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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 90 del D.Lgs. 117/2017 trasferisce all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) i poteri di controllo e intervento sulle fondazioni del Terzo Settore che in precedenza spettavano all'autorità governativa in base agli artt. 25, 26 e 28 del codice civile. Si tratta di tre tipologie di poteri: il controllo ordinario sulle fondazioni (art. 25 c.c.), la facoltà di disporre il coordinamento delle attività o l'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni (art. 26 c.c.), e il potere di trasformare la fondazione quando lo scopo è esaurito, impossibile, di scarsa utilità o il patrimonio è insufficiente (art. 28 c.c.). Questa riassegnazione di competenze è coerente con il nuovo sistema pubblicistico di vigilanza sugli ETS incentrato sul RUNTS, sostituendo i tradizionali controlli prefettizi e ministeriali con un organismo specializzato nel Terzo Settore.

Testo dell'articoloVigente

Art. 90 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore

In vigore dal 03/08/2017

1. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25 , 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore. Note all'art. 90: – Per il testo dell' art. 25 del codice civile , si veda nelle note all'art.

64. – Si riportano gli articoli 26 e 28 del codice civile : «Art. 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione). – L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.». «Art. 28 (Trasformazione delle fondazioni). – Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.».

Commento

L'art. 90 è una norma di riassegnazione competenziale che completa l'architettura del sistema di vigilanza pubblica sulle fondazioni ETS. Prima del CTS, i poteri di controllo sulle fondazioni di diritto privato erano attribuiti all'autorità governativa (generalmente la prefettura o il Ministero competente per materia), in base al regime del codice civile del 1942 — un sistema pensato per un'epoca in cui le fondazioni erano poche e prevalentemente di grande rilievo pubblico.

La concentrazione dei poteri nell'Ufficio RUNTS risponde a una logica di specializzazione: l'ente che gestisce l'iscrizione, la cancellazione e la vigilanza corrente sugli ETS è anche il soggetto meglio posizionato per esercitare i poteri «straordinari» di coordinamento e trasformazione delle fondazioni. Il trasferimento dei poteri ex artt. 26 e 28 c.c. all'Ufficio RUNTS implica che questo possa intervenire attivamente nella governance delle fondazioni ETS in crisi o in situazione di conflitto tra finalità del fondatore e capacità operative dell'ente.

Va precisato che l'art. 90 si applica esclusivamente alle fondazioni del Terzo Settore, non alle fondazioni di diritto comune che non si iscrivono al RUNTS. Queste ultime continuano a essere soggette ai poteri governativi ex codice civile secondo il regime ordinario. La norma è quindi selettiva e il suo ambito di applicazione è delimitato dall'iscrizione al RUNTS come fondazione ETS. In sede applicativa, l'Ufficio RUNTS deve operare nel rispetto del principio di proporzionalità e della volontà del fondatore come criterio guida per le trasformazioni ex art. 28 c.c.

Domande frequenti

Chi controlla le fondazioni del Terzo Settore dopo l'entrata in vigore del CTS?

Dopo il CTS, i controlli sulle fondazioni ETS spettano all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che ha assorbito i poteri che in precedenza erano attribuiti all'autorità governativa ex artt. 25, 26 e 28 del codice civile. L'Ufficio RUNTS può esercitare la vigilanza ordinaria, disporre il coordinamento di più fondazioni e, nei casi estremi, promuovere la trasformazione della fondazione quando lo scopo è esaurito o il patrimonio insufficiente.

L'Ufficio RUNTS può imporre la fusione o il coordinamento tra due fondazioni ETS?

Non una vera fusione, ma il coordinamento delle attività o l'unificazione dell'amministrazione: l'art. 26 c.c. (richiamato dall'art. 90 CTS) attribuisce all'Ufficio RUNTS il potere di disporre che due o più fondazioni coordinino le proprie attività o che la loro amministrazione sia unificata, quando ciò risponde a criteri di efficienza. Non è il medesimo atto della fusione civilistica, ma un intervento di governance che preserva la distinta personalità giuridica delle fondazioni.

Quando l'Ufficio RUNTS può trasformare una fondazione ETS?

L'Ufficio RUNTS può promuovere la trasformazione della fondazione ETS ex art. 28 c.c. quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, oppure quando il patrimonio è divenuto insufficiente per il raggiungimento dello scopo. La trasformazione deve discostarsi il meno possibile dalla volontà del fondatore. Non è ammessa se l'atto di fondazione prevede espressamente l'estinzione in queste circostanze.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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