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In sintesi
- L’art. 42 c.c. chiude la disciplina del comitato (artt. 39-42 c.c.) e tutela gli oblatori contro la distrazione dei fondi raccolti per uno scopo annunciato.
- La norma individua tre ipotesi: insufficienza dei fondi, sopravvenuta inattuabilita dello scopo, residuo dopo il conseguimento dello scopo.
- In tutte e tre le ipotesi l’autorita governativa, sentiti i promotori e ove possibile gli oblatori, dispone la devoluzione dei beni a un ente con scopo analogo.
- Il potere governativo non e una sanzione: e una misura conservativa del vincolo di destinazione impresso dai donanti.
- Per i comitati con personalita giuridica si applica il D.P.R. 361/2000, art. 9, sul procedimento di estinzione e devoluzione.
- Per i comitati che assumono la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) rileva il D.Lgs. 117/2017, in particolare l’art. 9 sulla devoluzione del patrimonio residuo.
- La disciplina presenta forti analogie con l’art. 31 c.c. sulla devoluzione del patrimonio delle fondazioni.
Prima degli esempi: perche serve un controllo sul residuo
Il comitato e una formazione sociale temporanea che raccoglie fondi presso il pubblico per realizzare uno scopo dichiarato: ricostruire una scuola, finanziare una missione umanitaria, erigere un monumento, sostenere una ricerca. Chi versa una somma a un comitato non compie una donazione liberale priva di causa: aderisce a uno scopo determinato e si aspetta che le risorse siano impiegate in coerenza con quella destinazione.
Il problema sorge quando lo scopo non e piu realizzabile, quando i fondi raccolti sono insufficienti, quando dopo aver realizzato lo scopo resta una somma in cassa. In assenza di una regola, i promotori potrebbero appropriarsi del residuo o destinarlo a finalita diverse, tradendo l’affidamento degli oblatori. L’art. 42 c.c. interviene proprio per evitare questa distorsione, prevedendo un controllo pubblico sulla nuova destinazione dei fondi.
Le tre ipotesi della norma
La prima ipotesi e quella dei fondi insufficienti: la raccolta non ha prodotto le risorse necessarie a realizzare lo scopo annunciato e la prosecuzione del progetto risulta impossibile. La seconda e quella dello scopo inattuabile: una sopravvenienza di fatto o di diritto rende impraticabile la finalita dichiarata (un mutamento normativo, un evento bellico, la perdita dell’oggetto materiale della raccolta). La terza e quella del residuo: lo scopo e stato pienamente conseguito ma la cassa presenta un avanzo non utilizzato.
In tutte e tre le situazioni si attiva il medesimo meccanismo: l’autorita governativa, dopo aver sentito i promotori del comitato e, ove materialmente possibile, gli oblatori, devolve i beni residui a un ente che persegua uno scopo analogo. Il giudizio di analogia e ampio: copre enti che operano nello stesso ambito tematico (umanitario, culturale, sanitario, commemorativo) e che possano dare ai fondi una destinazione coerente con la volonta originaria dei donanti.
Il ruolo dell’autorita governativa
La competenza spetta in via ordinaria alla prefettura, anche se in alcune materie possono entrare in gioco il Ministero competente o la Regione, in funzione del riconoscimento e del raggio territoriale del comitato. Per i comitati riconosciuti come persone giuridiche secondo il D.P.R. 361/2000, il procedimento di estinzione e devoluzione e disciplinato dall’art. 9 di quel regolamento e segue le forme dell’iscrizione e della cancellazione dal registro delle persone giuridiche.
Per i comitati non riconosciuti, la prassi amministrativa applica la stessa logica: i promotori presentano una relazione che attesta l’esaurimento dello scopo o l’impossibilita di realizzarlo, indicano l’ammontare del residuo e propongono un ente destinatario. L’autorita verifica la corrispondenza fra lo scopo originario e quello dell’ente proposto e dispone la devoluzione.
Caso 1: comitato post-terremoto con avanzo di cassa
Scenario. Tizio promuove un comitato per la ricostruzione della scuola elementare di un paese colpito dal sisma. La raccolta produce 180.000 euro. Realizzata l’opera con l’impresa edile incaricata, residuano 22.000 euro sul conto del comitato. I promotori si interrogano se distribuire la somma fra i sottoscrittori, restituirla pro quota o trattenerla a titolo di rimborso forfettario delle spese organizzative.
Come si legge in pratica. L’art. 42 c.c. esclude la distribuzione fra promotori e la restituzione pro quota agli oblatori, che sarebbe impraticabile e contraria alla causa della raccolta. Il comitato presenta una relazione finale alla prefettura indicando il residuo e propone la devoluzione a un istituto scolastico locale o a un ente di assistenza educativa operante nella stessa area. L’autorita governativa, sentiti i promotori, dispone la devoluzione coerente con lo scopo originario.
Documenti. Rendiconto finale della raccolta, fatture dei lavori, estratti conto bancari, atto costitutivo del comitato, relazione descrittiva dello scopo conseguito, proposta motivata dell’ente destinatario con copia del suo statuto.
Caso 2: scopo divenuto inattuabile per causa di forza maggiore
Scenario. Caio costituisce un comitato per inviare aiuti sanitari in una zona di conflitto armato, raccogliendo 95.000 euro in pochi mesi. Prima dell’invio dei materiali, l’embargo internazionale e la chiusura dei corridoi umanitari rendono impossibile il trasferimento. Il comitato si trova con la cassa piena ma con lo scopo non piu attuabile.
Come si legge in pratica. La sopravvenuta inattuabilita non comporta la restituzione automatica delle somme ai sottoscrittori. L’art. 42 c.c. impone la devoluzione a un ente che operi in contesti analoghi: un’organizzazione umanitaria internazionale, una ONG sanitaria attiva su scenari di emergenza, una fondazione di cooperazione. La proposta di destinazione e presentata alla prefettura, che valuta la coerenza con lo scopo originario e dispone la devoluzione formale.
Documenti. Verbali del comitato che attestano la causa di inattuabilita, eventuali comunicazioni ufficiali sul blocco (provvedimenti governativi, comunicati di agenzie internazionali), rendiconto della raccolta, statuto dell’ente destinatario proposto, eventuale corrispondenza con quest’ultimo sulla disponibilita a ricevere i fondi vincolati allo scopo originario.
Caso 3: fondi insufficienti per il monumento
Scenario. Sempronio promuove un comitato per erigere un monumento ai caduti del paese natale. Le stime iniziali quantificano l’opera in 60.000 euro, ma dopo un anno di raccolta sono pervenuti solo 12.000 euro. Il comitato constata l’impossibilita di completare la raccolta nei tempi previsti e di realizzare il monumento. I promotori si chiedono come gestire la somma raccolta.
Come si legge in pratica. L’insufficienza dei mezzi attiva l’art. 42 c.c. I promotori presentano alla prefettura una relazione sull’esito della raccolta, sull’insufficienza dei fondi e sull’impossibilita di realizzare lo scopo. Propongono la devoluzione a un ente locale con finalita commemorative affini: una sezione dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, un comitato per il restauro di lapidi e monumenti esistenti, un comune che intenda integrare la somma in un progetto compatibile. L’autorita dispone la devoluzione mantenendo il vincolo commemorativo originario.
Documenti. Atto costitutivo del comitato, programma della raccolta con indicazione dello scopo e del fabbisogno, rendiconto finale, preventivo originario dei lavori, relazione sull’esito infruttuoso della raccolta, statuto dell’ente destinatario proposto.
Caso 4: comitato qualificato come ETS e devoluzione ex D.Lgs. 117/2017
Scenario. Mevio costituisce un comitato di durata pluriennale per il sostegno alla ricerca su una malattia rara e lo iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come ETS. Dopo cinque anni di attivita, il comitato decide lo scioglimento perche la ricerca finanziata e stata completata con esito positivo. Resta in cassa un patrimonio residuo di 40.000 euro.
Come si legge in pratica. Per gli enti iscritti al RUNTS la devoluzione del patrimonio residuo segue l’art. 9 del D.Lgs. 117/2017, che impone il trasferimento ad altro ETS, secondo le indicazioni dello statuto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS. L’art. 42 c.c. opera quindi in modo coordinato con la disciplina speciale: il vincolo di destinazione e ancora piu stringente perche limita la devoluzione al perimetro del Terzo Settore. La prefettura non interviene direttamente, ma il principio di tutela del vincolo di scopo resta identico.
Documenti. Statuto del comitato ETS con la clausola di devoluzione, delibera di scioglimento, rendiconto finale, parere dell’Ufficio del RUNTS, statuto dell’ente destinatario, verbale di trasferimento del patrimonio.
Caso 5: residuo da raccolta pubblica occasionale
Scenario. Calpurnia e altri due cittadini promuovono una raccolta fondi occasionale per acquistare un defibrillatore da donare alla scuola del quartiere. La cifra necessaria e 1.800 euro; la raccolta produce 2.350 euro grazie all’adesione spontanea di numerosi vicini. Dopo l’acquisto e la donazione del dispositivo, restano 550 euro.
Come si legge in pratica. Anche le raccolte minori, non strutturate come ETS, ricadono nella ratio dell’art. 42 c.c. quando assumono la forma di comitato spontaneo. Il residuo non puo essere ripartito tra i promotori. La soluzione piu lineare e devolverlo alla stessa scuola per l’acquisto di materiale sanitario complementare (kit di primo soccorso, manutenzione del defibrillatore) o ad altro istituto che persegua finalita analoghe. Per importi contenuti la prassi amministrativa accetta una soluzione concordata, documentata con verbale dei promotori, anche senza un provvedimento prefettizio formale, purche la destinazione resti coerente con lo scopo dichiarato e tracciabile.
Documenti. Volantino o comunicazione della raccolta con indicazione dello scopo, rendiconto, ricevuta della donazione del defibrillatore, verbale dei promotori sulla destinazione del residuo, eventuale ricevuta della scuola destinataria del residuo.
Quando rivolgersi a un esperto
La gestione del residuo o dell’inattuabilita dello scopo di un comitato puo apparire una formalita, ma incide sulla responsabilita personale dei promotori (art. 41 c.c.) e sulla legittimita della devoluzione. Errori nella scelta dell’ente destinatario, mancato coinvolgimento dell’autorita, distribuzioni informali fra i promotori espongono al rischio di azioni degli oblatori e a contestazioni amministrative. Per impostare correttamente la chiusura di un comitato, anche di piccole dimensioni, e utile farsi assistere da un professionista del Terzo Settore: una verifica caso per caso e disponibile sul servizio fiscoinvestimenti.it.
Norme e fonti collegate
- Art. 39 c.c. – nozione di comitato e formazione dei fondi.
- Art. 40 c.c. – responsabilita degli organizzatori per la conservazione dei fondi.
- Art. 41 c.c. – responsabilita dei componenti del comitato.
- Art. 31 c.c. – devoluzione del patrimonio delle fondazioni estinte.
- Art. 29 c.c. – scioglimento delle associazioni e destinazione del residuo.
- D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 – regolamento sulle persone giuridiche private soggette a riconoscimento.
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore (art. 9 sulla devoluzione del patrimonio residuo).
- Testo normativo dell’art. 42 c.c. consultabile su Normattiva.
Domande frequenti
I promotori possono trattenere il residuo a titolo di rimborso?
No. L’art. 42 c.c. vieta che il residuo sia distratto in favore dei promotori. Eventuali spese vive sostenute possono essere rimborsate solo se documentate, tracciabili e coerenti con la gestione del comitato; il residuo effettivo va devoluto a un ente con scopo analogo.
E possibile restituire le somme agli oblatori pro quota?
In linea di principio no, salvo casi marginali in cui la restituzione sia materialmente possibile e gli oblatori risultino identificabili. La regola generale e la devoluzione a un ente con scopo analogo, perche e la soluzione che meglio rispetta la causa della raccolta.
Chi sceglie l’ente destinatario del residuo?
L’autorita governativa (di regola la prefettura) decide, sentiti i promotori e, ove possibile, gli oblatori. Nella prassi i promotori propongono uno o piu enti compatibili e l’autorita verifica la coerenza con lo scopo originario.
L’art. 42 c.c. si applica anche ai comitati ETS?
Si, ma in modo coordinato con il D.Lgs. 117/2017. Per gli enti iscritti al RUNTS la devoluzione segue l’art. 9 del Codice del Terzo Settore, con destinazione vincolata ad altro ETS e parere dell’Ufficio competente.
Cosa rischiano i promotori che distribuiscono il residuo fra loro?
Una distribuzione non autorizzata espone i promotori ad azioni di responsabilita degli oblatori e a contestazioni dell’autorita amministrativa, oltre a potenziali profili penali in caso di appropriazione indebita di somme ricevute con vincolo di destinazione.