Autore: Andrea Marton

  • Personale autorità vigilanza: casi pratici art. 42 RevL

    L’art. 42 del D.Lgs. 39/2010 sulla revisione legale disciplina il personale delle autorità di vigilanza che operano nel settore della revisione legale dei conti. La disposizione assume rilievo concreto ogni volta che un revisore, una società di revisione o un ente sottoposto a controllo si trova a interagire con Consob o con il MEF nell’esercizio delle funzioni ispettive e di sorveglianza. Conoscerne il contenuto permette di orientarsi correttamente in sede di ispezione, di richiesta documentale e di eventuale procedimento sanzionatorio.

    Quadro normativo

    Il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 recepisce la direttiva 2006/43/CE, modificata dalla direttiva 2014/56/UE, e regola abilitazione, indipendenza, principi di revisione e vigilanza pubblica. L’art. 42 si colloca nel Titolo VI, affiancando le disposizioni che assegnano al MEF la vigilanza generale e a Consob quella sugli enti di interesse pubblico (EIP). La norma fissa condizioni di impiego, requisiti di competenza e limiti operativi del personale destinato alle ispezioni sui revisori. Il Regolamento UE 537/2014 – applicabile agli EIP – rafforza tali standard, imponendo alle autorità nazionali competenti risorse umane adeguate e regole sul segreto professionale dei funzionari ispettivi.

    Ambito di applicazione

    La disposizione riguarda specificamente il personale addetto alle funzioni di vigilanza pubblica sui revisori legali, con un duplice perimetro soggettivo. Da un lato coinvolge le autorità stesse (MEF per i revisori non EIP, Consob per gli EIP), in relazione all’organizzazione interna delle risorse umane impiegate nei procedimenti di sorveglianza; dall’altro, pur indirettamente, interessa tutti i soggetti vigilati – revisori persone fisiche iscritti al Registro MEF e società di revisione – che in sede ispettiva entrano in contatto con detto personale. Il Regolamento UE 537/2014 impone che le ANC dispongano di personale con adeguata formazione in materia contabile, finanziaria e regolatoria, il che si riflette sull’esperienza dei controlli: i revisori possono aspettarsi interlocutori specializzati, in grado di valutare le carte di lavoro secondo gli ISA Italia.

    Profili operativi

    Sul piano operativo, l’art. 42 rileva principalmente in tre situazioni: le ispezioni periodiche condotte da MEF o Consob presso le sedi dei revisori; le indagini a seguito di esposti o segnalazioni; i procedimenti sanzionatori per presunte violazioni del D.Lgs. 39/2010 o del Reg. UE 537/2014. In ciascun contesto, il personale vigilante esercita poteri di accesso ai locali, richiesta di documentazione e acquisizione di supporti informatici. Rispondere alle richieste in modo tempestivo e documentato riduce il rischio di contestazioni per collaborazione insufficiente. Il segreto professionale del personale di vigilanza garantisce che le informazioni acquisite in sede ispettiva non siano divulgate a terzi al di fuori dei meccanismi di cooperazione previsti dalla legge.

    Caso 1: Ispezione MEF presso uno studio di revisione individuale

    Scenario. Tizio è revisore legale iscritto al Registro MEF, opera come libero professionista e revisiona i conti di piccole e medie imprese non EIP. Riceve una comunicazione del MEF che annuncia un’ispezione ordinaria prevista per la settimana successiva e chiede l’accesso alle carte di lavoro degli ultimi tre esercizi.

    Come si legge l’art. 42. L’art. 42, nel disciplinare il personale delle autorità di vigilanza, fonda indirettamente l’obbligo del revisore di collaborare con detto personale. Il MEF può inviare ispettori dotati delle qualifiche previste dal decreto; Tizio è tenuto a metterli in condizione di svolgere i propri compiti senza ostacoli, fornendo documenti originali e accesso ai sistemi informatici utilizzati per le carte di lavoro.

    • Preparare un indice delle carte di lavoro per ciascun incarico, organizzate per esercizio e cliente.
    • Verificare che la documentazione rispetti i requisiti degli ISA Italia (in particolare ISA Italia 230 sulla documentazione).
    • Individuare il responsabile che accompagnerà gli ispettori durante l’accesso, evitando di lasciare il personale ispettivo senza assistenza.
    • Annotare per iscritto ogni richiesta ricevuta e ogni documento consegnato, con data e firma del funzionario ricevente.
    • In caso di dubbi sulla legittimità di specifiche richieste, consultare un professionista abilitato in diritto regolatorio prima di opporre dinieghi.

    Caso 2: Indagine Consob su una società di revisione per un EIP

    Scenario. La società di revisione Beta S.r.l. è iscritta all’albo Consob e revisiona i conti di una società quotata (EIP). Consob avvia un’indagine a seguito della pubblicazione di risultati finanziari anomali da parte dell’emittente quotato e richiede a Beta S.r.l. copia integrale del dossier di revisione, incluse le carte di pianificazione e le comunicazioni interne tra i soci responsabili dell’incarico.

    Come si legge l’art. 42. Per gli EIP, Consob è l’autorità competente ai sensi del Reg. UE 537/2014. Il personale Consob destinato alla vigilanza deve avere i requisiti fissati dalla norma; Beta S.r.l. non può invocare il segreto professionale nei confronti di Consob per rifiutare l’accesso ai documenti, poiché la legge prevale sull’obbligo di riservatezza verso il cliente revisionato.

    • Riunire immediatamente il team di revisione e il responsabile della qualità per verificare l’integrità e la completezza del dossier.
    • Comunicare senza ritardo all’emittente revisionato che Consob ha richiesto accesso ai documenti (salvo diversa indicazione di Consob stessa).
    • Non modificare, eliminare o integrare retroattivamente alcun documento dopo la ricezione della richiesta.
    • Consegnare il materiale richiesto con un indice numerato e ricevuta firmata dal funzionario Consob.

    Caso 3: Revisore di paese terzo e procedura di equivalenza

    Scenario. La società Gamma Ltd., con sede in un paese terzo, certifica i conti della controllante estera di una società quotata italiana. Ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del Reg. UE 537/2014, il revisore estero è soggetto a meccanismi di registrazione o equivalenza. Consob, nell’esercitare la propria vigilanza, chiede informazioni al revisore estero attraverso canali di cooperazione con l’autorità di vigilanza del paese terzo, coinvolgendo il proprio personale specializzato nella gestione dei rapporti transfrontalieri.

    Come si legge l’art. 42. La disposizione, nel regolare il personale delle autorità nazionali, rileva anche nei meccanismi di cooperazione internazionale: il personale Consob incaricato dei rapporti con le autorità estere deve rispettare i requisiti di competenza e riservatezza previsti dal decreto. La società italiana revisionata da Gamma Ltd. può essere interessata dall’esito di tale cooperazione, ad esempio in termini di validità della revisione ai fini della quotazione.

    • Verificare se il paese terzo del revisore estero è incluso nella lista di equivalenza adottata dalla Commissione Europea.
    • Conservare copia delle comunicazioni intercorse con il revisore estero relative alla qualità della revisione e ai principi applicati.
    • In caso di richieste di Consob, rispondere per iscritto indicando il punto di contatto del revisore estero e i riferimenti normativi applicabili.

    Caso 4: Procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi di revisione

    Scenario. A seguito di un’ispezione MEF, emerge che il revisore Sempronio non ha documentato adeguatamente le procedure di revisione svolte su un’immobilizzazione materiale di rilievo. Il MEF avvia un procedimento sanzionatorio per violazione dell’art. 22 D.Lgs. 39/2010. Il personale dell’autorità redige la contestazione e notifica a Sempronio l’avvio del procedimento.

    Come si legge l’art. 42. Il personale MEF che conduce il procedimento agisce nell’esercizio delle funzioni di vigilanza disciplinate dal decreto; la norma assicura che tale personale abbia le competenze necessarie per valutare le violazioni contestate. Sempronio ha diritto di conoscere l’identità e le qualifiche dei funzionari che hanno redatto la contestazione e di presentare memorie difensive.

    • Leggere attentamente la contestazione e identificare con precisione i fatti oggetto di addebito e le norme violate.
    • Raccogliere tutta la documentazione disponibile a supporto delle scelte professionali effettuate durante la revisione.
    • Presentare memorie scritte entro il termine indicato nella notifica, allegando eventuali pareri tecnici di un professionista abilitato.
    • Partecipare all’audizione orale se prevista, portando con sé le carte di lavoro originali e ogni altro elemento utile alla difesa.

    Caso 5: Attestazione ESG e nuovi profili di vigilanza post-CSRD

    Scenario. Caio è socio responsabile dell’incarico di revisione legale di una grande impresa soggetta alla rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 125/2024 (attuazione CSRD). Consob avvia i primi controlli sull’attestazione ESG con un team di vigilanza formato da personale con competenze specifiche in materia di rendicontazione non finanziaria. Caio riceve una richiesta di accesso alle carte di lavoro relative all’attestazione ESG.

    Come si legge l’art. 42. L’estensione dell’ambito della revisione legale all’attestazione ESG, avvenuta con il recepimento della CSRD, ha ampliato anche le funzioni di vigilanza delle autorità competenti. Il personale Consob incaricato di questi nuovi controlli è tenuto a rispettare i medesimi requisiti previsti dall’art. 42 per le funzioni tradizionali. Caio deve trattare la richiesta relativa all’ESG con lo stesso rigore documentale di una richiesta ordinaria.

    • Verificare che le carte di lavoro sull’attestazione ESG siano organizzate secondo le linee guida CEAOB e i principi IAASB applicabili.
    • Distinguere nettamente la documentazione relativa alla revisione finanziaria da quella relativa all’attestazione di sostenibilità.
    • In assenza di prassi consolidata, documentare le scelte metodologiche con riferimenti espliciti agli standard internazionali seguiti.
    • Consultare il responsabile della qualità dello studio prima di rispondere a richieste che riguardino aree applicative nuove o controverse.

    Quando intervenire

    Il revisore o la società di revisione deve attivarsi immediatamente alla ricezione di qualsiasi comunicazione formale da MEF o Consob. Ogni ritardo nella risposta o nella messa a disposizione dei documenti può essere valutato negativamente in sede di procedimento. Una parte interessata che ritenga illegittima l’azione dell’autorità può impugnare gli atti dinanzi al giudice amministrativo. Il tempestivo aggiornamento sulle circolari MEF e sui provvedimenti Consob relativi alle procedure ispettive consente di prepararsi adeguatamente prima di essere oggetto di controllo.

    Norme e fonti

    • D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, art. 42 – Personale delle autorità di vigilanza
    • D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, art. 22 – Documentazione dell’attività di revisione
    • D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, Titolo VI – Vigilanza pubblica
    • Regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio – Revisione legale degli EIP
    • Direttiva 2006/43/CE, modificata dalla direttiva 2014/56/UE – Revisione legale dei conti
    • D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125 – Recepimento direttiva CSRD, attestazione di sostenibilità
    • Principi di revisione ISA Italia, in particolare ISA Italia 230 (Documentazione della revisione)

    Domande frequenti

    Il revisore può rifiutare l’accesso agli ispettori MEF invocando il segreto professionale verso il cliente?

    No. Il segreto professionale del revisore nei confronti del cliente cede di fronte ai poteri ispettivi dell’autorità pubblica di vigilanza, espressamente previsti dal D.Lgs. 39/2010. Il revisore è tenuto a collaborare e a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta. Diversamente, il personale MEF e Consob è vincolato al segreto d’ufficio rispetto alle informazioni acquisite durante l’ispezione.

    Cosa succede se il revisore non risponde nei termini alla richiesta dell’autorità di vigilanza?

    L’omessa o ritardata risposta può configurare una violazione degli obblighi di collaborazione previsti dal decreto, con conseguente avvio di un procedimento sanzionatorio autonomo rispetto a eventuali violazioni sostanziali già contestate. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 39/2010 variano dalla diffida alla sospensione, fino alla cancellazione dal Registro dei revisori legali nei casi più gravi.

    Il personale Consob che ha svolto l’ispezione può poi lavorare per la società di revisione ispezionata?

    Il D.Lgs. 39/2010 e le disposizioni generali sull’impiego pubblico prevedono periodi di raffreddamento (cooling-off) per evitare conflitti di interesse. Il passaggio diretto dal ruolo di vigilante a quello di vigilato è soggetto a restrizioni temporali e procedurali definite dai regolamenti interni delle autorità.

    Un ente revisionato (non il revisore) ha obblighi diretti nei confronti del personale di vigilanza ai sensi dell’art. 42?

    L’art. 42 si rivolge principalmente all’organizzazione interna delle autorità di vigilanza. Tuttavia, in sede ispettiva, l’ente revisionato può essere chiamato a collaborare indirettamente, ad esempio fornendo al revisore l’accesso ai propri sistemi per consentire la trasmissione delle carte di lavoro. Obblighi diretti dell’ente verso l’autorità derivano invece da altre disposizioni del decreto e dal Reg. UE 537/2014, in particolare per gli EIP.

  • Art. 818 Codice della Navigazione – Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

    Art. 818 Codice della Navigazione – Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.

  • CCNL Aziende Termali: ferie, permessi e ROL

    CCNL Aziende Termali

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Aziende Termali

    Il diritto alle ferie e ai permessi retribuiti è tutelato dalla Costituzione (art. 36) e dal diritto europeo. Nel settore termale, la stagionalità delle cure incide profondamente sulla programmazione del riposo annuale: comprendere le regole contrattali è fondamentale per lavoratori e datori.

    In sintesi

    Il CCNL Terme garantisce 4 settimane (160 ore) di ferie annue retribuite, più 64 ore di ROL. I ratei maturano mensilmente (1/12 per ogni mese o frazioni >15 giorni). La stagionalità consente al datore di programmare le ferie prevalentemente in bassa stagione. I lavoratori stagionali ricevono l’indennità sostitutiva alla fine del contratto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ferie annue
    4 settimane = 160 ore (tempo pieno 5 gg/sett.)
    ROL annui
    64 ore
    Maturazione
    1/12 per ogni mese (o frazioni >15 giorni)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi nel CCNL Aziende Termali
    Istituto Quantità annua Note
    Ferie 4 settimane (160 ore su 5 gg/sett.) Almeno 2 settimane consecutive se richiesto; legge e contratto
    ROL (Riduzione Orario Lavoro) 64 ore Fruibili come permessi individuali o collettivi
    Festività soppresse Secondo calendario legge (4 giorni ex festivi nazionali) Se cadono in giorno lavorativo generano permesso retribuito
    Rateo ferie stagionali 1/12 per ogni mese lavorato Liquidate come indennità sostitutiva a fine rapporto stagionale

    La legge (D.Lgs. 66/2003) garantisce un minimo inderogabile di 4 settimane di ferie: il CCNL si allinea a questo minimo. Il godimento di almeno 2 settimane consecutive nel periodo principale è un diritto del lavoratore (art. 10 D.Lgs. 66/2003), salvo diverso accordo.

    Come maturano le ferie

    Le ferie si maturano per ogni mese di servizio: 1/12 delle 160 ore totali = circa 13 ore e 20 minuti per ogni mese intero. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono conteggiate come mese intero; quelle inferiori o uguali a 15 giorni non danno diritto al rateo.

    Le ferie maturate ma non godute non si perdono automaticamente alla fine dell’anno. Il datore ha l’obbligo di mettere il lavoratore in condizione di fruirne; solo in caso di ingiustificato rifiuto del lavoratore le ferie possono decadere (orientamento della Corte di Giustizia UE, causa C-619/16 e seguenti).

    Stagionalità e programmazione delle ferie

    Il settore termale è uno dei pochi in cui l’alta stagione coincide con il periodo estivo: aprile-ottobre è la finestra in cui le strutture termali eroga il massimo dei servizi, in parte in convenzione con il SSN per le cure idrotermali. Questo determina che:

    • Le ferie estive sono spesso incompatibili con le esigenze operative delle terme;
    • Il datore di lavoro può legittimamente programmare le ferie nel periodo di bassa stagione (novembre-marzo), previa comunicazione con congruo preavviso;
    • I lavoratori stagionali assunti solo per la stagione estiva godono generalmente dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, liquidata alla fine del contratto stagionale.

    I 64 ore di ROL: utilizzo e accumulo

    Le 64 ore annue di ROL (Riduzione Orario di Lavoro) previste dal CCNL Aziende Termali si aggiungono alle ferie ordinarie e alle festività legali. Sono fruibili secondo modalità da concordare tra azienda e lavoratore:

    • Come permessi individuali a richiesta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze operative;
    • Come giornate di chiusura aziendale stabilite dall’azienda previa informazione ai lavoratori;
    • In combinazione con le ferie o i periodi di bassa stagione.

    I ROL non goduti entro l’anno solare di maturazione non si perdono automaticamente: le regole sulla decadenza rispecchiano quelle delle ferie. Alla cessazione del rapporto sono liquidati come indennità sostitutiva.

    Permessi per eventi particolari (legge)

    Oltre alle ferie e ai ROL contrattuali, la legge (art. 4 L. 53/2000) riconosce a tutti i lavoratori, inclusi quelli del settore termale, permessi retribuiti per:

    • Lutto: 3 giorni per decesso o grave infermità di coniuge/convivente o parenti entro il 2° grado;
    • Matrimonio: 15 giorni (previsti da molti CCNL e spesso confermati per il settore termale);
    • Donazione di sangue (L. 584/1982): giornata di riposo;
    • Permessi per disabilità (L. 104/1992): 3 giorni al mese per l’assistenza a familiari disabili.

    Casi pratici

    Tizio — Lavoratore a tempo indeterminato, ferie in bassa stagione
    Tizio è a tempo indeterminato presso uno stabilimento termale. Il datore programma le ferie da novembre a gennaio (bassa stagione). Tizio vorrebbe una settimana in agosto per ragioni familiari. Il datore può negarlo citando le esigenze produttive dell’alta stagione, ma deve garantire almeno 2 settimane consecutive nel periodo principale su richiesta. Le parti si accordano: una settimana ad agosto e le restanti 3 a novembre.
    Caia — Stagionale, indennità ferie a fine contratto
    Caia lavora come addetta alle prenotazioni da aprile a ottobre (7 mesi). Durante il contratto non ha goduto di alcun giorno di ferie. A ottobre, alla cessazione del contratto stagionale, le spetta l’indennità sostitutiva pari a 7/12 delle 160 ore (circa 93 ore retribuite) più la quota proporzionale di ROL.
    Sempronio — ROL non goduti, liquidazione a fine anno
    Sempronio ha maturato 64 ore di ROL nell’anno ma ne ha fruito solo 32. I 32 residui non decadono automaticamente a dicembre: rimangono nel suo c/c ore. Il datore deve dimostrare di averlo invitato a fruirne; se non l’ha fatto, quelle ore restano un diritto e in caso di cessazione saranno liquidate.

    Domande frequenti

    Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Terme?
    4 settimane (160 ore) per anno di servizio. La maturazione è mensile (1/12 per mese intero o frazioni >15 giorni).
    Quando si possono godere le ferie nelle terme?
    Il datore può programmarne il godimento tenendo conto delle esigenze produttive. Nel termale, le ferie sono spesso collocate in bassa stagione (novembre-marzo). Il lavoratore ha comunque diritto ad almeno 2 settimane consecutive se richiesto.
    Le ferie non godute si perdono?
    No, se il datore non ha invitato il lavoratore a fruirne. In tal caso le ferie rimangono un diritto anche oltre l’anno di maturazione.
    Cosa sono le 64 ore di ROL?
    Sono permessi retribuiti aggiuntivi previsti dal CCNL (circa 8 giornate), fruibili individualmente o collettivamente. Non goduti entro l’anno, non decadono automaticamente.
    I lavoratori stagionali maturano ferie?
    Sì, in proporzione ai mesi lavorati. Le ferie non godute durante il rapporto stagionale vengono liquidate come indennità sostitutiva alla cessazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, maternità, congedi e tutele parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, comporto e infortunio.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: ferie, permessi e ROL

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Quante ferie spettano, come si maturano le ore di riduzione dell’orario di lavoro e quali permessi retribuiti prevede il contratto del settore cemento, calce e gesso.

    In sintesi

    Il CCNL riconosce 4 settimane di ferie annuali (28 giorni), elevate a 30 giorni dopo 15 anni di anzianità. I lavoratori maturano inoltre ore di ROL e permessi per ex festività. Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto e devono essere fruite entro 18 mesi dalla maturazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Ferie base
    28 giorni lavorativi annui (4 settimane)
    Base legale
    Art. 10 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Tabella riepilogativa di ferie e permessi

    Ferie, ROL e permessi – CCNL Cemento, Calce e Gesso
    Istituto Entità Condizione
    Ferie annuali 28 giorni lavorativi (4 settimane) Anzianità fino a 15 anni
    Ferie annuali maggiorate 30 giorni lavorativi Anzianità superiore a 15 anni
    ROL / riduzione orario 64 ore annue Lavoratori standard (non ciclo continuo)
    ROL / riduzione ciclo continuo 76 ore annue Turnisti a ciclo continuo
    Riposo compensativo vigilie 4 ore per vigilia (24/12 e 31/12) Turnisti primo e terzo turno, dal 2026
    Permesso lutto parenti 1° grado 3 giorni retribuiti Genitore, figlio, coniuge/convivente
    Permesso lutto altri parenti 1 giorno retribuito Suocero/a, cognato/a

    Le ferie: maturazione e fruizione

    Le ferie maturano proporzionalmente in base ai mesi di servizio effettivo nell’anno. Per un lavoratore in forza dall’inizio dell’anno, il monte ferie annuo è di 28 giorni (4 settimane), calcolati in giorni lavorativi (escluse le domeniche e i festivi). Chi ha superato i 15 anni di anzianità aziendale matura invece 30 giorni annui.

    Il CCNL e la legge impongono che:

    • Almeno 2 settimane consecutive siano godute nell’anno di maturazione, compatibilmente con le esigenze produttive;
    • Le restanti ferie siano fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (più favorevole del termine legale di 18 mesi previsto dal D.Lgs. 66/2003);
    • Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto. Solo alla cessazione si computa l’indennità sostitutiva per le ferie non godute.

    La malattia insorta durante il periodo di ferie già programmato non consuma le ferie: il lavoratore ha diritto alla sospensione e al recupero dei giorni di malattia come ulteriore periodo feriale.

    Le ROL: riduzione dell’orario di lavoro

    Le ROL (Riduzioni dell’Orario di Lavoro) sono ore di permesso retribuito che discendono dalla riduzione contrattuale dell’orario normale. Il CCNL Cemento, Calce e Gesso prevede:

    • 64 ore annue per i lavoratori che non sono adibiti a ciclo continuo;
    • 76 ore annue per i turnisti a ciclo continuo, a compensazione del maggiore disagio derivante dall’organizzazione su tre turni senza interruzione.

    Le ROL si accumulano mensilmente e possono essere fruite singolarmente o cumulativamente, di norma previa comunicazione al responsabile con un preavviso minimo concordato a livello aziendale. Non sono cumulabili indefinitamente: le ore non godute entro i termini previsti dall’eventuale accordo aziendale possono decadere o essere liquidate.

    Permessi retribuiti per eventi particolari

    Oltre alle ferie e alle ROL, il CCNL riconosce permessi retribuiti per specifici eventi della vita personale e familiare:

    • Lutto: 3 giorni per il decesso di genitori, figli, coniuge o convivente di fatto; 1 giorno per suocero/a e cognato/a. I giorni decorrono dalla data del decesso.
    • Matrimonio o unione civile: 15 giorni di congedo retribuito (istituto di legge ex art. 1 L. 53/2000).
    • Visite mediche: il CCNL e la legge consentono permessi per visite mediche documentate, con recupero o retribuzione secondo accordo aziendale.
    • Donazione sangue o midollo: permesso retribuito per legge (L. 219/2005) pari al giorno di donazione.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie residue al cambio anno
    Tizio al 31 dicembre 2025 ha ancora 8 giorni di ferie residue dell’anno 2024. Il CCNL prevede 18 mesi per fruirle: il termine è il 30 giugno 2026. A maggio 2026 l’azienda gli assegna d’ufficio la settimana dal 4 all’8 maggio per consumare 5 giorni; Tizio ne pianifica 3 ulteriori a giugno. In caso di mancata fruizione per impedimento dell’azienda, le ferie non decadono ma vengono retribuite alla cessazione.
    Caio – Malattia durante le ferie
    Caio è in ferie programmate dal 7 al 21 luglio 2026. Il 10 luglio si ammala con certificato medico. I giorni di malattia certificata (dal 10 luglio in poi) non vengono consumati come ferie. All’uscita dalla malattia Caio ha diritto a recuperare i giorni non goduti come ferie, previo accordo con il datore sulla nuova data di fruizione.
    Sempronia – Turnista e ROL aggiuntive
    Sempronia lavora su tre turni in una cementeria a ciclo continuo. Nel 2026 matura 76 ore di ROL (vs le 64 dei colleghi a orario standard). A settembre le residuano 20 ore di ROL. Con il responsabile di turno pianifica le ore da fruire in ottobre, rispettando il preavviso di 5 giorni lavorativi previsto dall’accordo aziendale.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano con il CCNL Cemento, Calce e Gesso?
    28 giorni lavorativi (4 settimane) per i lavoratori con anzianità fino a 15 anni; 30 giorni per chi supera i 15 anni di anzianità aziendale.
    Le ferie possono essere monetizzate?
    No. Durante il rapporto di lavoro le ferie non possono essere sostituite da indennità economica. Solo alla cessazione del rapporto le ferie non godute danno diritto all’indennità sostitutiva.
    Entro quando devono essere fruite le ferie?
    Almeno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione; le restanti entro 18 mesi dalla fine dell’anno in cui sono maturate.
    Cosa sono le ore di ROL?
    Le Riduzioni dell’Orario di Lavoro sono ore di permesso retribuito aggiuntive alle ferie. I lavoratori standard maturano 64 ore annue; i turnisti a ciclo continuo ne maturano 76.
    I permessi per lutto sono retribuiti?
    Sì. Il CCNL prevede 3 giorni per il decesso di parenti di primo grado (genitori, figli, coniuge/convivente) e 1 giorno per suoceri/cognati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, premi e fedeltà e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 91 CAD – Abrogazioni

    Art. 91 D.Lgs. 82/2005 CAD – Abrogazioni

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 ; b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A); c) l' articolo 26 comma 2, lettera a) , e) , h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ; d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ; ; e) gli articoli 16 , 17 , 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229 .

    2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 6; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).

    3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C). ((

    3-bis. L' articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , è abrogato.

    3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 , è abrogato.))

  • Tirocini per disoccupati e NEET: regole e indennità 2026

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    I tirocini extracurriculari per disoccupati e NEET sono regolati dalle Regioni sulla base delle Linee guida nazionali Stato-Regioni del 2017. Non sono rapporti di lavoro, ma prevedono un’indennità minima mensile (di norma almeno 300-500 €) e un progetto formativo individuale. La durata massima varia per Regione.

    Riferimento normativo

    Linee guida Stato-Regioni 2017; normativa regionale

    Tabella riepilogativa

    Elementi chiave del tirocinio extracurriculare
    Elemento Regola generale (Linee guida 2017)
    Natura giuridica Non è un rapporto di lavoro subordinato
    Indennità minima Almeno 300 € lordi/mese (soglia orientativa; le Regioni fissano il minimo)
    Durata massima 12 mesi (variabile per Regione e tipologia)
    Progetto formativo Obbligatorio: obiettivi, attività, tutor aziendale e universitario
    Soggetto promotore Centro per l’Impiego, enti accreditati, università, centri di formazione
    Divieti Non sostituire lavoratori in CIG, non coprire posizioni oggetto di licenziamenti recenti

    Chi può avviare e ospitare un tirocinio

    I tirocini extracurriculari possono essere promossi da Centri per l’Impiego, università, istituti di istruzione secondaria superiore, centri di formazione professionale accreditati e agenzie per il lavoro. Il soggetto ospitante (l’azienda) deve nominare un tutor aziendale e rispettare i vincoli quantitativi stabiliti dalla Regione (in genere un tirocinante ogni tot dipendenti). I NEET – giovani tra 15 e 29 anni non in istruzione né in occupazione – possono accedere anche tramite i programmi GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori).

    Progetto formativo e obblighi

    Prima dell’avvio occorre sottoscrivere un progetto formativo individuale che definisce obiettivi di apprendimento, attività, orario, tutor aziendale e tutor del promotore, sede e durata. Il tirocinante deve essere coperto da assicurazione INAIL e da polizza RC a carico del soggetto promotore. Il mancato pagamento dell’indennità o l’assenza del progetto formativo espongono l’azienda a sanzioni e, in certi casi, alla riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro.

    Indennità e trattamento del tirocinante

    L’indennità non è un salario ma un rimborso obbligatorio: le Linee guida del 2017 fissano un minimo orientativo, poi ciascuna Regione stabilisce la propria soglia (alcune Regioni prevedono importi superiori, specie per i tirocini finanziati con fondi europei). L’indennità è soggetta a tassazione IRPEF come reddito assimilato al lavoro dipendente. Il tirocinante non matura ferie, TFR né contributi previdenziali ordinari.

    Casi pratici

    Tizio – NEET 22 anni, tirocinio tramite GOL

    Tizio è disoccupato da oltre 12 mesi e rientra nel programma GOL. Il CPI lo orienta verso un tirocinio di 6 mesi in un’azienda logistica: riceve l’indennità mensile prevista dalla Regione e, al termine, l’azienda valuta l’assunzione incentivata grazie a un bonus occupazionale previsto dal programma.

    Caia – tirocinio di reinserimento dopo lunga disoccupazione

    Caia, 45 anni, è disoccupata da oltre 24 mesi. Il CPI le propone un tirocinio di reinserimento di 12 mesi presso un ente del terzo settore, con progetto formativo su mansioni amministrative. L’azienda è tenuta a versarle l’indennità mensile e a coprirla con assicurazione INAIL.

    Sempronio – tirocinio irregolare riqualificato come lavoro

    Sempronio svolge un tirocinio privo di progetto formativo e senza indennità per sei mesi. A seguito di un’ispezione, il rapporto viene riqualificato come lavoro subordinato di fatto: l’azienda deve versare contributi arretrati, retribuzioni e TFR, oltre alle sanzioni previste.

    Domande frequenti

    Il tirocinio extracurriculare è un contratto di lavoro?

    No. È un periodo di orientamento e formazione che non instaura un rapporto di lavoro subordinato, salvo che non ne abbia i requisiti sostanziali, nel qual caso può essere riqualificato dall’ispettorato.

    Quanto dura al massimo un tirocinio per disoccupati?

    Le Linee guida indicano 12 mesi come durata massima, ma le Regioni possono fissare limiti diversi. Per soggetti svantaggiati o disabili alcune Regioni consentono proroghe.

    L'indennità del tirocinio è tassata?

    Sì. È considerata reddito assimilato al lavoro dipendente e soggetta a IRPEF; il soggetto promotore o il datore applicano la ritenuta d’acconto.

    Il tirocinante matura contributi INPS?

    No, il tirocinio non è un rapporto di lavoro e non genera contribuzione previdenziale ordinaria. È tuttavia coperto da assicurazione INAIL contro gli infortuni.

    Quando è vietato attivare un tirocinio?

    Quando l’azienda ha in corso cassa integrazione per mansioni equivalenti o ha effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti nella stessa unità produttiva e per le stesse mansioni.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 9 D.Lgs. 502/1992 – Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale

    Art. 9 D.Lgs. 502/1992 – Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Al fine di favorire l’erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.

    2. La denominazione dei fondi di cui al, presente articolo deve contenere l’indicazione “fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale”. Tale denominazione non può essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti per finalità diverse.

    3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali; b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale; c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali; d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di cui all’articolo 1, comma 16, operanti nei settori dell’assistenza socio-sanitaria o dell’assistenza sanitaria; e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute; f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l’esplicita assunzione dell’obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.

    4. L’ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è rappresentato da: a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati; b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito di cui all’ articolo 1,comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n.662; c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.

    5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese: a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate; b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale; c) l’assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l’esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’età evolutiva e dell’assistenza, odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità. c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale; c-ter) le prestazioni di long term care (LTC) che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale; c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328

    6. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, sono individuate le prestazioni relative alle lettere a), b) e c) del comma 5, nonché quelle ricomprese nella lettera c) del comma 4, le quali, in via di prima applicazione, possono essere poste a carico dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

    7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione mediante convenzione, da stipulare con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, in forma singola o associata, possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al presente articolo.

    8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, è emanato, su proposta del Ministro della sanità, ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le disposizioni relative all’ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento disciplina: a) le modalità di costituzione e di scioglimento; b) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo; c) le forme e le modalità di contribuzione; d) i soggetti destinatari dell’assistenza; e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo sottoscrittore e al suo nucleo familiare; f) le cause di decadenza della qualificazione di fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale.

    9. La vigilanza sull’attività dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è disciplinata dall’ articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanità, senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti: l’anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza regionale; l’osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute. 9-bis. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni nonché ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute

    10. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia al momento dell’entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti, ai sensi dell’ articolo 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.133.

  • Art. 26 D.Lgs. 231/2001 – Delitti tentati

    Art. 26 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Delitti tentati

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

    2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

  • Art. 42 D.Lgs. 141/2024 – Revisione della dichiarazione

    Art. 42 D.Lgs. 141/2024 – Revisione della dichiarazione

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Per la revisione delle dichiarazioni è competente l’ufficio dell’Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata ovvero l’ufficio dell’Agenzia nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte, qualora il controllo abbia avuto ad oggetto dichiarazioni registrate presso due o più uffici dell’Agenzia.

    2. La revisione della dichiarazione è avviata dall’ufficio dell’Agenzia a seguito di ricezione dei verbali di cui all’articolo 41, comma 1, ovvero su istanza della parte.

    3. A seguito di istanza di revisione della dichiarazione, l’ufficio dell’Agenzia opera con i poteri e le facoltà di cui all’articolo 40.

    4. Il procedimento si conclude in ogni caso entro i termini fissati dalla normativa doganale unionale.

    5. La parte può comunicare al competente ufficio dell’Agenzia, entro trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica o avvenuta consegna del verbale di constatazione, osservazioni e richieste, di cui l’ufficio dell’Agenzia tiene conto nel provvedimento finale.

    6. Nel caso di revisione della dichiarazione su istanza di parte, l’Agenzia, se ritiene di non accogliere, anche solo parzialmente, detta istanza, notifica un preavviso di diniego alla parte che, entro il termine di cui al comma 5, può presentare osservazioni e richieste.

    7. Decorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, l’Agenzia, entro il termine di cui al comma 4, notifica alla parte il provvedimento motivato recante l’esito dell’attività di controllo.

    8. Nel caso in cui l’esito dell’attività di revisione si concluda con la rettifica della dichiarazione, l’Agenzia procede al recupero dei maggiori diritti ovvero al rimborso.

    9. L’Agenzia trasmette il provvedimento di cui al comma 7, unitamente alle eventuali osservazioni della parte, anche all’organo competente per l’irrogazione delle sanzioni diverse da quelle doganali.

    10. L’Agenzia può stabilire modalità semplificate per la revisione delle dichiarazioni che non comportano rimborsi o sgravi e nel rispetto della normativa doganale unionale.

  • Art. 72 CTS – Fondo per il finanziamento di progetti e attività di…

    Art. 72 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Il Fondo previsto dall' articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106 , è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

    2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

    3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.(3)

    4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

    5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all' articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106 , è incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione è incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale è incrementata di 3,9 milioni di euro. (10) ((29))

  • CCNL Gomma Plastica: livelli di inquadramento, categorie e mansioni

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il CCNL Gomma Plastica classifica i lavoratori in categorie e livelli che distinguono operai (dal comune al qualificato) e impiegati (dall’esecutivo al direttivo). Ogni livello ha una declaratoria specifica con competenze tecniche richieste. Il passaggio di categoria avviene per maturazione stabile di mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022-2024 (in vigore; trattative 2025 avviate)
    Vigenza
    In attesa di rinnovo (scaduto dicembre 2024; protocollo di ultrattività applicato)
    Platea
    ~150.000

    Tabella riepilogativa

    Struttura di inquadramento CCNL Gomma Plastica – Profili tipici
    Categoria/Livello Profilo tipo Autonomia e responsabilità
    Quadro / Impiegato direttivo Responsabile di produzione, capo stabilimento, responsabile tecnico Alta autonomia, coordinamento reparti e risorse umane
    Impiegato di 1° categoria Capo reparto impiegatizio, programmatore di produzione senior Autonomia operativa su processi complessi
    Impiegato di 2° categoria Tecnico di laboratorio, impiegato contabile, addetto qualità Mansioni tecniche specializzate con autonomia parziale
    Impiegato di 3° categoria Impiegato d’ordine, addetto ufficio, segreteria Mansioni esecutive su istruzioni operative
    Operaio specializzato (OS) Conduttore di impianto di vulcanizzazione, manutentore meccanico esperto Specializzazione tecnica con gestione autonoma del ciclo
    Operaio qualificato (OQ) Addetto presse iniezione, operatore estrusione, controllo qualità in linea Mansioni qualificate su specifiche attrezzature
    Operaio comune (OC) Addetto a operazioni semplici di reparto, movimentazione materiali Mansioni elementari esecutive sotto supervisione

    La struttura di inquadramento nel settore gomma-plastica

    Il CCNL Gomma Plastica Industria si applica a circa 150.000 lavoratori nelle aziende di trasformazione di materie plastiche, produzione di pneumatici, articoli tecnici in gomma e stampaggio. Il contratto è sottoscritto da Federazione Gomma Plastica (che riunisce Assogomma e Unionplast, aderenti a Confindustria) e dalle sigle sindacali Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL.

    La struttura di inquadramento distingue due grandi famiglie: operai e impiegati. Per gli operai la progressione va dall’operaio comune al qualificato fino allo specializzato; per gli impiegati si va dall’esecutivo al direttivo, con la figura del Quadro al vertice.

    Declaratorie e profili operai

    Gli operai specializzati sono coloro che, in possesso di specifiche competenze tecniche, conducono in autonomia impianti complessi (linee di vulcanizzazione, presse ad iniezione di grande tonellaggio, impianti di mescola) oppure eseguono manutenzione specialistica. Rientrano anche i collaudatori di pneumatici e gli addetti al controllo dimensionale.

    Gli operai qualificati operano su attrezzature e macchine specifiche (presse di stampaggio, estrusori) seguendo cicli di lavoro definiti. Gli operai comuni svolgono mansioni elementari: carico/scarico, movimentazione, pulizia reparti.

    Declaratorie impiegati e Quadri

    Gli impiegati di 1° categoria coprono funzioni di coordinamento tecnico-organizzativo: capi reparto con responsabilità di personale, programmatori di produzione senior, responsabili di manutenzione. Gli impiegati di 2° categoria (tecnici di laboratorio, addetti qualità, contabili) hanno autonomia tecnica ma non coordinano altri lavoratori.

    I Quadri sono figure apicali non dirigenziali: responsabili di produzione, capi stabilimento, responsabili tecnici con funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo aziendale. Accedono a tutele aggiuntive (assicurazione professionale, contribuzione al Fondo Gomma Plastica).

    Passaggi di categoria e art. 2103 c.c.

    Il passaggio a una categoria superiore scatta quando il lavoratore svolge in modo stabile e continuativo mansioni corrispondenti al livello più elevato. La giurisprudenza (Cass. sez. lav.) chiarisce che la semplice sostituzione temporanea non determina passaggio automatico, ma il CCNL può fissare soglie temporali (di norma 3-6 mesi consecutivi) oltre le quali il lavoratore acquisisce il diritto al livello superiore.

    Il demansionamento è ammesso solo nelle ipotesi tassative dell’art. 2103 c.c. riformato (Jobs Act): ristrutturazione aziendale documentata o accordo individuale con assistenza sindacale. In ogni caso la retribuzione non può essere ridotta, salvo specifici accordi in sede sindacale.

    Casi pratici

    Tizio – Passaggio da OQ a OS
    Tizio è operaio qualificato addetto a presse di stampaggio. Dopo 5 mesi conduce in autonomia anche la linea di vulcanizzazione, un impianto complesso richiedente specializzazione OS. Superato il periodo minimo contrattuale, chiede il passaggio a operaio specializzato. L’azienda riconosce il passaggio con incremento retributivo di circa 130 € lordi mensili.
    Caia – Impiegata di 2° promossa a 1° categoria
    Caia è tecnica di laboratorio di 2° categoria. Le viene assegnato in via stabile il coordinamento di 3 addetti al controllo qualità. Il CCNL riconosce la 1° categoria per chi esercita funzioni di coordinamento continuative. Caia ottiene il passaggio con incremento di circa 160 € lordi mensili e accesso al Fondo Gomma Plastica con maggiore aliquota datoriale.
    Sempronio – Quadro con indennità di funzione
    Sempronio è responsabile di produzione di uno stabilimento di 80 addetti, ruolo riconosciuto come Quadro. Oltre al minimo tabellare del CCNL percepisce un’indennità di funzione individuale di 200 € mensili e accede alla polizza professionale obbligatoria a carico azienda. In caso di licenziamento ingiustificato beneficia delle tutele aggiuntive previste dalla normativa sui Quadri (L. 190/1985).

    Domande frequenti

    Quante categorie prevede il CCNL Gomma Plastica?
    Il contratto distingue operai (comune, qualificato, specializzato) e impiegati (3° categoria, 2° categoria, 1° categoria, Quadro/direttivo). In tutto 6-7 livelli effettivi a seconda della classificazione aziendale.
    Quando un operaio comune diventa qualificato?
    Quando svolge in modo stabile mansioni di livello OQ per il periodo minimo previsto dal CCNL (di norma 3 mesi consecutivi). L’azienda deve formalizzare il passaggio; in caso contrario il lavoratore può agire in giudizio per ottenere il riconoscimento retroattivo.
    Cosa distingue un impiegato direttivo da un Quadro?
    In linea di principio entrambi hanno elevata autonomia e responsabilità. La qualifica di Quadro è riconosciuta formalmente dal CCNL con tutele aggiuntive specifiche (L. 190/1985, polizza professionale, contribuzione previdenziale integrativa maggiorata).
    Il CCNL Gomma Plastica si applica anche alle cooperative?
    Il CCNL si applica alle aziende industriali aderenti a Federazione Gomma Plastica. Le cooperative del settore possono applicare il contratto per adesione, ma non vi sono obbligate se aderiscono ad altri enti datoriali con propri CCNL.
    Come funziona la mansione superiore temporanea?
    Se il lavoratore sostituisce un collega di categoria superiore per un periodo limitato (es. ferie, malattia), ha diritto al trattamento economico del livello superiore per il periodo di sostituzione, ma non al passaggio definitivo di categoria, salvo che la sostituzione superi le soglie contrattualmente previste.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 234 DPR 495/1992 – Certificato di approvazione

    Art. 234 DPR 495/1992 – Certificato di approvazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il certificato di approvazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 76, comma 1, del codice, deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C. e deve contenere tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce, oltre al numero di telaio di quest'ultimo ed alla fabbrica e tipo.

    2. Il certificato di approvazione, valido come documentazione tecnica per la successiva immatricolazione del veicolo solo se accompagnato dal certificato d'origine o dal certificato di conformità del veicolo stesso, deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro dell'ufficio di appartenenza del funzionario medesimo.

    3. I Centri prova autoveicoli, di cui all' articolo 15 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, possono avvalersi di apposite sezioni individuate con decreto del Ministro dei trasporti. Tali sezioni godono di autonomia finanziaria. Nota all'art. 234: – Il testo dell' art. 15 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) è il seguente: "Art.

    15. –

    1. Alla effettuazione delle prove occorrenti per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonché per l'approvazione dei relativi dispositivi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici.

    2. Tali uffici, tenuto conto di quelli già istituiti in via temporanea ai sensi dell' art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti: a) Centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la valle d'Aosta e la Liguria; b) Centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese; c) Centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova; d) Centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e il Friuli Venezia Giulia; e) Centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente le province autonome di Bolzano e Trento; f) Centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana; g) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, Umbria e la Sardegna; h) Centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise; i) Centro Prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza; l) Centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera; m) Centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani; n) Centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.

    3. Restano ferme le altre attribuzioni già conferite al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma".