In sintesi
- L'articolo 9-ter fissa il termine di definizione dei procedimenti di cittadinanza per matrimonio (art. 5) e per naturalizzazione (art. 9).
- Il termine ordinario è di ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda.
- È prorogabile fino a un massimo di trentasei mesi.
- La norma riguarda solo le concessioni a domanda (artt. 5 e 9), non l'acquisto automatico per nascita iure sanguinis.
- Fornisce all'interessato un parametro temporale certo entro cui l'amministrazione deve concludere l'istruttoria e adottare il provvedimento.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9-ter L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il significato di un termine di durata del procedimento
L'articolo 9-ter introduce un elemento di certezza in una materia tradizionalmente segnata da tempi lunghi e poco prevedibili: stabilisce entro quanto tempo l'amministrazione deve definire i procedimenti di cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione. La disposizione risponde a un'esigenza di garanzia per il cittadino e per lo straniero che chiede la cittadinanza, perché fissa un orizzonte temporale al quale l'attività amministrativa deve attenersi. In assenza di una regola del genere, il richiedente resterebbe esposto a un'attesa indefinita; con essa, dispone invece di un parametro per orientare le proprie aspettative e, eventualmente, per reagire all'inerzia dell'amministrazione.
L'ambito di applicazione: gli articoli 5 e 9
La norma circoscrive con precisione il proprio campo di applicazione ai «procedimenti di cui agli articoli 5 e 9». Si tratta, rispettivamente, dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio con un cittadino italiano e dell'acquisto per naturalizzazione, entrambi concessi a domanda dell'interessato e all'esito di una valutazione dell'amministrazione. Restano fuori dal perimetro dell'articolo 9-ter le ipotesi di acquisto automatico, come quello iure sanguinis per nascita da genitore cittadino, che non danno luogo a un vero e proprio procedimento concessorio e non sono quindi soggetti a questo termine. La distinzione è importante: il termine misura la durata di un'istruttoria che culmina in un provvedimento discrezionale o concessorio, non l'effetto di una situazione che si produce di diritto.
Il termine ordinario di ventiquattro mesi
Il cuore della disposizione è la fissazione del termine ordinario di definizione in «ventiquattro mesi» decorrenti «dalla data di presentazione della domanda». Il dies a quo è quindi individuato in modo oggettivo nel momento in cui l'interessato deposita formalmente l'istanza, e non in un momento successivo dell'istruttoria. Entro tale arco temporale l'amministrazione è chiamata a esaminare la domanda, verificare la sussistenza dei requisiti, acquisire i pareri eventualmente necessari e adottare la decisione finale. Il termine costituisce un parametro di riferimento per valutare la tempestività dell'azione amministrativa e per misurarne l'eventuale ritardo.
La proroga fino a trentasei mesi
L'articolo 9-ter non irrigidisce eccessivamente il termine, ma ne consente l'estensione: il periodo di ventiquattro mesi è «prorogabile fino al massimo di trentasei mesi». La previsione tiene conto della complessità che alcune pratiche possono presentare, ad esempio quando occorrono accertamenti più approfonditi o acquisizioni documentali presso autorità diverse. La proroga, tuttavia, incontra un limite invalicabile: il termine non può comunque superare i trentasei mesi complessivi. Si bilancia così la flessibilità necessaria all'istruttoria con l'esigenza di non lasciare il richiedente in una condizione di attesa potenzialmente illimitata.
Rapporto con i requisiti sostanziali della riforma 2025
Il termine di definizione del procedimento va tenuto distinto dai requisiti sostanziali per l'acquisto della cittadinanza, che la riforma del 2025 ha innovato. In particolare, per le concessioni ex articoli 5 e 9 è oggi richiesta la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento. L'articolo 9-ter non incide su tali requisiti, ma sulla tempistica: stabilisce entro quando l'amministrazione deve pronunciarsi una volta presentata la domanda corredata della documentazione necessaria, compresa quella attestante il possesso dei requisiti introdotti dalla riforma.
Effetti pratici per il richiedente
Sul piano operativo, l'articolo 9-ter consente al richiedente di sapere fin dall'inizio quale sia il tempo massimo entro cui attendersi una decisione. Ciò assume rilievo per la pianificazione delle scelte personali, lavorative e familiari di chi è in attesa della cittadinanza. Il rispetto del termine è inoltre un parametro di legalità dell'azione amministrativa: il decorso del periodo senza una pronuncia può rilevare ai fini della tutela contro l'inerzia. È quindi opportuno che l'interessato conservi prova della data di presentazione della domanda, perché è da quel momento che il termine inizia a decorrere.
Coordinamento con gli altri snodi del procedimento
Il termine di definizione si inserisce in una sequenza procedimentale che comprende la presentazione della domanda all'autorità competente, l'istruttoria, l'eventuale acquisizione di pareri e l'adozione del decreto di concessione. A valle del provvedimento favorevole restano poi gli adempimenti tipici della materia, come il giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile, da cui dipende l'effettiva decorrenza della cittadinanza. L'articolo 9-ter riguarda specificamente la fase istruttoria e decisoria, scandendone i tempi; non sostituisce né assorbe gli ulteriori passaggi previsti dalla legge per il perfezionamento dell'acquisto.
Casi pratici
Caso 1: Domanda per matrimonio e termine ordinario
Tizio presenta domanda di cittadinanza per matrimonio. In base all'articolo 9-ter, l'amministrazione deve definire il procedimento entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo le ipotesi di proroga previste dalla norma.
Caso 2: Proroga per pratica complessa
Caio presenta domanda di naturalizzazione che richiede accertamenti documentali aggiuntivi presso più autorità. L'amministrazione si avvale della proroga, ma deve comunque concludere il procedimento entro il limite massimo di trentasei mesi dalla domanda.
Caso 3: Decorrenza del termine dalla data di deposito
Sempronio deposita l'istanza e ne conserva la ricevuta. Il termine di ventiquattro mesi decorre dalla data di presentazione della domanda risultante dalla ricevuta, non da un successivo atto istruttorio: la prova della data diventa decisiva per calcolare i tempi.
Domande frequenti
Quanto tempo ha lo Stato per decidere sulla domanda di cittadinanza?
Per i procedimenti ex articoli 5 e 9 il termine ordinario è di ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabile fino a un massimo di trentasei mesi.
Da quando decorre il termine?
Dalla data di presentazione della domanda. È quindi utile conservare la ricevuta o la prova del deposito dell'istanza, perché da quel momento inizia il conteggio.
Il termine vale anche per la cittadinanza per nascita?
No. L'articolo 9-ter riguarda solo i procedimenti a domanda degli articoli 5 (matrimonio) e 9 (naturalizzazione). L'acquisto automatico iure sanguinis non è soggetto a questo termine perché non dà luogo a un procedimento concessorio.
Il termine può superare i trentasei mesi?
No. La proroga è ammessa, ma il termine complessivo non può in alcun caso eccedere i trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda.
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