In sintesi
- L'art. 8 disciplina il diniego dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio: il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'art. 7 con decreto motivato, quando ricorrono le cause ostative dell'art. 6.
- Se il diniego è motivato da ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
- L'istanza respinta può essere riproposta soltanto dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento di diniego.
- Il comma 2, che fissava un termine per il provvedimento, è stato abrogato dal D.L. n. 113/2018, convertito nella L. n. 132/2018.
- La norma riguarda l'acquisto per matrimonio (art. 5), distinto dalla naturalizzazione discrezionale dell'art. 9.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 8 L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. Con decreto motivato, il Ministro dell’interno respinge l’istanza di cui all’articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell’articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L’istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall’emanazione del provvedimento.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 8 D.Lgs. 504/1995 — Destinatario registrato
- Articolo 8 L. 184/1983: Dichiarazione dello stato di adottabilità
- Art. 8 Reg. (UE) 2024/1689 — Conformità ai requisiti
- Art. 8 Cod. Amb. — Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
- Art. 8 D.Lgs. 148/2015 — Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
- Art. 8 D.Lgs. 159/2011 — Decisione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
La funzione dell'articolo 8
L'articolo 8 chiude il procedimento di acquisto della cittadinanza per matrimonio disciplinandone l'esito negativo: il diniego. La disposizione si colloca a valle dell'articolo 5, che riconosce al coniuge straniero di cittadino italiano il diritto di acquistare la cittadinanza a determinate condizioni di residenza, e dell'articolo 7, che regola l'istanza. Il diniego non è una scelta libera dell'amministrazione, ma è ancorato alla sussistenza delle cause ostative tipizzate dall'articolo 6: il Ministro dell'interno respinge l'istanza «ove sussistano» tali cause, in un quadro di legalità che vincola il potere amministrativo ai presupposti fissati dalla legge.
Il decreto motivato del Ministro dell'interno
Il diniego assume la forma di un decreto del Ministro dell'interno, che deve essere «motivato». L'obbligo di motivazione è un presidio di garanzia: l'interessato ha diritto di conoscere le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto al rigetto, sia per comprendere la decisione, sia per poterla eventualmente contestare nelle sedi competenti. È bene tenere distinte le autorità: nell'acquisto per matrimonio (art. 5) il provvedimento, positivo o negativo, fa capo al Ministro dell'interno, mentre la naturalizzazione per residenza (art. 9) è concessa con decreto del Presidente della Repubblica. L'articolo 8 si riferisce specificamente alla prima ipotesi, quella collegata al vincolo coniugale.
Le cause ostative richiamate dall'articolo 6
L'articolo 8 non elenca direttamente i motivi di rigetto, ma rinvia alle cause ostative «previste nell'articolo 6». Si tratta del catalogo di impedimenti che la legge collega, in particolare, a precedenti penali di una certa gravità e a ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica. Il rinvio tecnico evita duplicazioni e mantiene unitario il regime degli impedimenti, valido tanto per l'acquisto per matrimonio quanto, nei limiti previsti, per le altre forme di acquisto a domanda. Il Ministro, accertata la sussistenza di una di queste cause, è tenuto a respingere l'istanza.
Il diniego per ragioni di sicurezza e il parere del Consiglio di Stato
La disposizione riserva un trattamento procedurale rafforzato all'ipotesi più delicata: quando il diniego attiene a «ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica», il decreto è emanato su «conforme parere del Consiglio di Stato». Il parere conforme è un passaggio vincolante: il Ministro non può discostarsene e deve adeguarvisi. Si tratta di una garanzia ulteriore, che inserisce nel procedimento la valutazione qualificata dell'organo di consulenza giuridico-amministrativa, a tutela tanto dell'interesse pubblico alla sicurezza quanto della posizione del richiedente, di fronte a una motivazione particolarmente sensibile.
La riproposizione dell'istanza dopo cinque anni
Il diniego non preclude in modo definitivo l'accesso alla cittadinanza per matrimonio. La norma stabilisce che l'istanza respinta «può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento». Il termine quinquennale decorre dall'emanazione del decreto di diniego e mira a evitare la reiterazione immediata di domande analoghe, dando rilievo all'eventuale mutamento della situazione di fatto nel tempo. Trascorso il quinquennio, l'interessato può presentare una nuova istanza, che sarà valutata alla luce delle condizioni e delle eventuali cause ostative sussistenti in quel momento.
L'abrogazione del comma 2 ad opera del D.L. 113/2018
Il secondo comma dell'articolo 8 è stato abrogato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132. Quella disposizione fissava un termine entro cui l'amministrazione doveva pronunciarsi sull'istanza, decorso il quale operavano determinate conseguenze. La sua soppressione si inserisce nella più ampia revisione della disciplina sui tempi del procedimento di cittadinanza operata in quegli anni. Nel testo vigente, dunque, l'articolo 8 si concentra sui presupposti e sulle forme del diniego, mentre i profili relativi ai termini del procedimento sono regolati altrove nell'impianto della legge.
Diritti del richiedente e rapporto con la doppia cittadinanza
L'acquisto per matrimonio non comporta, di per sé, la rinuncia alla cittadinanza di origine: l'ordinamento italiano ammette la doppia cittadinanza, sicché il coniuge straniero che acquista quella italiana conserva, di regola, quella precedente, salvo che il suo Stato disponga diversamente. Il diniego previsto dall'articolo 8 non incide su questo principio, ma riguarda esclusivamente la fase di valutazione dell'istanza. Di fronte a un decreto di rigetto, il richiedente che ritenga insussistenti le cause ostative può tutelare la propria posizione nelle sedi competenti, valorizzando l'obbligo di motivazione che la legge impone all'amministrazione.
Casi pratici
Caso 1: Diniego per precedenti penali
Tizio, coniuge straniero di cittadina italiana, presenta istanza ai sensi dell'art. 7. Il Ministro dell'interno accerta la sussistenza di una causa ostativa prevista dall'art. 6 e respinge l'istanza con decreto motivato. Tizio potrà ripresentare la domanda solo dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
Caso 2: Diniego per ragioni di sicurezza
Caio chiede la cittadinanza per matrimonio, ma emergono ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica. In questo caso il Ministro dell'interno non può procedere da solo: il decreto di diniego è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato, dal quale l'amministrazione non può discostarsi.
Caso 3: Riproposizione dopo il quinquennio
Sempronio si è visto respingere l'istanza nel 2020 per una causa ostativa nel frattempo venuta meno. Decorsi cinque anni dall'emanazione del decreto di diniego, ripresenta la domanda: l'amministrazione la valuta ex novo, alla luce delle condizioni esistenti al momento della nuova istanza.
Domande frequenti
Chi decide il diniego della cittadinanza per matrimonio?
Il Ministro dell'interno, con decreto motivato. La motivazione è obbligatoria e consente all'interessato di conoscere le ragioni del rigetto. La naturalizzazione per residenza (art. 9), invece, è concessa con decreto del Presidente della Repubblica.
Per quali motivi l'istanza può essere respinta?
Quando ricorrono le cause ostative previste dall'articolo 6, collegate in particolare a precedenti penali di una certa gravità e a ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica. L'art. 8 rinvia integralmente a quel catalogo.
Dopo un diniego posso ripresentare la domanda?
Sì, ma soltanto dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento di diniego. Trascorso il quinquennio, la nuova istanza è valutata in base alle condizioni esistenti in quel momento.
Cosa succede se il diniego riguarda la sicurezza della Repubblica?
In questo caso il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato: si tratta di un parere vincolante, dal quale il Ministro non può discostarsi. È una garanzia procedurale aggiuntiva.
Perdo la mia cittadinanza di origine se acquisto quella italiana?
No. L'ordinamento italiano ammette la doppia cittadinanza: il coniuge straniero che acquista quella italiana conserva di regola quella di origine, salvo che il suo Stato disponga diversamente.