← Torna a Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 92 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) disciplina le funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo affidate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sugli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Il Ministero svolge tre funzioni principali: vigila sull'uniforme applicazione della normativa e sul corretto funzionamento degli uffici regionali del RUNTS; promuove l'autocontrollo degli ETS, delegando questa funzione alle reti associative nazionali iscritte nell'apposita sezione e ai Centri di servizio per il volontariato (CSV) accreditati ai sensi dell'art. 61 CTS; presenta annualmente alle Camere, entro il 30 giugno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo, costruita anche sui dati trasmessi dagli uffici regionali ex art. 95, commi 2 e 3. Restano fermi i poteri delle singole amministrazioni pubbliche competenti per settore, che continuano a verificare la conformità delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS alle rispettive normative speciali. Il quadro normativo si integra con il D.Lgs. 105/2018 che ha affinato le disposizioni di coordinamento tra i livelli istituzionali.

Testo dell'articoloVigente

Art. 92 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo

In vigore dal 03/08/2017

1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: a) vigila sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal presente codice e monitora lo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro unico nazione del Terzo settore operanti a livello regionale; b) promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'articolo 61; c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, nonché sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera b).

2. Restano fermi i poteri delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di cui all'articolo 5 alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

Commento

L'art. 92 CTS colloca il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al vertice del sistema di supervisione sugli enti del Terzo settore, attribuendogli un ruolo di raccordo e indirizzo che si articola su tre livelli: la vigilanza sull'uniformità del sistema RUNTS a livello regionale, la promozione dell'autoregolazione interna agli ETS tramite soggetti accreditati, e la rendicontazione parlamentare annuale. La norma riflette la scelta del legislatore di costruire un sistema di controllo policentrico, in cui il ministero non agisce come controllore diretto di ogni singolo ente, ma presidia la qualità dell'intero sistema registrale e delega l'autocontrollo agli attori del settore stesso.

Il rinvio alle reti associative nazionali e ai CSV come soggetti autorizzati all'autocontrollo introduce un meccanismo di sussidiarietà organizzativa: enti privati dotati di esperienza settoriale svolgono funzioni para-pubblicistiche sotto la supervisione ministeriale. Questo modello, consolidato con le modifiche del D.Lgs. 105/2018, rafforza la trasparenza e l'accountability interna al Terzo settore senza appesantire la struttura pubblica. La relazione annuale alle Camere garantisce invece un presidio democratico sull'andamento dell'intero sistema, rendendo visibile lo stato del RUNTS e l'efficacia dei controlli.

Il comma 2, che fa salvi i poteri delle amministrazioni di settore, chiarisce che la vigilanza ministeriale non è esclusiva: ciascuna autorità competente — sanitaria, ambientale, scolastica, sportiva — mantiene le proprie attribuzioni di controllo sulle attività di interesse generale svolte dagli ETS nell'ambito della rispettiva normativa speciale. L'art. 92 opera dunque come cornice di sistema, lasciando intatte le competenze verticali di settore.

Casi pratici

Caso 1: Ispezione di una rete associativa autorizzata

Caso 2: Controllo parallelo su un ETS che eroga servizi sanitari

Domande frequenti

Chi esercita la vigilanza sugli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 92 CTS?

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge la funzione di vigilanza sistemica, monitorando il funzionamento del RUNTS e delegando l'autocontrollo a reti associative nazionali e CSV accreditati. Le amministrazioni di settore mantengono invece la propria competenza speciale sulle attività disciplinate da normative particolari, come previsto dal comma 2 dell'articolo.

Entro quando il Ministero presenta la relazione annuale al Parlamento?

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli ETS. La relazione si basa anche sui dati acquisiti attraverso le comunicazioni degli uffici regionali del RUNTS e dell'Organismo nazionale di controllo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 CTS.

I CSV possono svolgere funzioni di controllo sugli ETS?

Sì. L'art. 92, comma 1, lettera b), prevede che il Ministero possa autorizzare i Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'art. 61 CTS a svolgere funzioni di autocontrollo degli enti del Terzo settore. Si tratta di una forma di sussidiarietà organizzativa che valorizza la competenza tecnica dei soggetti più vicini al settore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.