In sintesi
- Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore o l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile.
- Resta salva l'applicazione dell'art. 52 (valore catastale) nelle ipotesi previste.
- Per gli immobili abitativi a persone fisiche opera il prezzo-valore.
- Se manca la data dell'atto, si assume quella della registrazione.
- La mancanza di dati essenziali genera sanzioni ex art. 74 TUR.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 53 Imp. Reg. – Atti sprovvisti di indicazioni necessarie
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato
1. Se l’atto non contiene la dichiarazione di valore nè l’indicazione del corrispettivo, l’ufficio determina la base imponibile, salva l’applicazione dell’art. 52 nelle ipotesi previste nei commi 3 e 4 dell’art.
51.
2. Se l’atto non contiene l’indicazione della sua data, si assume come tale quella in cui è eseguita la registrazione, salva l’applicazione della sanzione stabilita nell’art. 74.
Stesso numero, altri codici
- Art. 53 Codice Civile: Godimento dei beni
- Articolo 53 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 53 Codice del Consumo: Conferma scritta delle informazioni
- Articolo 53 Codice della Strada: Motoveicoli
- Articolo 53 Codice di Procedura Civile: Giudice competente
- Articolo 53 Codice di Procedura Penale: Autonomia del pubblico ministero nell’udienza. Casi di sostituzione
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L'articolo 53 TUR affronta una patologia ricorrente nella prassi: l'atto presentato per la registrazione manca di elementi essenziali per la determinazione della base imponibile. La norma fornisce un criterio sussidiario di accertamento e si raccorda con la disciplina del valore catastale (art. 52) e con le sanzioni (art. 74).
L'ipotesi base: atto privo di dichiarazione di valore o corrispettivo
Quando l'atto non contiene la dichiarazione di valore o l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina autonomamente la base imponibile. È una fattispecie residuale: la quasi totalità degli atti notarili specifica il corrispettivo e il valore. Resta però rilevante per alcune ipotesi atipiche: donazioni con beni difficilmente valutabili, divisioni complesse, conferimenti d'azienda con avviamento non quantificato, atti di prima formazione catastale.
Il rinvio all'art. 52: valore catastale
Il primo richiamo è all'art. 52 TUR, che disciplina la rettifica del valore degli immobili. Per terreni e fabbricati la base imponibile può essere determinata applicando i moltiplicatori al reddito catastale (criterio del valore catastale rivalutato). Per le compravendite di immobili abitativi a persone fisiche opera inoltre il prezzo-valore (L. 266/2005), che blocca la tassazione sul catastale rivalutato anche se il prezzo dichiarato è superiore.
Il criterio sussidiario: valore venale di mercato
Quando il valore catastale non è applicabile (immobili non censiti, aziende, partecipazioni non quotate, diritti di proprietà intellettuale), l'ufficio determina la base secondo il valore venale di mercato. La determinazione avviene tramite stima, eventualmente con perizia. Il contribuente ha diritto al contraddittorio preventivo (art. 5-ter D.Lgs. 218/97) e può contestare la stima in sede di accertamento.
L'atto privo di data: comma 2
Se l'atto manca della data, si assume quella della registrazione, salva l'applicazione della sanzione ex art. 74 TUR. Norma di chiusura per evitare manipolazioni sulla decorrenza dei termini (es. atto retrodatato per eludere norme entrate in vigore successivamente). La presunzione opera contro il contribuente, che però può provare la data effettiva con elementi esterni.
Profili sanzionatori
L'art. 74 TUR sanziona l'omessa indicazione di dati essenziali con sanzione amministrativa (oggi fra 250 e 2.000 euro). La sanzione è autonoma rispetto a quella sull'imposta. Per i notai si aggiunge eventuale responsabilità disciplinare per atto incompleto.
Casi pratici
1) Conferimento d'azienda senza indicazione dell'avviamento: l'ufficio determina il valore secondo perizia ex art. 2343 c.c. o sulla base di parametri analogici (multipli del fatturato, EBITDA). Il contribuente può proporre stima alternativa. 2) Donazione di partecipazione non quotata senza valore: si applicano i criteri dell'art. 14 D.Lgs. 346/90 (patrimonio netto rettificato). 3) Compravendita immobiliare senza prezzo: l'ufficio determina il valore catastale rivalutato (se opera prezzo-valore) o il valore venale (negli altri casi). 4) Atto privato senza data: si assume la data di registrazione e si applica la sanzione amministrativa.
Difesa del contribuente
In sede di contraddittorio (obbligatorio per immobili dal 2020 ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97), il contribuente può: 1) integrare i dati mancanti dichiarando il corrispettivo effettivo (con eventuale ravvedimento sull'imposta); 2) contestare la stima d'ufficio con perizia di parte; 3) chiedere applicazione del prezzo-valore quando spettante. La contestazione finale può arrivare in CGT (Corte di Giustizia Tributaria) di primo grado.
Domande frequenti
Cosa succede se un atto non indica il prezzo?
L'ufficio determina d'ufficio la base imponibile (art. 53 TUR). Per immobili si applica prima il valore catastale rivalutato (art. 52), poi il valore venale di mercato. Il contribuente ha diritto al contraddittorio preventivo e può contestare la stima con perizia di parte.
Posso registrare una donazione senza indicare il valore?
Tecnicamente sì, ma l'ufficio determinerà autonomamente la base imponibile e applicherà la sanzione ex art. 74 TUR (250-2.000 euro). Conviene sempre indicare il valore stimato per controllo e per evitare contestazioni successive sulla quantificazione.
Cosa succede se manca la data dell'atto?
L'art. 53 comma 2 stabilisce che si assume la data della registrazione, salva l'applicazione della sanzione ex art. 74 TUR. Il contribuente può provare la data effettiva con elementi esterni, ma la presunzione opera a suo sfavore se la data anteriore comporterebbe un trattamento più favorevole.
Come si valuta un'azienda conferita senza indicazione del valore?
L'ufficio applica i criteri della perizia ex art. 2343 c.c. o parametri analogici (multipli del fatturato, EBITDA, patrimonio netto rettificato). Per le società non quotate si fa riferimento ai criteri dell'art. 14 D.Lgs. 346/90 sul valore delle partecipazioni. Il contribuente può presentare stima alternativa.
Come mi difendo da una rettifica del valore d'ufficio?
Dal 2020 il contraddittorio preventivo è obbligatorio (art. 5-ter D.Lgs. 218/97). Il contribuente può: 1) integrare i dati mancanti; 2) contestare la stima con perizia tecnica di parte; 3) chiedere applicazione del prezzo-valore per immobili abitativi; 4) impugnare l'avviso in CGT entro 60 giorni dalla notifica.