Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Il comma 957 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) autorizza una spesa di 300.000 euro per il solo anno 2026 a favore della Parrocchia di Santa Maria del Soccorso in Vibo Valentia, per l’ammodernamento dell’oratorio.
- Si tratta di una norma di micro-finanziamento territoriale a beneficiario nominativo, senza decreti attuativi: l’erogazione avviene direttamente dal capitolo di spesa del Ministero competente al soggetto destinatario.
- La parrocchia è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi della L. 20 maggio 1985, n. 222 e dell’Accordo di revisione del Concordato (L. 25 marzo 1985, n. 121), con personalità giuridica iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura.
- L’oratorio è espressamente riconosciuto come struttura di rilevanza sociale dalla L. 1° agosto 2003, n. 206, che attribuisce funzione di prevenzione, accoglienza, formazione ed educazione dei minori e dei giovani.
- Il contributo ha vincolo di destinazione: la somma può essere impiegata solo per la finalità indicata in legge, con obbligo di rendicontazione documentale e possibile recupero in caso di utilizzo difforme.
- Il regime fiscale del contributo segue le regole proprie degli enti ecclesiastici e, ove l’attività rientri nelle previsioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), le eventuali sezioni dedicate iscritte al RUNTS possono beneficiare delle agevolazioni previste per gli ETS.
Prima degli esempi: perché un contributo di 300.000 euro merita uno schema preciso
Le leggi di bilancio italiane contengono ogni anno decine di norme «a pioggia» che assegnano contributi a beneficiari nominativi: parrocchie, oratori, associazioni storiche, comitati locali. La somma in valore assoluto è modesta, ma il quadro giuridico che la regola è tutt’altro che banale: si intrecciano rapporto Stato-Chiesa di matrice concordataria, disciplina dei finanziamenti pubblici a enti privati e cornice del Codice del Terzo Settore. Il comma 957 della LB 2026 individua direttamente beneficiario, importo e destinazione, senza decreti attuativi né bandi, ma resta in capo all’ente destinatario l’obbligo di rispettare vincolo di destinazione, rendicontazione e regime fiscale del contributo ricevuto.
Natura giuridica del beneficiario e cornice concordataria
La parrocchia è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto: opera nell’ordinamento canonico come persona giuridica ai sensi del can. 515 del Codice di Diritto Canonico e ottiene il riconoscimento civile in attuazione dell’art. 7 della Costituzione, dell’Accordo del 1984 (L. 121/1985) e della L. 222/1985, con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura. La L. 206/2003 riconosce la funzione sociale degli oratori e costituisce il ponte tra dimensione ecclesiastica e politiche pubbliche: l’oratorio, pur restando struttura della parrocchia, è ente di rilevanza sociale e può essere destinatario di finanziamenti pubblici per finalità educative, aggregative e di prevenzione del disagio giovanile, nel rispetto del principio di laicità dello Stato.
Erogazione, vincolo di destinazione e rendicontazione
Trattandosi di contributo a beneficiario nominato, l’erogazione segue lo schema del trasferimento diretto: il Ministero competente imputa la spesa al capitolo individuato dalla legge e dispone il pagamento sul conto della parrocchia, senza procedure di evidenza pubblica. Il vincolo di destinazione è elemento strutturale: l’importo può essere utilizzato esclusivamente per la finalità indicata in legge. I principi generali di contabilità pubblica e l’art. 4, c. 6, della L. 537/1993 impongono al beneficiario la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, con esibizione di fatture, contratti e collaudi. In caso di utilizzo difforme, l’amministrazione può attivare procedure di recupero, con eventuali profili di responsabilità contabile davanti alla Corte dei conti.
Regime fiscale del contributo e raccordo con il Codice del Terzo Settore
Il contributo pubblico per un’opera socio-educativa non costituisce corrispettivo per prestazioni di servizi e, in quanto contributo in conto capitale, è di norma escluso da IVA. Sul piano delle imposte dirette, gli enti ecclesiastici seguono le regole dell’art. 73 TUIR e dell’art. 7 della L. 222/1985, che disciplina le attività diverse da quelle di religione e di culto. Se la parrocchia ha costituito una sezione separata iscritta al RUNTS ai sensi del D.Lgs. 117/2017, le attività di quella sezione beneficiano del regime fiscale degli ETS e i contributi per attività di interesse generale ex art. 5 (educazione, formazione dei giovani) possono concorrere alle agevolazioni degli artt. 79 e seguenti del Codice del Terzo Settore.
Caso 1: Tizio parroco e l’accettazione del contributo
Scenario. Tizio è parroco e legale rappresentante della parrocchia destinataria del contributo ex comma 957. Riceve dal Ministero competente la comunicazione di assegnazione dei 300.000 euro e deve decidere come incardinare la somma nella contabilità dell’ente, in vista dei lavori di ammodernamento dell’oratorio (rifacimento impianti, abbattimento barriere architettoniche, riqualificazione spazi sportivi).
Come si legge in pratica. Tizio formalizza l’accettazione del contributo con delibera del Consiglio per gli affari economici della parrocchia, previa autorizzazione dell’Ordinario diocesano richiesta dal can. 1281 per gli atti di straordinaria amministrazione. Apre un sotto-conto dedicato per tracciare entrate e uscite legate al contributo, in modo da preservare il vincolo di destinazione e agevolare la rendicontazione.
Documenti. Comunicazione ministeriale di assegnazione, delibera del Consiglio affari economici, autorizzazione dell’Ordinario diocesano, attestato di iscrizione al Registro Persone Giuridiche, codice fiscale dell’ente, evidenza del sotto-conto dedicato in contabilità.
Caso 2: Caia tecnico e il quadro economico dei lavori
Scenario. Caia è architetto incaricata dalla parrocchia di redigere il progetto di ammodernamento dell’oratorio. Deve costruire un quadro economico coerente con l’importo del contributo pubblico e con le ulteriori risorse messe a disposizione dalla parrocchia, evitando sia il sotto-utilizzo (con rischio di restituzione del residuo) sia il sovra-utilizzo (con esposizione di spese non coperte).
Come si legge in pratica. Caia articola il quadro economico in lavori, oneri della sicurezza, somme a disposizione (IVA, spese tecniche, imprevisti) e dichiara espressamente la quota a carico del contributo pubblico ex comma 957 e quella a carico della parrocchia. I lavori sono affidati nel rispetto delle regole proprie degli enti ecclesiastici, che non sono pubbliche amministrazioni ai fini del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), ma devono comunque garantire trasparenza nella scelta del contraente quando impiegano risorse pubbliche.
Documenti. Progetto esecutivo, quadro economico, computo metrico estimativo, capitolato speciale, verbale di gara informale tra preventivi, contratto d’appalto, polizze e garanzie, eventuale parere della Soprintendenza se l’edificio è vincolato.
Caso 3: Sempronio revisore e la rendicontazione al Ministero
Scenario. Sempronio è revisore contabile incaricato dalla diocesi di assistere la parrocchia nella rendicontazione del contributo ex comma 957. Deve predisporre un rendiconto che dimostri il pieno rispetto del vincolo di destinazione e la regolarità delle spese sostenute, in conformità alle indicazioni del Ministero erogante.
Come si legge in pratica. Sempronio raccoglie le fatture quietanzate, i contratti con l’impresa esecutrice, i certificati di pagamento del direttore dei lavori, le ricevute dei bonifici e il certificato di regolare esecuzione o collaudo. Costruisce una tabella di raccordo che associa ciascuna spesa al capitolo del quadro economico, evidenzia eventuali economie di gara e le destina secondo quanto consentito dalla norma o, in mancanza, le indica come somme da restituire.
Documenti. Rendiconto analitico, copia delle fatture e dei bonifici, contratto d’appalto, SAL e certificato di pagamento, certificato di regolare esecuzione, dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante sulla destinazione delle somme, relazione del revisore.
Caso 4: Mevia presidente APS e la sezione ETS dell’oratorio
Scenario. Mevia è presidente di un’associazione di promozione sociale (APS) costituita all’interno dell’oratorio e iscritta al RUNTS. L’APS gestisce le attività educative e ricreative quotidiane (doposcuola, attività sportiva, animazione estiva) e riceve dalla parrocchia, a seguito del contributo ex comma 957, una quota destinata all’allestimento delle aule del doposcuola.
Come si legge in pratica. Mevia inquadra la quota ricevuta come contributo per attività di interesse generale ex art. 5, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 117/2017 (educazione, istruzione e formazione professionale). L’APS rispetta i limiti delle attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale se ricorrono le soglie dell’art. 14 e iscrive il contributo nel rendiconto come «proventi da contributi pubblici», beneficiando del regime fiscale degli ETS non commerciali.
Documenti. Statuto APS, attestazione iscrizione RUNTS, convenzione con la parrocchia per la cessione della quota di contributo, bilancio di esercizio ETS, rendicontazione delle spese a destinazione, eventuale bilancio sociale.
Caso 5: Calpurnia funzionaria ministeriale e la verifica della rendicontazione
Scenario. Calpurnia lavora presso l’ufficio del Ministero competente che gestisce i contributi disposti dalla legge di bilancio. Riceve dalla parrocchia il rendiconto del contributo ex comma 957 e deve verificare la coerenza tra somma erogata, spese sostenute e finalità indicata in legge, prima di archiviare la pratica.
Come si legge in pratica. Calpurnia controlla che le spese rendicontate ricadano integralmente nella categoria «ammodernamento dell’oratorio», verifica la presenza dei documenti giustificativi e la corrispondenza con i bonifici eseguiti, e segnala eventuali scostamenti. In presenza di residui non utilizzati o di spese non ammissibili, redige una proposta di recupero parziale, che viene comunicata all’ente per le controdeduzioni prima dell’adozione del provvedimento definitivo, eventualmente impugnabile davanti al giudice amministrativo.
Documenti. Decreto di assegnazione, mandato di pagamento, rendiconto della parrocchia, verbale di verifica documentale, eventuale richiesta di integrazioni, controdeduzioni dell’ente, proposta di recupero, comunicazione finale al beneficiario.
Quando chiedere una verifica
I contributi pubblici nominativi a enti ecclesiastici e oratori intercettano discipline diverse: diritto concordatario, contabilità pubblica, regime fiscale degli enti religiosi e Codice del Terzo Settore. Una verifica può chiarire i confini del vincolo, la rendicontazione e l’iscrizione di una sezione al RUNTS. Su fiscoinvestimenti.it è possibile cercare un esperto in diritto degli enti non profit per inquadrare le proprie esigenze.
Norme e fonti collegate
- L. 30 dicembre 2025, n. 199 — Legge di Bilancio 2026, art. 1, comma 957.
- L. 25 marzo 1985, n. 121 — ratifica delle modifiche al Concordato lateranense (Accordo di revisione del 1984).
- L. 20 maggio 1985, n. 222 — disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici e sul sostentamento del clero.
- L. 1° agosto 2003, n. 206 — riconoscimento della funzione sociale degli oratori.
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 — Codice del Terzo Settore (CTS) e RUNTS.
- D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 — disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS, art. 10.
- L. 24 dicembre 1993, n. 537 — misure di finanza pubblica, principi su contributi e rendicontazione.
- Testi normativi citati su Normattiva.
Domande frequenti
Il contributo ex comma 957 LB 2026 richiede un decreto attuativo?
No. La norma individua direttamente beneficiario, importo e finalità: l’amministrazione competente eroga la somma in attuazione della legge, senza necessità di decreti attuativi o di procedure di evidenza pubblica.
La parrocchia può destinare il contributo a finalità diverse dall’ammodernamento dell’oratorio?
No. Il vincolo di destinazione è elemento strutturale del contributo: l’uso per finalità diverse espone a recupero delle somme e a possibili profili di responsabilità contabile, fermo restando il margine di flessibilità che le amministrazioni riconoscono nelle voci del quadro economico.
Il contributo è soggetto a IVA o a imposte dirette?
In quanto contributo in conto capitale per finalità non commerciale, è di norma escluso da IVA e non concorre alla formazione del reddito d’impresa dell’ente ecclesiastico. Il regime di dettaglio dipende dalle attività concretamente svolte e dall’eventuale iscrizione di una sezione al RUNTS.
L’oratorio deve iscriversi al RUNTS per ricevere il contributo?
No. L’iscrizione al RUNTS non è condizione di accesso al contributo nominativo. Tuttavia, se la parrocchia costituisce una sezione separata iscritta al RUNTS per le attività dell’oratorio, può beneficiare del regime fiscale degli ETS per le attività di interesse generale.
Chi controlla l’effettivo impiego del contributo?
Il controllo spetta al Ministero erogante, che verifica la rendicontazione presentata dal beneficiario. In caso di gravi irregolarità o di danno erariale, restano ferme le competenze della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativo-contabile.