Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 81 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Stesso numero, altri codici
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'articolo 81 del TULPS (R.D. 773/1931) assoggettava a licenza di pubblica sicurezza l'istituzione e lo svolgimento di fiere e mercati. Nel contesto del 1931, tali manifestazioni commerciali aggregavano grandi quantità di persone e beni, con potenziali implicazioni per l'ordine pubblico, la sicurezza dei partecipanti e il contrasto alla ricettazione e al commercio di merci di provenienza illecita. L'autorizzazione dell'autorità di polizia era quindi considerata un presidio necessario.
La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nell'ambito del più ampio trasferimento di funzioni amministrative agli enti territoriali operato dalla riforma Bassanini. Le competenze in materia di fiere, mercati e commercio al dettaglio su aree pubbliche sono state attribuite alle regioni (per i profili di programmazione e disciplina generale) e ai comuni (per i profili autorizzatori e gestionali), con eliminazione del coinvolgimento dell'autorità di pubblica sicurezza statale.
Il quadro normativo attuale è incentrato sul D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio), che ha introdotto la distinzione tra commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (incluse fiere e mercati) e commercio a domicilio. I Comuni deliberano l'istituzione di fiere e mercati, concedono i posteggi e disciplinano le modalità di svolgimento tramite appositi regolamenti, con vigilanza affidata alla polizia locale. Il D.Lgs. 59/2010 (direttiva Bolkestein) ha inciso sull'assegnazione dei posteggi, introducendo principi di trasparenza e temporaneità.