Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 68 Imp. Reg. – controllo del repertorio

    Art. 68 Imp. Reg. – controllo del repertorio

    Art. 68 Imp. Reg. – Controllo del repertorio

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Il controllo dei repertori previsti dall’articolo 67 è effettuato su iniziativa degli uffici dell’Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell’Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.

    2. L’ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonchè la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all’articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l’esito del controllo ai pubblici ufficiali.

    3. L’ufficio non può trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione.

  • CCNL Occhialeria: tredicesima, PPVA e premi 2026

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria: tredicesima, PPVA e premi 2026

    Oltre al minimo tabellare mensile, i lavoratori del CCNL Occhialeria percepiscono la tredicesima mensilità a dicembre, il Premio Professionalità Valore Aggiunto (PPVA) se certificano competenze organizzative, e possono beneficiare dell’elemento perequativo se l’azienda non ha contrattazione di secondo livello.

    In sintesi

    Il CCNL Occhialeria prevede la tredicesima mensilità (erogata a dicembre) calcolata sulla retribuzione di fatto. Il PPVA riconosce da 14 a 20 € mensili ai lavoratori delle aree operativa e qualificata. L’elemento perequativo (+10%) vale per le aziende senza contrattazione di secondo livello.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    30 gennaio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Tredicesima
    1 mensilità, erogata a dicembre (proporzionale ai mesi lavorati)

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi nel CCNL Occhialeria 2026
    Istituto A chi spetta Importo / Misura Erogazione
    Tredicesima mensilità Tutti i lavoratori 1 mensilità della retribuzione di fatto Dicembre (pro rata sui mesi lavorati)
    PPVA – livello 2 Area operativa (centrato) 14 €/mese Mensile, previo superamento valutazione
    PPVA – livello 3S Area qualificata (base) 16 €/mese Mensile, previo superamento valutazione
    PPVA – livello 4 Area qualificata (centrato) 18 €/mese Mensile, previo superamento valutazione
    PPVA – livello 4S Area qualificata (consolidato) 20 €/mese Mensile, previo superamento valutazione
    Elemento perequativo Aziende senza contrattazione 2° livello +10% sulla retribuzione Mensile (in sostituzione del premio aziendale)

    Nota: il PPVA è riconosciuto ai lavoratori delle aree operativa e qualificata che abbiano superato la valutazione delle competenze organizzative trasversali (flessibilità, trasferimento conoscenze, leadership). Non è automatico: richiede il processo di valutazione aziendale previsto dal CCNL.

    La tredicesima mensilità

    La tredicesima mensilità è un istituto consolidato del CCNL Occhialeria (e di quasi tutti i CCNL dell’industria): spetta a tutti i lavoratori dipendenti ed è pari a una mensilità della retribuzione di fatto, composta dal minimo tabellare, dagli scatti di anzianità maturati e dalle indennità fisse di carattere continuativo.

    La tredicesima viene erogata a dicembre, di norma entro il 21 dicembre. La maturazione è proporzionale ai mesi di servizio nell’anno: per ogni mese intero (o frazione superiore a 15 giorni) si matura 1/12 del totale. In caso di rapporto cessato prima di dicembre, la tredicesima maturata viene liquidata all’atto della cessazione del rapporto.

    Voci che concorrono alla base di calcolo della tredicesima:

    • minimo tabellare mensile del livello di inquadramento;
    • scatti di anzianità maturati;
    • indennità di funzione per i Quadri (livello Q);
    • eventuali superminimi individuali «non assorbibili» concordati per iscritto.

    Non rientrano nella base di calcolo della tredicesima le voci variabili come lo straordinario, i premi di produzione variabili e le indennità occasionali.

    Il PPVA: Premio Professionalità Valore Aggiunto

    Il PPVA è uno degli elementi più innovativi del sistema di classificazione del CCNL Occhialeria, introdotto nel 2017 e confermato dai rinnovi successivi. Riconosce economicamente i lavoratori delle aree operativa e qualificata (livelli 2, 3S, 4, 4S) che dimostrano, attraverso un processo di valutazione aziendale, il possesso di competenze organizzative trasversali:

    • Flessibilità professionale: capacità di svolgere attività variegate e di adattarsi ai cambiamenti.
    • Trasferimento di conoscenze: capacità di formare colleghi e condividere buone pratiche.
    • Leadership: capacità di coordinare gruppi di lavoro.

    Il PPVA non è automatico: il lavoratore deve essere valutato positivamente dall’azienda. Una volta riconosciuto, viene erogato mensilmente come voce stabile della busta paga, finché il lavoratore mantiene le competenze certificate. Gli importi aggiornati dal rinnovo 2023 sono: 14 € (livello 2), 16 € (livello 3S), 18 € (livello 4), 20 € (livello 4S).

    L’elemento perequativo per le aziende senza secondo livello

    Non tutte le aziende del settore occhialeria hanno accordi di produttività o premi di risultato aziendali (contrattazione di secondo livello). Per queste aziende, il CCNL ha introdotto l’elemento perequativo: un’integrazione del 10% della retribuzione di riferimento, che garantisce ai lavoratori un beneficio economico aggiuntivo anche in assenza di un premio aziendale.

    L’elemento perequativo, confermato nel rinnovo 2023 e in quello 2026, è incompatibile con l’esistenza di premi di risultato aziendali: chi ha un accordo aziendale non riceve l’elemento perequativo.

    Casi pratici

    Tizio – Tredicesima pro rata per assunzione a luglio
    Tizio viene assunto il 1° luglio 2026 al livello 3 (minimo 1.945,65 €). A dicembre 2026 matura 6/12 di tredicesima: 1.945,65 ÷ 12 × 6 = 972,83 € lordi. Su questa somma il datore applica contributi INPS e IRPEF. Tizio riceverà in busta di dicembre il netto corrispondente a circa 6 mesi di maturazione.
    Caia – PPVA come riconoscimento della professionalità
    Caia è operatrice al livello 4 (area qualificata, centrato). L’azienda la sottopone alla valutazione PPVA, verificando la dimostrazione delle tre competenze organizzative: flessibilità (lavora su 3 linee di produzione diverse), trasferimento conoscenze (ha affiancato 2 nuovi assunti nell’ultimo anno), leadership (coordina informalmente il turno del pomeriggio). Supera la valutazione: il PPVA di 18 €/mese viene inserito in busta paga come voce fissa, per un totale annuo di 216 € aggiuntivi.
    Sempronio – Elemento perequativo in piccola azienda
    Sempronio lavora in una piccola officina di componentistica ottica di Cadore con 8 dipendenti: non esiste un accordo di secondo livello con premi di risultato. Il suo livello è 3S (1.984,86 €). Grazie all’elemento perequativo del 10%, Sempronio percepisce mensilmente 198,49 € in più rispetto al solo minimo tabellare, equiparandosi parzialmente ai colleghi delle aziende più grandi che hanno premi aziendali.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Occhialeria?
    A dicembre, di norma entro il 21 dicembre. L’importo è pari a una mensilità della retribuzione di fatto (minimo tabellare + scatti + indennità fisse), proporzionale ai mesi lavorati nell’anno.
    Come si calcola la tredicesima per chi è assunto a metà anno?
    Si divide l’importo mensile per 12 e si moltiplica per i mesi interi lavorati (frazioni superiori a 15 giorni contano come mese intero). Esempio: 6 mesi lavorati = metà tredicesima.
    Il CCNL Occhialeria prevede la quattordicesima?
    No, il CCNL per l’industria occhialeria non prevede una quattordicesima mensilità come istituto generale. La mensilità aggiuntiva equivalente è il PPVA e l’elemento perequativo. Una quattordicesima può essere prevista da accordi aziendali di secondo livello.
    Cos’è il PPVA e chi ne ha diritto?
    Il PPVA (Premio Professionalità Valore Aggiunto) è un riconoscimento mensile (14-20 €) per i lavoratori delle aree operativa e qualificata che superano la valutazione delle competenze organizzative trasversali. Non è automatico: richiede una valutazione aziendale periodica.
    I premi aziendali sono tassati come la retribuzione ordinaria?
    No. I premi di risultato da contrattazione di secondo livello possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5% (anziché IRPEF ordinaria), nei limiti di importo e reddito previsti dalla legge. L’agevolazione va richiesta e verificata caso per caso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Gli importi del PPVA (14-20 €) sono stati introdotti con il rinnovo 2023 e confermati nel 2026. Per le percentuali di integrazione della tredicesima e il testo integrale del CCNL consultare i sindacati di categoria o un consulente del lavoro.

  • Art. 137 TUE: Norme che rimangono in vigore

    Art. 137 TUE: Norme che rimangono in vigore

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Norme che rimangono in vigore 1.

    Restano in vigore le seguenti disposizioni: a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b); b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni; c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f); d) legge 24 marzo 1989, n. 122 ; e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 ; f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .

    Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi: a) legge 5 novembre 1971, n. 1086 ; b) legge 2 febbraio 1974, n. 64 ; c) legge 9 gennaio 1989, n. 13 ; d) legge 5 marzo 1990, n. 46 ; e) legge 9 gennaio 1991, n. 10 ; f) legge 5 febbraio 1992, n. 104 ; 3.

    All' articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 , il comma 2 è sostituito dal seguente: "2.

    L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività .".

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: tredicesima, quattordicesima e premi 2025

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Tredicesima, quattordicesima e premi CCNL ANASTE 2025: guida al calcolo

    Il CCNL ANASTE prevede due mensilità aggiuntive — tredicesima e quattordicesima — con scadenze, basi di calcolo e regole di maturazione definite dal contratto. Il premio di risultato è invece regolato dalla contrattazione integrativa aziendale.

    In sintesi

    Il CCNL ANASTE garantisce tredicesima (erogata entro il 20 dicembre) e quattordicesima (erogata il 1° luglio). Entrambe si calcolano sulla retribuzione globale di fatto e si maturano per dodicesimi. Il premio di risultato è demandato alla contrattazione aziendale o di secondo livello.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale); testo consolidato 3 novembre 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Ambito
    Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE (RSA, case di riposo, case-famiglia, centri diurni)
    Mensilità aggiuntive
    14 mensilità (tredicesima + quattordicesima)

    La tredicesima mensilità: regole e scadenze

    La tredicesima mensilità è un diritto di fonte contrattuale (il CCNL ANASTE ne disciplina le modalità), maturato per ogni mese intero di servizio nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il pagamento deve avvenire entro il 20 dicembre di ogni anno.

    La base di calcolo è la retribuzione globale di fatto del mese di erogazione, comprensiva di:

    • minimo tabellare mensile del livello di inquadramento;
    • scatti di anzianità maturati;
    • eventuali superminimi individuali o collettivi consolidati;
    • indennità di funzione (per i Quadri).

    Sono invece escluse dalla base di calcolo le voci variabili: maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo, rimborsi spese, diarie e trasferte, e l’una tantum da rinnovo contrattuale.

    Per i lavoratori assunti o cessati nel corso dell’anno, la tredicesima viene proporzionata in dodicesimi: si conta un dodicesimo per ogni mese intero lavorato (si considera mese intero quello in cui il lavoratore ha prestato servizio per almeno 15 giorni di calendario).

    La quattordicesima mensilità: calcolo e periodo di maturazione

    Il CCNL ANASTE prevede anche la quattordicesima mensilità, che viene erogata il 1° luglio di ogni anno. Il periodo di riferimento per la maturazione è il 1° luglio dell’anno precedente – 30 giugno dell’anno corrente.

    Le regole di calcolo sono identiche a quelle della tredicesima: la base è la retribuzione globale di fatto e la maturazione avviene per dodicesimi. Anche per la quattordicesima si considerano mese intero i mesi con almeno 15 giorni effettivi di servizio.

    La quattordicesima rappresenta una miglioria contrattuale rispetto al trattamento legale minimo, che non impone questo istituto. La sua previsione nel CCNL ANASTE è quindi una tutela aggiuntiva per i lavoratori del settore socio-assistenziale.

    Tabella riepilogativa delle mensilità aggiuntive

    Tredicesima e quattordicesima — riepilogo regole CCNL ANASTE
    Istituto Scadenza erogazione Periodo di maturazione Base di calcolo Maturazione parziale
    Tredicesima Entro il 20 dicembre 1° gennaio – 31 dicembre Retribuzione globale di fatto del mese di erogazione Per dodicesimi (mese = ≥15 gg)
    Quattordicesima 1° luglio 1° luglio anno prec. – 30 giugno Retribuzione globale di fatto del mese di erogazione Per dodicesimi (mese = ≥15 gg)

    Attenzione: i periodi di malattia indennizzata dall’INPS, i periodi di maternità obbligatoria e i periodi coperti da integrazione salariale sono equiparati al servizio effettivo ai fini della maturazione di entrambe le mensilità aggiuntive. I periodi di aspettativa non retribuita sono invece esclusi.

    Il premio di risultato e la contrattazione di secondo livello

    Il CCNL ANASTE non fissa a livello nazionale un premio di risultato in misura predeterminata. Rimanda invece alla contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello la definizione di eventuali premi legati a obiettivi di produttività, qualità del servizio o riduzione dell’assenteismo.

    La contrattazione integrativa aziendale può prevedere premi di risultato con caratteristiche tali da beneficiare della tassazione agevolata al 10% (entro il limite annuo di 3.000 euro lordi) prevista dall’art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015 e successive proroghe, a condizione che:

    • il premio sia erogato in esecuzione di un contratto aziendale o territoriale depositato telematicamente;
    • il lavoratore abbia avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente;
    • il premio sia collegato a incrementi misurabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione.

    In assenza di accordo aziendale, il lavoratore non ha diritto a nessun premio di risultato a carico del CCNL nazionale. È opportuno verificare con il proprio sindacato di riferimento o con il consulente del lavoro se nella struttura esiste un accordo integrativo.

    Effetti su TFR e istituti collegati

    La tredicesima e la quattordicesima rientrano nella retribuzione annua utile al calcolo del TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c. Ciò significa che contribuiscono a determinare la quota annuale di TFR accantonata. Analogamente, concorrono alla determinazione della base imponibile per l’INPS (entro i massimali contributivi) e dell’IRPEF.

    Le mensilità aggiuntive non si computano invece nella base di calcolo delle maggiorazioni per straordinario, notturno o festivo (che si calcolano sulla quota oraria della retribuzione ordinaria mensile), né nelle indennità di trasferta.

    Casi pratici

    Tizio — OSS assunto a marzo, calcolo della quattordicesima a luglio
    Tizio è stato assunto come OSS al livello 4 il 1° marzo, con retribuzione base di 1.562,10 € mensili. Al 1° luglio ha maturato 4 mesi interi di servizio (marzo, aprile, maggio, giugno). La quattordicesima spettante è: 1.562,10 € × 4/12 = 520,70 € lordi. Avesse avuto uno scatto di anzianità da 27,89 €, la base sarebbe stata 1.590 € e la quattordicesima pari a 530 €.
    Caia — Infermiera part-time al 75%, calcolo della tredicesima
    Caia è infermiera professionale inquadrata al livello 8, con contratto part-time al 75% e retribuzione mensile proporzionata a 1.769,59 € × 0,75 = 1.327,19 €. Avendo lavorato l’intero anno, la tredicesima è pari a 12/12 della retribuzione mensile, ovvero 1.327,19 € lordi. La tredicesima è erogata entro il 20 dicembre.
    Sempronio — Coordinatore con accordo integrativo aziendale e premio di risultato
    Sempronio è coordinatore di reparto (livello 7) in una RSA che ha sottoscritto un accordo integrativo aziendale depositato telematicamente. L’accordo prevede un premio di risultato annuo di 1.200 € lordi, collegato al mantenimento di un tasso di assenteismo inferiore al 5% e a specifici indicatori di qualità del servizio. Avendo raggiunto entrambi gli obiettivi, Sempronio percepisce il premio con tassazione sostitutiva al 10% anziché alla sua aliquota IRPEF marginale, con un risparmio fiscale significativo.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la quattordicesima nel CCNL ANASTE?
    La quattordicesima viene erogata il 1° luglio di ogni anno. Il periodo di maturazione va dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno corrente. Chi non ha completato i 12 mesi riceve tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio maturati nel periodo.
    Come si calcola la tredicesima per un lavoratore part-time ANASTE?
    La tredicesima si calcola sulla retribuzione globale di fatto, comprensiva del minimo tabellare e degli scatti di anzianità, rapportata all’orario contrattuale effettivo. Per un lavoratore part-time al 50%, la tredicesima sarà pari al 50% di quella di un lavoratore a tempo pieno dello stesso livello.
    La tredicesima si calcola includendo le maggiorazioni notturne e festive?
    No. La base di calcolo della tredicesima e della quattordicesima è la retribuzione globale di fatto, che comprende il minimo tabellare, gli scatti di anzianità e gli eventuali superminimi consolidati. Le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o straordinario sono escluse dalla base di calcolo delle mensilità aggiuntive.
    Cosa succede alla tredicesima in caso di assenza per malattia?
    I periodi di malattia indennizzati dall’INPS sono equiparati ai fini della maturazione della tredicesima e della quattordicesima. I periodi di assenza non retribuita (ad es. aspettativa non retribuita) sono invece esclusi dal computo dei dodicesimi di maturazione.
    Il CCNL ANASTE prevede un premio di risultato aziendale?
    Il CCNL ANASTE prevede la possibilità di istituire un premio di risultato tramite contrattazione aziendale o di secondo livello. In assenza di contrattazione aziendale, non esiste un premio fisso imposto dal CCNL nazionale: occorre verificare l’eventuale accordo integrativo aziendale.
    La quattordicesima è prevista anche per i lavoratori a tempo determinato?
    Sì. Il diritto alla quattordicesima spetta a tutti i lavoratori cui si applica il CCNL ANASTE, indipendentemente dal tipo di contratto (tempo indeterminato, tempo determinato, part-time). I lavoratori a tempo determinato maturano la quattordicesima pro quota per i mesi effettivi di servizio, e l’importo viene di norma liquidato alla cessazione del rapporto se questa avviene prima del 1° luglio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE del 3 novembre 2025 (vigenza 2023-2025). Per verifiche individuali, per l’applicazione degli accordi integrativi aziendali o per contestazioni sulla busta paga, è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.

  • Art. 67 Imp. Reg. – repertorio degli atti dei pubblici ufficiali

    Art. 67 Imp. Reg. – repertorio degli atti dei pubblici ufficiali

    Art. 67 Imp. Reg. – Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. I soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.

    2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco nè interlinee e per ordine di numero con l’indicazione della data e del luogo dell’atto o dell’autenticazione, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell’atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell’annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.

    3. Negli uffici amministrativi, nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente intendenza di finanza.

    4. I fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere numerati e vidimati dal tribunale competente per territorio, salvo per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative. 4 bis. Ai fini dell’annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l’acquisizione degli elementi anzidetti è effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria.

  • Art. 66 Imp. Reg. – divieto di rilascio di documenti relativi ad

    Art. 66 Imp. Reg. – divieto di rilascio di documenti relativi ad

    Art. 66 Imp. Reg. – Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. I soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l’ammontare dell’imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.

    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio; b) agli atti richiesti d’ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell’art. 65; c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari; d) alle copie degli atti occorrenti per l’approvazione od omologazione; e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici.

    3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull’originale, sulla copia o sull’estratto rilasciati prima della registrazione l’indicazione dell’uso.

  • Art. 65 Imp. Reg. – divieti relativi agli atti non registrati

    Art. 65 Imp. Reg. – divieti relativi agli atti non registrati

    Art. 65 Imp. Reg. – Divieti relativi agli atti non registrati

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, nè allegare agli stessi, nè ricevere in deposito, nè assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.

    2. Gli impiegati dell’amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito nè assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera e) del comma 2 dell’art. 66.

    3. Gli impiegati di cui al comma 2 possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d’uso e assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate ai fini della registrazione d’ufficio.

    4. Gli impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere all’iscrizione di società nell’anagrafe delle ditte o negli albi se non venga prodotto l’atto scritto e registrato da cui risulti la costituzione della società.

    5. Rimane fermo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari.

    6. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, nè per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale è emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in originale o in copia autenticata al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o del segretario, e insieme con il lodo a cura della cancelleria presso la quale è stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutività; in questo caso gli atti in base ai quali è stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo.

    7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui alla tabella, devono essere inviati all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, a cura del cancelliere o del segretario, entro trenta giorni dal- la data di pubblicazione degli stessi.

  • Art. 117 L. 633/1941

    Art. 117 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.

    Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del Codice civile in materia di comunione.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 64 Imp. Reg. – attestazione degli estremi di registrazione

    Art. 64 Imp. Reg. – attestazione degli estremi di registrazione

    Art. 64 Imp. Reg. – Attestazione degli estremi di registrazione degli atti

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.

  • Art. 63 Imp. Reg. – comunicazione di atti e notizie

    Art. 63 Imp. Reg. – comunicazione di atti e notizie

    Art. 63 Imp. Reg. – Comunicazione di atti e notizie

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. I soggetti di cui all’art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici dell’Agenzia delle entrate le notizie occorrenti ai fini dell’applicazione dell’imposta. I pubblici ufficiali, di cui all’art. 10, lettere b) e c), devono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati.

    2. Le copie e gli estratti di cui al comma 1, attestati conformi all’originale, devono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine più breve.

    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai testamenti.

  • Art. 62 Imp. Reg. – nullità dei patti contrari alla legge

    Art. 62 Imp. Reg. – nullità dei patti contrari alla legge

    Art. 62 Imp. Reg. – Nullità dei patti contrari alla legge

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. I patti contrari alle disposizioni del presente testo unico, compresi quelli che pongono l’imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.

  • Art. 61 Imp. Reg. – recupero delle imposte prenotate a debito

    Art. 61 Imp. Reg. – recupero delle imposte prenotate a debito

    Art. 61 Imp. Reg. – Recupero delle imposte prenotate a debito

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. […]

    2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.