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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 95 del Codice del Terzo settore disciplina la funzione di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul sistema di registrazione degli ETS e sui controlli svolti dagli uffici regionali del RUNTS. La vigilanza è orientata ad assicurare uniformità tra i registri regionali nell'ambito del RUNTS e la corretta osservanza della disciplina del CTS. Sul piano operativo, le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero, entro il 15 marzo di ogni anno, una relazione sulle attività di iscrizione, revisione periodica, controllo e relativi esiti riferiti all'anno precedente. L'Organismo nazionale di controllo di cui all'art. 64 trasmette al Ministero la relazione annuale sulla propria attività e sullo stato dei CSV. Il Ministero può effettuare verifiche anche in loco, avvalendosi degli Ispettorati territoriali del lavoro, o a campione, sui soggetti autorizzati all'esercizio del controllo ai sensi dell'art. 93. La vigilanza sugli enti di diritto internazionale privato ex L. 476/1987 è esercitata dal Ministero, che deve essere rappresentato negli organi di controllo di tali enti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 95 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Vigilanza

In vigore dal 03/08/2017

1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli al fine di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel presente codice.

2. A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo settore e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell'anno precedente e sulle criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti.

3. L'Organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64 trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione annuale sulla propria attività e sull'attività e lo stato dei Centri di servizio per il volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può effettuare verifiche, anche in loco avvalendosi degli Ispettorati territoriali del lavoro, o a campione, sulle operazioni effettuate e sulle attività svolte dagli enti autorizzati al controllo, ai sensi dell'articolo 80 93, dirette al soddisfacimento delle finalità accertative espresse nel comma

1. 5. La vigilanza sugli enti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Negli organi di controllo di tali enti deve essere assicurata la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione vigilante. Gli enti medesimi trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio di cui all'articolo 13 entro dieci giorni dalla sua approvazione. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite le competenze relative alla ripartizione dei contributi di cui all' articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni. Note all'art. 95: – Si riporta l' art. 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 (Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche): «Art. 1 (Finalità). –

1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi: a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell' art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge; b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma

2. 2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.

3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.». – Si riporta il testo dell'art. 2, comma 466, della citata n. 244 del 2007: «Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche). –

466. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 , è erogato, per l'85 per cento, agli enti di formazione destinatari e, per la restante parte, all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania. La ripartizione è operata dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento adottato su proposta dell'Unione italiana ciechi tenuto conto dei progetti di attività presentati dagli enti di cui al periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'art. 2 della medesima legge n. 379 del 1993 per l'Unione italiana ciechi.».

Commento

L'art. 95 CTS distingue nettamente la funzione di vigilanza dalla funzione di controllo: mentre il controllo (art. 93) opera sul singolo ente, verificandone i requisiti e le attività, la vigilanza opera sul sistema, verificando che gli uffici regionali del RUNTS e i soggetti autorizzati al controllo funzionino correttamente e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Questa distinzione sistematica è fondamentale: il Ministero non controlla direttamente gli ETS, ma vigila sui controllori, garantendo la coerenza dell'intero impianto regolatorio.

Il flusso informativo ascendente — dalle Regioni al Ministero entro il 15 marzo — alimenta la relazione annuale alle Camere prevista dall'art. 92, comma 1, lettera c). Le relazioni regionali devono coprire sia le attività di iscrizione e revisione periodica sia i controlli eseguiti e i relativi esiti, fornendo al Ministero un quadro completo dell'andamento del RUNTS a livello territoriale. L'Organismo nazionale di controllo dei CSV contribuisce con la propria relazione annuale, completando il mosaico informativo necessario per una vigilanza efficace.

La possibilità di verifiche in loco con gli Ispettorati territoriali del lavoro conferisce al Ministero uno strumento di intervento diretto qualora le relazioni periodiche evidenzino criticità sistemiche in determinate regioni. Le verifiche a campione consentono inoltre un presidio continuativo senza attendere le scadenze annuali. Per gli enti con legami internazionali ex L. 476/1987, la presenza obbligatoria di un rappresentante ministeriale negli organi di controllo garantisce un monitoraggio ancora più ravvicinato.

Casi pratici

Caso 1: Verifica ispettiva su un CSV autorizzato al controllo

Caso 2: Relazione regionale con criticità sul sistema RUNTS

Domande frequenti

Qual è la differenza tra vigilanza (art. 95) e controllo (art. 93) nel CTS?

Il controllo ex art. 93 è esercitato dagli uffici regionali del RUNTS sul singolo ente, per verificarne i requisiti di iscrizione e il perseguimento delle finalità. La vigilanza ex art. 95 è invece una funzione di secondo livello del Ministero del lavoro, che monitora il corretto funzionamento del sistema dei controlli regionali e ne garantisce l'uniformità su tutto il territorio nazionale.

Entro quando le Regioni devono trasmettere la relazione annuale al Ministero?

Le Regioni e le Province autonome devono trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 marzo di ogni anno, la relazione sulle attività di iscrizione, revisione periodica e controllo concluse nell'anno precedente, con i relativi esiti e le criticità emerse. Il termine è perentorio ai fini della predisposizione della relazione parlamentare annuale ex art. 92.

Il Ministero può effettuare verifiche dirette sugli uffici regionali del RUNTS?

Sì. Il comma 4 dell'art. 95 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa effettuare verifiche anche in loco, avvalendosi degli Ispettorati territoriali del lavoro, o a campione, sui soggetti autorizzati al controllo ai sensi dell'art. 93. Questo strumento consente un presidio operativo che va oltre la semplice ricezione delle relazioni annuali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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