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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto finché l'interessato non presta giuramento di fedeltà alla Repubblica.
  • Il giuramento deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica del decreto: è un termine fondamentale da non lasciar scadere.
  • Con il giuramento si promette di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
  • Senza giuramento il decreto resta privo di efficacia: la persona, pur «concessionaria», non è ancora cittadino.
  • Il giuramento si presta davanti all'ufficiale dello stato civile (art. 23); la cittadinanza decorre dal giorno successivo (art. 15).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 10 L. 91/1992

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza

1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

Commento

L'ultimo passo: il giuramento come condizione di efficacia

L'articolo 10 della legge n. 91 del 1992 disciplina l'atto conclusivo del percorso di acquisto della cittadinanza per concessione. Una volta emanato il decreto, sia esso il decreto del Ministro dell'interno per il matrimonio (art. 5) o il decreto del Presidente della Repubblica per la naturalizzazione (art. 9), il provvedimento da solo non basta a rendere cittadino l'interessato. La norma stabilisce con chiarezza che il decreto «non ha effetto» se la persona non presta giuramento. Il giuramento non è quindi una mera formalità di contorno, ma una vera e propria condizione di efficacia del provvedimento: finché non viene reso, il decreto resta sospeso e la cittadinanza non si acquista.

Il contenuto del giuramento: fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione

Il giuramento ha un contenuto preciso, fissato dalla legge: la persona promette «di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato». Si tratta di un impegno solenne che esprime l'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento e segna il passaggio da una appartenenza estranea a una piena partecipazione alla comunità nazionale. La formula non è casuale: richiama la fedeltà alla forma repubblicana, il rispetto della Carta costituzionale e l'osservanza delle leggi, ossia i tre pilastri su cui poggia la cittadinanza intesa non solo come status giuridico ma anche come legame di lealtà verso lo Stato che accoglie il nuovo cittadino.

Il termine di sei mesi: un limite da non sottovalutare

Il dato più delicato sul piano pratico è il termine. Il giuramento deve essere prestato «entro sei mesi dalla notifica del decreto». È un termine che decorre dalla notifica, non dalla data di firma del provvedimento, ed è bene che l'interessato verifichi con attenzione il momento in cui riceve la comunicazione ufficiale. Il superamento del termine ha conseguenze rilevanti: il decreto rischia di non poter più produrre effetto, vanificando un iter spesso lungo e impegnativo. Per questo è essenziale presentarsi tempestivamente all'ufficio competente, prenotare l'appuntamento con congruo anticipo e non confidare in proroghe che la norma non prevede in via generale.

Senza giuramento non c'è cittadinanza

Va sfatato un equivoco diffuso: ricevere il decreto di concessione non significa essere già cittadini. Tra il decreto e l'acquisto effettivo della cittadinanza si frappone proprio il giuramento. Chi ha ottenuto il decreto è, in un certo senso, un «cittadino in attesa»: ha superato l'istruttoria e ottenuto il provvedimento favorevole, ma non potrà esercitare i diritti connessi alla cittadinanza, né far valere il nuovo status, finché non avrà prestato giuramento. La distinzione è importante anche per i terzi e per le pubbliche amministrazioni, che devono considerare cittadino l'interessato solo a partire dal momento in cui la condizione di efficacia si è verificata.

Dove e davanti a chi si presta il giuramento

L'articolo 10 va letto insieme all'articolo 23, che individua l'autorità competente a ricevere le dichiarazioni e il giuramento previsti dalla legge sulla cittadinanza. Il giuramento si presta davanti all'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato risiede o intende stabilire la residenza; in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo. L'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione, la trascrive nei registri di cittadinanza e ne cura l'annotazione a margine dell'atto di nascita. È quindi presso il comune di residenza, e non presso il Ministero, che si compie materialmente questo passaggio decisivo.

La decorrenza della cittadinanza: il giorno successivo al giuramento

Una volta prestato il giuramento, occorre individuare da quando si è effettivamente cittadini. La risposta è nell'articolo 15: la cittadinanza acquistata per concessione decorre dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste, e dunque dal giorno successivo al giuramento. Questo significa che la cittadinanza non retroagisce alla data del decreto né a quella della domanda, ma si radica nel momento in cui si è perfezionata la condizione di efficacia. Conoscere la data esatta di decorrenza è rilevante per molti effetti pratici, dall'iscrizione anagrafica come cittadino al godimento dei diritti politici.

Doppia cittadinanza e prospettiva del nuovo cittadino

Il giuramento non comporta, di per sé, la rinuncia alla cittadinanza d'origine: l'ordinamento italiano ammette la doppia cittadinanza, sicché chi giura fedeltà alla Repubblica conserva, salvo diversa previsione della legge dello Stato di provenienza, anche la propria cittadinanza precedente. La fedeltà promessa è alla Repubblica italiana e si traduce nell'impegno a rispettarne la Costituzione e le leggi, non in un atto di abiura verso il Paese d'origine. In questa prospettiva, il giuramento dell'articolo 10 rappresenta il momento simbolico e giuridico in cui il nuovo cittadino entra a far parte, a pieno titolo, della comunità nazionale, suggellando un percorso che la legge ha voluto concludere con un atto pubblico e consapevole.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 258/2017

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della L. 91/1992 nella parte in cui non prevede l'esonero dal giuramento per la persona incapace di prestarlo a causa di una grave e accertata condizione di disabilità. Imporre il giuramento come condizione insuperabile per acquisire la cittadinanza a chi è materialmente impossibilitato a compierlo determina un'irragionevole emarginazione sociale, in violazione degli artt. 2 e 3 Cost. Il giuramento resta atto personalissimo, ma non può tradursi in un ostacolo insormontabile per il disabile.

Casi pratici

Caso 1: Giuramento prestato nei termini

Tizio riceve la notifica del decreto di concessione della cittadinanza. Consapevole che il decreto non ha effetto senza giuramento, prenota subito l'appuntamento presso l'ufficio di stato civile del proprio comune e presta giuramento dopo tre mesi, entro il termine di sei mesi previsto dall'articolo 10. La cittadinanza decorre, ai sensi dell'articolo 15, dal giorno successivo al giuramento.

Caso 2: Termine lasciato scadere

Caio ottiene il decreto ma, ritenendosi già cittadino, trascura di prestare giuramento e lascia decorrere oltre sei mesi dalla notifica. Il decreto, non perfezionatosi con il giuramento entro il termine, rischia di restare privo di effetto: Caio scopre di non aver mai acquistato la cittadinanza, vanificando l'intero iter, perché la legge non prevede l'efficacia del decreto senza il giuramento tempestivo.

Caso 3: Residenza all'estero

Mevia, residente all'estero, riceve il decreto di concessione tramite il consolato. In base al combinato disposto degli articoli 10 e 23 presta il giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti all'autorità consolare del luogo di residenza, entro sei mesi dalla notifica. Il consolato cura la trascrizione e l'annotazione, e da quel momento la cittadinanza produce i suoi effetti.

Domande frequenti

Entro quanto tempo devo prestare il giuramento?

Entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione. Il termine decorre dalla notifica, non dalla data di firma del decreto: è bene verificarla con attenzione e presentarsi per tempo, perché la norma non prevede proroghe generali.

Sono cittadino già con il decreto di concessione?

No. Il decreto non ha effetto finché non si presta giuramento. Tra il decreto e l'acquisto effettivo della cittadinanza si frappone proprio il giuramento: senza di esso il provvedimento resta privo di efficacia.

Davanti a chi si presta il giuramento?

Davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza (art. 23). Se si risiede all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo. È l'ufficio comunale, non il Ministero, a riceverlo.

Da quando decorre la cittadinanza dopo il giuramento?

Dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le formalità richieste, e quindi dal giorno successivo al giuramento, ai sensi dell'articolo 15. La cittadinanza non retroagisce alla data del decreto.

Giurando fedeltà alla Repubblica perdo la cittadinanza d'origine?

No. Il giuramento è un impegno a essere fedeli alla Repubblica e a osservare la Costituzione e le leggi, non una rinuncia alla cittadinanza precedente. L'ordinamento italiano ammette la doppia cittadinanza.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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