- I sistemi di IA ad alto rischio devono essere progettati per registrare automaticamente gli eventi (log) per tutta la durata del ciclo di vita.
- Le capacità di registrazione devono consentire di individuare situazioni di rischio, agevolare il monitoraggio post-mercato e supportare la sorveglianza da parte dei deployer.
- Per i sistemi biometrici di cui all'allegato III, punto 1, lettera a), i log devono includere dati minimi specifici: periodi di utilizzo, banche dati di riferimento, dati di input con corrispondenza e identificativo dei verificatori.
- L'obbligo di tracciabilità è funzionale alla responsabilità: in caso di incidente o verifica da parte delle autorità, i log costituiscono la principale fonte di prova sul funzionamento del sistema.
- Il requisito si coordina con il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato (art. 72) e con la sorveglianza umana (art. 14).
Testo dell'articoloVigente
Art. 12 Reg. (UE) 2024/1689 — Conservazione delle registrazioni
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
1. I sistemi di IA ad alto rischio consentono a livello tecnico la registrazione automatica degli eventi («log») per la durata del ciclo di vita del sistema.
2. Al fine di garantire un livello di tracciabilità del funzionamento del sistema di IA ad alto rischio adeguato alla finalità prevista del sistema, le capacità di registrazione consentono la registrazione di eventi pertinenti per:
a) l'individuazione di situazioni che possono far sì che il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, o determinare una modifica sostanziale;
b) l'agevolazione del monitoraggio successivo all'immissione sul mercato di cui all'articolo 72; e
c) il monitoraggio del funzionamento dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 26, paragrafo 5.
3. Per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 1, lettera a), le capacità di registrazione comprendono almeno i dati seguenti:
a) la registrazione del periodo di ciascun utilizzo del sistema (data e ora di inizio e di fine di ciascun utilizzo);
b) la banca dati di riferimento utilizzata dal sistema per verificare i dati di input;
c) i dati di input per i quali la ricerca ha portato a una corrispondenza;
d) l'identificativo delle persone fisiche che partecipano alla verifica dei risultati di cui all'articolo 14, paragrafo 5.
Stesso numero, altri codici
- Art. 12 D.Lgs. 504/1995 — Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
- Articolo 12 L. 184/1983: Convocazione e audizione dei genitori o parenti
- Art. 12 Cod. Amb. — Verifica di assoggettabilita
- Art. 12 D.Lgs. 148/2015 — Durata
- Art. 12 D.Lgs. 159/2011 — Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale
- Art. 12 D.Lgs. 209/2005 — Operazioni vietate
In sintesi
Indice dei contenuti
Il requisito di logging nell'architettura di conformità AI Act
L'articolo 12 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) introduce uno degli obblighi tecnici più rilevanti per i sistemi di IA ad alto rischio: la capacità di registrazione automatica degli eventi, comunemente denominata «logging». Questa previsione non è accessoria ma strutturale: senza una traccia affidabile del funzionamento del sistema, non è possibile verificare la conformità, indagare un malfunzionamento né esercitare una sorveglianza umana effettiva.
La norma si colloca nel Capo III, Sezione 2, dedicata ai requisiti tecnici dei sistemi ad alto rischio. Il fornitore è il soggetto primariamente responsabile del rispetto di questo obbligo in fase di progettazione e sviluppo, mentre il deployer ne beneficia sul piano operativo e ne risponde sul piano del monitoraggio durante l'uso (art. 26, par. 5).
Cosa devono registrare i log: la regola generale
Il paragrafo 2 dell'articolo 12 indica tre finalità a cui le capacità di registrazione devono servire in modo adeguato rispetto alla finalità del sistema:
Il principio di proporzionalità è esplicito: le capacità di log devono essere «adeguate alla finalità prevista del sistema». Ciò significa che un sistema ad alto rischio impiegato in ambito sanitario avrà requisiti di tracciabilità più stringenti rispetto a uno impiegato nella classificazione di candidature in un processo di selezione del personale, benché entrambi rientrino nell'allegato III.
I requisiti minimi per i sistemi biometrici (allegato III, punto 1, lettera a))
Il paragrafo 3 introduce una disciplina speciale e più dettagliata per i sistemi di identificazione biometrica remota di cui all'allegato III, punto 1, lettera a). Per questi sistemi — che presentano un rischio particolarmente elevato per i diritti fondamentali, inclusa la privacy — i log devono contenere almeno:
Questi requisiti minimi sono inderogabili. Il fornitore può prevedere log più estesi, ma non può ridurli al di sotto di questa soglia. Si noti che il legislatore ha scelto di non imporre un periodo minimo di conservazione direttamente nell'art. 12: tale aspetto è rimesso alla documentazione tecnica e al piano di monitoraggio post-mercato (allegato IV, art. 72).
Rapporto con gli obblighi del deployer e con il GDPR
Il logging crea un'interazione diretta tra gli obblighi del fornitore (progettare il sistema con le capacità tecniche adeguate) e quelli del deployer (utilizzare le funzionalità di log per monitorare il sistema in esercizio). In pratica, il fornitore deve consegnare un sistema che «sappia registrare», e il deployer deve assicurarsi che la funzione sia attivata e che i dati siano conservati in modo sicuro.
Quando i sistemi di IA ad alto rischio trattano dati biometrici o altri dati personali, i log stessi contengono dati personali e sono pertanto soggetti al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Il deployer, che nella maggior parte dei casi assume il ruolo di titolare del trattamento, dovrà definire una base giuridica per la conservazione dei log, fissare un periodo di retention adeguato, adottare misure di sicurezza appropriate (es. cifratura, controllo degli accessi) e, se richiesto, includere i log nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR.
Il raccordo tra i due regimi non è facoltativo: l'art. 27 AI Act — sulla valutazione d'impatto sui diritti fondamentali — prevede espressamente che tale valutazione integri, ove applicabile, la DPIA già effettuata ai sensi del GDPR, creando un sistema di compliance integrato.
Implicazioni operative per fornitore e deployer
Per il fornitore, l'art. 12 richiede che le specifiche tecniche del sistema includano, già nella fase di progettazione, moduli di logging conformi al regolamento. La documentazione tecnica (allegato IV) deve descrivere le capacità di registrazione, le tipologie di eventi tracciati e il formato dei log. È opportuno prevedere meccanismi di tamper-proofing che impediscano la modifica o cancellazione non autorizzata dei log, anche per garantire il valore probatorio degli stessi in caso di verifica da parte delle autorità di vigilanza del mercato.
Per il deployer, l'obbligo pratico si traduce in:
Le sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti tecnici di cui alla Sezione 2 del Capo III rientrano nel regime dell'art. 99 AI Act, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie significative sia per i fornitori sia, in taluni casi, per i deployer. L'assenza o l'inadeguatezza dei log può aggravare il giudizio dell'autorità di vigilanza, configurando una violazione sistematica degli obblighi di trasparenza e tracciabilità.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti