In sintesi
- Sancisce il principio cardine della doppia cittadinanza: il cittadino italiano che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana.
- Smentisce l'equivoco diffuso secondo cui prendere un passaporto straniero farebbe automaticamente perdere quello italiano: non è così.
- La perdita non è automatica: serve una rinuncia espressa e volontaria del cittadino.
- La rinuncia è possibile solo a una condizione: che l'interessato risieda o stabilisca la residenza all'estero.
- Riguarda sia chi possiede già una doppia cittadinanza, sia chi la acquista o la riacquista successivamente.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 11 L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 11 D.Lgs. 504/1995 — Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati
- Articolo 11 L. 184/1983: Adottabilità in assenza dei genitori o per mancato riconoscimento
- Art. 11 Reg. (UE) 2024/1689 — Documentazione tecnica
- Art. 11 Cod. Amb. — Modalità di svolgimento
- Art. 11 D.Lgs. 148/2015 — Causali
- Art. 11 D.Lgs. 159/2011 — Esecuzione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Il principio della doppia cittadinanza nell'ordinamento italiano
L'articolo 11 enuncia in poche parole una delle regole più importanti e più fraintese della legge sulla cittadinanza: «Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero». In altri termini, l'ordinamento italiano ammette pienamente la doppia (e anche la plurima) cittadinanza. Diventare cittadini di un altro Stato non comporta, di per sé, la perdita di quella italiana. È un principio di favore per il cittadino, che riconosce la mobilità delle persone nel mondo contemporaneo e tutela i legami con il Paese d'origine anche di chi costruisce la propria vita altrove.
L'equivoco da smontare: il passaporto straniero non «cancella» l'italiano
Esiste un convincimento molto radicato, soprattutto tra gli italiani all'estero e tra i loro discendenti, secondo cui prendere la cittadinanza del Paese di residenza – statunitense, brasiliana, argentina, tedesca o altra – farebbe perdere automaticamente quella italiana. L'articolo 11 chiarisce che non è così: chi acquista una cittadinanza straniera «conserva quella italiana». Non c'è alcuna decadenza implicita, alcun effetto automatico. Il timore di «dover scegliere» tra le due appartenenze è, nella stragrande maggioranza dei casi, infondato sul versante italiano. Eventuali incompatibilità possono semmai derivare dalla legge dell'altro Stato, non da quella italiana.
La conservazione vale in tre situazioni: possesso, acquisto, riacquisto
La norma copre tre ipotesi distinte. La prima è il «possesso»: chi ha già una doppia cittadinanza, magari fin dalla nascita, conserva quella italiana. La seconda è l'«acquisto»: chi, da cittadino italiano, diventa anche cittadino di un altro Stato in un momento successivo. La terza è il «riacquisto»: chi, avendo in passato perso la cittadinanza straniera, la riprende. In tutte e tre le situazioni l'effetto è identico: la cittadinanza italiana resta ferma e impregiudicata. Il legislatore ha voluto coprire ogni vicenda possibile per evitare interpretazioni restrittive.
La perdita richiede una rinuncia espressa e volontaria
Se la conservazione è la regola, la perdita è l'eccezione e presuppone una manifestazione di volontà del cittadino: «può ad essa rinunciare». La rinuncia è un atto consapevole e formale, non un effetto che l'ordinamento ricava dal silenzio o dal comportamento. Nessuno perde la cittadinanza italiana per il solo fatto di vivere all'estero per decenni, di votare alle elezioni di un altro Paese o di prestarvi servizio: occorre una dichiarazione espressa di rinuncia. È il cittadino, e solo lui, a decidere se sciogliere il legame con lo Stato italiano.
La condizione per rinunciare: la residenza all'estero
La facoltà di rinuncia non è incondizionata. L'articolo 11 la subordina a un presupposto preciso: l'interessato deve risiedere o stabilire la residenza all'estero. È una condizione coerente con la logica dell'istituto: si consente di abbandonare la cittadinanza italiana solo a chi ha effettivamente spostato il proprio centro di vita fuori dai confini nazionali, evitando rinunce «di comodo» da parte di chi continua a vivere in Italia. Chi risiede stabilmente sul territorio della Repubblica, dunque, non può rinunciare alla cittadinanza italiana ai sensi di questa disposizione.
Perché l'Italia favorisce la doppia cittadinanza
La scelta di ammettere la doppia cittadinanza riflette una precisa visione: la cittadinanza non è un vincolo esclusivo che impone di recidere ogni altro legame, ma il riconoscimento di un'appartenenza che può convivere con altre. Per i milioni di oriundi italiani sparsi nel mondo, ciò significa poter mantenere il legame giuridico con il Paese degli avi pur essendo pienamente cittadini del Paese in cui vivono. Per gli stranieri naturalizzati italiani, significa non dover necessariamente rinunciare alla cittadinanza d'origine, salvo che a imporlo sia la legge di quell'altro Stato.
Conseguenze pratiche e cautele
La portata dell'articolo 11 si apprezza soprattutto sul piano pratico. Il cittadino con doppia cittadinanza gode dei diritti e dei doveri propri di ciascuna appartenenza, nei limiti previsti da ciascun ordinamento. Sul versante italiano non vi è alcun obbligo di scelta. È però prudente verificare la disciplina dell'altro Stato: alcuni Paesi non ammettono la doppia cittadinanza e possono richiedere la rinuncia a quella precedente come condizione per concedere la propria. La conservazione garantita dall'articolo 11 opera dal lato italiano; gli eventuali limiti vanno cercati nella legge straniera.
Rapporto con la rinuncia e con il riacquisto
La rinuncia disciplinata da questo articolo va tenuta distinta dalle vicende di perdita previste per altre cause e dal riacquisto della cittadinanza disciplinato altrove nella legge. Chi ha rinunciato potrebbe, ricorrendone i presupposti, riacquistare in futuro la cittadinanza italiana secondo le regole specifiche dell'ordinamento. La rinuncia ex articolo 11, in definitiva, non è un punto di non ritorno assoluto, ma una scelta reversibile nei modi e nei limiti previsti dalla legge per il riacquisto.
Casi pratici
Caso 1: L'italiano che si naturalizza all'estero
Tizio, cittadino italiano, vive da anni negli Stati Uniti e decide di acquisire la cittadinanza statunitense. Teme di perdere quella italiana. In forza dell'articolo 11, invece, conserva la cittadinanza italiana: l'acquisto di quella straniera non comporta alcuna decadenza automatica dal lato italiano. Resta cittadino di entrambi gli Stati senza dover compiere alcuna scelta nei confronti dell'Italia.
Caso 2: La rinuncia possibile solo dall'estero
Caia, cittadina italiana, ha ottenuto anche la cittadinanza di un altro Paese e desidera rinunciare a quella italiana. Poiché continua a risiedere stabilmente in Italia, non può esercitare la facoltà di rinuncia: l'articolo 11 la consente solo a chi risiede o stabilisce la residenza all'estero. Caia potrà rinunciare solo dopo aver effettivamente trasferito il proprio centro di vita fuori dai confini nazionali.
Caso 3: Il discendente che teme di «dover scegliere»
Sempronio, discendente di emigrati italiani, ottiene il riconoscimento della cittadinanza italiana pur essendo già cittadino del Paese sudamericano in cui è nato. Si chiede se debba rinunciare a una delle due. L'articolo 11 lo rassicura: conserva entrambe le cittadinanze, perché l'ordinamento italiano ammette la doppia appartenenza. Eventuali limiti potrebbero derivare solo dalla legge del suo Paese, non da quella italiana.
Domande frequenti
Prendere la cittadinanza di un altro Paese fa perdere quella italiana?
No. L'articolo 11 stabilisce che il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana. Non c'è alcuna perdita automatica dal lato italiano: è un equivoco molto diffuso ma infondato.
L'Italia ammette la doppia cittadinanza?
Sì, pienamente. L'ordinamento italiano consente di essere contemporaneamente cittadini italiani e di uno o più altri Stati. Il legame con l'Italia si conserva, salvo una rinuncia espressa e volontaria dell'interessato.
Come si perde la cittadinanza italiana avendone anche un'altra?
Solo con una rinuncia espressa e volontaria. La cittadinanza italiana non si perde per il silenzio, per gli anni passati all'estero o per altri comportamenti: occorre una dichiarazione formale di rinuncia da parte del cittadino.
Posso rinunciare alla cittadinanza italiana mentre vivo in Italia?
No. L'articolo 11 consente la rinuncia solo a chi risiede o stabilisce la residenza all'estero. Chi vive stabilmente in Italia non può rinunciare alla cittadinanza italiana ai sensi di questa disposizione.
Se rinuncio alla cittadinanza italiana, posso riacquistarla in futuro?
La rinuncia non è necessariamente definitiva: ricorrendone i presupposti, l'ordinamento prevede strade per il riacquisto della cittadinanza italiana, secondo le regole specifiche previste dalla legge per tale ipotesi.