevute, fatture, contratti) attestante l’impiego delle somme per esigenze dell’impresa.
    • In assenza di giustificazione, le somme vanno restituite all’attivo fallimentare; in sede penale si apre il fascicolo per bancarotta fraudolenta patrimoniale.
    • L’Agenzia delle Entrate può avviare accertamenti fiscali paralleli sulle somme non dichiarate.

    Caso 3: Falsificazione delle scritture contabili per occultare perdite

    Scenario. Tizio, imprenditore individuale nel settore edile, altera sistematicamente le registrazioni del libro mastro nei diciotto mesi precedenti al fallimento: gonfia i crediti verso clienti inesistenti, crea voci di magazzino fittizie e omette di registrare debiti verso fornitori. Quando il curatore incarica un perito contabile, la ricostruzione del patrimonio risulta impossibile senza ricorrere a documenti esterni.

    Come si legge l’art. 216. La condotta integra la bancarotta documentale generica (art. 216, comma 1, n. 2, secondo alinea): le scritture sono tenute in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Non è richiesto il dolo specifico di profitto o danno; è sufficiente la consapevolezza che la tenuta caotica o falsificata impedisca la ricostruzione. La pena è la reclusione da 3 a 10 anni, identica a quella della bancarotta patrimoniale.

    • Il curatore nomina un perito contabile per ricostruire la realtà patrimoniale tramite fonti esterne (estratti bancari, dichiarazioni IVA, documenti doganali).
    • L’impossibilità di ricostruzione determina la presunzione di dissipazione dell’attivo, aggravando la posizione processuale dell’imputato.
    • Sul piano difensivo, Tizio può dimostrare che la tenuta caotica dipende da incapacità gestionale senza dolo, elemento che può rilevare sulla qualificazione della condotta (bancarotta semplice ex art. 217 L. Fall.).
    • La perizia contabile costituisce prova centrale nel processo penale e può essere contrastata con controperizia di parte.

    Caso 4: Pagamento preferenziale di un creditore nel crepuscolo dell’insolvenza

    Scenario. Caio, imprenditore individuale in stato di insolvenza conclamata, liquida integralmente il debito di 90.000 euro verso il cognato Sempronio (creditore chirografario) nei tre mesi prima della dichiarazione di fallimento, lasciando invece insoluti i debiti verso fornitori terzi per un importo complessivo di 450.000 euro.

    Come si legge l’art. 216. Il pagamento preferenziale di un creditore chirografario in danno degli altri integra la bancarotta preferenziale ex art. 216, comma 3, L. Fall. La fattispecie non richiede l’impoverimento del patrimonio (la somma era comunque dovuta) ma punisce la violazione della par condicio creditorum. Il requisito soggettivo è il dolo specifico di favorire quel creditore. La pena (1-5 anni) è più mite rispetto alle altre forme di bancarotta fraudolenta.

    • Il curatore revoca il pagamento ex art. 67 L. Fall. (revocatoria fallimentare) e recupera le somme all’attivo.
    • Caio risponde penalmente di bancarotta preferenziale; la difesa può puntare sull’assenza di dolo specifico (es. pagamento automatico per obbligazione scaduta prima dell’insolvenza).
    • Il rapporto di parentela con Sempronio aggrava il quadro indiziario del dolo e facilita la prova della consapevolezza dell’insolvenza in capo al beneficiario.
    • Sempronio, se sapeva dello stato di insolvenza, può essere chiamato a restituire le somme; non risponde penalmente in assenza di concorso.

    Caso 5: Fatti commessi prima del 15 luglio 2022 – regime transitorio

    Scenario. Tizio compie atti distrattivi nel 2021. Il fallimento viene dichiarato nel giugno 2023, dopo l’entrata in vigore del CCII. Il difensore eccepisce che la norma applicabile è l’art. 322 CCII anziché l’art. 216 L. Fall.

    Come si legge l’art. 216. La disciplina transitoria del CCII (art. 390 D.Lgs. 14/2019) stabilisce che le disposizioni penali del Titolo VI si applicano ai fatti commessi dopo il 15 luglio 2022. Per i fatti anteriori si applica la legge vigente al momento della condotta (art. 216 L. Fall.), salvo che la norma sopravvenuta sia più favorevole (favor rei). Poiché l’art. 322 CCII replica sostanzialmente l’art. 216 L. Fall. a livello sanzionatorio, non vi è in genere una norma più mite da applicare retroattivamente; il giudice applica pertanto l’art. 216 L. Fall.

    • Il difensore verifica se l’art. 322 CCII o le esenzioni dell’art. 324 CCII possano offrire un trattamento più favorevole rispetto al vecchio art. 216.
    • La data di commissione del fatto (non la dichiarazione di fallimento) è il discrimine per individuare la norma applicabile.
    • L’eventuale piano attestato o accordo di ristrutturazione omologato potrebbe far operare la clausola di non punibilità dell’art. 324 CCII anche per fatti pregressi, se il procedimento di allerta era in corso prima del 15 luglio 2022.
    • La questione va sollevata tempestivamente in udienza preliminare per evitare preclusioni processuali.

    Quando intervenire

    L’intervento tempestivo è decisivo per tutte le parti coinvolte. La curatela deve segnalare alla Procura ogni atto sospetto rilevato nell’inventario prima che i termini di prescrizione (dieci anni per bancarotta patrimoniale e documentale) inizino a decorrere. La parte indagata dovrebbe avvalersi di assistenza penalistica sin dalle indagini preliminari, fase in cui si concentrano perquisizioni e sequestri. Chi rileva atti distrattivi – anche in qualità di creditore – può segnalare al curatore o, in assenza di procedura aperta, presentare istanza di fallimento. Il concorso nel reato ex art. 110 c.p. può coinvolgere soci e collaboratori indipendentemente dalla loro qualifica formale.

    Norme e fonti

    • Art. 216 R.D. 267/1942 – Bancarotta fraudolenta (imprenditore individuale)
    • Art. 217 R.D. 267/1942 – Bancarotta semplice
    • Art. 223 R.D. 267/1942 – Bancarotta fraudolenta impropria (organi societari)
    • Art. 67 R.D. 267/1942 – Revocatoria fallimentare
    • Art. 322 D.Lgs. 14/2019 (CCII) – Bancarotta fraudolenta nel nuovo codice
    • Art. 324 D.Lgs. 14/2019 (CCII) – Esenzioni per piani attestati e accordi omologati
    • Art. 390 D.Lgs. 14/2019 (CCII) – Disciplina transitoria penale
    • Art. 2740 c.c. – Responsabilità patrimoniale del debitore
    • Art. 110 c.p. – Concorso di persone nel reato

    Domande frequenti

    La bancarotta fraudolenta si applica anche se il fallimento è dichiarato anni dopo l’atto?

    Sì. La dichiarazione di fallimento è una condizione obiettiva di punibilità, non elemento costitutivo del reato. Ciò significa che l’atto distrattivo può essere commesso anche molto tempo prima del fallimento: la rilevanza penale non è esclusa dalla distanza temporale, purché sussista il nesso causale tra la condotta e il depauperamento del patrimonio che ha contribuito all’insolvenza.

    Qual è la differenza tra bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale?

    La bancarotta patrimoniale colpisce le condotte che riducono materialmente il patrimonio del fallito (distrazioni, occultamenti, dissipazioni, passività fittizie). La bancarotta documentale colpisce invece le condotte che compromettono l’integrità e la veridicità delle scritture contabili, impedendo o rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio e degli affari. Entrambe sono punite con la reclusione da 3 a 10 anni; la bancarotta documentale può sussistere anche se il patrimonio non è stato ridotto.

    Chi si occupa di perseguire la bancarotta fraudolenta?

    La Procura della Repubblica competente avvia le indagini, spesso su segnalazione del curatore fallimentare, che ha l’obbligo di denunciare i fatti penalmente rilevanti scoperti nell’esercizio delle sue funzioni. I creditori possono presentare esposti e costituirsi parte civile nel processo penale.

    Con l’entrata in vigore del CCII, l’art. 216 L. Fall. è ancora vigente?

    L’art. 216 L. Fall. è stato formalmente abrogato dal CCII, ma continua ad applicarsi ai fatti commessi prima del 15 luglio 2022 in forza della disciplina transitoria (art. 390 CCII) e del principio del tempus regit actum. Per i fatti successivi a quella data si applica l’art. 322 CCII, che replica la struttura dell’art. 216 L. Fall. con adattamenti terminologici (la “liquidazione giudiziale” sostituisce il “fallimento”).

  • Art. 61 CAD – Delocalizzazione dei registri informatici

    Art. 61 D.Lgs. 82/2005 CAD – Delocalizzazione dei registri informatici

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le ((Linee guida)) , nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile . In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

  • Art. 71 RD 12/1941

    Art. 71 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 30 D.Lgs. 198/2006 – Divieti di discriminazione nell’accesso alle prestazioni previdenziali

    Art. 30 D.Lgs. 198/2006 – Divieti di discriminazione nell’accesso alle prestazioni previdenziali ( legge 9 dicembre 1977, n. 903, articoli 4, 9, 10, 11 e 12

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 5.

    3. Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.

    4. Le prestazioni ai superstiti, erogate dall’assicurazione generale obbligatoria, per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell’assicurato o del pensionato, al marito dell’assicurata o della pensionata.

    5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall’obbligo dell’assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.

    6. Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice.

  • Art. 62 RD 12/1941 – Grado onorario degli assessori

    Art. 62 RD 12/1941 – Grado onorario degli assessori

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Grado onorario degli assessori. Gli assessori, durante la sessione, sono equiparati ai consiglieri di corte di appello, nell’ordine di precedenza a Corte e nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

  • Art. 226 DPR 495/1992 – Servizio di piazza con veicoli a trazione animale

    Art. 226 DPR 495/1992 – Servizio di piazza con veicoli a trazione animale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I veicoli a trazione animale, con i quali può essere esercitato il servizio di piazza, ai sensi dell'articolo 70, del codice hanno le seguenti caratteristiche: a) gli elementi che costituiscono la struttura ed i relativi collegamenti, devono essere realizzati con materiali idonei, privi di difetto e di sezione sufficiente per resistere alle sollecitazioni impresse al veicolo in condizioni di circolazione a pieno carico. Tutte le parti dove si riscontrano condizioni di attrito devono essere opportunamente lubrificate; b) le ruote del veicolo devono essere non più di quattro; le due ruote anteriori devono essere posizionate sull'asse del timone collegato alla stanga o alle stanghe di attacco degli animali; c) le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di sufficiente spessore in rapporto alla massa a pieno carico del mezzo e devono essere gommate, essendo a tal fine sufficiente la bordatura in gomma, o in materiale similare, delle ruote medesime; d) la larghezza massima non deve superare, ai mozzi delle ruote posteriori, 1,80 m e, ai mozzi delle ruote anteriori, 1,60 m. La lunghezza massima, escluse le stanghe, non deve superare 3,50 m. Le stanghe devono essere proporzionate alla lunghezza del veicolo e sufficienti per un corretto attacco degli animali posti al tiro. I suddetti veicoli sono, inoltre, dotati: e) di un doppio dispositivo di frenatura di cui uno di stazionamento e l'altro di servizio; quest'ultimo agisce su tutte le ruote; f) di non più di cinque posti oltre quello del conducente, che deve essere collocato in posizione adeguata per la guida degli animali e per consentire la più ampia visibilità della strada. La postazione di guida deve, comunque, essere anteriore a quella dei passeggeri, che possono essere collocati anche in doppia fila. Nella zona posteriore del veicolo può essere ricavato un vano, appositamente attrezzato, per il trasporto dei bagagli, che non devono superare complessivamente la massa di 50 Kg. Il traino del veicolo deve avvenire con non più di due animali da tiro.

    2. Per poter effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se rispondente e conforme a quanto previsto al comma 1, è approvato da parte del competente ufficio comunale, che lo iscrive in apposito registro. Dell'avvenuta approvazione si dà atto mediante rilascio di una targa su cui sono riportate le parole: "servizio di piazza", come previsto dall'articolo 70, comma 1, del codice, nonché il numero e la data di iscrizione nel suddetto registro. La targa è apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile.

    3. Per ottenere la licenza per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale, di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, del codice, l'interessato deve presentare domanda al Sindaco e corredarla dei suoi dati anagrafici; se il veicolo può essere condotto da diversi conducenti, devono essere indicati nella domanda anche i dati anagrafici dei medesimi.

    4. Per ottenere la licenza occorre che sussistano i seguenti requisiti: a) idoneità fisica del titolare e degli altri eventuali conducenti, da comprovarsi attraverso visita medica da parte dell'ufficiale sanitario del Comune, che rilascia apposito certificato; per condurre i veicoli di piazza si deve essere maggiorenni, non aver superato i 75 anni di età e, raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, avere effettuato una visita medica presso uno dei medici di cui all' articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che accerti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il rilascio e la conferma di validità della patente di guida della categoria B; b) possesso almeno del certificato di licenza elementare da parte del titolare e degli altri conducenti; c) idoneità dell'animale o degli animali che devono trainare il veicolo, da comprovarsi mediante visita del veterinario comunale che rilascia apposito certificato; d) rispondenza del veicolo alle caratteristiche di cui al comma 1, risultanti dall'approvazione e sua idoneità alla circolazione sulla strada ai fini della sicurezza del traffico e delle persone trasportate; tale idoneità deve essere dimostrata attraverso un percorso di prova su strada sotto la vigilanza del competente ufficio comunale che ne rilascia certificazione.

    5. Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 4, l'ufficio comunale competente può concedere al richiedente un termine non inferiore a trenta giorni, per la regolarizzazione.

    6. Le certificazioni di cui al comma 4 devono essere allegate alla domanda al Sindaco. Questi, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia la licenza intestata al richiedente, contenente anche l'autorizzazione alla guida per gli altri eventuali conducenti, sotto la responsabilità del titolare. La licenza deve essere tenuta sul veicolo durante il servizio e mostrata ad ogni richiesta degli organi di polizia.

    7. La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza deve avvenire ogni cinque anni. All'uopo, nel termine, il titolare della licenza presenta richiesta al competente ufficio comunale che fissa il luogo e il tempo della revisione. Questa avviene mediante una verifica della rispondenza del veicolo a quanto previsto nel comma

    1. Dell'avvenuta revisione viene rilasciato apposito certificato che deve essere tenuto sul veicolo durante il servizio. Può essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Se invece il veicolo si dimostra in condizioni assolutamente inidonee al servizio, di tale circostanza viene data comunicazione al Sindaco che procede al ritiro della licenza. Analogamente si provvede se il veicolo non viene presentato alla revisione nel termine fissato.

    8. Il Sindaco può disporre in ogni momento la revisione quando si accerti o si presuma che il veicolo non risponda più alle condizioni richieste, fissando il relativo termine. A tale revisione si applicano le disposizioni del comma 7.

  • Art. 18 D.Lgs. 231/2001 – Pubblicazione della sentenza di condanna

    Art. 18 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Pubblicazione della sentenza di condanna

    In vigore dal 04/07/2001

    1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. ((2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell' articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale))

    3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

  • Art. 75 DPR 230/2000 – Istanze e reclami

    Art. 75 DPR 230/2000 – Istanze e reclami

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore dell'istituto, devono offrire la possibilità a tutti i detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con loro. Ciò deve avvenire con periodici colloqui individuali, che devono essere particolarmente frequenti per il direttore. I predetti visitano con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando anche in tal modo la possibilità che questi si rivolgano individualmente ad essi per i necessari colloqui ovvero per presentare eventuali istanze o reclami orali. Gli accessi in istituto del magistrato di sorveglianza e del provveditore regionale sono annotati in un registro riservato a ciascuna delle due autorità, nel quale le stesse indicano i rilievi emersi a seguito degli accessi predetti. Anche il direttore annota in apposito registro le udienze effettuate.

    2. Ai detenuti e agli internati che lo richiedono è fornito l'occorrente per redigere per iscritto istanze e reclami alle autorità indicate nell'articolo 35 della legge.

    3. Qualora il detenuto o l'internato intenda avvalersi della facoltà di usare il sistema della busta chiusa, dovrà provvedere direttamente alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la dicitura "riservata". Se il mittente è privo di fondi, si provvede a cura della direzione.

    4. Il magistrato di sorveglianza e il personale dell'amministrazione penitenziaria informano, nel più breve tempo possibile, il detenuto o l'internato che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.