← Torna a Intelligenza artificiale — AI Act (Regolamento UE 2024/1689)
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I sistemi di IA ad alto rischio devono soddisfare i requisiti tecnici e organizzativi stabiliti nella Sezione 2 del Capo III, tenendo conto della finalità prevista e dello stato dell'arte.
  • La verifica di conformità si integra con il sistema di gestione dei rischi disciplinato dall'articolo 9, che costituisce il meccanismo di riferimento trasversale.
  • Quando il sistema di IA è incorporato in un prodotto già soggetto alla normativa di armonizzazione UE (Allegato I, sez. A), il fornitore deve garantire la conformità all'insieme dei requisiti applicabili.
  • Per ridurre duplicazioni documentali, i fornitori possono integrare prove e comunicazioni AI Act nelle procedure già richieste dalla normativa di armonizzazione esistente.
  • L'approccio è basato sul rischio: la soglia di conformità si calibra sulla concreta destinazione d'uso e sull'evoluzione tecnologica del settore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 8 Reg. (UE) 2024/1689 — Conformità ai requisiti

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

1. I sistemi di IA ad alto rischio rispettano i requisiti stabiliti nella presente sezione, tenendo conto delle loro previste finalità nonché dello stato dell'arte generalmente riconosciuto in materia di IA e di tecnologie correlate all'IA. Nel garantire conformità a tali requisiti si tiene conto del sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 9.

2. Se un prodotto contiene un sistema di IA cui si applicano i requisiti del presente regolamento e i requisiti della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, i fornitori sono responsabili di garantire che il loro prodotto sia pienamente conforme a tutti i requisiti applicabili previsti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile. Nel garantire la conformità dei sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1 ai requisiti di cui alla presente sezione e al fine di garantire la coerenza, evitare duplicazioni e ridurre al minimo gli oneri aggiuntivi, i fornitori possono scegliere di integrare, se del caso, i necessari processi di prova e di comunicazione nonché le informazioni e la documentazione che forniscono relativamente al loro prodotto nella documentazione e nelle procedure esistenti e richieste in conformità della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A.

Commento

Funzione dell'articolo nel sistema dei requisiti per l'alto rischio

L'articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1689 svolge una funzione di cerniera: introduce il principio generale di conformità ai requisiti per i sistemi di IA classificati come ad alto rischio, rinviando ai criteri sostanziali degli artt. 9-15 e, in parallelo, coordinando l'applicazione del regolamento con le normative di armonizzazione settoriali già vigenti nell'Unione europea. Il suo carattere apparentemente «generale» non deve trarre in inganno: per i fornitori costituisce il punto di partenza obbligato per impostare qualunque piano di conformità relativo a un sistema di IA ad alto rischio.

La valutazione in base alla finalità prevista e allo stato dell'arte

Il paragrafo 1 stabilisce che i requisiti si applicano «tenendo conto delle loro previste finalità nonché dello stato dell'arte generalmente riconosciuto». Questa formulazione ha implicazioni operative rilevanti. In primo luogo, la conformità non è valutata in astratto ma rispetto all'uso concreto per cui il sistema è progettato e immesso sul mercato: un sistema di supporto diagnostico medico sarà giudicato con parametri diversi da un sistema di selezione dei curricula, anche se entrambi figurano nell'Allegato III.

In secondo luogo, il riferimento allo «stato dell'arte» introduce una componente dinamica: i requisiti tecnici devono aggiornarsi al progredire delle migliori pratiche disponibili nel settore. Questo allineamento si realizza tipicamente attraverso le norme armonizzate europee (elaborate da CEN/CENELEC su mandato della Commissione) e, in attesa della loro pubblicazione, attraverso le specifiche tecniche comuni o i codici di buone pratiche. Il fornitore non può dunque «cristallizzare» la conformità al momento dell'immissione sul mercato: deve verificare che il sistema rimanga conforme durante l'intero ciclo di vita.

Il raccordo con il sistema di gestione dei rischi (art. 9)

L'articolo 8, paragrafo 1 rinvia espressamente all'articolo 9 come strumento per garantire la conformità ai requisiti. Il sistema di gestione dei rischi non è un documento separato, ma un processo continuo e iterativo che accompagna il sistema di IA durante tutto il suo ciclo di vita. In pratica, la catena è la seguente: il fornitore identifica i rischi prevedibili (art. 9, par. 2, lett. a), li valuta in relazione alla finalità prevista e agli usi impropri ragionevolmente prevedibili, adotta misure di gestione e verifica la loro efficacia. Il risultato di questo processo determina se e in che misura i requisiti dell'artt. 9-15 sono soddisfatti.

Per le imprese, questo significa che non è sufficiente redigere documentazione tecnica a posteriori: il sistema di gestione dei rischi deve essere costruito nelle prime fasi dello sviluppo del sistema («privacy by design» e, per analogia, «compliance by design»). Le politiche di conformità interne devono prevedere revisioni periodiche, in special modo quando cambia l'uso del sistema o il contesto normativo di riferimento.

L'interazione con la normativa di armonizzazione UE (Allegato I, sez. A)

Il paragrafo 2 affronta una casistica molto frequente nella prassi industriale: i sistemi di IA ad alto rischio che sono componenti di prodotti già sottoposti a normativa di armonizzazione UE. L'Allegato I, sezione A, include ad esempio la Direttiva macchine, la Direttiva dispositivi medici, il Regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro, il Regolamento sull'aviazione civile e altri. In questi casi il fornitore deve soddisfare sia i requisiti dell'AI Act sia quelli della normativa di settore applicabile.

La regola di coordinamento prevista al par. 2 consente, ove appropriato, di integrare le procedure di prova, le comunicazioni e la documentazione richieste dall'AI Act nelle procedure già esistenti previste dalla normativa di armonizzazione. L'obiettivo dichiarato è duplice: evitare duplicazioni burocratiche e ridurre gli oneri aggiuntivi per i fornitori. In concreto, un produttore di dispositivi medici che adotta già una procedura di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 potrà integrare in quella procedura le verifiche AI Act relative al sistema di IA incorporato nel dispositivo, anziché costruire un percorso completamente separato.

Questa integrazione non è automatica: richiede che il fornitore verifichi puntualmente la sovrapponibilità dei requisiti e che la documentazione prodotta copra, senza lacune, tutti gli obblighi AI Act. In presenza di gap, la procedura integrata deve essere completata con verifiche aggiuntive specifiche.

Implicazioni per i fornitori: piano di conformità pratico

Dal combinato disposto dell'articolo 8, le imprese devono strutturare il piano di conformità attorno a tre pilastri: la mappatura della finalità prevista (scopo del sistema, ambiente di utilizzo, usi impropri ragionevolmente prevedibili); l'allineamento allo stato dell'arte (monitoraggio delle norme armonizzate e dei codici di buone pratiche, con aggiornamenti periodici); la gestione integrata della documentazione (quando il sistema è soggetto anche ad altre normative di armonizzazione UE, sfruttare l'art. 8, par. 2 per evitare duplicazioni, documentando quali requisiti AI Act sono coperti dalle procedure esistenti). La gran parte degli obblighi per i sistemi ad alto rischio si applica dal 2 agosto 2026 (art. 113); il termine è prorogato al 2 agosto 2027 per i sistemi di cui all'art. 6, par. 1.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Che cosa significa 'stato dell'arte' nell'art. 8 AI Act?

Lo stato dell'arte si riferisce alle migliori pratiche tecniche e metodologiche generalmente riconosciute nel settore specifico al momento della valutazione di conformità. In pratica, il fornitore deve allinearsi alle norme armonizzate europee, alle specifiche tecniche comuni eventualmente adottate dalla Commissione e, in loro assenza, ai codici di buone pratiche approvati. La conformità allo stato dell'arte non è fissa al momento dell'immissione sul mercato, ma deve essere mantenuta durante l'intero ciclo di vita del sistema.

Un fornitore che vende un sistema di IA incorporato in un dispositivo medico deve rispettare sia il Reg. 2017/745 sia l'AI Act?

Sì. Quando un sistema di IA ad alto rischio è componente di un prodotto già soggetto alla normativa di armonizzazione UE elencata nell'Allegato I, sez. A (che include il Reg. 2017/745 sui dispositivi medici), il fornitore deve garantire la conformità a entrambi i corpus normativi. L'art. 8, par. 2 consente però di integrare le procedure e la documentazione, evitando duplicazioni, purché il fascicolo integrato copra tutti i requisiti AI Act senza lacune.

Quando si applicano i requisiti per i sistemi ad alto rischio?

La gran parte degli obblighi per i sistemi ad alto rischio si applica a decorrere dal 2 agosto 2026, come stabilito dall'art. 113 AI Act. Fanno eccezione i sistemi di cui all'art. 6, par. 1 (sistemi di IA come componenti di sicurezza di prodotti soggetti a normativa di armonizzazione), per i quali il termine è il 2 agosto 2027. I divieti dell'art. 5 sono invece già applicabili dal 2 febbraio 2025.

Il sistema di gestione dei rischi ex art. 9 deve essere predisposto prima o dopo l'immissione sul mercato?

Il sistema di gestione dei rischi deve essere impostato nelle prime fasi dello sviluppo del sistema di IA e mantenuto attivo durante tutto il ciclo di vita, incluse le fasi successive all'immissione sul mercato. Non si tratta di un documento statico ma di un processo continuo che prevede identificazione, valutazione e gestione iterativa dei rischi, con revisioni ogni volta che cambiano la finalità d'uso, il contesto normativo o le caratteristiche tecniche del sistema.

Chi è responsabile della conformità ai requisiti dell'art. 8: il fornitore o il deployer?

La responsabilità principale per la conformità ai requisiti degli artt. 8-15 è del fornitore, cioè del soggetto che sviluppa o immette sul mercato il sistema di IA. Il deployer (chi usa il sistema sotto la propria responsabilità) ha obblighi distinti, in particolare in materia di supervisione umana, gestione dei registri di log e segnalazione degli incidenti. Tuttavia, quando il deployer modifica sostanzialmente il sistema, può essere riqualificato come fornitore e assumere i relativi obblighi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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