Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Aeroportuali e Handling: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Aeroportuali e Handling

    Guida pratica alle mensilità aggiuntive e ai premi di risultato per il personale di terra degli aeroporti: come si calcolano tredicesima e quattordicesima, quando vengono pagate, cosa succede in caso di assunzione o cessazione durante l’anno, e come funzionano i premi aziendali nel settore.

    In sintesi

    Il CCNL Trasporto Aereo prevede tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno) calcolate sulla retribuzione mensile del periodo di riferimento, maturate per dodicesimi. I premi di risultato sono negoziati a livello aziendale e possono beneficiare dell’imposta sostitutiva al 5% entro i limiti di legge. Il rinnovo 2025 ha introdotto parametri di sostenibilità nei premi di risultato dei gestori.

    Dati contrattuali

    Tredicesima
    Dicembre – pari a 1 mensilità di retribuzione (paga base + contingenza + scatti)
    Quattordicesima
    Giugno – pari a 1 mensilità di retribuzione (stessa base della tredicesima)
    Premio di risultato
    Definito da contrattazione aziendale – detassato al 5% entro 3.000 €/anno
    Rinnovo Gestori
    4 giugno 2025 – nuovi parametri sostenibilità nei premi
    Rinnovo Handlers
    25 ottobre 2023 – una tantum 1.000 € (o 1.150 € in welfare)

    Tabella riepilogativa: mensilità aggiuntive e premi

    Tredicesima, quattordicesima e premi di risultato – CCNL Trasporto Aereo
    Voce Quando Base di calcolo Maturazione
    Tredicesima (gratifica natalizia) Entro il 24 dicembre Retribuzione mensile di dicembre (paga base + contingenza + scatti) Per dodicesimi (gen-dic)
    Quattordicesima Entro fine giugno Retribuzione mensile di giugno (stessa base) Per dodicesimi (gen-giu)
    Premio di risultato Definito dall’accordo aziendale Indicatori aziendali (puntualità, qualità, sicurezza, sostenibilità) Solitamente annuale, con acconto o tranche
    Una tantum handlers (2023) Erogata alla firma del rinnovo 1.000 € lordi (o 1.150 € se destinata a welfare) Importo fisso una tantum
    Una tantum gestori (2025) – saldo 2023-2024 Luglio 2025 1.300 € lordi per lavoratori in forza con servizio nel biennio 2023-2024 Importo fisso una tantum
    Una tantum gestori (2025) – 1° sem. 2025 Luglio 2025 500 € lordi per lavoratori in forza al 1° luglio 2025 con servizio dal 1° gennaio 2025 Importo fisso una tantum

    Le une tantum sono importi lordi soggetti a contribuzione previdenziale e IRPEF ordinaria (salvo accordo diverso). La tredicesima e la quattordicesima rientrano nella retribuzione imponibile ai fini IRPEF e previdenziali.

    Come si calcola la tredicesima

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) corrisponde a una mensilità completa di retribuzione. La base di calcolo include: paga base tabellare + contingenza + scatti di anzianità. Non si includono, di norma, le voci variabili quali straordinari, indennità di turno, premi di produzione.

    Il calcolo per dodicesimi opera come segue: per ogni mese intero di servizio nell’anno solare si matura 1/12 della tredicesima. Un mese si considera intero se il lavoratore ha prestato servizio per almeno 15 giorni. Le assenze per malattia, ferie, congedi retribuiti non incidono sulla maturazione; le assenze non retribuite (aspettativa non retribuita, sospensione per CIG) riducono proporzionalmente la maturazione.

    La quattordicesima: particolarità del settore

    La quattordicesima mensilità, da erogarsi entro giugno, ha la stessa base di calcolo della tredicesima e matura per dodicesimi nel periodo gennaio-giugno. Al lavoratore assunto il 1° gennaio e ancora in forza al 30 giugno spetta l’intera quattordicesima; a chi è assunto il 1° maggio spettano 2/12 (i mesi di maggio e giugno).

    Nel settore aeroportuale, dove molti lavoratori stagionali vengono assunti a tempo determinato per la stagione estiva (aprile-ottobre), la quattordicesima matura anche durante i contratti stagionali a tempo determinato: al termine del contratto viene liquidata unitamente al TFR.

    I premi di risultato: logica e indicatori nel settore

    Il settore aeroportuale si presta bene alla misurazione degli indicatori di produttività: la puntualità dei voli dipende anche dall’efficienza dei servizi a terra, il numero di lamentele passeggeri misura la qualità del servizio, i Near Miss (quasi-incidenti) misurano la sicurezza. Il premio di risultato viene negoziato in sede aziendale tra la direzione e la RSU/RSA, con la supervisione delle organizzazioni sindacali firmatarie (Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo).

    Il rinnovo dei gestori aeroportuali del 4 giugno 2025 ha introdotto novità significative: i parametri per il premio di risultato devono includere anche criteri di sostenibilità ambientale e sociale (emissioni CO2, percentuale di veicoli elettrici di piazzale, ore di formazione per dipendente, indice di soddisfazione dei lavoratori). Questa innovazione riflette la transizione green del settore aeroportuale verso la neutralità carbonica.

    Casi pratici

    Tizio – Quante tredicesime spettano nel primo anno di lavoro?
    Tizio viene assunto il 1° aprile 2026 come handler al 4° livello. Al 24 dicembre 2026 ha lavorato 9 mesi interi (aprile-dicembre). La sua tredicesima è pari a 9/12 della retribuzione mensile di dicembre. Con un totale mensile di 1.704,66 € la sua tredicesima parziale è di circa 1.278 € lordi. La quattordicesima del 2026, riferita al periodo gennaio-giugno, non spetta perché assunto ad aprile: riceverà solo 2/12 (maggio e giugno non sono mesi di assunzione: riceverà 3/12 per aprile, maggio, giugno, quindi 425,5 €).
    Caia – Premio di risultato e detassazione
    Caia, agente di scalo al 3° livello, riceve a novembre 2026 un premio di risultato di 1.500 € lordi definito dall’accordo aziendale. Il datore applica l’imposta sostitutiva al 5% prevista dalla legge per i premi di risultato entro 3.000 € annui (per lavoratori con reddito fino a 80.000 €). Caia versa quindi 75 € di imposta invece dei circa 350 € che sarebbero dovuti con l’aliquota IRPEF ordinaria del 23-27%: un risparmio fiscale netto di circa 275 €.
    Sempronio – Una tantum del rinnovo gestori 2025: chi ne ha diritto?
    Sempronio lavora da 4 anni come supervisor di rampa al 2B per una società di gestione aeroportuale. Ha prestato servizio continuativamente nel biennio 2023-2024 ed è in forza al 1° luglio 2025. Ha diritto a entrambe le une tantum del rinnovo gestori: 1.300 € (saldo 2023-2024) + 500 € (1° semestre 2025) = 1.800 € lordi totali, erogati con il cedolino di luglio 2025.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL aeroportuali?
    La tredicesima viene erogata entro dicembre (di norma entro il 24 dicembre). Il suo importo è pari alla retribuzione mensile comprensiva di paga base, contingenza e scatti di anzianità, maturata per dodicesimi nell’anno solare.
    Il CCNL aeroportuali prevede anche la quattordicesima?
    Sì. La quattordicesima viene erogata entro giugno con la stessa base di calcolo della tredicesima. Matura per dodicesimi nel periodo gennaio-giugno.
    Come si calcola la tredicesima in caso di assunzione a metà anno?
    Per ogni mese intero di servizio nell’anno solare si matura 1/12 della tredicesima. Un mese è considerato intero se si sono prestati almeno 15 giorni. Chi è assunto il 1° luglio matura 6/12 della tredicesima.
    Come funziona il premio di risultato nel settore aeroportuale?
    Il premio è definito dalla contrattazione aziendale, con indicatori tipicamente di puntualità, qualità, sicurezza e (dal rinnovo 2025 per i gestori) sostenibilità ambientale e sociale. Entro 3.000 € annui e con reddito fino a 80.000 €, il premio beneficia dell’imposta sostitutiva al 5%.
    Cosa succede alla tredicesima in caso di dimissioni?
    In caso di cessazione del rapporto, il lavoratore riceve la quota di tredicesima e quattordicesima maturata e non ancora erogata, calcolata per dodicesimi in base ai mesi lavorati dall’ultima erogazione. Questa quota viene liquidata con il saldo finale insieme al TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali del 4 giugno 2025 e al rinnovo Handlers del 25 ottobre 2023. Il regime fiscale agevolato sui premi di risultato è disciplinato dalla normativa tributaria vigente (art. 1 c. 182-190 L. 208/2015) e può variare. Per situazioni specifiche consultare Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo (o Fit-Cisl per gli handlers), un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 26-quater Rev. Leg. – Provvedimenti della Consob sull’attiv

    Art. 26-quater Rev. Leg. – Provvedimenti della Consob sull’attiv

    Art. 26 Quater Rev. Leg. – Provvedimenti della Consob sull’attivita’ di attestazione

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 4-bis, 9bis, comma 8-bis, 10, commi 13-bis e 13-ter, 10bis, comma 1-bis, 10-ter, comma 11-bis, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6-bis, 7-bis e 8, 10-sexies, 11, commi 1-bis e 2-bis, 14-bis, 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto e delle relative norme di attuazione, nonchè la violazione delle disposizioni di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, può applicare le seguenti sanzioni: a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale e del responsabile della sostenibilità. Per la violazione dei divieti di cui all’articolo 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila; b) la revoca di uno o più incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio; c) il divieto al revisore di sostenibilità o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni; d) la sospensione dell’attività di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale o del responsabile della sostenibilità ai quali sono ascrivibili le irregolarità.

    2. La Consob comunica al Ministero dell’economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettera d) ai fini della loro annotazione sul Registro.

    3. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, può: a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa; b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle.

    4. Per l’inosservanza entro il termine stabilito dell’ordine di cui al comma 3, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

    5. Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l’emissione di una relazione di attestazione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 14-bis, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 14-bis.

    6. La Consob, quando accerta la violazione dell’articolo 9-bis, comma 8-quater, può comminare al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale le sanzioni di cui ai commi 1, lettera a), 3 e 4.

    7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l’indipendenza e per la qualità dell’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità della società di revisione; b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione.

    8. La Consob, quando accerta la violazione di cui agli articoli 10, commi 13-bis e 13-ter, e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 7, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.

    9. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall’esercizio di funzioni presso le società di revisione legale.

    10. La Consob, quando accerta l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 14-bis, comma 5, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravità, la Consob può interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall’esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio.

    11. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, commi 13-bis e 13-ter e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione sia imputabile ai soci, ai componenti dell’organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettera d).

    12. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l’articolo 195 del TUF.

    13. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.

  • Art. 26-ter Rev. Leg. – Procedura di segnalazione al Ministero d

    Art. 26-ter Rev. Leg. – Procedura di segnalazione al Ministero d

    Art. 26 Ter Rev. Leg. – Procedura di segnalazione al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob ricevono, secondo le rispettive competenze, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti la disciplina in materia di revisione lega- le dei conti e, ove rilevanti, le utilizzano nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

    2. Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob stabiliscono condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni, nel rispetto dei principi e requisiti indicati all’articolo 26-bis, comma 2.

    3. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’ostensione dei documenti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante e del segnalato.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 26-bis Rev. Leg. – Sistemi interni di segnalazione delle vi

    Art. 26-bis Rev. Leg. – Sistemi interni di segnalazione delle vi

    Art. 26 Bis Rev. Leg. – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Le società di revisione legale adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni potenziali o effettive della disciplina in materia di revisione legale dei conti.

    2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire: a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l’identità del segnalante è sottratta all’applicazione dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o specifica richiesta dell’autorità giudiziaria; b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione; c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione; d) il diritto del presunto responsabile della violazione di essere ascoltato prima dell’adozione di qualsiasi decisione nei suoi confronti, salvo ogni ulteriore diritto alla difesa. Si applica l’articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

    3. La presentazione di una segnalazione nell’ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce di per sè violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, salve le ipotesi di segnalazione effettuate in mala fede e recanti informazioni false.

    4. Il Ministero dell’economia e delle finanze emana le disposizioni attuative del presente articolo, sentita la Consob.

  • DIS-COLL nel 730: come si dichiara e quando è tassabile

    In sintesi

    • Cos’è la DIS-COLL: indennità di disoccupazione erogata dall’INPS ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) che perdono il lavoro senza averlo lasciato volontariamente.
    • È imponibile IRPEF: la DIS-COLL concorre alla formazione del reddito complessivo, esattamente come uno stipendio o una pensione.
    • Dove si dichiara: va indicata nel quadro C, sezione I del Modello 730 insieme agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, usando i dati della Certificazione Unica 2026.
    • Come trovare l’importo: l’INPS rilascia la Certificazione Unica 2026 (CU) con l’ammontare erogato nel 2025 e le ritenute operate; quei dati vanno trascritti nel 730.
    • Differenza dalla NASpI: la NASpI spetta ai lavoratori subordinati (dipendenti), la DIS-COLL ai collaboratori coordinati e continuativi; entrambe sono imponibili IRPEF.
    • Detrazioni spettanti: chi percepisce la DIS-COLL ha diritto alle detrazioni per redditi assimilati al lavoro dipendente, rapportate al periodo di corresponsione dell’indennità.

    Che cos'è la DIS-COLL e perché riguarda la tua dichiarazione

    Se nel 2025 hai lavorato come collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) e hai perso il lavoro involontariamente, probabilmente hai ricevuto la DIS-COLL: l’indennità di disoccupazione che l’INPS eroga in questi casi. Molti collaboratori si chiedono se questa somma vada dichiarata e, se sì, come. La risposta è sì, va dichiarata.

    La DIS-COLL è classificata tra i redditi assimilati al lavoro dipendente. Questo significa che, ai fini fiscali, viene trattata in modo simile a uno stipendio: concorre alla formazione del tuo reddito complessivo e su di essa si calcolano le imposte. L’INPS, che eroga l’indennità, opera le ritenute d’acconto IRPEF e ti rilascia la Certificazione Unica 2026 (CU) con tutti i dati necessari per compilare il 730.

    La buona notizia è che la compilazione è relativamente semplice: si tratta di trascrivere nel quadro C del 730 i dati che trovi già nella CU rilasciata dall’INPS. In questo articolo vediamo passo per passo come fare, quali sono le differenze rispetto alla NASpI e quali detrazioni puoi applicare.

    DIS-COLL nel 730: dove e come si dichiara
    Elemento Dettaglio
    Quadro del 730 Quadro C, Sezione I (redditi assimilati al lavoro dipendente)
    Codice tipo reddito (colonna 1) Codice 2 (lavoro dipendente e assimilati)
    Fonte dati Certificazione Unica 2026 rilasciata dall'INPS
    Imponibilita' IRPEF Intero ammontare percepito
    Ritenute Operate dall'INPS, indicate nella CU (punto 21 per le ritenute IRPEF)
    Detrazioni spettanti Detrazioni per redditi assimilati, rapportate al periodo

    Esempio pratico

    • Tizio, collaboratore coordinato e continuativo, ha perso il lavoro a febbraio 2025. L’INPS gli ha erogato la DIS-COLL per 8 mesi. A marzo 2026 riceve la CU 2026 dall’INPS con il totale percepito e le ritenute operate. Tizio trascrive quegli importi nei righi C1-C3 del quadro C, indicando il codice 2 in colonna 1 e il numero di giorni per i quali ha percepito l’indennita’ nel rigo C5. Chi presta l’assistenza fiscale calcola poi le detrazioni spettanti e determina se Tizio debba versare un saldo o ricevere un rimborso.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dall’INPS con l’importo della DIS-COLL erogata nel 2025
    • Modello 730/2026 precompilato (disponibile sul sito Agenzia delle Entrate)
    • Eventuale seconda CU se nel 2025 si sono avuti piu’ rapporti di collaborazione
    • Documentazione del numero di giorni di corresponsione dell’indennita’

    Tizio: DIS-COLL come unico reddito del 2025

    Scenario. Tizio e’ stato collaboratore co.co.co. fino a marzo 2025, poi ha perso il lavoro involontariamente e ha percepito la DIS-COLL per i restanti mesi dell’anno. Non ha avuto altri redditi nel 2025.

    Come si applica. Tizio riceve la CU 2026 dall’INPS con l’importo della DIS-COLL e le ritenute gia’ operate. Deve compilare il quadro C del 730 indicando nel rigo C1 il codice 2 in colonna 1 e l’importo indicato al punto 1 o 2 della CU in colonna 3. Nel rigo C5 indica il numero di giorni corrispondente al periodo di percezione dell’indennita’. Chi presta assistenza fiscale applica le detrazioni per redditi assimilati spettanti in base al reddito complessivo.

    In pratica

    • Recupera la CU 2026 dall’INPS (disponibile nel cassetto fiscale sul sito Agenzia delle Entrate o via app INPS)
    • Trascrivi l’importo della DIS-COLL nel rigo C1, colonna 3, con codice 2 in colonna 1
    • Indica il numero di giorni di percezione nel rigo C5, colonna 1
    • Riporta le ritenute IRPEF operate dall’INPS nel rigo C9, colonna 1

    Caio: DIS-COLL e poi nuovo rapporto di collaborazione nello stesso anno

    Scenario. Caio ha perso il lavoro a gennaio 2025 e ha percepito la DIS-COLL per 6 mesi. Da luglio 2025 ha ripreso a lavorare come co.co.co. con un nuovo committente, che gli ha rilasciato una CU distinta.

    Come si applica. Caio si trova con due Certificazioni Uniche 2026: una dell’INPS per la DIS-COLL e una del nuovo committente per i compensi del secondo semestre. Deve compilare due righi distinti nel quadro C (da C1 a C3), uno per ciascun periodo, entrambi con codice 2 in colonna 1. Se il nuovo committente non ha effettuato il conguaglio con i redditi precedenti, e’ importante che il CAF o il professionista che presta assistenza verifichi il corretto calcolo delle detrazioni e dell’eventuale saldo IRPEF.

    In pratica

    • Procurati entrambe le CU 2026 (INPS + nuovo committente)
    • Compila due righi separati nel quadro C con gli importi di ciascuna
    • La somma dei giorni indicati in C5 non deve superare 365
    • Attenzione al conguaglio: se il committente non ha tenuto conto della DIS-COLL, potrebbe emergere un debito IRPEF

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La DIS-COLL va dichiarata nel 730?

    Si’, va dichiarata nel quadro C del Modello 730. E’ un reddito assimilato al lavoro dipendente e concorre alla formazione del reddito complessivo su cui si calcola l’IRPEF.

    Come faccio a sapere quanto ho percepito di DIS-COLL?

    L’INPS rilascia la Certificazione Unica 2026 (CU) entro il 16 marzo 2026. Puoi scaricarla dal sito INPS (area riservata), dall’app INPS o trovarla nel 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate.

    Devo pagare le tasse sulla DIS-COLL?

    Dipende dal tuo reddito complessivo. L’INPS opera gia’ una ritenuta d’acconto durante l’erogazione. Con il 730 si effettua il conguaglio: se le ritenute sono state sufficienti non paghi nulla in piu’, altrimenti potresti dover versare un saldo oppure ricevere un rimborso.

    Qual e' la differenza tra DIS-COLL e NASpI?

    La NASpI spetta ai lavoratori dipendenti (rapporto di lavoro subordinato), la DIS-COLL ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.). Entrambe sono erogate dall’INPS e sono pienamente imponibili IRPEF; entrambe si dichiarano nel quadro C del 730.

    Se ho percepito sia DIS-COLL sia altri redditi, come compilo il 730?

    Compili un rigo nel quadro C per la DIS-COLL (con la CU dell’INPS) e righi separati per gli altri redditi (stipendi, compensi, ecc.). Indica sempre il numero corretto di giorni nel rigo C5 per ogni periodo, senza contare due volte i giorni sovrapposti.

    Ho diritto alle detrazioni per lavoro dipendente se percepisco la DIS-COLL?

    Si’, hai diritto alle detrazioni previste per i redditi assimilati al lavoro dipendente, rapportate al periodo di percezione dell’indennita’. Il calcolo preciso lo effettua il soggetto che presta assistenza fiscale in base al tuo reddito complessivo.

    Vedi anche: NASpI e disoccupazione e Ritenute su dipendenti e collaboratori.

  • Come si compila e si paga un F24: guida pratica

    In sintesi

    • L’F24 è il modello unificato per versare imposte, contributi INPS, tasse locali e altri tributi: tutto in un’unica delega di pagamento.
    • Ogni tributo ha il suo codice: il codice tributo identifica esattamente che cosa stai pagando e va inserito in modo preciso.
    • Si possono compensare crediti e debiti: se hai un credito fiscale (es. rimborso IRPEF) puoi usarlo per abbattere il debito nella stessa delega.
    • Il saldo finale non può essere negativo: se i crediti superano i debiti, l’eccedenza va riportata in una delega successiva.
    • I titolari di partita IVA devono usare il canale telematico: non possono pagare l’F24 in banca o alla posta se il saldo è zero o se usano la compensazione.

    Che cos'è il modello F24 e a cosa serve

    Il modello F24 è la delega di pagamento che gli italiani usano per versare quasi tutti i tributi: IRPEF, IVA, contributi INPS, IMU, TARI e molto altro. Si chiama ‘unificato’ perché riunisce in un solo documento pagamenti che un tempo richiedevano moduli separati. Lo compilano sia i privati cittadini (per saldi e acconti IRPEF, imposte sostitutive, ecc.) sia le imprese.

    La struttura dell’F24 è divisa in sezioni, ognuna dedicata a un tipo di tributo. Per ogni voce che vuoi versare devi indicare il codice tributo (un numero di quattro cifre che identifica esattamente il tipo di imposta), il periodo di riferimento (l’anno o il mese a cui si riferisce il pagamento) e l’importo a debito. Se hai crediti fiscali puoi indicarli nella colonna ‘importi a credito’ e usarli in compensazione.

    Il pagamento si effettua tramite canali telematici: home banking, app bancaria, oppure i servizi online dell’Agenzia delle Entrate (F24 web o F24 online). I titolari di partita IVA hanno l’obbligo di usare il canale telematico in tutti i casi. I privati senza partita IVA possono ancora pagare agli sportelli bancari o postali, ma molti preferiscono farlo online per comodità.

    Le sezioni del modello F24 e cosa ci va
    Sezione Cosa si versa
    Erario IRPEF, IVA, IRES, imposte sostitutive, ritenute, addizionali erariali
    INPS Contributi previdenziali (artigiani, commercianti, gestione separata, ecc.)
    Regioni Addizionale regionale IRPEF
    IMU e altri tributi locali IMU, TARI, imposta di scopo, altri tributi comunali
    INAIL Premi assicurativi INAIL (per chi ha dipendenti o è artigiano)
    Altri enti Contributi a enti previdenziali diversi da INPS (es. Casse professionali in alcuni casi)

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio è un lavoratore dipendente e deve versare il saldo IRPEF di 750 euro e la prima rata dell’acconto IRPEF di 420 euro. Ha anche un credito bonus Irpef di 100 euro che vuole compensare. Compila la sezione ‘Erario’ dell’F24 con due righe: la prima con codice tributo 4001 (saldo IRPEF), anno 2025, importo a debito 750 euro; la seconda con codice 4034 (prima rata acconto IRPEF), anno 2025, importo a debito 420 euro. Nella colonna crediti inserisce 100 euro con il codice del bonus. Il saldo finale da versare è 750 + 420 – 100 = 1.070 euro. Paga tramite home banking e conserva la ricevuta.

    Documenti necessari

    • Prospetto di liquidazione 730-3 o calcolo del sostituto (per sapere gli importi da versare)
    • Codice fiscale del contribuente
    • Tabella dei codici tributo aggiornata (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
    • Credenziali di accesso all’home banking o all’area riservata Agenzia delle Entrate
    • Documentazione a supporto della compensazione (se si usano crediti fiscali)

    Caso 1 – Tizio compila l'F24 per il saldo IRPEF in autonomia

    Scenario. Tizio ha ricevuto il prospetto di liquidazione 730-3 dal CAF. Risulta un saldo IRPEF da versare di 430 euro entro il 30 giugno. Vuole compilare e pagare l’F24 da solo tramite home banking.

    Come si applica. Tizio accede al sito della sua banca, cerca la funzione ‘Pagamento F24’ e apre il modello. Nella sezione ‘Erario’ inserisce: codice tributo 4001 (IRPEF persone fisiche – saldo), anno di riferimento 2025 (il reddito si riferisce all’anno 2025), importo a debito 430 euro. Il rigo ‘importi a credito’ rimane vuoto perché non ha crediti da compensare. Il totale da versare è 430 euro. Conferma il pagamento e scarica la ricevuta con il numero di autorizzazione. Conserva la ricevuta: è la prova del pagamento.

    In pratica

    • Il ‘periodo di riferimento’ è l’anno d’imposta, non l’anno in cui paghi: se nel 2026 paghi il saldo IRPEF 2025, scrivi 2025.
    • Il codice tributo per l’IRPEF a saldo è 4001; per gli acconti ci sono codici distinti (4033 per primo acconto, 4034 per secondo acconto): verifica sempre la tabella aggiornata.
    • Scarica e conserva la ricevuta del pagamento: in caso di contestazioni è il tuo documento principale.

    Caso 2 – Caio usa la compensazione con un credito IVA

    Scenario. Caio è un libero professionista con partita IVA. Ha un credito IVA di 800 euro dalla dichiarazione annuale e deve versare contributi INPS (gestione separata) per 600 euro. Vuole usare il credito IVA per coprire i contributi.

    Come si applica. Caio è obbligato al canale telematico: usa il servizio F24 online dell’Agenzia delle Entrate o il proprio software professionale. Nella sezione ‘Erario’ inserisce il credito IVA nella colonna ‘importi a credito’ con il codice tributo corrispondente (es. 6099 o il codice del credito IVA annuale). Nella sezione ‘INPS’ inserisce i 600 euro di contributi a debito con il codice INPS corretto. Il saldo finale è 600 – 600 = 0 euro (i 200 euro di credito residuo restano utilizzabili in futuro). Con saldo zero il pagamento è comunque obbligatorio tramite canale telematico per i titolari di partita IVA.

    In pratica

    • Con partita IVA l’F24 a saldo zero va comunque inviato telematicamente: non puoi portarlo in banca.
    • Il credito IVA in compensazione orizzontale richiede la presentazione preventiva della dichiarazione IVA annuale e, oltre certe soglie, il visto di conformità: verifica le regole vigenti.
    • Tieni traccia dei crediti utilizzati in compensazione: devono corrispondere a quelli esposti nella dichiarazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dove trovo i codici tributo da inserire nell'F24?

    Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo e aggiornato dei codici tributo, suddivisi per tipo di imposta. Puoi anche trovarli nel prospetto di liquidazione 730-3 che il CAF o il sostituto ti consegna.

    Posso pagare l'F24 in contanti all'ufficio postale?

    No. I pagamenti F24 non si effettuano in contanti: si usa il conto corrente bancario o postale tramite sportello, home banking, o i servizi telematici dell’Agenzia. I titolari di partita IVA devono sempre usare il canale telematico.

    Cos'è la compensazione nell'F24?

    La compensazione permette di usare un credito fiscale (per esempio un rimborso IRPEF o un credito IVA) per pagare altri tributi nella stessa delega. Il saldo finale dell’F24 non può essere negativo: se i crediti superano i debiti, l’eccedenza si riporta a un’altra delega.

    Posso correggere un F24 già pagato?

    Non si può ‘annullare’ un F24 già pagato, ma se hai inserito il codice tributo sbagliato (con l’importo corretto) puoi presentare un’istanza di rettifica tramite CIVIS o all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, senza pagare di nuovo.

    Quando scade il pagamento dell'F24 per il saldo IRPEF?

    Per i contribuenti che presentano il 730, il saldo IRPEF risultante scade di norma il 30 giugno (o il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%). Le scadenze esatte dipendono dal calendario fiscale dell’anno: verificale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

    L'F24 si compila anche per l'IMU?

    Sì, l’IMU si paga tramite F24 oppure con il bollettino postale dedicato. Se usi l’F24, la sezione da compilare è quella ‘IMU e altri tributi locali’, con il codice tributo specifico per il comune e la tipologia di immobile.

    Cosa succede se non pago l'F24 entro la scadenza?

    Il versamento tardivo comporta una sanzione del 25% dell’importo non pagato (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024; prima era il 30%), ridotta al 12,5% se versi entro 90 giorni. Puoi abbatterla ulteriormente con il ravvedimento operoso: più è breve il ritardo, minore è la sanzione (entro 30 giorni si paga 1/10 del 12,5%, cioè l’1,25%).

    Vedi anche: Versare le ritenute con F24, Come si pagano i contributi INPS con l’F24, Come si compila la dichiarazione IVA, Codice tributo sbagliato nell’F24, F24 e senza sostituto e Compensazioni F24 e crediti fiscali.

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Somministrazione

    La tredicesima mensualità aggiuntiva matura per ogni ora lavorata con un meccanismo preciso previsto dal CCNL Somministrazione. Capire come funziona è essenziale per verificare la correttezza della busta paga, soprattutto nelle missioni brevi e intermittenti.

    In sintesi

    Nel CCNL Somministrazione la tredicesima matura per ogni ora lavorata in ragione dell’8,33% della retribuzione oraria ordinaria. Se il CCNL dell’utilizzatore prevede la quattordicesima, si applica la stessa percentuale. Le quote maturate vengono liquidate mensilmente in busta paga o a fine missione se questa precede dicembre.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Calcolo tredicesima
    8,33% della retrib. oraria ordinaria per ogni ora lavorata
    Calcolo quattordicesima
    8,33% per ogni ora (se prevista dal CCNL dell’utilizzatore)

    Il meccanismo di maturazione della tredicesima

    La tredicesima mensualità è un istituto contrattuale che spetta a tutti i lavoratori dipendenti. Nei rapporti ordinari a tempo indeterminato matura in ragione di 1/12 della retribuzione mensile per ogni mese lavorato nell’anno. Nella somministrazione, data la frammentazione delle missioni, il CCNL adotta un meccanismo diverso, più preciso e adatto alla discontinuità: per ogni ora retribuita viene accantonato l’8,33% della retribuzione oraria ordinaria a titolo di rateo di tredicesima.

    Il valore 8,33% deriva dal calcolo: 100% / 12 mesi = 8,33%. Questa percentuale garantisce che, sommando tutti i ratei maturati nell’anno solare, si ottenga esattamente una mensilità aggiuntiva per chi ha lavorato tutto l’anno a tempo pieno.

    Quattordicesima: quando spetta e come si calcola

    La quattordicesima mensualità non è universalmente prevista: spetta solo se il CCNL applicato dall’azienda utilizzatrice la contempla. Tra i settori in cui è tipicamente presente vi sono il CCNL Terziario-Distribuzione-Servizi (commercio), il CCNL Turismo, alcuni contratti dell’artigianato.

    Quando spettante, il meccanismo di calcolo è identico a quello della tredicesima: 8,33% della retribuzione oraria ordinaria per ogni ora lavorata. In base al principio di parità di trattamento, il lavoratore somministrato riceve la stessa quarta-mensualità che spetterebbe a un dipendente diretto dell’utilizzatore nello stesso livello.

    Quando vengono pagate: ratei mensili o fine missione

    Il CCNL Somministrazione prevede due modalità di erogazione:

    • Ratei mensili in busta paga: l’Agenzia può includere la quota maturata nel mese direttamente nel cedolino, senza accantonarla per la fine dell’anno. Questo è il metodo prevalente nella somministrazione a termine, per chiarezza e semplicità gestionale.
    • Liquidazione a fine missione: in alternativa, le quote vengono accantonate e liquidate nel cedolino finale della missione, insieme a eventuali ferie non godute e TFR.

    Il metodo adottato deve essere indicato nel contratto di missione. L’eventuale liquidazione mensile non esaurisce il diritto: se la missione prosegue a fine anno, nessuna ulteriore tredicesima separata viene erogata in quanto già inclusa nei cedolini.

    Tabella riepilogativa

    Calcolo tredicesima e quattordicesima nella somministrazione – esempi pratici
    Retrib. oraria ordinaria Ore lavorare nel mese Rateo tredicesima mensile Rateo quattordicesima mensile (se prevista)
    11,00 €/h 160 ore (full time) 146,08 € (160 × 11 × 8,33%) 146,08 €
    12,00 €/h 160 ore 159,36 € 159,36 €
    13,50 €/h 160 ore 179,28 € 179,28 €
    11,00 €/h 80 ore (part-time 50%) 73,04 € 73,04 €

    Nota: i valori sono puramente esemplificativi. La retribuzione oraria ordinaria effettiva dipende dal CCNL dell’utilizzatore e dal livello di inquadramento. Per i valori esatti consultare le tabelle del CCNL di settore applicato e verificare il cedolino con il proprio consulente del lavoro o con il sindacato.

    Il premio di risultato: quando spetta al somministrato

    Il premio di risultato (o premio di produttività) è un istituto di contrattazione di secondo livello, legato agli obiettivi aziendali. Per sua natura è strettamente connesso all’organizzazione e ai risultati dell’azienda utilizzatrice. Per questa ragione:

    • Il premio di risultato previsto da accordi aziendali o territoriali dell’utilizzatore non si estende automaticamente al lavoratore somministrato, salvo diversa previsione del contratto di somministrazione.
    • Il CCNL Somministrazione del 21 luglio 2025 ha introdotto la possibilità di contrattazione di secondo livello direttamente tra le Agenzie e le rappresentanze sindacali, il che apre la strada a premi aziendali anche nel settore della somministrazione.
    • L’esclusione automatica dal premio di risultato dell’utilizzatore non contrasta con il principio di parità di trattamento, in quanto tale principio riguarda il trattamento «base» e non i benefici strettamente legati alla struttura organizzativa dell’utilizzatore.

    Casi pratici

    Tizio – Missione di 3 mesi in un supermercato (CCNL Commercio con quattordicesima)
    Tizio lavora 160 ore/mese a 12,00 €/ora. Ogni mese in busta paga gli vengono accreditati: 159,36 € di rateo tredicesima e 159,36 € di rateo quattordicesima (il CCNL Commercio prevede la quattordicesima). Nei 3 mesi di missione matura complessivamente 478,08 € di rateo tredicesima e 478,08 € di quattordicesima, liquidati mensilmente e poi come saldo nel cedolino finale.
    Caia – Missione breve di 30 giorni (20 giorni lavorativi)
    Caia lavora 160 ore (20 giorni × 8 ore) a 11,50 €/ora. Il rateo tredicesima è: 160 × 11,50 × 8,33% = 153,07 €. Non c’è quattordicesima perché l’utilizzatore applica il CCNL Metalmeccanici che non la prevede. Il rateo viene incluso nel cedolino finale della missione, insieme alle ferie non godute (almeno 1 giorno) e al TFR.
    Sempronio – Verifica cedolino: tredicesima «inclusa»
    Sempronio riceve un cedolino in cui la voce «tredicesima/gratifica natalizia» non appare come voce separata. Verificando il contratto di missione scopre che i ratei vengono già inclusi nella retribuzione mensile come quota liquidata mensilmente. Questo è corretto e conforme al CCNL Somministrazione. Sempronio non riceverà un’ulteriore tredicesima a dicembre: la riceve già in ogni cedolino.

    Domande frequenti

    Come si calcola la tredicesima per un lavoratore somministrato?
    Per ogni ora di lavoro retribuita viene accantonata una quota di tredicesima pari all’8,33% della retribuzione oraria ordinaria. Questa quota viene sommata a ogni cedolino mensile e liquidata a fine anno o a fine missione se questa precede dicembre.
    La quattordicesima spetta sempre?
    La quattordicesima spetta solo se prevista dal CCNL dell’azienda utilizzatrice, in base al principio di parità di trattamento. Se il CCNL dell’utilizzatore la prevede (es. CCNL Commercio), si calcola con lo stesso metodo dell’8,33% per ogni ora lavorata.
    Se la missione termina prima di dicembre, la tredicesima viene pagata?
    Sì. Le quote di tredicesima maturate durante la missione vengono liquidate nel cedolino finale, insieme alle altre competenze di fine rapporto. Non è necessario aspettare dicembre.
    Il somministrato ha diritto al premio di risultato dell’utilizzatore?
    Non automaticamente. I premi di risultato aziendali definiti da accordi di secondo livello dell’utilizzatore non si estendono di per sé al lavoratore somministrato, salvo diversa previsione nel contratto di somministrazione.
    Come si calcola la tredicesima se ho lavorato part-time?
    Per il lavoratore part-time il calcolo è identico: 8,33% della retribuzione oraria ordinaria per ogni ora effettivamente lavorata. Il risultato è proporzionalmente inferiore rispetto al tempo pieno, ma il meccanismo è lo stesso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ricorso al giudice di pace contro la multa

    Il ricorso al giudice di pace, previsto dall’articolo 204-bis del Codice della Strada, è la via giudiziaria per contestare una multa. Comporta una spesa, il contributo unificato, ma offre un esame più completo della vicenda e la possibilità di chiedere la sospensione della sanzione.

    Che cos’è il ricorso al giudice di pace

    È un vero e proprio giudizio davanti a un giudice ordinario. Il ricorrente espone i motivi per cui ritiene illegittima la multa e il giudice, sentite le parti, decide con sentenza.

    Rispetto al prefetto, qui il contraddittorio è più ampio: si possono allegare prove, chiedere testimonianze e discutere il merito della violazione.

    Il termine di 30 giorni

    Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica del verbale (60 giorni per i residenti all’estero, salvo i casi previsti). È un termine perentorio: scaduto, la sanzione diventa definitiva.

    Il ricorso si propone al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

    Il contributo unificato

    A differenza del ricorso al prefetto, davanti al giudice di pace si paga il contributo unificato, il cui importo è proporzionato al valore della sanzione. È una spesa contenuta per le multe di importo modesto, ma va comunque messa in conto.

    In caso di accoglimento, il giudice può disporre sulle spese a favore del ricorrente.

    La richiesta di sospensione

    Con il ricorso si può chiedere la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Se concessa, evita che la multa diventi esecutiva in attesa della decisione, scongiurando iscrizioni a ruolo e cartelle nel frattempo.

    La sospensione non è automatica: il giudice la valuta in base ai motivi addotti e all’eventuale danno.

    Costituirsi di persona o con avvocato

    Per le sanzioni di importo minore è possibile costituirsi di persona, senza l’assistenza obbligatoria di un avvocato. Questo riduce i costi, ma richiede di conoscere bene la procedura e i motivi giuridici da far valere.

    Per controversie più complesse o di valore elevato può essere opportuno farsi assistere da un professionista.

    Esempio concreto

    Caia riceve una multa per eccesso di velocità rilevata da autovelox e sospetta che lo strumento non fosse tarato. Presenta ricorso al giudice di pace entro 30 giorni, paga il contributo unificato e chiede la sospensione. In giudizio chiede di verificare la documentazione di omologazione e taratura. Il giudice, valutati gli atti, decide con sentenza se annullare o confermare la multa.

    Prefetto o giudice di pace?

    Le due strade sono alternative: non si possono attivare entrambe sulla stessa multa nello stesso momento. Il giudice di pace è preferibile quando serve un’istruttoria più ricca, quando si vogliono allegare prove tecniche o quando si teme il raddoppio dell’importo che caratterizza il rigetto del prefetto.

    Chi punta sulla gratuità e ha un vizio evidente può invece scegliere il prefetto.

    Come si svolge il giudizio

    Depositato il ricorso, il giudice fissa l’udienza e dà avviso alle parti. All’udienza il ricorrente può illustrare i propri motivi, mentre l’amministrazione può difendere il verbale. Il giudice può acquisire documenti, disporre verifiche e, dove necessario, ascoltare testimoni.

    Al termine il giudice decide con sentenza, che può annullare la multa, ridurne l’importo o confermarla. La pronuncia può essere a sua volta impugnata nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

    Per questo è importante presentarsi preparati, con i documenti utili e una chiara esposizione dei motivi: in genere è il modo migliore per far valere le proprie ragioni.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quanto costa il ricorso al giudice di pace?

    Occorre pagare il contributo unificato, proporzionato all’importo della sanzione. Per le multe di valore modesto la spesa è contenuta. In caso di accoglimento il giudice può porre le spese a carico dell’amministrazione.

    Posso fare ricorso al giudice di pace senza avvocato?

    Sì, per le sanzioni di importo minore è possibile costituirsi di persona. Per controversie più complesse può essere utile l’assistenza di un avvocato.

    Posso evitare che la multa diventi esecutiva durante il giudizio?

    Sì, con il ricorso puoi chiedere la sospensione del provvedimento. Se il giudice la concede, la multa non produce effetti esecutivi in attesa della decisione.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 26 Rev. Leg. – Sanzioni Consob revisori

    Art. 26 Rev. Leg. – Sanzioni Consob revisori

    Art. 26 Rev. Leg. – Provvedimenti della Consob

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 11, 14 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, può applicare le seguenti sanzioni: a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile dell’incarico; per la violazione dei divieti di cui agli articoli 17 del presente decreto e 4 e 5 del Regolamento europeo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila; b) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio; c) il divieto al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni; d) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell’incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità; e) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell’incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità. 1 bis. La Consob comunica al Ministero dell’economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettere d) ed e) ai fini della loro annota- zione sul Registro. 1 ter. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, può: a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa; o b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle. 1 quater. Per l’inosservanza entro il termine stabilito dell’ordine di cui al comma 1-ter, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. 1 quinquies. Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l’emissione di una relazione di revisione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall’articolo 10 del Regolamento europeo, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall’articolo 10 del Regolamento europeo. 1 sexies. La Consob, quando accerta la violazione dell’articolo 18 del presente decreto e degli articoli 7, 12, 13 e 14 del Regolamento europeo può comminare al revisore legale o alla società di revisione legale le sanzioni di cui al comma 1, lettera a), e ai commi 1-ter e 1-quater. 1 septies. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l’indipendenza e per la qualità della revisione legale della società di revisione; b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e agli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8 del Regolamento europeo. 1 octies. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall’esercizio di funzioni presso le società di revisione legale. 1 novies. La Consob, quando accerta l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 14, comma 6, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravità la Consob può interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall’esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio. 1 decies. La Consob, quando accerta la mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell’articolo 26-bis, può applicare alla società di revisione legale la sanzione di cui al comma 1, lettera a). Nei casi di scarsa offensività o pericolosità si applicano i commi 1-ter e 1-quater.

    2. La Consob, quando accerta la violazione degli articoli 10 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 1-sexies, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila. 2 bis. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 17, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, sia imputabile ai soci, ai componenti dell’organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e).

    3. La Consob dispone la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell’incarico quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1, lettere c) e d), e comunica il provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’annotazione sul Registro.

    4. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l’articolo 195 del TUF. 4 bis. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.

  • Art. 25 Rev. Leg. – Procedura sanzionatoria

    Art. 25 Rev. Leg. – Procedura sanzionatoria

    Art. 25 Rev. Leg. – Procedura sanzionatoria

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell’economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

    2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

    3. Il tipo e l’entità della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare sono definiti, in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui se del caso: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione; c) la solidità finanziaria della persona responsabile; d) l’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati; e) il livello di cooperazione della persona responsabile con l’autorità vigilante; f) precedenti violazioni delle persona fisica o giuridica responsabile. 3 bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l’altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro. 3 ter. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dall’evento che può dar luogo all’apertura della procedura sanzionatoria. 3 quater. Nel caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 24 consistano in una sanzione amministrativa pecuniaria la medesima sanzione è ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dall’avvenuta ricezione.

    4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo è ammessa opposizione alla Corte d’appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L’opposizione deve essere notificata al Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d’appello entro trenta giorni dalla notifica.

    5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La Corte d’appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

    6. La Corte d’appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonchè consentire l’audizione anche personale delle parti.

    7. La Corte d’appello decide sull’opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

    8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d’appello al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet di cui all’articolo 7, comma 5.

  • Art. 24-ter Rev. Leg. – Sospensione per morosità

    Art. 24-ter Rev. Leg. – Sospensione per morosità

    Art. 24 Ter Rev. Leg. – Sospensione per morosita’

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

    2. Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall’ordinamento. Qualora per l’elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    3. Il Ministero dell’economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l’iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.

    4. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell’economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalità di cui al comma 2.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.