In sintesi
- L'articolo 7 disciplina la procedura per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio (ex art. 5): si perfeziona con decreto del Ministro dell'interno.
- Il procedimento si avvia su istanza dell'interessato, mai d'ufficio: è la persona a chiedere la cittadinanza.
- L'istanza si presenta al sindaco del comune di residenza, se si vive in Italia, oppure alla competente autorità consolare, se si risiede all'estero.
- Il comma 2 rinvia all'art. 3 della legge n. 13 del 1991 sull'individuazione dell'autorità competente all'emanazione degli atti amministrativi.
- La norma fotografa la fase amministrativa del coniuge di cittadino: domanda, istruttoria, decreto ministeriale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7 L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. Ai sensi dell’articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell’interno, a istanza dell’interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.
2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Una norma di procedura: come si arriva al decreto
L'articolo 7 della legge n. 91 del 1992 non descrive un nuovo modo di acquisto della cittadinanza, ma disciplina il «come» dell'acquisto per matrimonio già previsto dall'articolo 5. La disposizione individua l'autorità competente, il soggetto legittimato a chiedere il provvedimento e l'ufficio davanti al quale presentare l'istanza. Si tratta quindi di una norma di carattere procedimentale, che collega il diritto sostanziale del coniuge di cittadino alla sua concreta attuazione amministrativa. Comprenderne il funzionamento è essenziale perché, nella pratica, l'esito dipende tanto dal possesso dei requisiti quanto dal corretto avvio e svolgimento dell'iter.
Il decreto del Ministro dell'interno
Il comma 1 stabilisce che, ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista «con decreto del Ministro dell'interno». È un dato di precisione tecnica che non va confuso: l'acquisto per matrimonio si perfeziona con un decreto ministeriale, mentre la naturalizzazione di cui all'articolo 9 è concessa con decreto del Presidente della Repubblica. La diversa autorità riflette la diversa natura dei due istituti. L'individuazione del Ministro dell'interno colloca la competenza presso l'amministrazione che gestisce la materia della cittadinanza e dell'immigrazione, garantendo l'unitarietà dell'istruttoria e dei controlli sui presupposti richiesti dalla legge.
L'iniziativa di parte: l'istanza dell'interessato
Il procedimento si avvia «a istanza dell'interessato». La cittadinanza per matrimonio non è mai attribuita d'ufficio né come effetto automatico del solo vincolo coniugale: occorre che il coniuge straniero formuli una domanda. Questa caratteristica distingue nettamente l'acquisto per matrimonio dall'acquisto automatico per nascita o per adozione del minore, dove la cittadinanza segue lo status senza bisogno di alcuna richiesta. Qui, invece, è la volontà espressa dell'interessato a innescare la procedura: senza domanda non c'è decreto, e il matrimonio con un cittadino italiano, da solo, non produce alcun effetto sulla cittadinanza dello straniero.
Dove si presenta la domanda: sindaco o autorità consolare
La norma indica con chiarezza i due punti di accesso al procedimento. Se l'interessato risiede in Italia, l'istanza si presenta al sindaco del comune di residenza; se risiede all'estero, alla competente autorità consolare. Questa duplicità di canali riflette la realtà di una platea che comprende sia coniugi residenti nel territorio nazionale sia coniugi che vivono all'estero. Il comune e il consolato fungono da terminali dell'amministrazione: ricevono la domanda, ne curano l'inoltro e collaborano all'istruttoria, ma la decisione finale resta in capo all'autorità centrale, ossia al Ministro dell'interno. È quindi importante individuare correttamente l'ufficio competente in base al luogo di residenza per non incorrere in ritardi o irricevibilità.
Il rinvio alla legge n. 13 del 1991
Il comma 2 richiama l'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in tema di individuazione dell'autorità competente all'adozione degli atti amministrativi. Si tratta di un coordinamento normativo che inserisce il decreto sulla cittadinanza nel quadro generale dei provvedimenti amministrativi, assicurando coerenza tra la disciplina speciale della cittadinanza e le regole generali sulla competenza all'emanazione degli atti. Il rinvio conferma la natura amministrativa del procedimento e la sua soggezione ai principi che governano l'azione della pubblica amministrazione, dalla competenza alla forma del provvedimento.
Procedura per matrimonio e procedura per naturalizzazione: non confonderle
Una delle confusioni più frequenti riguarda proprio la distinzione tra le due principali vie di acquisto a domanda. L'acquisto per matrimonio dell'articolo 5, di cui l'articolo 7 detta la procedura, si fonda sul vincolo coniugale con un cittadino e si chiude con decreto del Ministro dell'interno. La naturalizzazione dell'articolo 9 si fonda invece su una residenza legale prolungata e si chiude con decreto del Presidente della Repubblica, con un margine di valutazione più ampio. Entrambe richiedono la domanda dell'interessato, ma differiscono per presupposti, autorità e natura del provvedimento. L'articolo 7 riguarda esclusivamente la prima delle due ipotesi.
Dopo il decreto: il giuramento e la decorrenza
L'articolo 7 si limita a descrivere la fase che culmina nel decreto, ma il percorso non si esaurisce con esso. La cittadinanza per concessione, infatti, non ha effetto se l'interessato non presta giuramento di fedeltà alla Repubblica entro sei mesi dalla notifica del decreto, davanti all'ufficiale dello stato civile, come stabilito dall'articolo 10. La cittadinanza decorre poi dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e formalità richieste. L'articolo 7 va quindi letto in connessione con gli articoli 10 e 23, che completano il quadro degli adempimenti e individuano gli uffici competenti a ricevere le dichiarazioni e il giuramento.
Casi pratici
Caso 1: Coniuge residente in Italia
Mevia, cittadina straniera coniugata con Tizio, cittadino italiano, vive con lui in Italia. Per ottenere la cittadinanza per matrimonio presenta l'istanza al sindaco del comune di residenza. Il procedimento, avviato dalla sua domanda, si svolge con l'istruttoria del Ministero dell'interno e si conclude con il decreto del Ministro, cui dovrà seguire il giuramento entro sei mesi dalla notifica.
Caso 2: Coniuge residente all'estero
Caio, cittadino straniero sposato con una cittadina italiana, risiede stabilmente all'estero. In base all'articolo 7 presenta la sua istanza non al sindaco ma alla competente autorità consolare del luogo di residenza, che la riceve e ne cura l'inoltro. Anche in questo caso la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, su domanda dell'interessato.
Caso 3: Nessuna domanda, nessun acquisto
Sempronio, straniero, sposa una cittadina italiana ma non presenta alcuna istanza, ritenendo che il matrimonio basti a renderlo cittadino. In realtà l'articolo 7 richiede l'iniziativa di parte: senza domanda al sindaco o al consolato non si avvia alcun procedimento e non viene emanato alcun decreto. Sempronio resta straniero finché non attiva la procedura prevista dalla legge.
Domande frequenti
Con quale provvedimento si ottiene la cittadinanza per matrimonio?
Con decreto del Ministro dell'interno, su istanza dell'interessato. È un atto diverso dalla naturalizzazione dell'articolo 9, che si ottiene invece con decreto del Presidente della Repubblica.
Dove si presenta la domanda di cittadinanza per matrimonio?
Al sindaco del comune di residenza se si vive in Italia, oppure alla competente autorità consolare se si risiede all'estero. È il luogo di residenza a determinare l'ufficio competente.
Il matrimonio con un italiano comporta da solo la cittadinanza?
No. L'acquisto non è automatico: occorre presentare un'istanza. Senza domanda il procedimento non si avvia e non viene emanato alcun decreto, per quanto sussista il vincolo coniugale.
Dopo il decreto la cittadinanza è subito acquisita?
No. Il decreto non ha effetto se l'interessato non presta giuramento di fedeltà alla Repubblica entro sei mesi dalla notifica, davanti all'ufficiale dello stato civile, come previsto dall'articolo 10.
Occorre rinunciare alla cittadinanza d'origine?
No, l'ordinamento italiano ammette la doppia cittadinanza. Salvo che lo imponga la legge dello Stato d'origine, il coniuge straniero può conservare la propria cittadinanza accanto a quella italiana.
Vedi anche