Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Trasporto in ambulanza: la spesa è detraibile?

    In sintesi

    • Spesa sanitaria al 19%: il trasporto in ambulanza rientra tra le spese sanitarie detraibili nel rigo E1 del Modello 730.
    • Franchigia di 129,11 euro: la detrazione del 19% si calcola sulla parte di spesa sanitaria complessiva che supera 129,11 euro.
    • Prestazioni del personale incluse: le prestazioni rese dal personale sanitario durante il trasporto (infermieri, soccorritori) concorrono alla spesa detraibile.
    • Pagamento tracciabile: per le strutture private non accreditate al SSN la detrazione richiede un metodo di pagamento tracciabile (bonifico, carta, ecc.).
    • Rimborsi esclusi: se la spesa è stata rimborsata dal SSN, da un’assicurazione sanitaria o dal datore di lavoro, non si può detrarre.

    Il trasporto in ambulanza è una spesa sanitaria

    Chiamare un’ambulanza può costare anche diverse centinaia di euro, specialmente se il servizio è fornito da un’associazione privata o da una cooperativa. In molti si chiedono se questa spesa possa essere recuperata nella dichiarazione dei redditi. La risposta è sì: il trasporto in ambulanza rientra tra le spese sanitarie detraibili.

    Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il Modello 730/2026 prevedono che le spese sanitarie, indicate nel rigo E1, diano diritto a una detrazione del 19%, calcolata sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro. Il termine ‘spese sanitarie’ comprende una gamma ampia di prestazioni, tra cui il trasporto effettuato con mezzi di soccorso da soggetti autorizzati.

    La detrazione vale anche per le prestazioni del personale sanitario – infermieri, tecnici del 118, operatori di soccorso – che accompagnano il paziente durante il trasporto. Queste prestazioni fanno parte del servizio e sono incluse nel documento di spesa emesso dal soggetto che ha fornito il trasporto.

    Un aspetto da non trascurare riguarda il pagamento. Se l’ambulanza appartiene a una struttura pubblica o privata accreditata al Servizio Sanitario Nazionale, la detrazione spetta anche se hai pagato in contanti. Se invece il soggetto non è accreditato al SSN, dal 2020 è obbligatorio pagare con metodo tracciabile (bonifico, carta di debito, carta di credito) per poter detrarre la spesa.

    Trasporto in ambulanza: riepilogo detrazione
    Aspetto Regola
    Tipo di agevolazione Detrazione IRPEF 19%
    Rigo del 730 E1 (spese sanitarie)
    Franchigia 129,11 euro (sulla spesa sanitaria complessiva del rigo E1)
    Limite massimo di spesa Nessun tetto per le spese sanitarie ordinarie
    Pagamento tracciabile Obbligatorio per strutture private non accreditate al SSN
    Strutture pubbliche o accreditate SSN Pagamento in contanti ammesso
    Spese rimborsate da SSN o assicurazione Non detraibili

    Esempio pratico

    • Tizio ha avuto un incidente domestico e ha chiamato un’ambulanza privata (non accreditata SSN). La fattura è di 450 euro, pagata con bonifico. Nel corso dell’anno Tizio ha altre spese sanitarie per 200 euro (visite mediche). Il totale del rigo E1 è 650 euro. La detrazione del 19% si applica sulla parte eccedente 129,11 euro: 650 – 129,11 = 520,89 euro. La detrazione spettante è 520,89 × 19% = 98,97 euro.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta fiscale emessa dall’associazione o cooperativa che ha fornito il trasporto in ambulanza
    • Ricevuta di pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta bonifico, scontrino POS) per le strutture private non accreditate SSN
    • Documentazione medica che giustifica il trasporto (referto del pronto soccorso, cartella clinica) – non obbligatoria ma utile in caso di controllo
    • Eventuale documentazione di rimborso (per escludere le spese già rimborsate)

    Caso 1 – Tizio: trasporto con associazione di volontariato privata

    Scenario. Tizio, 58 anni, ha avuto un malore improvviso. I familiari hanno chiamato un’associazione di volontariato che gestisce un servizio di ambulanze private, non convenzionata con il SSN. Il servizio è costato 380 euro, pagati con carta di credito. Tizio non ha altre spese sanitarie nel 2025 oltre a questa.

    Come si applica. La spesa di 380 euro è una spesa sanitaria detraibile nel rigo E1. Poiché l’associazione non è accreditata al SSN, il pagamento deve essere tracciabile: il pagamento con carta di credito soddisfa questo requisito. La detrazione del 19% si calcola sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro: 380 – 129,11 = 250,89 euro. La detrazione è 250,89 × 19% = 47,67 euro.

    In pratica

    • Conservare la fattura emessa dall’associazione e la ricevuta del pagamento con carta.
    • Se non si hanno altre spese sanitarie nell’anno, la franchigia di 129,11 euro si applica interamente su questa spesa.
    • Se il SSN o un’assicurazione avesse rimborsato anche solo una parte della spesa, quella parte non va indicata nel rigo E1.

    Caso 2 – Caio: trasporto del padre anziano da struttura pubblica

    Scenario. Il padre di Caio, 84 anni, è stato trasportato in ambulanza del 118 (servizio pubblico) all’ospedale. La famiglia ha ricevuto un ticket di 180 euro per il servizio. Il padre è fiscalmente a carico di Caio. Nel 2025 Caio ha già detratto 320 euro di altre spese sanitarie per il padre.

    Come si applica. Il ticket per il trasporto in ambulanza del 118 è una spesa sanitaria detraibile al rigo E1 in quanto resa da struttura pubblica. Poiché è una struttura pubblica, il pagamento in contanti è ammesso. Caio somma le spese sanitarie del padre: 320 + 180 = 500 euro. La detrazione del 19% si applica sulla parte eccedente 129,11 euro: 500 – 129,11 = 370,89 euro. La detrazione è 370,89 × 19% = 70,47 euro. La detrazione spetta a Caio perché il padre è fiscalmente a carico.

    In pratica

    • Il documento di spesa deve essere intestato a Caio (genitore che sostiene la spesa) o al padre fiscalmente a carico.
    • Se il padre non è a carico di Caio ma è portatore di patologie esenti, si applica la regola del rigo E2 (spese per familiari non a carico con patologie esenti).
    • La franchigia di 129,11 euro si calcola una sola volta sulla somma di tutte le spese sanitarie del rigo E1, non per ogni singola voce.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il trasporto in ambulanza si detrae sempre, o ci sono condizioni?

    Si detrae come spesa sanitaria al 19%, ma occorre che la spesa sia rimasta a carico del contribuente (non rimborsata da SSN, assicurazione o datore di lavoro) e, per le strutture private non accreditate, che il pagamento sia stato tracciabile.

    Quanto si risparmia con la detrazione del trasporto in ambulanza?

    La detrazione è il 19% della spesa che supera la franchigia complessiva di 129,11 euro sul rigo E1. Se il trasporto è costato 400 euro e non ci sono altre spese sanitarie, la detrazione è (400 – 129,11) × 19% = 51,47 euro circa.

    Le prestazioni dell'infermiere sull'ambulanza si detraggono?

    Sì. Le prestazioni del personale sanitario durante il trasporto fanno parte del servizio e sono incluse nella spesa detraibile, purché risultino dal documento emesso dal soggetto che ha fornito il servizio di trasporto.

    Il trasporto per dialisi o chemioterapia è detraibile?

    Sì. Il trasporto verso strutture sanitarie per cure continuative (dialisi, chemioterapia, radioterapia) è anch’esso una spesa sanitaria detraibile al 19% nel rigo E1, alle stesse condizioni del trasporto in ambulanza.

    Se l'ambulanza è stata chiamata dal Comune o dalla guardia medica, la spesa è detraibile?

    Dipende dal soggetto che ha emesso la fattura. Se la spesa è stata sostenuta e pagata dal contribuente, è detraibile. Se il servizio era completamente gratuito (a carico del SSN), non vi è spesa da indicare.

    Devo conservare la documentazione di trasporto anche se non ho avuto ricovero?

    Sì. La fattura o ricevuta del servizio di ambulanza e la prova del pagamento tracciabile (per strutture private) vanno conservate per almeno cinque anni dall’invio della dichiarazione, in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Vedi anche: Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche oltre 15.493 euro e Spese mediche per patologie esenti.

  • Art. 46 Imp. Reg. – rendite e pensioni

    Art. 46 Imp. Reg. – rendite e pensioni

    Art. 46 Imp. Reg. – Rendite e pensioni

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per la costituzione di rendite la base imponibile è costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile è costituita dal valore della pensione.

    2. Il valore della rendita o pensione è costituito: a) da quaranta volte dell’annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; b) dal valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse, […] se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; c) dall’ammontare che si ottiene moltiplicando l’annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all’età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.

    3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, è determinato a norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell’età del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione è costituita congiuntamente a favore di più persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore è determinato tenendo conto dell’età del più giovane dei beneficiari.

    4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, è valutata nei modi previsti dalla lettera b) del comma 2, ma il suo valore non può superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.

    5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona è diversa dal beneficiario. 5 bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell’annualità indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da pub- blicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione. 5 ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento.

  • Art. 45 Imp. Reg. – concessioni e atti con amministrazioni dello

    Art. 45 Imp. Reg. – concessioni e atti con amministrazioni dello

    Art. 45 Imp. Reg. – Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per gli atti concernenti le concessioni di cui all’art. 5 della parte prima della tariffa, nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato dall’ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituita rispettivamente dall’ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.

  • Art. 44 Imp. Reg. – espropriazione forzata e trasferimenti

    Art. 44 Imp. Reg. – espropriazione forzata e trasferimenti

    Art. 44 Imp. Reg. – Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all’asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell’ipotesi prevista dall’art. 587 del codice di procedura civile, della parte già assoggettata all’imposta.

    2. Per l’espropriazione per pubblica utilità e per ogni altro atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo della proprietà di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile è costituita dall’ammontare definitivo dell’indennizzo. In caso di trasferimento volontario all’espropriante nell’ambito della procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo.

  • CCNL Aziende Termali: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Aziende Termali

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Aziende Termali

    Il CCNL Aziende Termali garantisce ai lavoratori 14 mensilità: oltre alle 12 ordinarie, la tredicesima di dicembre e la quattordicesima di luglio. Il rinnovo 2024 ha rafforzato le tutele per la maturazione di queste mensilità in caso di assenza per maternità e paternità.

    In sintesi

    Il CCNL Terme prevede 14 mensilità: tredicesima (dicembre) e quattordicesima (luglio), entrambe calcolate sulla retribuzione tabellare del mese di erogazione. Maturano in dodicesimi. Il rinnovo 2024 ha garantito la piena maturazione della quattordicesima durante la maternità/paternità obbligatoria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Mensilità aggiuntive
    14ª (luglio) + 13ª (dicembre)
    Maturazione
    1/12 per ogni mese (frazioni >15 gg = mese intero)
    Novità 2024
    14ª al 100% durante maternità/paternità obbligatoria

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive nel CCNL Aziende Termali
    Mensilità Periodo erogazione Base di calcolo Maturazione
    Tredicesima Dicembre (con la retribuzione del mese) Retribuzione tabellare di dicembre 1/12 per ogni mese lavorato (gen-dic)
    Quattordicesima Luglio (con la retribuzione del mese) Retribuzione tabellare di luglio 1/12 per ogni mese lavorato (lug-giu)

    La retribuzione tabellare base comprende paga base, contingenza ed EDR, oltre agli scatti di anzianità maturati. I superminimi individuali possono essere inclusi o esclusi a seconda di quanto previsto dagli accordi aziendali o dalla lettera di assunzione (assorbibilità).

    La tredicesima: come funziona

    La tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) è erogata dal datore di lavoro entro il mese di dicembre, in coincidenza con la retribuzione mensile. L’importo è pari alla retribuzione mensile tabellare del mese di dicembre moltiplicata per il numero di dodicesimi maturati nell’anno solare (gennaio-dicembre).

    Per i lavoratori che hanno lavorato per l’intero anno solare senza interruzioni, la tredicesima corrisponde a una mensilità intera. Per chi è stato assunto nel corso dell’anno o ha avuto periodi di assenza non retribuita, matura la quota proporzionale.

    La quattordicesima: la specificità del termale

    La quattordicesima mensilità è erogata a luglio: una scelta che si intreccia con la stagionalità del settore. Luglio rappresenta il cuore dell’alta stagione termale, quando le strutture sono pienamente operative e la domanda di cure idrotermali è massima. L’erogazione di una mensilità aggiuntiva in questo momento garantisce al lavoratore una disponibilità economica superiore proprio nel picco lavorativo.

    La quattordicesima matura in dodicesimi per l’anno che va da luglio dell’anno precedente a giugno dell’anno in corso. I lavoratori assunti nell’intervallo luglio-giugno maturano i ratei corrispondenti ai mesi di servizio.

    Novità del rinnovo 2024: la quattordicesima matura al 100% durante il congedo obbligatorio di maternità e paternità. In precedenza potevano sussistere dubbi interpretativi su questo punto; il nuovo contratto li risolve espressamente a favore del lavoratore.

    Premi di risultato: contrattazione di secondo livello

    Il CCNL Aziende Termali non fissa a livello nazionale un premio di risultato obbligatorio. La contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello può introdurre premi variabili legati a indicatori come:

    • Presenze dei curisti e tasso di occupazione della struttura;
    • Fatturato o margine operativo dell’azienda termale;
    • Soddisfazione dei clienti (rilevata con questionari);
    • Riduzione delle assenze e degli infortuni.

    I premi di risultato introdotti tramite contrattazione aziendale possono beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 1, co. 182-190, L. 208/2015 (tassazione al 10% fino a 3.000 euro annui, per lavoratori con reddito fino a 80.000 euro). Le aziende che non dispongono di contrattazione aziendale possono aderire ai contratti territoriali di secondo livello eventualmente stipulati dalle associazioni datoriali locali.

    Casi pratici

    Tizio — Stagionale, rateo quattordicesima
    Tizio lavora da aprile a ottobre (7 mesi). A luglio matura 1/12 di quattordicesima per ogni mese dell’anno di riferimento (luglio precedente – giugno corrente) in cui ha lavorato. Avendo iniziato ad aprile, ha lavorato aprile-giugno = 3 mesi. La sua quattordicesima a luglio è 3/12 della retribuzione tabellare di luglio. I rimanenti ratei (luglio-ottobre) saranno liquidati alla cessazione in ottobre come indennità sostitutiva.
    Caia — Tredicesima ridotta per assenza non retribuita
    Caia è a tempo indeterminato ma ha preso 3 mesi di aspettativa non retribuita (luglio-settembre). La sua tredicesima di dicembre sarà ridotta a 9/12 (12 mesi – 3 non retribuiti). Mesi con assenza non retribuita non generano rateo di tredicesima.
    Sempronio — Premio aziendale in struttura con accordo
    Sempronio lavora in uno stabilimento termale che ha siglato un accordo di secondo livello con le RSA. L’accordo prevede un premio annuale fino a 800 euro se il fatturato supera una soglia stabilita. Il premio è tassato al 10% (regime agevolato), riducendo il prelievo IRPEF rispetto alla tassazione ordinaria.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la quattordicesima nel CCNL Terme?
    A luglio, con la retribuzione del mese. È calcolata sulla retribuzione tabellare di luglio e matura in dodicesimi.
    Come si calcola il rateo di tredicesima per un lavoratore stagionale?
    1/12 della tredicesima per ogni mese di servizio (o frazioni >15 giorni) nell’anno solare gennaio-dicembre. Il rateo non goduto viene liquidato alla cessazione del contratto.
    La quattordicesima si perde se si è in malattia a luglio?
    No: i ratei già maturati nei mesi precedenti non si perdono. Eventuali periodi di malattia a luglio possono incidere solo sul rateo del mese corrente, a seconda di quanto prevede il CCNL.
    Cosa sono i premi di risultato nel settore termale?
    Sono erogazioni variabili introdotte dalla contrattazione di secondo livello (aziendale), non dal CCNL nazionale. La loro misura dipende dagli obiettivi concordati: fatturato, presenze, qualità. Possono beneficiare della tassazione agevolata al 10%.
    La quattordicesima deve essere pagata anche ai lavoratori part-time?
    Sì, proporzionalmente all’orario ridotto. Si calcola sulla retribuzione mensile effettiva del contratto part-time.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e malattia, comporto e infortunio.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 43 Imp. Reg. – base imponibile

    Art. 43 Imp. Reg. – base imponibile

    Art. 43 Imp. Reg. – Base imponibile

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi. b) per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell’art. 40, dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta; c) per i contratti che importano l’assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell’assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell’art. 40; d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire; e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall’ammontare dell’obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell’atto; f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita; g) (lettera abrogata) h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto; i) per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta.

    2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell’atto concorrono a formare la base imponibile.

    3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell’atto, sempreché le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.

    4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell’autorità giudiziaria, di cui all’art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti. 4 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le cessioni aventi ad oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile è determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  • Art. 121 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo

    Art. 121 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Il primo comma dell'articolo 33 del codice penale è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo".

  • Art. 42 Imp. Reg. – imposta principale, suppletiva e

    Art. 42 Imp. Reg. – imposta principale, suppletiva e

    Art. 42 Imp. Reg. – Imposta principale, suppletiva e complementare

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. È principale l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione […]; è suppletiva l’imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio; è complementare l’imposta applicata in ogni altro caso.

    2. L’imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all’atto della registrazione è riscossa dall’ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.

  • CCNL Lapidei ed Escavazione: tredicesima e premi di risultato

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: tredicesima, premi di risultato e mensilità aggiuntive

    La tredicesima mensilità è il diritto più conosciuto dei lavoratori dipendenti italiani, ma spesso le regole di calcolo per chi è assunto a metà anno o cessa prima di dicembre non sono chiare. Questa guida illustra come si calcola la tredicesima nel CCNL Lapidei Industria e come funzionano i premi di risultato nel settore.

    In sintesi

    Il CCNL Lapidei Industria prevede la tredicesima mensilità, erogata entro il 20 dicembre, pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto. Il premio di risultato è demandato alla contrattazione aziendale di secondo livello. Non è prevista una quattordicesima generalizzata. La componente welfare una tantum 2025 (1.000 €) non concorre al TFR né alla tredicesima.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confindustria Marmomacchine · Anepla
    Parti firmatarie (sindacali)
    Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Vigenza
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Erogazione tredicesima
    Entro il 20 dicembre di ogni anno
    Premio di risultato
    Demandato alla contrattazione aziendale

    La tredicesima mensilità: base di calcolo e scadenza

    Il CCNL Lapidei Industria prevede l’erogazione della tredicesima mensilità entro il 20 dicembre di ogni anno. La base di calcolo è la retribuzione globale di fatto, composta dalle voci fisse della busta paga:

    • Paga base tabellare;
    • Indennità di contingenza;
    • EDR (Elemento Distinto della Retribuzione: 10,33 € mensili);
    • Scatti biennali di anzianità maturati;
    • Superminimi contrattuali e individuali (ove non assorbibili).

    Sono escluse dalla base di calcolo della tredicesima: le maggiorazioni per straordinario, le indennità variabili di turno (salvo accordo integrativo), l’indennità sostitutiva del preavviso e la componente welfare una tantum introdotta dal rinnovo 2025.

    Maturazione proporzionale e calcolo per assunzioni o cessazioni nel corso dell’anno

    La tredicesima matura mensilmente: per ogni mese di effettivo servizio (o frazione superiore a 15 giorni) matura 1/12 del valore annuo. Il calcolo è automatico per il datore e deve essere riportato nella busta paga di dicembre. Esempi:

    • Un lavoratore assunto il 1° luglio e presente fino al 31 dicembre matura 6/12 della tredicesima;
    • Un lavoratore che cessa il rapporto il 30 settembre riceve nella liquidazione finale 9/12 della tredicesima maturata dall’1 gennaio;
    • Un lavoratore con l’intero anno di servizio riceve la tredicesima intera entro il 20 dicembre.

    Le assenze che non interrompono la maturazione (equiparate a servizio effettivo) comprendono: ferie, malattia nei limiti del comporto, maternità obbligatoria, infortunio sul lavoro, congedo di paternità obbligatorio, ROL e permessi retribuiti. Le assenze non retribuite prolungate (es. aspettativa non retribuita) sospendono la maturazione.

    La quattordicesima: esiste nel CCNL Lapidei Industria?

    A differenza di alcuni CCNL del settore commercio, turismo e artigianato, il CCNL Lapidei Industria non prevede una quattordicesima mensilità contrattuale generalizzata. I lavoratori del settore percepiscono pertanto 13 mensilità complessive (le 12 mensili ordinarie più la tredicesima di dicembre).

    Fanno eccezione le aziende che, in forza di contrattazione aziendale di secondo livello o di uso aziendale consolidato, riconoscono una quattordicesima o un premio individuale di giugno. In questi casi l’istituto è fonte contrattuale aziendale, non CCNL di categoria, e pertanto non è generalizzabile a tutto il settore.

    Il premio di risultato (PDR) e la contrattazione di secondo livello

    Il CCNL Lapidei Industria demanda la disciplina del premio di risultato (PDR) alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale di secondo livello. Il PDR è parametrato a indicatori di produttività, redditività, qualità o efficienza concordati tra le parti aziendali. Nelle imprese prive di RSU/RSA, le organizzazioni sindacali territoriali (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) possono negoziare accordi territoriali di settore.

    Il rinnovo del giugno-luglio 2025 ha confermato il rinvio alla contrattazione aziendale per il PDR e ha introdotto la componente welfare una tantum di 1.000 € (quattro rate da 250 € in luglio 2025, novembre 2025, luglio 2026, novembre 2026), non computabile nella base TFR e non soggetta a contribuzione previdenziale nei limiti di legge.

    Detassazione dei premi di risultato

    I premi di risultato corrisposti in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali depositati telematicamente al Ministero del Lavoro beneficiano di tassazione sostitutiva del 5% (in luogo dell’IRPEF ordinaria). Il beneficio si applica a condizione che:

    • Il reddito da lavoro dipendente del lavoratore nell’anno precedente non superi 80.000 € lordi;
    • Il PDR non ecceda i 3.000 € lordi annui (limite elevabile a 4.000 € nelle imprese con partecipazione dei lavoratori all’organizzazione del lavoro, ai sensi dell’art. 1, c. 182, l. 208/2015 e s.m.i.);
    • Il contratto aziendale/territoriale sia depositato prima dell’erogazione del premio.

    Il lavoratore può sempre optare per la tassazione IRPEF ordinaria se più conveniente (es. in caso di reddito basso con IRPEF aliquota marginale inferiore al 5%).

    Tabella riepilogativa

    Tredicesima, premi e mensilità aggiuntive – CCNL Lapidei Industria
    Istituto Fonte Importo / modalità Scadenza/note
    Tredicesima mensilità CCNL 1 mensilità retrib. globale di fatto (matura 1/12 al mese) Entro 20 dicembre; proporzionale per assunzioni/cessazioni
    Quattordicesima Contrattazione aziendale (ove presente) Variabile (accordo aziendale o uso) Non prevista dal CCNL nazionale
    Premio di risultato (PDR) Contrattazione aziendale/territoriale Parametrico a produttività/qualità Detassazione 5% fino a 3.000 € (l. 208/2015)
    Una tantum welfare 2025-2026 Rinnovo CCNL giugno 2025 1.000 € in 4 rate da 250 € Luglio 2025, nov. 2025, lug. 2026, nov. 2026; non base TFR

    La tredicesima concorre alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.), mentre la componente welfare una tantum 2025 ne è esclusa. I superminimi individuali non assorbibili rientrano nella base di calcolo della tredicesima salvo diverso accordo.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio di cave con 5 scatti di anzianità
    Tizio (livello C, paga base + contingenza + EDR = 2.111,34 €) ha maturato 5 scatti biennali da 8,82 € = 44,10 € di scatti. La sua retribuzione globale di fatto è 2.111,34 + 44,10 = 2.155,44 €. La tredicesima annua è esattamente 2.155,44 € lordi, erogata entro il 20 dicembre. Ai fini del TFR, il calcolo comprende anche questa voce: retribuzione annua = (2.155,44 × 12) + 2.155,44 = 25.865,28 + 2.155,44 = 28.020,72 €, diviso 13,5 = quota TFR annua di circa 2.075 €.
    Caia – Assunta ad aprile, calcolo tredicesima proporzionale
    Caia è stata assunta il 2 aprile 2025 (livello B, retribuzione globale di fatto 2.277,09 €). Lavora fino al 31 dicembre 2025 = 9 mesi interi. La sua tredicesima 2025 è: 2.277,09 × 9/12 = 1.707,82 € lordi, erogata nella busta paga di dicembre. Nell’ipotesi in cui Caia riceva anche la rata di una tantum welfare di novembre (250 €), questa non è sommata alla tredicesima e non entra nella base TFR.
    Sempronio – Premio di risultato aziendale in azienda con accordo
    Sempronio lavora in un’azienda di lavorazione del granito (livello A, reddito da lavoro dell’anno precedente 38.000 €) che ha depositato al Ministero del Lavoro un accordo aziendale PDR entro la scadenza prevista. Il PDR concordato è pari al 4% della retribuzione fissa per obiettivi di produzione raggiunti. Sempronio percepisce 2.679,37 × 12 × 4% = circa 1.286 € di PDR. L’intero importo (inferiore a 3.000 €) beneficia della tassazione sostitutiva del 5%, con un risparmio fiscale rispetto alla tassazione IRPEF ordinaria.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Lapidei?
    La tredicesima deve essere erogata entro il 20 dicembre di ogni anno. È pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto (paga base + contingenza + EDR + scatti biennali).
    Come si calcola la tredicesima se sono stato assunto a luglio?
    Matura 1/12 per ogni mese di servizio (o frazione > 15 giorni). Un assunto il 1° luglio matura 6/12 della tredicesima = metà del valore annuo, ricevuti nella busta paga di dicembre.
    Esiste la quattordicesima nel CCNL Lapidei Industria?
    No, il CCNL nazionale Lapidei Industria non prevede una quattordicesima generalizzata. Può esistere in alcune aziende per uso aziendale o accordo integrativo, ma non è un diritto universale di categoria.
    Il premio di risultato è tassato meno della busta paga ordinaria?
    Sì, se corrisposto in attuazione di un contratto aziendale o territoriale depositato al Ministero del Lavoro, il PDR beneficia di tassazione sostitutiva del 5% (fino a 3.000 € per redditi fino a 80.000 €/anno).
    L’una tantum welfare 2025 si somma alla tredicesima?
    No. Le 4 rate da 250 € di welfare una tantum (luglio 2025, novembre 2025, luglio 2026, novembre 2026) sono voci distinte, non monetizzabili in busta paga ordinaria e non rientrano nella base di calcolo della tredicesima né del TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025) e alle disposizioni di legge vigenti (art. 2120 c.c., l. 208/2015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 41 Imp. Reg. – liquidazione dell’imposta

    Art. 41 Imp. Reg. – liquidazione dell’imposta

    Art. 41 Imp. Reg. – Liquidazione dell’imposta

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. L’imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all’articolo 37 nonchè da quelli per i quali opera l’istituto della registrazione a debito di cui all’articolo 59, è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l’applicazione dell’aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo IV, con arrotondamento all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

    2. L’ammontare dell’imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell’articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa. 2 bis. L’ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonchè la regolarità dei versamenti. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l’invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l’integrazione dell’imposta versata nonchè della sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.

  • Addebito della separazione: quando si chiede e quali conseguenze

    Nella separazione si può chiedere al giudice di stabilire “di chi è la colpa”: è l’addebito, disciplinato dall’art. 151 del codice civile. Non è un atto dovuto né automatico, e produce conseguenze pesanti soprattutto in materia economica e successoria. Vediamo quando ha senso chiederlo, cosa bisogna provare e quali effetti comporta.

    Che cos’è l’addebito

    Quando pronuncia la separazione, il giudice può, su richiesta di parte, dichiarare a quale coniuge sia addebitabile la separazione, cioè a chi sia imputabile la rottura per aver violato i doveri del matrimonio (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione, coabitazione, contribuzione). L’addebito presuppone quindi una condotta contraria a tali doveri.

    Cosa bisogna provare

    Non basta dimostrare il comportamento scorretto: occorre provare anche il nesso causale, cioè che proprio quella violazione abbia causato la crisi coniugale, e non che sia stata semplicemente conseguenza di un rapporto già compromesso. La prova è a carico di chi chiede l’addebito. Per questo, ad esempio, l’infedeltà successiva a una crisi già irreversibile spesso non porta all’addebito.

    Le conseguenze economiche

    L’effetto più rilevante è economico: il coniuge a cui la separazione è addebitata perde il diritto all’assegno di mantenimento previsto dall’art. 156 del codice civile. Gli resta soltanto, in caso di stato di bisogno, il diritto agli alimenti (il necessario per vivere), ben più limitato. L’addebito, invece, non incide automaticamente sull’affidamento dei figli e sul relativo mantenimento, che seguono criteri propri legati all’interesse dei minori.

    Le conseguenze successorie

    L’addebito incide anche sull’eredità. In base all’art. 548 del codice civile, il coniuge separato con addebito ha sui beni dell’altro, in caso di morte, soltanto un eventuale assegno vitalizio se godeva degli alimenti, e perde i diritti successori pieni che spetterebbero al coniuge separato senza addebito. È un effetto spesso sottovalutato ma molto concreto.

    Conviene chiedere l’addebito?

    Non sempre. L’addebito comporta un processo più lungo e conflittuale, con necessità di prove (testimoni, documenti) e con esiti incerti. Va valutato caso per caso: ha senso quando il vantaggio economico-successorio è significativo e la prova solida. In molte separazioni, soprattutto consensuali, le parti rinunciano all’addebito per chiudere in tempi rapidi e ridurre il conflitto.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Cosa comporta l’addebito della separazione?

    Il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento (resta solo l’eventuale assegno alimentare in caso di bisogno) e perde rilevanti diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.

    Basta il tradimento per ottenere l’addebito?

    No. Oltre alla violazione del dovere di fedeltà occorre provare il nesso causale con la rottura del matrimonio. Se la crisi era già irreversibile, l’infedeltà successiva di solito non porta all’addebito.

    L’addebito influisce sull’affidamento dei figli?

    No, non automaticamente. L’affidamento e il mantenimento dei figli seguono criteri propri, legati esclusivamente all’interesse dei minori.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 40 Imp. Reg. – alternatività IVA-Registro

    Art. 40 Imp. Reg. – alternatività IVA-Registro

    Art. 40 Imp. Reg. – Atti relativi ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell’articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell’articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonchè alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni. 1 bis. Sono soggette all’imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorchè siano imponibili agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA.

    2. Per le operazioni indicate nell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all’imposta sul valore aggiunto.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.