Testo dell'articoloVigente
Art. 96 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Disposizioni di attuazione
In vigore dal 03/08/2017
1. Ai sensi dell' articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106 , con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresì individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati, nonché i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e delle attività da porre in essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati ad effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno
2019. Note all'art. 96: – Per il testo dell' art. 7 della legge n. 106 del 2016 , si vedano note alle premesse.
Commento
L'art. 96 CTS è una norma di sistema che demanda la concreta operatività del meccanismo di vigilanza e controllo a una fonte secondaria di rango ministeriale. La scelta di affidare a un decreto — e non alla legge — la definizione delle modalità operative riflette l'esigenza di flessibilità: il sistema RUNTS è in costante evoluzione e le procedure di controllo devono poter essere aggiornate senza dover ricorrere al Parlamento. L'intesa in Conferenza Stato-Regioni garantisce il coinvolgimento delle autonomie territoriali, che gestiscono operativamente gli uffici regionali del RUNTS.
Il limite di 5 milioni di euro annui per il finanziamento dei soggetti autorizzati al controllo introduce un vincolo di finanza pubblica che condiziona l'intera architettura dell'autoregolazione delegata. La norma precisa che i criteri di attribuzione devono tener conto delle «dimensioni degli enti da controllare e delle attività da porre in essere»: una scelta che privilegia la proporzionalità e la commisurazione del finanziamento al carico effettivo di lavoro, evitando distribuzioni a pioggia. Le reti associative e i CSV più grandi, che controllano un maggior numero di enti, riceveranno proporzionalmente più risorse.
Sul piano sistematico, l'art. 96 chiude il ciclo normativo aperto dagli artt. 92-95: la legge definisce il chi (Ministero, uffici RUNTS, soggetti autorizzati) e il cosa (oggetti di controllo e vigilanza), mentre il decreto ministeriale definisce il come (procedure, modulistica, scadenze). Questo schema a due livelli — legge di principi + decreto attuativo — è tipico del diritto amministrativo italiano e consente un'implementazione graduale e adattabile del sistema di controllo degli ETS.
Casi pratici
Caso 1: Adozione del decreto attuativo e attribuzione delle risorse
Caso 2: Aggiornamento delle procedure di controllo
Domande frequenti
Cosa deve disciplinare il decreto attuativo previsto dall'art. 96 CTS?
Il decreto del Ministro del lavoro deve definire forme, contenuti, termini e modalità delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli ETS; le modalità di raccordo con le altre amministrazioni; gli schemi delle relazioni annuali; i criteri per l'autorizzazione di reti associative e CSV all'autocontrollo; le forme di vigilanza sui soggetti autorizzati; i criteri per l'attribuzione delle risorse fino a 5 milioni di euro annui.
Quali soggetti istituzionali devono essere coinvolti nell'adozione del decreto ex art. 96?
Il decreto è adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni è necessario per garantire il raccordo con le autonomie che gestiscono gli uffici regionali del RUNTS.
Come vengono distribuite le risorse finanziarie ai soggetti autorizzati al controllo?
Il decreto ministeriale ex art. 96 fissa i criteri di attribuzione, che devono tener conto delle dimensioni degli enti da controllare e delle attività da svolgere. Il limite massimo complessivo è di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019. I destinatari sono le reti associative nazionali e i CSV autorizzati all'esercizio delle attività di autocontrollo ex art. 93 CTS.
Vedi anche