Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 81 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

L’autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell’interesse dell’ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume.

Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere agevolmente all’esercizio delle sue funzioni

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi

  • L'articolo disciplinava il regime di autorizzazione di pubblica sicurezza per l'istituzione e lo svolgimento di fiere e mercati, che nel sistema del TULPS 1931 richiedevano il preventivo consenso dell'autorità di polizia.
  • La norma è stata abrogata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito alle regioni e ai comuni le competenze in materia di fiere, mercati e commercio al dettaglio su aree pubbliche.
  • La disciplina è oggi contenuta nel D.Lgs. 114/1998 (riforma del commercio) e nelle leggi regionali, con la concessione delle aree mercatali di competenza dei Comuni e controllo della polizia municipale.

L'articolo 81 del TULPS (R.D. 773/1931) assoggettava a licenza di pubblica sicurezza l'istituzione e lo svolgimento di fiere e mercati. Nel contesto del 1931, tali manifestazioni commerciali aggregavano grandi quantità di persone e beni, con potenziali implicazioni per l'ordine pubblico, la sicurezza dei partecipanti e il contrasto alla ricettazione e al commercio di merci di provenienza illecita. L'autorizzazione dell'autorità di polizia era quindi considerata un presidio necessario.

La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nell'ambito del più ampio trasferimento di funzioni amministrative agli enti territoriali operato dalla riforma Bassanini. Le competenze in materia di fiere, mercati e commercio al dettaglio su aree pubbliche sono state attribuite alle regioni (per i profili di programmazione e disciplina generale) e ai comuni (per i profili autorizzatori e gestionali), con eliminazione del coinvolgimento dell'autorità di pubblica sicurezza statale.

Il quadro normativo attuale è incentrato sul D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio), che ha introdotto la distinzione tra commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (incluse fiere e mercati) e commercio a domicilio. I Comuni deliberano l'istituzione di fiere e mercati, concedono i posteggi e disciplinano le modalità di svolgimento tramite appositi regolamenti, con vigilanza affidata alla polizia locale. Il D.Lgs. 59/2010 (direttiva Bolkestein) ha inciso sull'assegnazione dei posteggi, introducendo principi di trasparenza e temporaneità.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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