Art. 88 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – «De minimis»
In vigore dal 03/08/2017
1. Le agevolazioni di cui ((all'articolo 82, commi 3, quarto periodo, 7 e 8,)) e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ((del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale)) .
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In sintesi
L'art. 88 del D.Lgs. 117/2017 delimita l'ambito di applicazione della disciplina sugli aiuti «de minimis» alle agevolazioni fiscali previste dal CTS che potrebbero configurare aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107-108 TFUE. In particolare, le agevolazioni ex art. 82 commi 3 (quarto periodo), 7 e 8 e art. 85 commi 2 e 4, qualora applicate ad attività che in senso lato potrebbero qualificarsi come economiche, devono rispettare i limiti fissati dai regolamenti UE «de minimis»: Reg. 1407/2013 (aiuti generali, tetto 200.000 euro per triennio), Reg. 1408/2013 (settore agricolo, tetto 15.000 euro) e Reg. 360/2012 (SIEG, servizi di interesse economico generale). La norma adempie all'obbligo di notifica o esenzione previsto dal diritto europeo, consentendo all'Italia di applicare le agevolazioni senza preventiva autorizzazione della Commissione UE nei limiti dei regolamenti citati.
L'art. 88 è una norma di raccordo tra l'ordinamento nazionale e il diritto europeo della concorrenza, indispensabile per garantire la legittimità delle agevolazioni fiscali del CTS rispetto al divieto di aiuti di Stato ex art. 107 TFUE. Non ogni agevolazione fiscale a favore degli ETS costituisce aiuto di Stato: perché vi sia aiuto è necessario che la misura avvantaggi selettivamente imprese che esercitano attività economiche in concorrenza con altri operatori di mercato. Per gli ETS che svolgono attività non commerciali (assistenza, volontariato, utilità sociale senza scopo di lucro), la qualificazione come aiuto di Stato è esclusa in radice.
Le agevolazioni richiamate dall'art. 88 riguardano invece l'area «grigia» in cui gli ETS potrebbero svolgere attività con elementi di economicità (es. locazioni, convenzioni con PA per servizi sociali a tariffa). La scelta del legislatore di ricondurre queste misure al regime de minimis (anziché notificarle singolarmente alla Commissione) è una soluzione pragmatica che consente l'applicazione immediata delle agevolazioni entro soglie predeterminate, senza attendere l'esito di procedure di notifica potenzialmente lunghe.
Il riferimento al Reg. 360/2012 sui SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale) è particolarmente rilevante per gli ETS che gestiscono servizi sociali, sanitari o educativi in regime di convenzione con la PA: in questi casi la qualificazione come SIEG consente un regime de minimis con soglie più elevate rispetto agli aiuti generali. La corretta applicazione dell'art. 88 richiede il monitoraggio del cumulo degli aiuti ricevuti dall'ETS nel triennio di riferimento, obbligo che spetta all'ente beneficiario documentare.
Casi pratici
Caso 1: Fondazione ETS e verifica del plafond de minimis
Caso 2: APS e superamento del massimale de minimis
Domande frequenti
Perché alcune agevolazioni del CTS sono soggette ai limiti de minimis europei?
Le agevolazioni fiscali che avvantaggiano soggetti che svolgono attività economiche in concorrenza con altri operatori di mercato possono configurare aiuti di Stato vietati dall'art. 107 TFUE. Per gli ETS che operano in settori potenzialmente economici (locazioni, convenzioni, servizi a tariffe), il CTS riconduce specifiche agevolazioni al regime de minimis comunitario, che consente la concessione dell'aiuto senza notifica preventiva alla Commissione UE entro soglie massime triennali.
Qual è il limite massimo degli aiuti de minimis che un ETS può ricevere?
Il limite generale ex Reg. 1407/2013 è di 200.000 euro nel triennio (300.000 euro per il settore dei trasporti su strada). Per gli ETS operanti nel settore agricolo si applica il limite di 15.000 euro per triennio ex Reg. 1408/2013. Per i servizi di interesse economico generale (SIEG) ex Reg. 360/2012 il tetto è 500.000 euro per triennio. L'ETS deve tenere traccia di tutti gli aiuti de minimis ricevuti per non superare il plafond cumulativo.
Come deve documentare un ETS il rispetto dei limiti de minimis?
L'ETS beneficiario deve conservare la documentazione relativa a tutti gli aiuti de minimis ricevuti nell'arco del triennio solare di riferimento, inclusi quelli provenienti da altri enti concedenti pubblici. In sede di concessione dell'agevolazione, l'ente deve rilasciare una dichiarazione (spesso su modello predisposto dall'ente concedente) attestante il cumulo degli aiuti già ricevuti e la capienza rispetto al massimale applicabile.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'art. 88 del D.Lgs. 117/2017 delimita l'ambito di applicazione della disciplina sugli aiuti «de minimis» alle agevolazioni fiscali previste dal CTS che potrebbero configurare aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107-108 TFUE. In particolare, le agevolazioni ex art. 82 commi 3 (quarto periodo), 7 e 8 e art. 85 commi 2 e 4, qualora applicate ad attività che in senso lato potrebbero qualificarsi come economiche, devono rispettare i limiti fissati dai regolamenti UE «de minimis»: Reg. 1407/2013 (aiuti generali, tetto 200.000 euro per triennio), Reg. 1408/2013 (settore agricolo, tetto 15.000 euro) e Reg. 360/2012 (SIEG, servizi di interesse economico generale). La norma adempie all'obbligo di notifica o esenzione previsto dal diritto europeo, consentendo all'Italia di applicare le agevolazioni senza preventiva autorizzazione della Commissione UE nei limiti dei regolamenti citati.L'art. 88 è una norma di raccordo tra l'ordinamento nazionale e il diritto europeo della concorrenza, indispensabile per garantire la legittimità delle agevolazioni fiscali del CTS rispetto al divieto di aiuti di Stato ex art. 107 TFUE. Non ogni agevolazione fiscale a favore degli ETS costituisce aiuto di Stato: perché vi sia aiuto è necessario che la misura avvantaggi selettivamente imprese che esercitano attività economiche in concorrenza con altri operatori di mercato. Per gli ETS che svolgono attività non commerciali (assistenza, volontariato, utilità sociale senza scopo di lucro), la qualificazione come aiuto di Stato è esclusa in radice.
Le agevolazioni richiamate dall'art. 88 riguardano invece l'area «grigia» in cui gli ETS potrebbero svolgere attività con elementi di economicità (es. locazioni, convenzioni con PA per servizi sociali a tariffa). La scelta del legislatore di ricondurre queste misure al regime de minimis (anziché notificarle singolarmente alla Commissione) è una soluzione pragmatica che consente l'applicazione immediata delle agevolazioni entro soglie predeterminate, senza attendere l'esito di procedure di notifica potenzialmente lunghe.
Il riferimento al Reg. 360/2012 sui SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale) è particolarmente rilevante per gli ETS che gestiscono servizi sociali, sanitari o educativi in regime di convenzione con la PA: in questi casi la qualificazione come SIEG consente un regime de minimis con soglie più elevate rispetto agli aiuti generali. La corretta applicazione dell'art. 88 richiede il monitoraggio del cumulo degli aiuti ricevuti dall'ETS nel triennio di riferimento, obbligo che spetta all'ente beneficiario documentare.
Casi pratici
Caso 1: Fondazione ETS e verifica del plafond de minimis
Caso 2: APS e superamento del massimale de minimis
Domande frequenti
Perché alcune agevolazioni del CTS sono soggette ai limiti de minimis europei?
Le agevolazioni fiscali che avvantaggiano soggetti che svolgono attività economiche in concorrenza con altri operatori di mercato possono configurare aiuti di Stato vietati dall'art. 107 TFUE. Per gli ETS che operano in settori potenzialmente economici (locazioni, convenzioni, servizi a tariffe), il CTS riconduce specifiche agevolazioni al regime de minimis comunitario, che consente la concessione dell'aiuto senza notifica preventiva alla Commissione UE entro soglie massime triennali.
Qual è il limite massimo degli aiuti de minimis che un ETS può ricevere?
Il limite generale ex Reg. 1407/2013 è di 200.000 euro nel triennio (300.000 euro per il settore dei trasporti su strada). Per gli ETS operanti nel settore agricolo si applica il limite di 15.000 euro per triennio ex Reg. 1408/2013. Per i servizi di interesse economico generale (SIEG) ex Reg. 360/2012 il tetto è 500.000 euro per triennio. L'ETS deve tenere traccia di tutti gli aiuti de minimis ricevuti per non superare il plafond cumulativo.
Come deve documentare un ETS il rispetto dei limiti de minimis?
L'ETS beneficiario deve conservare la documentazione relativa a tutti gli aiuti de minimis ricevuti nell'arco del triennio solare di riferimento, inclusi quelli provenienti da altri enti concedenti pubblici. In sede di concessione dell'agevolazione, l'ente deve rilasciare una dichiarazione (spesso su modello predisposto dall'ente concedente) attestante il cumulo degli aiuti già ricevuti e la capienza rispetto al massimale applicabile.