- All'istanza o dichiarazione in materia di cittadinanza deve essere sempre allegata la certificazione che prova il possesso dei requisiti richiesti per legge.
- Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione sono soggette al pagamento di un contributo di 250 euro.
- Sono escluse dal contributo le dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare e quelle di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b).
- Il gettito del contributo è riassegnato al Ministero dell'Interno per progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e per gli oneri istruttori dei procedimenti.
- La norma, aggiornata dalla riforma 2025 ed efficace dal 1° gennaio 2026, autorizza inoltre una spesa di 1,2 milioni di euro annui dal 2026.
Testo dell'articoloVigente
Art. 9-bis L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all’istanza o dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare, sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro. Il presente comma non si applica alle dichiarazioni di cui all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b).
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al primo periodo del comma 2 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari.
3-bis. Tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per il finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 9-bis D.Lgs. 209/2005 — (Trasparenza e responsabilità dell'attività di vigilanza)
- Art. 9-bis C.d.S.: Organizzazione di competizioni non autorizzat
- Art. 9-bis L. 898/1970 — Assegno a carico dell'eredita' post divorzio
- Art. 9 bis TUE - Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili
- Art. 9 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)
- Art. 9-bis Rev. Leg. – Riservatezza e segreto professionale
Commento
La funzione dell'articolo 9-bis
L'articolo 9-bis è una disposizione di carattere procedurale e finanziario, introdotta nell'impianto della L. 91/1992 e aggiornata dalla riforma 2025, con efficacia dal 1° gennaio 2026. Non disciplina un nuovo modo di acquisto della cittadinanza, ma detta regole comuni che attraversano tutti i procedimenti: elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia e concessione. La sua importanza pratica è notevole, perché incide su ogni domanda presentata in materia, stabilendo cosa allegare e quale onere economico sostenere. Si tratta, in sostanza, della cornice amministrativa entro cui si muovono le diverse strade verso la cittadinanza descritte dagli altri articoli della legge.
L'obbligo di certificazione dei requisiti
Il primo comma fissa un principio di ordine probatorio: all'istanza o alla dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. È l'interessato a dover dimostrare, documenti alla mano, di trovarsi nelle condizioni previste dalla norma applicabile al suo caso, sia esso un acquisto per matrimonio, una naturalizzazione o un riacquisto. L'amministrazione non è tenuta a ricostruire d'ufficio la posizione del richiedente: spetta a quest'ultimo corredare la domanda con la prova dei presupposti. Una documentazione incompleta o carente espone al rischio di ritardi o di esito negativo del procedimento.
Il contributo di 250 euro
Il secondo comma introduce un contributo economico: le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un importo pari a 250 euro. È un onere che accompagna la maggior parte dei procedimenti in materia, indipendentemente dalla via prescelta, e che il richiedente deve versare nelle modalità stabilite. La previsione di un contributo unico semplifica il quadro, riconducendo a un unico importo le diverse tipologie di domanda. Per chi avvia una pratica di cittadinanza, conoscere in anticipo questo costo è essenziale per pianificare correttamente l'iter.
Le esclusioni dal contributo
Lo stesso comma individua due esclusioni puntuali. Non sono soggette al contributo, in primo luogo, le dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare: la collocazione all'estero, presso la rete consolare, riceve un trattamento agevolato. In secondo luogo, il contributo non si applica alle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b). Queste eccezioni vanno lette con attenzione, perché determinano caso per caso se l'onere economico sia dovuto o meno. Chi presenta una dichiarazione di riacquisto in consolato, in particolare, beneficia dell'esenzione espressamente prevista dalla norma.
La destinazione del gettito
Il terzo comma chiarisce dove finiscono le somme incassate: il gettito derivante dal contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'Interno. Il Ministero lo destina al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione, anche tramite programmi finanziati dall'Unione europea, nonché alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie dei procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e a interventi assistenziali straordinari. Il contributo non è quindi un mero tributo, ma una risorsa vincolata a finalità precise.
L'autorizzazione di spesa per il 2026
Il comma 3-bis completa il quadro finanziario: tenuto conto della destinazione del gettito, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento dei progetti del medesimo Dipartimento. Le finalità ricalcano quelle del comma precedente: collaborazione e cooperazione internazionale in materia di immigrazione, partecipazione a programmi europei, copertura degli oneri istruttori dei procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e interventi assistenziali straordinari. È la conferma di un legame stretto tra le risorse generate dalle pratiche di cittadinanza e gli investimenti dello Stato nella gestione complessiva del fenomeno migratorio.
Inquadramento nella riforma e raccordo con gli altri articoli
L'articolo 9-bis va letto come tassello della riforma 2025 sul versante procedurale, in vigore dal 1° gennaio 2026, e si raccorda con le altre disposizioni della legge. Mentre gli articoli 5 e 9 individuano i requisiti sostanziali per matrimonio e naturalizzazione, e gli articoli 7, 10 e 15 scandiscono il procedimento, il decreto e il giuramento, l'articolo 9-bis fissa l'onere documentale e quello economico comuni. Per il cittadino e per il professionista che assiste la pratica, conoscere questa norma significa avere chiaro che ogni domanda richiede prova dei requisiti e, salvo le esclusioni, il versamento del contributo di 250 euro. È una disposizione tecnica, ma con impatto immediato su chiunque si avvicini a una pratica di cittadinanza.
Casi pratici
Caso 1: Domanda di concessione e contributo dovuto
Tizio, cittadino straniero, presenta domanda di concessione della cittadinanza dopo una lunga residenza in Italia. In base all'articolo 9-bis allega la certificazione che prova il possesso dei requisiti e versa il contributo di 250 euro. Senza la documentazione completa e il pagamento, la domanda non potrebbe essere correttamente istruita.
Caso 2: Riacquisto in consolato esente dal contributo
Caia, residente all'estero, presenta presso l'ufficio consolare una dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana. L'articolo 9-bis esclude espressamente dal contributo le dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare: Caia non deve quindi versare i 250 euro, pur dovendo allegare la certificazione dei requisiti.
Caso 3: Documentazione incompleta
Sempronio presenta una dichiarazione in materia di cittadinanza ma omette parte della certificazione richiesta per provare i requisiti. Poiché il primo comma dell'articolo 9-bis impone di allegare comunque tale certificazione, la carenza documentale rischia di bloccare o ritardare il procedimento finché la posizione non viene integrata.
Domande frequenti
Quanto costa presentare una domanda di cittadinanza?
L'articolo 9-bis prevede un contributo di 250 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza. Sono escluse le dichiarazioni di riacquisto presentate in consolato e quelle di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b).
Cosa devo allegare alla domanda di cittadinanza?
Va sempre allegata la certificazione che prova il possesso dei requisiti richiesti per legge per il modo di acquisto prescelto. Spetta all'interessato dimostrare con i documenti di trovarsi nelle condizioni previste: una documentazione incompleta può bloccare o ritardare il procedimento.
Il riacquisto in consolato è soggetto al contributo?
No. L'articolo 9-bis esclude espressamente dal contributo di 250 euro le dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare. Resta comunque dovuta l'allegazione della certificazione dei requisiti.
A cosa serve il contributo versato?
Il gettito è riassegnato al Ministero dell'Interno e destinato a progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, alla cooperazione internazionale in materia di immigrazione, alla copertura degli oneri istruttori dei procedimenti su immigrazione, asilo e cittadinanza e a interventi assistenziali straordinari.
Da quando si applica questa disciplina?
L'articolo 9-bis, nella versione aggiornata dalla riforma 2025, è in vigore dal 1° gennaio 2026 e autorizza anche una spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per i progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
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