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Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’art. 42 del D.Lgs. 39/2010 sulla revisione legale disciplina il personale delle autorità di vigilanza che operano nel settore della revisione legale dei conti. La disposizione assume rilievo concreto ogni volta che un revisore, una società di revisione o un ente sottoposto a controllo si trova a interagire con Consob o con il MEF nell’esercizio delle funzioni ispettive e di sorveglianza. Conoscerne il contenuto permette di orientarsi correttamente in sede di ispezione, di richiesta documentale e di eventuale procedimento sanzionatorio.

Quadro normativo

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 recepisce la direttiva 2006/43/CE, modificata dalla direttiva 2014/56/UE, e regola abilitazione, indipendenza, principi di revisione e vigilanza pubblica. L’art. 42 si colloca nel Titolo VI, affiancando le disposizioni che assegnano al MEF la vigilanza generale e a Consob quella sugli enti di interesse pubblico (EIP). La norma fissa condizioni di impiego, requisiti di competenza e limiti operativi del personale destinato alle ispezioni sui revisori. Il Regolamento UE 537/2014 — applicabile agli EIP — rafforza tali standard, imponendo alle autorità nazionali competenti risorse umane adeguate e regole sul segreto professionale dei funzionari ispettivi.

Ambito di applicazione

La disposizione riguarda specificamente il personale addetto alle funzioni di vigilanza pubblica sui revisori legali, con un duplice perimetro soggettivo. Da un lato coinvolge le autorità stesse (MEF per i revisori non EIP, Consob per gli EIP), in relazione all’organizzazione interna delle risorse umane impiegate nei procedimenti di sorveglianza; dall’altro, pur indirettamente, interessa tutti i soggetti vigilati — revisori persone fisiche iscritti al Registro MEF e società di revisione — che in sede ispettiva entrano in contatto con detto personale. Il Regolamento UE 537/2014 impone che le ANC dispongano di personale con adeguata formazione in materia contabile, finanziaria e regolatoria, il che si riflette sull’esperienza dei controlli: i revisori possono aspettarsi interlocutori specializzati, in grado di valutare le carte di lavoro secondo gli ISA Italia.

Profili operativi

Sul piano operativo, l’art. 42 rileva principalmente in tre situazioni: le ispezioni periodiche condotte da MEF o Consob presso le sedi dei revisori; le indagini a seguito di esposti o segnalazioni; i procedimenti sanzionatori per presunte violazioni del D.Lgs. 39/2010 o del Reg. UE 537/2014. In ciascun contesto, il personale vigilante esercita poteri di accesso ai locali, richiesta di documentazione e acquisizione di supporti informatici. Rispondere alle richieste in modo tempestivo e documentato riduce il rischio di contestazioni per collaborazione insufficiente. Il segreto professionale del personale di vigilanza garantisce che le informazioni acquisite in sede ispettiva non siano divulgate a terzi al di fuori dei meccanismi di cooperazione previsti dalla legge.

Caso 1: Ispezione MEF presso uno studio di revisione individuale

Scenario. Tizio è revisore legale iscritto al Registro MEF, opera come libero professionista e revisiona i conti di piccole e medie imprese non EIP. Riceve una comunicazione del MEF che annuncia un’ispezione ordinaria prevista per la settimana successiva e chiede l’accesso alle carte di lavoro degli ultimi tre esercizi.

Come si legge l’art. 42. L’art. 42, nel disciplinare il personale delle autorità di vigilanza, fonda indirettamente l’obbligo del revisore di collaborare con detto personale. Il MEF può inviare ispettori dotati delle qualifiche previste dal decreto; Tizio è tenuto a metterli in condizione di svolgere i propri compiti senza ostacoli, fornendo documenti originali e accesso ai sistemi informatici utilizzati per le carte di lavoro.

  • Preparare un indice delle carte di lavoro per ciascun incarico, organizzate per esercizio e cliente.
  • Verificare che la documentazione rispetti i requisiti degli ISA Italia (in particolare ISA Italia 230 sulla documentazione).
  • Individuare il responsabile che accompagnerà gli ispettori durante l’accesso, evitando di lasciare il personale ispettivo senza assistenza.
  • Annotare per iscritto ogni richiesta ricevuta e ogni documento consegnato, con data e firma del funzionario ricevente.
  • In caso di dubbi sulla legittimità di specifiche richieste, consultare un professionista abilitato in diritto regolatorio prima di opporre dinieghi.

Caso 2: Indagine Consob su una società di revisione per un EIP

Scenario. La società di revisione Beta S.r.l. è iscritta all’albo Consob e revisiona i conti di una società quotata (EIP). Consob avvia un’indagine a seguito della pubblicazione di risultati finanziari anomali da parte dell’emittente quotato e richiede a Beta S.r.l. copia integrale del dossier di revisione, incluse le carte di pianificazione e le comunicazioni interne tra i soci responsabili dell’incarico.

Come si legge l’art. 42. Per gli EIP, Consob è l’autorità competente ai sensi del Reg. UE 537/2014. Il personale Consob destinato alla vigilanza deve avere i requisiti fissati dalla norma; Beta S.r.l. non può invocare il segreto professionale nei confronti di Consob per rifiutare l’accesso ai documenti, poiché la legge prevale sull’obbligo di riservatezza verso il cliente revisionato.

  • Riunire immediatamente il team di revisione e il responsabile della qualità per verificare l’integrità e la completezza del dossier.
  • Comunicare senza ritardo all’emittente revisionato che Consob ha richiesto accesso ai documenti (salvo diversa indicazione di Consob stessa).
  • Non modificare, eliminare o integrare retroattivamente alcun documento dopo la ricezione della richiesta.
  • Consegnare il materiale richiesto con un indice numerato e ricevuta firmata dal funzionario Consob.

Caso 3: Revisore di paese terzo e procedura di equivalenza

Scenario. La società Gamma Ltd., con sede in un paese terzo, certifica i conti della controllante estera di una società quotata italiana. Ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del Reg. UE 537/2014, il revisore estero è soggetto a meccanismi di registrazione o equivalenza. Consob, nell’esercitare la propria vigilanza, chiede informazioni al revisore estero attraverso canali di cooperazione con l’autorità di vigilanza del paese terzo, coinvolgendo il proprio personale specializzato nella gestione dei rapporti transfrontalieri.

Come si legge l’art. 42. La disposizione, nel regolare il personale delle autorità nazionali, rileva anche nei meccanismi di cooperazione internazionale: il personale Consob incaricato dei rapporti con le autorità estere deve rispettare i requisiti di competenza e riservatezza previsti dal decreto. La società italiana revisionata da Gamma Ltd. può essere interessata dall’esito di tale cooperazione, ad esempio in termini di validità della revisione ai fini della quotazione.

  • Verificare se il paese terzo del revisore estero è incluso nella lista di equivalenza adottata dalla Commissione Europea.
  • Conservare copia delle comunicazioni intercorse con il revisore estero relative alla qualità della revisione e ai principi applicati.
  • In caso di richieste di Consob, rispondere per iscritto indicando il punto di contatto del revisore estero e i riferimenti normativi applicabili.

Caso 4: Procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi di revisione

Scenario. A seguito di un’ispezione MEF, emerge che il revisore Sempronio non ha documentato adeguatamente le procedure di revisione svolte su un’immobilizzazione materiale di rilievo. Il MEF avvia un procedimento sanzionatorio per violazione dell’art. 22 D.Lgs. 39/2010. Il personale dell’autorità redige la contestazione e notifica a Sempronio l’avvio del procedimento.

Come si legge l’art. 42. Il personale MEF che conduce il procedimento agisce nell’esercizio delle funzioni di vigilanza disciplinate dal decreto; la norma assicura che tale personale abbia le competenze necessarie per valutare le violazioni contestate. Sempronio ha diritto di conoscere l’identità e le qualifiche dei funzionari che hanno redatto la contestazione e di presentare memorie difensive.

  • Leggere attentamente la contestazione e identificare con precisione i fatti oggetto di addebito e le norme violate.
  • Raccogliere tutta la documentazione disponibile a supporto delle scelte professionali effettuate durante la revisione.
  • Presentare memorie scritte entro il termine indicato nella notifica, allegando eventuali pareri tecnici di un professionista abilitato.
  • Partecipare all’audizione orale se prevista, portando con sé le carte di lavoro originali e ogni altro elemento utile alla difesa.

Caso 5: Attestazione ESG e nuovi profili di vigilanza post-CSRD

Scenario. Caio è socio responsabile dell’incarico di revisione legale di una grande impresa soggetta alla rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 125/2024 (attuazione CSRD). Consob avvia i primi controlli sull’attestazione ESG con un team di vigilanza formato da personale con competenze specifiche in materia di rendicontazione non finanziaria. Caio riceve una richiesta di accesso alle carte di lavoro relative all’attestazione ESG.

Come si legge l’art. 42. L’estensione dell’ambito della revisione legale all’attestazione ESG, avvenuta con il recepimento della CSRD, ha ampliato anche le funzioni di vigilanza delle autorità competenti. Il personale Consob incaricato di questi nuovi controlli è tenuto a rispettare i medesimi requisiti previsti dall’art. 42 per le funzioni tradizionali. Caio deve trattare la richiesta relativa all’ESG con lo stesso rigore documentale di una richiesta ordinaria.

  • Verificare che le carte di lavoro sull’attestazione ESG siano organizzate secondo le linee guida CEAOB e i principi IAASB applicabili.
  • Distinguere nettamente la documentazione relativa alla revisione finanziaria da quella relativa all’attestazione di sostenibilità.
  • In assenza di prassi consolidata, documentare le scelte metodologiche con riferimenti espliciti agli standard internazionali seguiti.
  • Consultare il responsabile della qualità dello studio prima di rispondere a richieste che riguardino aree applicative nuove o controverse.

Quando intervenire

Il revisore o la società di revisione deve attivarsi immediatamente alla ricezione di qualsiasi comunicazione formale da MEF o Consob. Ogni ritardo nella risposta o nella messa a disposizione dei documenti può essere valutato negativamente in sede di procedimento. Una parte interessata che ritenga illegittima l’azione dell’autorità può impugnare gli atti dinanzi al giudice amministrativo. Il tempestivo aggiornamento sulle circolari MEF e sui provvedimenti Consob relativi alle procedure ispettive consente di prepararsi adeguatamente prima di essere oggetto di controllo.

Norme e fonti

Domande frequenti

Il revisore può rifiutare l’accesso agli ispettori MEF invocando il segreto professionale verso il cliente?

No. Il segreto professionale del revisore nei confronti del cliente cede di fronte ai poteri ispettivi dell’autorità pubblica di vigilanza, espressamente previsti dal D.Lgs. 39/2010. Il revisore è tenuto a collaborare e a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta. Diversamente, il personale MEF e Consob è vincolato al segreto d’ufficio rispetto alle informazioni acquisite durante l’ispezione.

Cosa succede se il revisore non risponde nei termini alla richiesta dell’autorità di vigilanza?

L’omessa o ritardata risposta può configurare una violazione degli obblighi di collaborazione previsti dal decreto, con conseguente avvio di un procedimento sanzionatorio autonomo rispetto a eventuali violazioni sostanziali già contestate. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 39/2010 variano dalla diffida alla sospensione, fino alla cancellazione dal Registro dei revisori legali nei casi più gravi.

Il personale Consob che ha svolto l’ispezione può poi lavorare per la società di revisione ispezionata?

Il D.Lgs. 39/2010 e le disposizioni generali sull’impiego pubblico prevedono periodi di raffreddamento (cooling-off) per evitare conflitti di interesse. Il passaggio diretto dal ruolo di vigilante a quello di vigilato è soggetto a restrizioni temporali e procedurali definite dai regolamenti interni delle autorità.

Un ente revisionato (non il revisore) ha obblighi diretti nei confronti del personale di vigilanza ai sensi dell’art. 42?

L’art. 42 si rivolge principalmente all’organizzazione interna delle autorità di vigilanza. Tuttavia, in sede ispettiva, l’ente revisionato può essere chiamato a collaborare indirettamente, ad esempio fornendo al revisore l’accesso ai propri sistemi per consentire la trasmissione delle carte di lavoro. Obblighi diretti dell’ente verso l’autorità derivano invece da altre disposizioni del decreto e dal Reg. UE 537/2014, in particolare per gli EIP.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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