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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 9 del D.Lgs. 502/1992 disciplina i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, strumenti volontari che possono essere istituiti da soggetti pubblici e privati per coprire prestazioni sanitarie non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) oppure per farsi carico della quota di compartecipazione posta a carico dell'assistito. La norma stabilisce che tali fondi devono adottare politiche di non selezione dei rischi — non possono cioè escludere categorie di iscritti in base allo stato di salute — e che le fonti istitutive comprendono contratti collettivi, accordi tra lavoratori autonomi, regolamenti regionali, deliberazioni di organizzazioni non lucrative e di società di mutuo soccorso. I fondi possono coprire prestazioni aggiuntive erogate da strutture accreditate, ticket e compartecipazioni a carico dell'assistito, nonché prestazioni sociosanitarie residenziali e domiciliari per la quota non coperta dal SSN. L'intera disciplina entra in vigore con la normativa fiscale di favore prevista dalla legge 133/1999, che rende conveniente la contribuzione ai fondi integrativi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 D.Lgs. 502/1992 — Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. Al fine di favorire l’erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. La denominazione dei fondi di cui al, presente articolo deve contenere l’indicazione “fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale”. Tale denominazione non può essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti per finalità diverse.

3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali; b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale; c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali; d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di cui all’articolo 1, comma 16, operanti nei settori dell’assistenza socio-sanitaria o dell’assistenza sanitaria; e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute; f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l’esplicita assunzione dell’obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.

4. L’ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è rappresentato da: a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati; b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito di cui all’ articolo 1,comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n.662; c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.

5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese: a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate; b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale; c) l’assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l’esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’età evolutiva e dell’assistenza, odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità. c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale; c-ter) le prestazioni di long term care (LTC) che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale; c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328

6. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, sono individuate le prestazioni relative alle lettere a), b) e c) del comma 5, nonché quelle ricomprese nella lettera c) del comma 4, le quali, in via di prima applicazione, possono essere poste a carico dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione mediante convenzione, da stipulare con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, in forma singola o associata, possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al presente articolo.

8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, è emanato, su proposta del Ministro della sanità, ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le disposizioni relative all’ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento disciplina: a) le modalità di costituzione e di scioglimento; b) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo; c) le forme e le modalità di contribuzione; d) i soggetti destinatari dell’assistenza; e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo sottoscrittore e al suo nucleo familiare; f) le cause di decadenza della qualificazione di fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale.

9. La vigilanza sull’attività dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è disciplinata dall’ articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanità, senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti: l’anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza regionale; l’osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute. 9-bis. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni nonché ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute

10. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia al momento dell’entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti, ai sensi dell’ articolo 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.133.

In sintesi

L'articolo 9 del D.Lgs. 502/1992 disciplina i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, strumenti volontari che possono essere istituiti da soggetti pubblici e privati per coprire prestazioni sanitarie non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) oppure per farsi carico della quota di compartecipazione posta a carico dell'assistito. La norma stabilisce che tali fondi devono adottare politiche di non selezione dei rischi — non possono cioè escludere categorie di iscritti in base allo stato di salute — e che le fonti istitutive comprendono contratti collettivi, accordi tra lavoratori autonomi, regolamenti regionali, deliberazioni di organizzazioni non lucrative e di società di mutuo soccorso. I fondi possono coprire prestazioni aggiuntive erogate da strutture accreditate, ticket e compartecipazioni a carico dell'assistito, nonché prestazioni sociosanitarie residenziali e domiciliari per la quota non coperta dal SSN. L'intera disciplina entra in vigore con la normativa fiscale di favore prevista dalla legge 133/1999, che rende conveniente la contribuzione ai fondi integrativi.
Origine e funzione dei fondi integrativi

I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale nascono dall'esigenza di affiancare alla copertura pubblica universale forme di tutela aggiuntiva, senza per questo creare un sistema duale che penalizzi le fasce meno abbienti. L'articolo 9 del D.Lgs. 502/1992 — introdotto nella sua versione attuale dal D.Lgs. 229/1999 — costruisce un quadro regolatorio che distingue nettamente i fondi integrativi «del SSN» da qualsiasi altra forma assicurativa sanitaria privata: solo i primi possono fregiarsi di quella denominazione, beneficiare del regime fiscale agevolato e, in cambio, devono rispettare regole stringenti di solidarietà e non discriminazione. La ratio è chiara: il legislatore ammette la complementarietà privata purché essa non riproduca logiche assicurative selettive incompatibili con i principi del servizio pubblico.

Le fonti istitutive e il principio di non selezione dei rischi

Il comma 3 individua le fonti istitutive ammesse: contratti e accordi collettivi (anche aziendali), accordi tra lavoratori autonomi o liberi professionisti, regolamenti di regioni ed enti locali, deliberazioni di organizzazioni non lucrative operanti nel socio-sanitario, deliberazioni di società di mutuo soccorso riconosciute, e atti di altri soggetti pubblici e privati che esplicitamente escludano strategie di selezione dei rischi. Il principio di non selezione è il cardine dell'intera architettura: un fondo che rifiutasse l'iscrizione a soggetti malati cronici o anziani perderebbe automaticamente la qualificazione di «fondo integrativo del SSN» e con essa il trattamento fiscale di favore. Questo presidio normativo avvicina i fondi integrativi alle logiche mutualistiche piuttosto che a quelle assicurative pure.

L'ambito delle prestazioni coperte

Il comma 4 delimita con precisione l'area di intervento dei fondi: tre categorie di prestazioni sono ammesse. La prima riguarda le prestazioni aggiuntive non comprese nei LEA, erogate da professionisti e strutture accreditate — include medicine non convenzionali (anche da strutture non accreditate), cure termali non a carico del SSN, assistenza odontoiatrica non coperta, prestazioni di prevenzione primaria e secondaria extra-LEA, servizi di long term care e prestazioni sociali per il paziente cronico. La seconda categoria copre le prestazioni incluse nei LEA ma per la quota posta a carico dell'assistito (ticket, compartecipazioni, libera professione intramuraria, servizi alberghieri a richiesta). La terza categoria attiene alle prestazioni sociosanitarie in strutture residenziali, semiresidenziali o domiciliari, anch'esse per la sola quota a carico dell'assistito. La coerenza con i LEA è dunque garantita: il fondo non può sostituire il SSN nelle prestazioni che quest'ultimo deve assicurare gratuitamente, ma solo integrarle o sostenerne la compartecipazione.

Autogestione, vigilanza e anagrafe ministeriale

Il comma 7 stabilisce che i fondi integrativi sono autogestiti, ma possono essere affidati in gestione — mediante convenzione — a istituzioni pubbliche o private operanti da almeno cinque anni nel settore sanitario o sociosanitario. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono partecipare alla gestione, anche in forma associata. Il comma 9 affida la vigilanza all'articolo 122 del D.Lgs. 112/1998 e istituisce presso il Ministero della salute: l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN — alla quale devono iscriversi sia i fondi sottoposti a vigilanza statale sia quelli a vigilanza regionale — e l'osservatorio dei fondi, con funzioni di studio e ricerca sull'intero comparto. Il comma 9-bis aggiunge un obbligo periodico di trasmissione al Ministero dei dati aggregati su iscritti, beneficiari e volumi di prestazioni, distinte per tipologia (sanitaria, socio-sanitaria, sociale).

Il legame con il trattamento fiscale

Il comma 10 subordina l'efficacia dell'intero articolo all'entrata in vigore della disciplina fiscale di favore, attuata dalla legge 133/1999. In base al regime vigente, i contributi versati ai fondi integrativi del SSN sono deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF entro i limiti stabiliti dall'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR (D.P.R. 917/1986), con un tetto di 3.615,20 euro annui. Questa agevolazione fiscale costituisce il principale incentivo economico all'adesione dei lavoratori dipendenti e autonomi ai fondi collettivi, rendendoli strutturalmente diversi dalle polizze assicurative sanitarie individuali.

Rapporto con la mutualità e le assicurazioni private

Un aspetto spesso sottovalutato è la distinzione tra fondi integrativi del SSN e polizze assicurative sanitarie private ordinarie. Le prime, come visto, devono rispettare il divieto di selezione dei rischi e iscriversi all'anagrafe ministeriale; le seconde operano in regime assicurativo puro, con tariffe commisurate al profilo di rischio dell'assicurato. Le società di mutuo soccorso riconosciute possono essere fonti istitutive di fondi integrativi del SSN, rafforzando così il loro ruolo nel sistema di welfare integrativo. La linea di confine è rilevante non solo sul piano concettuale, ma anche su quello fiscale e regolatorio, poiché determina il regime applicabile alla contribuzione e alle prestazioni.

Profili applicativi e tendenze evolutive

Nel corso degli anni successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. 229/1999, il settore dei fondi sanitari integrativi ha conosciuto una significativa espansione, trainata dalla diffusione dei fondi sanitari aziendali e di categoria introdotti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il Ministero della salute ha progressivamente rafforzato gli obblighi di rendicontazione e trasparenza, anche attraverso aggiornamenti dei decreti attuativi che disciplinano l'ordinamento dei fondi. Sul piano della sostenibilità del SSN, i fondi integrativi vengono considerati uno degli strumenti di welfare complementare in grado di ridurre la pressione sulla spesa pubblica, a condizione che la loro crescita avvenga nel rispetto dei principi di solidarietà e non discriminazione posti dall'articolo 9.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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