Autore: Andrea Marton

  • Art. 69 CAD – Riuso delle soluzioni e standard aperti

    Art. 69 D.Lgs. 82/2005 CAD – Riuso delle soluzioni e standard aperti

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

    2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, ((salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa)) . ((

    2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida. ))

  • Art. 760 Codice della Navigazione – Cancellazione dell’aeromobile dal registro

    Art. 760 Codice della Navigazione – Cancellazione dell’aeromobile dal registro

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'aeromobile è cancellato dal registro d'iscrizione quando:

    a) è perito o si presume perito;

    b) è stato demolito;

    c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'articolo 756;

    d) è stato iscritto in un registro di altro Stato;

    e) è stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti dall'articolo 756, secondo comma;

    f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di altro Stato membro dell'Unione europea. La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario o dai soggetti che hanno l'effettiva disponibilità dell'aeromobile, ai sensi dell'articolo 756, secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilità. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti. Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l'avveramento delle condizioni e secondo le procedure di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 759. In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 759. Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario, che intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per l'iscrizione in un registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione dell'aeromobile, previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di navigabilità. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, nonché pubblicità, secondo le modalità stabilite con regolamento dell'ENAC e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale. Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data di cancellazione. La cancellazione dell'aeromobile può essere anche disposta d'ufficio.

  • Dimissioni per giusta causa: quando il lavoratore ha ragione

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Il lavoratore può dimettersi senza preavviso quando il comportamento del datore costituisce una «giusta causa», cioè una circostanza talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In questo caso ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e alla NASpI, a differenza delle dimissioni volontarie ordinarie.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Dimissioni ordinarie vs dimissioni per giusta causa
    Aspetto Dimissioni ordinarie Dimissioni per giusta causa
    Preavviso Obbligatorio (durata da CCNL) Non dovuto
    Indennità sostitutiva del preavviso Non spetta al lavoratore Spetta al lavoratore (a carico del datore)
    NASpI Non spetta (dimissioni volontarie) Spetta (equiparata alla perdita involontaria)
    TFR Spetta sempre Spetta sempre
    Onere della prova Non applicabile Sul lavoratore (deve dimostrare la giusta causa)

    Cos'è la giusta causa nelle dimissioni

    L’art. 2119 c.c. consente a ciascuna parte di recedere dal contratto senza preavviso quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Per il lavoratore, la giusta causa sono comportamenti del datore talmente gravi da rendere impossibile – o inaccettabile secondo buona fede – continuare a lavorare neppure per il periodo di preavviso.

    La valutazione è caso per caso e spetta al giudice se controversa: non ogni inadempienza del datore integra automaticamente la giusta causa.

    I casi più frequenti riconosciuti dalla giurisprudenza

    La giurisprudenza ha riconosciuto come giusta causa nelle dimissioni del lavoratore, tra l’altro:

    • Mancato pagamento della retribuzione per più mesi (salvo contestazione giudiziaria del datore)
    • Mobbing accertato e grave – condotta sistematica persecutoria
    • Demansionamento illegittimo e reiterato
    • Molestie sessuali o morali da parte del datore o di superiori tollerati dal datore
    • Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in peius non consentita dalla legge
    • Trasferimento illegittimo in sede distante

    Procedura: come si danno le dimissioni per giusta causa

    Le dimissioni devono essere comunicate tramite la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro (modulo telematico) entro 7 giorni dall’evento che le ha generate, oppure tramite il patronato o sindacato. Nella comunicazione il lavoratore indica che si tratta di dimissioni per giusta causa, descrivendo sinteticamente la motivazione. È fondamentale raccogliere e conservare prove documentali (email, buste paga, testimonianze) perché l’onere della prova spetta al lavoratore in caso di controversia.

    Casi pratici

    Tizio – retribuzione non pagata da tre mesi

    Tizio non riceve lo stipendio da tre mesi nonostante solleciti scritti rimasti senza risposta. Si dimette per giusta causa: ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, al TFR e alla NASpI. Il datore, se contesta la giusta causa, dovrà provare che il mancato pagamento era giustificato (circostanza di norma difficile da dimostrare).

    Caia – demansionamento dopo il rientro dalla maternità

    Caia, rientrata dalla maternità, viene assegnata a mansioni nettamente inferiori alla sua qualifica, senza accordo scritto. Si dimette per giusta causa: il demansionamento reiterato viola l’art. 2103 c.c. La giusta causa è solida se Caia documenta le mansioni precedenti e quelle attuali.

    Sempronio – trasferimento a 600 km senza comprovate esigenze aziendali

    Sempronio riceve un ordine di trasferimento in altra regione, senza che il datore dimostri le ragioni tecnico-organizzative richieste dalla legge. Si dimette per giusta causa: il trasferimento illegittimo è causa consolidata in giurisprudenza. Può anche impugnare il trasferimento in alternativa.

    Domande frequenti

    Nelle dimissioni per giusta causa spetta la NASpI?

    Sì. Le dimissioni per giusta causa sono equiparate alla perdita involontaria del lavoro e danno diritto alla NASpI, a condizione di possedere i requisiti contributivi previsti (almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti).

    Devo dare il preavviso se mi dimetto per giusta causa?

    No. Per definizione la giusta causa rende impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto: il lavoratore non è tenuto a lavorare il periodo di preavviso. Se il datore vuole che il lavoratore rimanga, deve corrispondergli l’indennità sostitutiva.

    Entro quanto tempo devo dimettermi dopo l'evento che ha causato la giusta causa?

    Le dimissioni devono essere comunicate senza ingiustificato ritardo dall’evento scatenante, di norma entro pochi giorni: un ritardo eccessivo può essere interpretato come acquiescenza alla situazione e indebolire la giusta causa. Non esiste un termine legale fisso, ma la giurisprudenza è rigorosa sul punto.

    Se il datore contesta la giusta causa, cosa succede?

    Il datore può agire in giudizio per ottenere l’indennità di mancato preavviso dal lavoratore, sostenendo che le dimissioni erano volontarie. Il lavoratore deve dimostrare la giusta causa in sede giudiziale; in attesa, i benefici (NASpI) sono di norma erogati sotto condizione di eventuale restituzione.

    Le dimissioni per giusta causa si fanno ancora sul portale del Ministero?

    Sì. La procedura telematica obbligatoria (portale del Ministero del Lavoro, sezione «dimissioni telematiche») si applica anche alle dimissioni per giusta causa. In alternativa ci si può rivolgere al patronato o al sindacato che compilano il modulo per conto del lavoratore.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 821 Codice della Navigazione

    Art. 821 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 96 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti

    Art. 96 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni dell’articolo 70 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali sia già stata esercitata l’azione penale.

    2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’ articolo 12-quinquies, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283 , si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n.

    151. Note all’art. 96: – Per l’ articolo 12-quinquies della legge 30 aprile 1962, n. 283 , si veda l’articolo 70.

  • Art. 48 Reg. (UE) 2022/2065 – Protocolli di crisi

    Art. 48 Reg. (UE) 2022/2065 – Protocolli di crisi

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Il comitato può raccomandare alla Commissione di avviare l'elaborazione, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, di protocolli di crisi volontari per affrontare situazioni di crisi. Dette situazioni sono strettamente limitate a circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica.

    2. La Commissione incoraggia e facilita i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e, ove opportuno, i fornitori di altre piattaforme online o di altri motori di ricerca online a partecipare all'elaborazione, alla sperimentazione e all'applicazione di tali protocolli di crisi. La Commissione provvede affinché tali protocolli di crisi comprendano una o più delle misure seguenti:

    a) la ben evidenziata visualizzazione di informazioni sulla situazione di crisi fornite dalle autorità degli Stati membri o a livello di Unione o, a seconda del contesto della crisi, da altri organismi competenti affidabili;

    b) la garanzia che il fornitore di servizi intermediari designi uno specifico punto di contatto per la gestione delle crisi; ove opportuno, può trattarsi del punto di contatto elettronico di cui all'articolo 11 oppure, nel caso dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, del responsabile della conformità di cui all'articolo 41;

    c) ove opportuno, l'adeguamento delle risorse destinate a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16, 20, 22, 23 e 35 alle esigenze che sorgono dalla situazione di crisi.

    3. La Commissione coinvolge, se opportuno, le autorità degli Stati membri e può coinvolgere anche le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nell'elaborazione, nella sperimentazione e nella supervisione dell'applicazione dei protocolli di crisi. Ove necessario e opportuno, la Commissione può coinvolgere anche le organizzazioni della società civile o altre organizzazioni competenti nell'elaborazione dei protocolli di crisi.

    4. La Commissione mira a garantire che i protocolli di crisi definiscano chiaramente tutti gli elementi seguenti:

    a) i parametri specifici per determinare che cosa costituisca la specifica circostanza eccezionale che il protocollo di crisi intende affrontare e gli obiettivi che persegue;

    b) il ruolo dei singoli partecipanti e le misure che devono mettere in atto durante la fase preparatoria e in seguito all'attivazione del protocollo di crisi;

    c) una procedura chiara per stabilire quando debba essere attivato il protocollo di crisi;

    d) una procedura chiara per determinare il periodo durante il quale devono essere messe in atto le misure da adottare dopo l'attivazione del protocollo di crisi, periodo strettamente limitato a quanto necessario per far fronte alle specifiche circostanze eccezionali in questione;

    e) le garanzie necessarie per far fronte ad eventuali effetti negativi sull'esercizio dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, in particolare la libertà di espressione e di informazione e il diritto alla non discriminazione;

    f) una procedura per riferire pubblicamente in merito a tutte le misure adottate, alla loro durata e ai loro esiti, al termine della situazione di crisi.

    5. Se ritiene che un protocollo di crisi non affronti efficacemente la situazione di crisi o non garantisca l'esercizio dei diritti fondamentali di cui al paragrafo 4, lettera e), la Commissione chiede ai partecipanti di rivedere tale protocollo, anche adottando misure supplementari.

  • Art. 36 T.U. Stupefacenti – Autorizzazione all’impiego di sostanze stupefacenti

    Art. 36 T.U. Stupefacenti – Autorizzazione all’impiego

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14, purche' regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanita', secondo le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.

    2. Il Ministero della sanita' accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

    3. Il decreto di autorizzazione e' valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti.

    4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali. Torna al sommario

  • Art. 40 CTS – Rinvio

    Art. 40 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Rinvio

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 .

    2. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 . Note all'art. 40: – Per il testo dell' art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 106 del 2016 , si veda nelle note alle premesse. – La legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1991 .

  • Art. 205 DPR 495/1992 – Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli-appendice

    Art. 205 DPR 495/1992 – Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli-appendice

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli- appendice in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore sono: a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico; b) per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico; c) per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico.

    2. La larghezza del carrello-appendice non deve comunque superare quella dell'autoveicolo trattore e l'altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m.

    3. I carrelli-appendice a una ruota devono avere gli organi di traino muniti di due attacchi, la cui idoneità deve essere accertata in sede di visita e prova, in conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C. Per gli occhioni ed i timoni dei carrelli appendice a due ruote si applicano le stesse norme valide per i rimorchi di corrispondente massa complessiva.

    4. Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice.

    5. Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui è ammesso il traino.

  • Art. 43 TULPS – Cause ostative al rilascio della licenza di porto d’armi

    Art. 43 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, non può essere conceduta la licenza di portare armi:

    a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

    b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della liberta personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

    c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

    La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.(57)

  • CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): ferie, permessi e ROL

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: ferie, permessi e ROL

    Nelle emittenti locali il diritto alle ferie si scontra spesso con la continuità dei palinsesti: il CCNL Aeranti-Corallo bilancia le esigenze operative con le tutele del lavoratore.

    In sintesi

    Il CCNL Aeranti-Corallo riconosce quattro settimane di ferie annue (irrinunciabili), permessi retribuiti per lutto e matrimonio (15 giorni), 150 ore triennali per diritto allo studio e 10 ore annue per permessi sindacali. La programmazione ferie deve tenere conto delle esigenze dell’emittente.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriale)
    Aeranti-Corallo (Aeranti + Associazione Corallo)
    Parti firmatarie (sindacali)
    CISAL Terziario con assistenza CISAL
    Vigenza
    1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    Art. 36 Cost.; D.Lgs. 66/2003 (artt. 10-12); L. 30/2000 (maternità); D.Lgs. 151/2001

    Tabella riepilogativa

    Ferie e principali permessi retribuiti – CCNL Aeranti-Corallo
    Istituto Durata Note
    Ferie annue (5 giorni/settimana) 20 giorni lavorativi (4 settimane) Irrinunciabili; almeno 2 settimane consecutive su richiesta del lavoratore
    Ferie annue (6 giorni/settimana) 24 giorni lavorativi (4 settimane) Stessa logica di fruizione
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Retribuito; applicabile anche per unione civile
    Permesso per lutto 3 giorni per evento Per decesso di familiare stretto (coniuge, genitori, figli, fratelli)
    Permessi sindacali 10 ore per anno Retribuite; per assemblea o attività RSA/RSU
    Diritto allo studio 150 ore nel triennio Per lavoratori iscritti a corsi scolastici o universitari

    Il CCNL Aeranti-Corallo richiama le disposizioni legislative in materia di congedi parentali, permessi per assistenza a familiari disabili (Legge 104/1992) e ogni altro permesso previsto dalla legge, che si applicano direttamente anche al settore.

    Ferie: la disciplina contrattuale

    Il diritto alle ferie è un diritto costituzionale (art. 36 Cost.) e contrattuale irrinunciabile. Nessun accordo individuale può sostituire le ferie con un’indennità economica durante il corso del rapporto di lavoro; ciò è possibile solo alla cessazione del rapporto (liquidazione delle ferie residue).

    Le quattro settimane di ferie maturano proporzionalmente in corso d’anno: un lavoratore assunto il 1° luglio, al 31 dicembre avrà maturato circa 10 giorni lavorativi di ferie (la metà). Nel settore radiotelevisivo, la programmazione delle ferie deve tenere conto della continuità dei palinsesti: il datore ha facoltà di frazionare il godimento delle ferie, purché garantisca almeno due settimane consecutive su richiesta del lavoratore entro l’anno di maturazione, e le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi.

    Festività nazionali

    Il contratto riconosce le festività nazionali previste dalla legge. Per le emittenti locali che trasmettono anche nei giorni festivi, il lavoratore che presta servizio in tali giornate ha diritto a:

    • La retribuzione ordinaria per le ore lavorate.
    • Una maggiorazione del 30% sulla quota oraria per il lavoro festivo ordinario.
    • Un giorno di riposo compensativo in altra giornata della settimana, oppure, in alternativa, l’indennità sostitutiva concordata.

    Permessi per eventi familiari e personali

    Il CCNL prevede permessi retribuiti per eventi specifici:

    • Matrimonio o unione civile: 15 giorni consecutivi di calendario, retribuiti integralmente. Il lavoratore deve comunicare la data con ragionevole anticipo.
    • Lutto familiare: 3 giorni di calendario retribuiti per il decesso di coniuge, convivente stabile, genitori, figli, fratelli e sorelle. La documentazione del decesso va prodotta al rientro.
    • Donazione sangue: giornata di riposo retribuita ai sensi della L. 584/1967, richiamata dal CCNL.

    Diritto allo studio: le 150 ore

    I lavoratori che frequentano corsi di scuola pubblica o privata riconosciuta (scuola dell’obbligo, maturità, corsi universitari, master riconosciuti) hanno diritto a un monte-ore di permessi retribuiti pari a 150 ore nel triennio, usufruibili compatibilmente con le esigenze organizzative dell’emittente. L’istituto deriva dall’accordo interconfederale del 1973 e viene recepito dal CCNL. Il lavoratore deve documentare l’iscrizione e la frequenza.

    Permessi sindacali

    I lavoratori componenti della RSA o RSU hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento dell’attività sindacale. Il CCNL Aeranti-Corallo prevede 10 ore annue di permesso retribuito per assemblea sindacale, ripartite tra tutti i lavoratori dell’unità produttiva. I rappresentanti sindacali possono usufruire di ulteriori permessi non retribuiti per partecipare a trattative o congressi sindacali.

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico che vuole le ferie in agosto
    Tizio chiede di fruire di tre settimane consecutive di ferie in agosto. L’emittente può accordarle salvo esigenze oggettive di palinsesto. Il datore non può però negare sistematicamente le ferie: due settimane consecutive devono essere garantite su richiesta del lavoratore nell’anno di maturazione. Se le ferie vengono spostate per esigenze aziendali, devono essere fruite entro i 18 mesi successivi.
    Caia – Speaker che si sposa
    Caia comunica all’emittente il suo matrimonio previsto per il 15 giugno 2026. Ha diritto a 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito, che decorrerà presumibilmente dal 15 giugno. Durante questo periodo riceverà la normale retribuzione mensile e il periodo si computa a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio.
    Sempronio – Operatore che frequenta l’università
    Sempronio, operatore di ripresa al 3° livello, è iscritto alla facoltà di Scienze della Comunicazione. Ha diritto a 150 ore di permesso retribuito nel triennio contrattuale per seguire le lezioni e gli esami. Deve presentare domanda all’emittente con ragionevole anticipo e documentare l’iscrizione universitaria. Le assenze vengono inserite in busta paga come «permesso diritto allo studio» e non incidono sulle ferie.

    Domande frequenti

    Quante settimane di ferie spettano ai lavoratori delle emittenti locali?
    Quattro settimane annue (20 giorni lavorativi per chi lavora su 5 giorni, 24 per chi lavora su 6 giorni). Le ferie sono irrinunciabili: non possono essere sostituite da un’indennità durante il rapporto.
    Il lavoratore può scegliere quando fare le ferie?
    Le ferie vengono programmate dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze produttive e delle preferenze del lavoratore. Almeno due settimane consecutive devono essere garantite su richiesta, entro l’anno di maturazione.
    Quanti giorni di permesso per il matrimonio?
    15 giorni di calendario retribuiti per matrimonio o unione civile, da fruire in occasione dell’evento.
    Esiste il diritto allo studio nel CCNL radiotelevisivo?
    Sì. I lavoratori che frequentano corsi scolastici o universitari hanno diritto a 150 ore di permesso retribuito nel triennio, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’emittente.
    Le ferie maturate ma non godute vengono pagate alla fine del rapporto?
    Sì. Le ferie non godute alla cessazione del rapporto si liquidano con un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata per i giorni non fruiti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 93 CTS – Controllo

    Art. 93 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Controllo

    In vigore dal 03/08/2017

    1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare: a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore; b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore; d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore; e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

    2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 .

    3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b). In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo può, ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati.

    4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.

    5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma 2 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti.

    6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, le reti associative nazionali ed i Centri di servizio per il volontariato devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il decreto di cui all'articolo 96, tali da garantire un efficace espletamento delle attività di controllo. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e mantiene validità fino alla avvenuta cancellazione della rete associativa dall'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV, ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso il predetto termine di novanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

    7. L'attività di controllo espletata dalle reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Note all'art. 93: – Si riporta l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 106 del 2016 : «Art. 15 (Disposizioni transitorie). –

    1. In caso di mancata costituzione degli organi si applicano l' art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 , e quanto al Collegio dei revisori dei conti l' art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 . In caso di loro impossibilità di funzionamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3 e

    4. Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi.

    2. Il Comitato istituito, in attuazione dell' art. 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , dal decreto ministeriale 6 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 dell'8 novembre 2008, è prorogato fino all'insediamento del Comitato di cui all'art. 13.».