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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Serve la licenza del questore per dare in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico spettacoli o trattenimenti (accademie, feste da ballo, corse di cavalli e simili).
  • La licenza è richiesta anche per aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.
  • Per gli eventi fino a 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA presentata al SUAP.
  • Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le leggi speciali.
  • La norma presidia ordine pubblico e sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 68 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che sì svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo .(66)

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

(35) (38) (44a)

Commento

Funzione della norma

L'art. 68 è la disposizione di riferimento per gli spettacoli e i trattenimenti pubblici. La sua ratio è duplice: da un lato il presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di eventi che concentrano persone, dall'altro la garanzia della sicurezza dei luoghi in cui il pubblico si raduna. Il sistema sottopone l'attività di chi organizza spettacoli a un controllo preventivo dell'autorità di pubblica sicurezza, che verifica l'affidabilità dell'organizzatore e l'idoneità del contesto a ospitare il pubblico in condizioni di sicurezza.

Il regime ordinario: la licenza del questore

La regola generale è che senza licenza del questore non si possono tenere in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli e altri simili spettacoli o trattenimenti, né aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. La nozione di "luogo aperto o esposto al pubblico" è ampia e ricomprende non solo i locali tradizionali ma anche spazi accessibili a una platea indeterminata. La licenza è il titolo che legittima sia l'evento occasionale sia l'esercizio stabile di attività di intrattenimento.

La semplificazione per i piccoli eventi: la SCIA

La norma introduce una significativa semplificazione per gli eventi di modeste dimensioni. Per gli eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) o ufficio analogo. Il passaggio dal regime autorizzatorio a quello della segnalazione comporta che l'organizzatore possa avviare l'evento sulla base della propria attestazione del possesso dei requisiti, salvo il successivo controllo dell'amministrazione e il suo potere di intervenire in caso di carenze. Entrambe le condizioni — il limite dei 200 partecipanti e la conclusione entro la mezzanotte del giorno di inizio — devono ricorrere congiuntamente: superata anche una sola soglia, si torna al regime della licenza.

Spettacoli e sicurezza dei luoghi

L'art. 68 si coordina con la disciplina sulla agibilità dei locali di pubblico spettacolo e con le verifiche delle commissioni di vigilanza, che valutano la capienza, le vie di esodo, i presidi antincendio e l'idoneità strutturale del luogo. La licenza per spettacoli non esaurisce dunque gli adempimenti dell'organizzatore: a essa si affiancano i titoli edilizi e di sicurezza, le autorizzazioni in materia di diffusione sonora e, ove l'evento comporti somministrazione, i titoli commerciali. Il sistema è costruito per scomporre i diversi profili di rischio e affidarli alle autorità competenti per materia.

Le ipotesi rinviate alle leggi speciali

Un comma esclude dall'applicazione diretta dell'art. 68 le gare di velocità di autoveicoli e le gare aeronautiche, per le quali si applicano le disposizioni delle leggi speciali. Si tratta di attività che, per la loro peculiare pericolosità e per la complessità tecnica, sono regolate da normative dedicate che disciplinano autorizzazioni, percorsi, misure di sicurezza e responsabilità in modo autonomo rispetto al regime generale dello spettacolo.

Profili pratici e sanzionatori

Sul piano operativo, l'organizzatore deve qualificare correttamente l'evento per individuare il regime applicabile: una festa privata in luogo realmente chiuso e non aperto al pubblico esula dall'art. 68; un trattenimento aperto a platea indeterminata vi rientra. La scelta tra licenza e SCIA dipende rigorosamente dalle due soglie indicate. L'esercizio dell'attività in assenza del titolo richiesto — licenza o SCIA — espone alle sanzioni del TULPS e può comportare la chiusura dell'attività o l'interruzione dell'evento, oltre alle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi.

Casi pratici

Caso 1: Concerto in piazza con oltre 200 persone

Tizio organizza un concerto in una piazza pubblica con un afflusso atteso di alcune centinaia di spettatori. Poiché l'evento supera il limite dei 200 partecipanti, non può avvalersi della semplice SCIA: deve ottenere la licenza del questore ai sensi dell'art. 68, oltre a curare gli adempimenti sulla sicurezza del luogo. L'avvio dell'evento senza licenza esporrebbe Tizio a sanzioni e alla possibile interruzione dello spettacolo.

Caso 2: Festa da ballo serale entro la mezzanotte

Caia organizza una festa da ballo aperta al pubblico con un massimo di 150 persone, che terminerà entro le ore 24 del giorno di inizio. Ricorrendo entrambe le condizioni (sotto i 200 partecipanti e conclusione entro la mezzanotte), Caia può sostituire la licenza con una SCIA da presentare al SUAP, avviando l'evento sulla base della propria attestazione dei requisiti, salvo il controllo successivo dell'amministrazione.

Caso 3: Apertura di una scuola di ballo

Sempronio vuole aprire una scuola di ballo con sala accessibile al pubblico. Non si tratta di un evento occasionale ma di un'attività stabile: l'art. 68 richiede la licenza del questore per aprire ed esercitare scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Sempronio deve quindi munirsi della licenza, che si affianca ai titoli sulla sicurezza e l'agibilità dei locali, prima di avviare l'attività.

Domande frequenti

Quando serve la licenza del questore per uno spettacolo?

Per dare in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico spettacoli o trattenimenti (accademie, feste da ballo, corse di cavalli e simili) e per aprire circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per un piccolo evento posso usare la SCIA invece della licenza?

Sì, se l'evento ha al massimo 200 partecipanti e si svolge entro le ore 24 del giorno di inizio. In tal caso la licenza è sostituita dalla SCIA presentata al SUAP.

Quali sono i limiti per usare la SCIA al posto della licenza?

Devono ricorrere insieme due condizioni: non più di 200 partecipanti e conclusione entro la mezzanotte del giorno di inizio. Superata anche una sola soglia, occorre la licenza.

Una festa privata richiede la licenza dell'art. 68?

No, se si svolge in un luogo realmente chiuso e non aperto al pubblico. La norma riguarda gli eventi in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico.

La licenza per spettacoli basta da sola?

No. Si affianca alle verifiche sulla sicurezza e l'agibilità dei locali di pubblico spettacolo e, se vi è somministrazione, ai relativi titoli commerciali.

Le gare di auto e quelle aeronautiche seguono l'art. 68?

No. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali dedicate.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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