- L'articolo 12 individua i casi in cui il cittadino italiano «perde» la cittadinanza per ragioni legate a impieghi, cariche o servizio militare a favore di Stati o enti esteri.
- Si perde la cittadinanza se, accettato un impiego o una carica pubblica da uno Stato o ente estero non partecipato dall'Italia, o prestando servizio militare per uno Stato estero, non si abbandona nel termine fissato dall'intimazione del Governo.
- La perdita non è quindi automatica: presuppone un'intimazione del Governo italiano e l'inadempimento entro il termine.
- In tempo di guerra con uno Stato estero, l'aver accettato o mantenuto un impiego pubblico, prestato servizio militare non obbligatorio o acquistato volontariamente quella cittadinanza comporta la perdita al cessare dello stato di guerra.
- La perdita riguarda condotte di particolare gravità, legate a un legame con uno Stato estero potenzialmente in conflitto di lealtà con l'Italia.
Testo dell'articoloVigente
Art. 12 L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l’Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all’intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 12 D.Lgs. 504/1995 — Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
- Articolo 12 L. 184/1983: Convocazione e audizione dei genitori o parenti
- Art. 12 Reg. (UE) 2024/1689 — Conservazione delle registrazioni
- Art. 12 Cod. Amb. — Verifica di assoggettabilita
- Art. 12 D.Lgs. 148/2015 — Durata
- Art. 12 D.Lgs. 159/2011 — Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale
In sintesi
La perdita della cittadinanza: una misura eccezionale
L'articolo 12 disciplina alcune ipotesi di perdita della cittadinanza italiana, una vicenda dell'opposto segno rispetto all'acquisto. Va premesso che, nel sistema della L. 91/1992, la perdita è un evento eccezionale e tassativo: si verifica soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, e non per scelta discrezionale dell'amministrazione. La cittadinanza, infatti, è uno status stabile, che lega la persona allo Stato in modo tendenzialmente permanente. Le ipotesi dell'articolo 12 ruotano attorno a un denominatore comune: l'assunzione di un legame qualificato con uno Stato o un ente estero, tale da porre un potenziale conflitto di lealtà con l'Italia.
Impiego, carica o servizio militare per uno Stato estero
Il primo comma prende in considerazione il cittadino italiano che abbia accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero, ovvero da un ente internazionale cui l'Italia non partecipi, oppure che presti servizio militare per uno Stato estero. In queste situazioni la cittadinanza non si perde immediatamente. La norma prevede infatti un passaggio: il Governo italiano «può» rivolgere all'interessato l'intimazione di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare, fissando un termine. La perdita scatta solo se il cittadino non ottempera nel termine assegnato.
Il ruolo dell'intimazione del Governo
Questo meccanismo merita di essere sottolineato perché smentisce un'idea errata: la cittadinanza non si perde per il solo fatto di lavorare per uno Stato estero o di servire in forze armate straniere. Occorre un atto del Governo, l'intimazione, che richiede l'abbandono entro un termine, e occorre l'inadempimento del cittadino. È quindi una perdita condizionata, che lascia all'interessato la possibilità di conservare la cittadinanza italiana rinunciando all'incarico estero. La previsione bilancia l'esigenza dello Stato di evitare conflitti di lealtà con il rispetto della posizione del singolo, al quale viene offerta una via d'uscita prima della conseguenza più grave.
Le ipotesi legate allo stato di guerra
Il secondo comma disciplina situazioni di maggiore gravità, collegate allo stato di guerra con uno Stato estero. Perde la cittadinanza italiana il cittadino che, durante lo stato di guerra, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico o una carica pubblica per tale Stato, abbia prestato servizio militare per esso senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza. In questi casi la perdita si determina al momento della cessazione dello stato di guerra. La condotta è qui valutata con maggiore severità, perché tenuta nei confronti di uno Stato con cui l'Italia è in conflitto, e quindi particolarmente lesiva del vincolo di fedeltà.
Volontarietà e assenza di obbligo
Il legislatore valorizza l'elemento della volontarietà. Nel secondo comma rileva il servizio militare prestato «senza esservi obbligato» e l'acquisto «volontario» della cittadinanza dello Stato nemico. Ciò significa che condotte imposte, subite o obbligatorie non determinano automaticamente la perdita: ciò che la norma colpisce è la libera adesione a un legame con lo Stato estero in un contesto di conflitto. Questa attenzione alla volontarietà conferma la natura sanzionatoria delle ipotesi, dirette a chi sceglie consapevolmente di servire o di farsi cittadino di uno Stato in guerra con l'Italia, e non a chi vi è costretto.
Rapporto con la doppia cittadinanza
È importante non confondere queste ipotesi con il regime ordinario della doppia cittadinanza. L'ordinamento italiano ammette in via generale che un cittadino possieda anche un'altra cittadinanza, senza perdere quella italiana. L'articolo 12 non incide su questa regola: l'acquisto di una cittadinanza straniera in tempo di pace, di per sé, non comporta la perdita di quella italiana. Solo l'acquisto volontario della cittadinanza di uno Stato con cui l'Italia è in guerra rientra tra le cause di perdita previste dalla norma. Per i casi ordinari, dunque, la doppia cittadinanza resta pienamente compatibile con il mantenimento dello status italiano.
Riacquisto e raccordo con gli altri articoli
La perdita della cittadinanza non è necessariamente definitiva. La legge prevede, in altre disposizioni, ipotesi di riacquisto per chi l'abbia perduta, secondo presupposti e termini specifici. L'articolo 12 va quindi letto insieme alle norme sul riacquisto, che consentono in determinate condizioni di recuperare lo status perduto. Per chi si trovi nelle situazioni descritte, la conseguenza non chiude in modo irreversibile ogni possibilità di tornare cittadino italiano. Resta però essenziale comprendere bene i presupposti dell'articolo 12, perché si tratta di ipotesi delicate, in cui il legame con uno Stato estero assume un rilievo decisivo per la conservazione della cittadinanza.
Casi pratici
Caso 1: Carica pubblica per uno Stato estero
Tizio, cittadino italiano, accetta una carica pubblica presso uno Stato estero a cui l'Italia non partecipa. Il Governo italiano gli rivolge l'intimazione di abbandonare la carica entro un termine. Poiché Tizio non ottempera nel termine fissato, in base al primo comma dell'articolo 12 perde la cittadinanza italiana.
Caso 2: Servizio militare straniero abbandonato in tempo
Caio, cittadino italiano, presta servizio militare per uno Stato estero. Ricevuta l'intimazione del Governo italiano, decide di abbandonare il servizio entro il termine assegnato. Avendo ottemperato all'intimazione, Caio conserva la cittadinanza italiana: la perdita prevista dall'articolo 12 non si verifica.
Caso 3: Acquisto volontario della cittadinanza di uno Stato in guerra
Sempronio, durante lo stato di guerra tra l'Italia e uno Stato estero, acquista volontariamente la cittadinanza di quello Stato. In base al secondo comma dell'articolo 12, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra, trattandosi di una condotta volontaria di particolare gravità.
Domande frequenti
Lavorare per uno Stato estero fa perdere la cittadinanza italiana?
Non automaticamente. L'articolo 12 prevede che la perdita scatti solo se, dopo l'intimazione del Governo italiano ad abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare entro un termine, il cittadino non vi ottempera. Chi abbandona nel termine conserva la cittadinanza.
La perdita della cittadinanza è automatica?
No, nelle ipotesi del primo comma è subordinata a un'intimazione del Governo e all'inadempimento entro il termine. Nel secondo comma, relativo allo stato di guerra, la perdita si determina al momento della cessazione dello stato di guerra per le condotte indicate.
Acquistare una cittadinanza straniera mi fa perdere quella italiana?
In tempo di pace no: l'ordinamento ammette la doppia cittadinanza e l'acquisto di una cittadinanza straniera non comporta di per sé la perdita di quella italiana. L'articolo 12 colpisce solo l'acquisto volontario della cittadinanza di uno Stato in guerra con l'Italia.
Conta che la condotta sia stata volontaria?
Sì. Nel secondo comma rilevano il servizio militare prestato senza esservi obbligati e l'acquisto volontario della cittadinanza dello Stato nemico. Le condotte imposte o obbligatorie non determinano la perdita prevista dalla norma.
Chi perde la cittadinanza può riacquistarla?
La perdita non è necessariamente definitiva. La legge prevede, in altre disposizioni, ipotesi di riacquisto per chi abbia perso la cittadinanza, secondo presupposti e termini specifici. L'articolo 12 va quindi letto insieme alle norme sul riacquisto.