← Torna a Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 61 del Codice del Terzo settore disciplina i requisiti e le condizioni per l'accreditamento come Centro di servizio per il volontariato (CSV). Possono essere accreditati come CSV gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore, fondati da organizzazioni di volontariato e da altri ETS non costituiti secondo le forme del libro V del codice civile. Lo statuto del CSV deve obbligatoriamente prevedere: l'attività di supporto tecnico, formativo e informativo al volontariato; il divieto di erogare direttamente denaro dal Fondo unico nazionale (FUN); l'obbligo di contabilità separata per risorse diverse dal FUN; l'apertura dell'associazione a tutte le organizzazioni di volontariato ed ETS che ne facciano richiesta; il diritto di voto in assemblea per tutti gli associati; la garanzia della maggioranza di voti alle organizzazioni di volontariato; misure contro il controllo da parte di singoli o gruppi minoritari; requisiti di onorabilità e professionalità per i componenti degli organi. L'accreditamento è condizione necessaria per accedere alle risorse del FUN e per esercitare le funzioni di supporto al volontariato riconosciute dal Codice.

Testo dell'articoloVigente

Art. 61 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato

In vigore dal 03/08/2017

1. Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile , ed il cui statuto preveda: a) lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore; b) il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse; c) l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN; d) l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile , che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie; e) il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere f), g), ed h); f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato; g) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati; h) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV; i) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per: 1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti; 2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all' articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 3) i parlamentari nazionali ed europei; 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici; j) un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni; k) il diritto dell'organismo territoriale di controllo, di seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV; l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale; m) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.

2. L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'ONC accredita: a) un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 ; b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province di cui alla lettera a).

3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere derogati, con atto motivato dell'ONC, in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi. In ogni caso, il numero massimo di CSV accreditabili, in ciascuna regione o provincia autonoma, non può essere superiore a quello dei CSV istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della previgente normativa.

4. L'accreditamento è revocabile nei casi previsti dal presente decreto. Note all'art. 61: – Si riporta l' art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). –

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile .

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma

2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio.

8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione; b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, completo dei relativi allegati; c) le variazioni di bilancio; d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.».

Commento

L'art. 61 costituisce la norma portante della disciplina dei CSV, definendo i requisiti strutturali che un ente deve soddisfare per ottenere e mantenere l'accreditamento. La scelta di richiedere la forma di associazione riconosciuta — con esclusione delle forme del libro V del codice civile, cioè società di capitali e cooperative — è coerente con la natura non commerciale delle funzioni svolte dai CSV e con la necessità di garantire partecipazione democratica e assenza di finalità di lucro.

Il requisito della maggioranza di voti alle organizzazioni di volontariato (lettera f) rappresenta una scelta di politica legislativa significativa: i CSV sono nati come strumenti di servizio al volontariato e la norma intende preservare questa identità originaria, evitando che altri ETS — pur legittimamente presenti — ne scalino la governance. Le misure contro il controllo da parte di singoli o gruppi minoritari (lettera g) completano questa architettura, introducendo un principio anti-concentrazione che richiama le regole democratiche delle cooperative sociali.

L'obbligo di contabilità separata per le risorse non provenienti dal FUN (lettera c) risponde a esigenze di trasparenza e tracciabilità: il FUN è alimentato da fondazioni di origine bancaria con credito d'imposta (art. 62) e la separazione contabile garantisce che quelle risorse siano destinate esclusivamente al supporto al volontariato, senza commistioni con eventuali attività commerciali o proventi da convenzioni.

Casi pratici

Caso 1: Richiesta di accreditamento come CSV

Caso 2: Perdita del requisito di maggioranza assembleare

Domande frequenti

Un'impresa sociale può costituire un CSV?

No direttamente. L'art. 61 consente l'accreditamento come CSV solo agli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore, fondati da organizzazioni di volontariato e altri ETS non costituiti secondo le forme del libro V del codice civile. Le imprese sociali costituite come società (s.r.l. o cooperative) sono escluse, anche se le organizzazioni di volontariato che le controllano potrebbero partecipare alla fondazione del CSV.

Perché lo statuto del CSV deve garantire la maggioranza di voti alle OdV?

La norma vuole preservare la natura originaria dei CSV come strumenti al servizio del volontariato. Garantendo la maggioranza assembleare alle organizzazioni di volontariato, il legislatore evita che enti con interessi diversi — pur legittimamente ammessi come associati — possano orientare le politiche del CSV in senso divergente dalla missione di promozione e supporto al volontariato che ne giustifica il finanziamento tramite il FUN.

Cosa comporta il divieto di erogare direttamente denaro dal FUN?

Il CSV non può distribuire in denaro le risorse ricevute dal Fondo unico nazionale né trasferire a titolo gratuito beni acquistati con quelle risorse. Il FUN deve essere utilizzato esclusivamente per organizzare e gestire servizi di supporto: formazione, consulenza, promozione del volontariato. Non è quindi un fondo di sostegno economico diretto agli enti, ma uno strumento per finanziare la capacità organizzativa del CSV.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.