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Ultimo aggiornamento: 19 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le certificazioni della PA su stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati: nei rapporti con la PA e i gestori di pubblici servizi vanno sempre sostituite dalle dichiarazioni degli artt. 46 e 47.
  • I certificati da produrre a soggetti privati devono recare a pena di nullità la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
  • Più certificazioni concernenti la stessa persona, rilasciate dallo stesso ufficio nell'ambito dello stesso procedimento, devono essere contenute in un unico documento.
  • La norma è il fulcro del principio di decertificazione: la PA non può chiedere al cittadino quello che sa già o può acquisire d'ufficio.
  • Il mancato rispetto dell'obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive espone il funzionario a responsabilità disciplinare e l'ente a violazione dei principi di buon andamento (art. 97 Cost.) e semplificazione (art. 3 Cost.).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 40 DPR 445/2000 — Certificati

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. (12) 13

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". (12) 13 1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

Commento

La rivoluzione della decertificazione: un cambio di paradigma

L'art. 40 del DPR 445/2000, nella versione vigente dopo le modifiche introdotte dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 (cosiddetta «Legge di stabilità 2012», art. 15), rappresenta la norma cardine del principio di decertificazione nell'ordinamento italiano. La decertificazione non è una semplice semplificazione burocratica: è un vero cambio di paradigma nel rapporto tra cittadino e Stato. Prima della riforma, il cittadino era chiamato a dimostrare alla PA ciò che la PA stessa sapeva (la residenza, lo stato di famiglia, i titoli di studio). Dopo l'art. 40 nel testo vigente, la certificazione sopravvive come strumento utile solo nei rapporti tra privati: nei confronti della PA e dei concessionari di pubblici servizi, il cittadino dichiara anziché certificare.

Il collegamento con l'art. 43 DPR 445/2000 è diretto: le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni e i documenti in loro possesso o nelle banche dati di altre amministrazioni. L'art. 18 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo rafforza questo obbligo stabilendo che la PA non può richiedere documenti già in suo possesso o che può acquisire d'ufficio. Il certificato, dunque, non è abolito ma è confinato ai soli rapporti privatistici in cui la PA non è parte.

La dicitura obbligatoria sui certificati: la sanzione della nullità

Il comma 02 impone ai certificati destinati a soggetti privati la dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». L'inosservanza è sanzionata con la nullità della certificazione: si tratta di una nullità testuale, cioè espressamente prevista dalla norma. La ratio è duplice: informare il cittadino che riceve il certificato che non potrà usarlo con la PA (evitando inutili richieste alla PA), e responsabilizzare gli uffici pubblici che lo rilasciano.

Nella pratica, tutti i comuni, le università, le camere di commercio e gli altri enti pubblici che rilasciano certificati su supporto cartaceo sono tenuti a stampare questa dicitura. La mancanza, oltre a determinare la nullità del documento, può configurare una condotta contraria ai doveri d'ufficio del funzionario che ha rilasciato il documento incompleto.

Cosa sono le «dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47»

Il rinvio agli artt. 46 e 47 è fondamentale e richiede di distinguere con precisione i due istituti. L'art. 46 disciplina la dichiarazione sostitutiva di certificazione (la cosiddetta autocertificazione): si tratta della dichiarazione con cui il cittadino attesta stati, qualità e fatti che la PA potrebbe documentare con un certificato, come la residenza, il codice fiscale, la qualità di pensionato, il titolo di studio. L'elenco dell'art. 46 è tassativo ma ampio: circa 27 ipotesi tipiche. L'art. 47 disciplina invece la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: riguarda stati, qualità e fatti che l'interessato conosce in prima persona ma che non rientrano nell'elenco dell'art. 46, o che riguardano terzi di cui ha diretta conoscenza. La differenza è sostanziale: l'autocertificazione ex art. 46 sostituisce un documento ufficiale della PA; la dichiarazione ex art. 47 sostituisce la solennità dell'atto di notorietà davanti a un pubblico ufficiale.

L'obbligo di accettazione e le responsabilità dei funzionari

L'art. 40, letto insieme all'art. 74 DPR 445/2000, produce un effetto vincolante: le amministrazioni che continuano a richiedere certificati in luogo delle dichiarazioni sostitutive violano la legge. L'art. 74 qualifica espressamente come violazione dei doveri d'ufficio il comportamento del dipendente pubblico che richiede, accetta o forma atti contrari alle disposizioni del testo unico. I rimedi per il cittadino danneggiato includono: il ricorso gerarchico, il ricorso al Difensore Civico ove istituito, la segnalazione all'Ispettorato della Funzione Pubblica, il ricorso al TAR per silenzio-inadempimento o per accertamento dell'illegittimità del comportamento.

Il quadro si completa con i principi costituzionali: l'art. 97 Cost. (buon andamento e imparzialità) impone alla PA di operare con efficienza, il che è incompatibile con la raccolta di documenti già in suo possesso; l'art. 3 Cost. nel suo profilo di uguaglianza sostanziale implica che tutti i cittadini possano esercitare i propri diritti senza barriere burocratiche irragionevoli.

Il documento unico per le certificazioni plurime

Il comma 1 dell'art. 40 (numerazione originaria della norma, distinta dai commi 01 e 02 aggiunti dalla riforma del 2011) prevede che più certificazioni riguardanti la stessa persona, rilasciate dallo stesso ufficio nell'ambito del medesimo procedimento, siano contenute in un unico documento. La norma mira a evitare che il cittadino debba richiedere e pagare separatamente vari certificati che potrebbero essere accorpati. È espressione del principio di economicità del procedimento.

I gestori di pubblici servizi: l'estensione del perimetro

Una delle innovazioni della riforma è l'estensione dell'obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive ai privati gestori di pubblici servizi (Enel, ENI, Trenitalia, gestori delle reti idriche e del gas, ecc.). Questi soggetti, pur essendo privati, erogano servizi di interesse pubblico e sono equiparati alla PA per quanto riguarda l'obbligo di accettare le autocertificazioni. Il cittadino che si vede richiedere dalla propria utility un certificato di residenza per attivare un contratto può legittimamente opporsi presentando una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

La PA può ancora chiedere certificati ai cittadini dopo la riforma del 2011?

No, non nei rapporti con il cittadino stesso. Dal 1° gennaio 2012 (L. 183/2011) le certificazioni su stati, qualità personali e fatti sono valide solo tra privati. Nei rapporti con la PA e i gestori di pubblici servizi vanno sempre sostituite dalle dichiarazioni ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

Cosa succede se il mio certificato non ha la dicitura obbligatoria prevista dall'art. 40?

Il certificato è nullo per espressa previsione dell'art. 40, comma 02. È necessario richiedere all'ufficio che lo ha rilasciato un nuovo documento correttamente redatto, con la dicitura: 'Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi'.

Qual è la differenza tra la dichiarazione sostitutiva dell'art. 46 e quella dell'art. 47?

L'art. 46 (autocertificazione) sostituisce i certificati della PA su un elenco tassativo di stati e qualità (residenza, nascita, titolo di studio, ecc.). L'art. 47 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) riguarda tutti gli altri stati, qualità e fatti non compresi nell'art. 46, o fatti relativi a terzi di cui il dichiarante ha diretta conoscenza.

Un'azienda elettrica privata può chiedermi un certificato di residenza?

No, se eroga un pubblico servizio. I gestori di pubblici servizi sono equiparati alla PA ai fini dell'art. 40 DPR 445/2000 e sono tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive in luogo dei certificati. Diversamente violano la norma.

Il funzionario che insiste a chiedere il certificato rischia qualcosa?

Sì. L'art. 74 DPR 445/2000 qualifica come violazione dei doveri d'ufficio il comportamento del dipendente pubblico che richiede o accetta atti contrari alle disposizioni del testo unico. Sono possibili sanzioni disciplinari, segnalazione all'Ispettorato della Funzione Pubblica e ricorso al TAR.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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