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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Aggiornato dalla riforma 2025 (in vigore dal 13 marzo 2025): introduce il requisito linguistico per la concessione della cittadinanza ai sensi degli articoli 5 (matrimonio) e 9 (naturalizzazione per residenza).
  • Serve un'«adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1» del Quadro comune europeo di riferimento (QCER).
  • Il requisito vale per le concessioni a domanda: NON si applica a chi è cittadino automaticamente per nascita (ius sanguinis).
  • Sono esonerati dall'attestazione chi ha sottoscritto l'accordo di integrazione o è titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  • Gli altri richiedenti, all'atto della domanda, devono attestare un titolo di studio riconosciuto oppure una certificazione di un ente certificatore riconosciuto dai Ministeri competenti.
  • La naturalizzazione resta concessa con decreto del Presidente della Repubblica: atto discrezionale, non un diritto automatico.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 L. 91/1992

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza

1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Commento

Un articolo «riscritto» dalla riforma 2025

La versione vigente dell'articolo 9 entra in vigore il 13 marzo 2025 e segna uno dei passaggi più visibili della riforma della cittadinanza. Il testo attuale, infatti, non si limita più a elencare i periodi di residenza necessari per la naturalizzazione: pone in apertura un requisito sostanziale e trasversale, la conoscenza della lingua italiana. La concessione della cittadinanza «ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)». È una condizione di ammissibilità che si aggiunge agli altri presupposti e che il richiedente deve dimostrare al momento della domanda.

Che cosa significa «livello B1 del QCER»

Il livello B1 è il terzo gradino della scala europea delle lingue (da A1 ad C2) e indica una competenza «intermedia»: la capacità di comprendere i punti essenziali di discorsi su argomenti familiari, di affrontare situazioni quotidiane, di produrre testi semplici e di descrivere esperienze ed eventi. Non è una conoscenza accademica, ma una soglia di autonomia comunicativa pensata per garantire un'integrazione reale di chi chiede di diventare cittadino. Il riferimento al QCER, standard riconosciuto in tutta l'Unione europea, rende il requisito oggettivo e misurabile, sottraendolo a valutazioni soggettive dell'amministrazione.

A quali domande si applica e a quali no

Il requisito linguistico riguarda esclusivamente le concessioni «a domanda»: la cittadinanza per matrimonio dell'articolo 5 e la naturalizzazione per residenza dell'articolo 9. Resta del tutto estraneo a questo onere l'acquisto automatico per nascita: chi è cittadino iure sanguinis, in quanto figlio di padre o madre italiani, non deve dimostrare alcuna competenza linguistica, perché la sua cittadinanza non è «concessa» ma spetta sin dalla nascita. È una distinzione capitale: il requisito B1 non è un esame da superare per «restare» italiani, ma una condizione per «diventarlo» attraverso i canali discrezionali o semi-discrezionali.

Chi è esonerato dall'attestazione

La norma individua due categorie esonerate dall'onere di attestare separatamente la conoscenza linguistica. La prima è costituita da chi ha sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), perché tale accordo già presuppone un percorso di apprendimento della lingua e dei valori civici. La seconda è composta dai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 del medesimo testo unico), il cui rilascio è già subordinato alla verifica di un'adeguata conoscenza dell'italiano. Per costoro il requisito si considera assolto a monte.

Come si dimostra il requisito: titoli di studio e certificazioni

I richiedenti che non rientrano nelle categorie esonerate devono, «all'atto della presentazione dell'istanza», fornire una prova documentale. Le strade sono due. La prima è attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (anche congiuntamente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale). La seconda è produrre un'apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dai medesimi Ministeri. In entrambi i casi la prova deve esistere già al momento della domanda: non è ammesso «rimediare» dopo l'avvio del procedimento.

Naturalizzazione: un atto discrezionale, non un diritto

È essenziale ricordare la natura dell'istituto cui questo requisito accede. La naturalizzazione per residenza dell'articolo 9 è concessa con decreto del Presidente della Repubblica ed è un atto altamente discrezionale: lo Stato valuta l'effettiva integrazione, l'assenza di motivi ostativi e l'interesse pubblico all'inserimento del richiedente nella comunità nazionale. Anche la cittadinanza per matrimonio dell'articolo 5 è concessa con decreto del Ministro dell'Interno. Il superamento della soglia B1, dunque, è una condizione necessaria ma non sufficiente: dimostrare la conoscenza della lingua non garantisce di per sé l'esito favorevole, perché restano gli altri presupposti e, per la naturalizzazione, l'ampio margine di apprezzamento dell'autorità.

Domanda, autorità competenti e tempi

La domanda si presenta, in concreto, all'autorità competente per la residenza del richiedente, secondo le regole generali della legge sulla cittadinanza. La conoscenza linguistica va attestata contestualmente, perché la sua mancanza rende la domanda inammissibile sin dall'origine. Il presente articolo, nella formulazione vigente dal 13 marzo 2025, va letto insieme alle altre disposizioni introdotte dalla riforma in tema di contributo e di termini del procedimento, che disciplinano la fase istruttoria e la durata massima dell'iter. Per quanto riguarda i periodi di residenza richiesti per la naturalizzazione, occorre fare riferimento alle previsioni specifiche di legge, evitando di confondere le diverse soglie applicabili alle varie categorie di richiedenti.

Un cambio di prospettiva culturale

L'inserimento del requisito linguistico in apertura dell'articolo 9 riflette una precisa scelta del legislatore del 2025: collegare l'acquisto della cittadinanza non alla sola permanenza sul territorio, ma a un'integrazione effettiva e verificabile. La lingua diventa così la chiave di accesso a diritti e doveri della cittadinanza, dal voto alla piena partecipazione alla vita civile. Per il professionista che assiste il richiedente, ciò significa pianificare per tempo l'acquisizione del titolo o della certificazione B1, evitando che un requisito formale comprometta una domanda altrimenti fondata.

Casi pratici

Caso 1: Il richiedente che certifica il livello B1 prima della domanda

Tizio, cittadino straniero residente in Italia da molti anni, intende chiedere la naturalizzazione. Non ha sottoscritto l'accordo di integrazione né possiede un permesso UE di lungo periodo. Prima di presentare l'istanza consegue una certificazione di livello B1 presso un ente certificatore riconosciuto dai Ministeri competenti e la allega alla domanda. Avendo soddisfatto il requisito linguistico, supera lo scoglio dell'articolo 9.1; resta però soggetto alla valutazione discrezionale che precede il decreto del Presidente della Repubblica.

Caso 2: Il soggiornante di lungo periodo esonerato dall'attestazione

Caio è titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Quando presenta domanda di cittadinanza non deve produrre una certificazione linguistica separata: l'articolo 9.1 lo esonera dall'attestazione, perché il rilascio di quel permesso ha già comportato la verifica della conoscenza dell'italiano. La sua domanda non è inammissibile per difetto del requisito B1.

Caso 3: La domanda inammissibile per mancanza del requisito linguistico

Sempronio presenta domanda di cittadinanza per naturalizzazione senza allegare alcun titolo di studio riconosciuto né alcuna certificazione B1, pur non rientrando in alcuna categoria esonerata. Poiché la conoscenza della lingua deve essere attestata all'atto della presentazione dell'istanza, la sua domanda è inammissibile sin dall'origine: dovrà conseguire la certificazione e ripresentare la richiesta.

Domande frequenti

Il requisito di lingua B1 vale per chiunque chieda la cittadinanza?

No. L'articolo 9.1 lo prevede solo per le concessioni a domanda ai sensi degli articoli 5 (matrimonio) e 9 (naturalizzazione per residenza). Non si applica a chi è cittadino automaticamente per nascita (ius sanguinis), che non deve dimostrare alcuna competenza linguistica.

Che cos'è il livello B1 del QCER?

È il livello «intermedio» della scala europea delle lingue: indica la capacità di comprendere i punti essenziali di discorsi familiari, gestire situazioni quotidiane e produrre testi semplici. È una soglia di autonomia comunicativa, non una conoscenza accademica, ed è uno standard riconosciuto in tutta l'Unione europea.

Chi è esonerato dall'attestare la conoscenza della lingua?

Sono esonerati dall'attestazione chi ha sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico sull'immigrazione e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, perché in entrambi i casi la conoscenza dell'italiano è già stata verificata a monte.

Come si dimostra il requisito linguistico?

All'atto della domanda si deve attestare un titolo di studio rilasciato da un istituto pubblico o paritario riconosciuto dai Ministeri competenti, oppure produrre una certificazione di un ente certificatore riconosciuto dai medesimi Ministeri. La prova deve esistere già al momento della presentazione dell'istanza.

Avere il B1 garantisce di ottenere la cittadinanza?

No. La naturalizzazione dell'articolo 9 è concessa con decreto del Presidente della Repubblica ed è un atto discrezionale; quella per matrimonio dell'articolo 5 con decreto del Ministro dell'Interno. Il requisito B1 è una condizione necessaria ma non sufficiente: restano gli altri presupposti e l'apprezzamento dell'autorità.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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