Indice
In sintesi
- Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può «acquistare» la cittadinanza a domanda: non è un acquisto automatico, ma una concessione.
- Serve la residenza legale in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio, oppure tre anni dalla data del matrimonio se la coppia risiede all'estero.
- I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi: un anno se residenti in Italia, un anno e mezzo se all'estero.
- Al momento del decreto il matrimonio deve essere ancora valido ed efficace: nessuno scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione personale.
- L'acquisto per matrimonio è disciplinato dall'art. 5 e concesso con decreto del Ministro dell'Interno; va tenuto distinto dalla naturalizzazione dell'art. 9.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Un acquisto a domanda, non automatico
L'articolo 5 disciplina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, una delle vie più frequenti per i cittadini stranieri. È fondamentale chiarire subito un punto che genera molti equivoci: il matrimonio con un cittadino italiano non rende automaticamente italiani. La norma parla di coniuge che «può acquistare» la cittadinanza, e ciò avviene soltanto a seguito di una domanda dell'interessato e di una valutazione dell'amministrazione. Non si tratta quindi di un effetto immediato del vincolo coniugale, ma di un percorso che richiede il possesso di requisiti precisi e l'adozione di un provvedimento formale.
I requisiti di residenza: due o tre anni
Il primo comma distingue due situazioni in base al luogo di residenza della coppia. Se il coniuge straniero o apolide risiede legalmente nel territorio della Repubblica, deve maturare almeno due anni di residenza legale dopo il matrimonio. Se invece la coppia risiede all'estero, il requisito è di tre anni dalla data del matrimonio. La differenza riflette il diverso grado di radicamento sul territorio italiano: chi vive in Italia dimostra un legame più immediato e vede ridotto il periodo richiesto. In entrambi i casi il riferimento è alla residenza «legale», cioè regolare e documentata, non a una semplice presenza di fatto.
Il dimezzamento dei termini in presenza di figli
Il secondo comma introduce un favor per le famiglie: i termini del primo comma sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Significa che, in presenza di figli, il requisito scende a un anno di residenza legale in Italia dopo il matrimonio, oppure a un anno e mezzo dalla data del matrimonio per chi risiede all'estero. La riduzione si applica sia ai figli naturali sia a quelli adottati dalla coppia, in coerenza con la tutela costituzionale dell'unità familiare. È una previsione che riconosce il maggiore radicamento del nucleo familiare e ne accelera il percorso verso una cittadinanza comune.
La stabilità del vincolo al momento del decreto
Un requisito spesso sottovalutato è la persistenza del legame coniugale fino al momento decisivo. La norma chiede che, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. In pratica il matrimonio deve essere ancora valido ed efficace e la coppia non deve essere separata quando l'amministrazione decide. Se la crisi coniugale interviene prima del decreto, viene meno il presupposto stesso dell'acquisto. La verifica, quindi, non si esaurisce al momento della domanda ma si protrae fino alla decisione finale.
Il requisito linguistico introdotto dalla riforma
A partire dalla riforma del 2025 il quadro si è arricchito di un requisito ulteriore, comune anche alla naturalizzazione: la conoscenza della lingua italiana. Per le concessioni ex articoli 5 e 9 è oggi richiesta una competenza dell'italiano almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. È un requisito che non riguarda chi è italiano per nascita, ma incide direttamente sul coniuge straniero che chiede la cittadinanza per matrimonio. Chi presenta domanda deve quindi essere in grado di dimostrare, secondo le modalità previste, un'adeguata padronanza della lingua, a conferma dell'integrazione nel tessuto sociale del Paese.
L'autorità competente e la differenza con la naturalizzazione
L'acquisto per matrimonio è concesso con decreto del Ministro dell'Interno, secondo il procedimento delineato dall'articolo 7. Qui emerge una distinzione tecnica importante rispetto alla naturalizzazione: quest'ultima, disciplinata dall'articolo 9, è concessa con decreto del Presidente della Repubblica ed è un atto a forte connotazione discrezionale. La via del matrimonio dell'articolo 5, pur soggetta a verifica dei requisiti e a possibili motivi ostativi previsti dalla legge, ruota attorno a un presupposto oggettivo, il vincolo coniugale stabile e la residenza. Confondere le due strade porta a errori frequenti su tempi, requisiti e autorità competente.
Doppia cittadinanza e procedura pratica
Il coniuge che acquista la cittadinanza italiana per matrimonio non è tenuto, sul versante italiano, a rinunciare alla propria cittadinanza di origine: l'ordinamento italiano ammette la doppia cittadinanza, salvo diverse previsioni dello Stato straniero di provenienza. La domanda si presenta secondo le modalità di legge e l'efficacia dell'acquisto è collegata, come per gli altri casi di concessione, al giuramento previsto dall'articolo 10, da prestare entro sei mesi dalla notifica del decreto davanti all'ufficiale dello stato civile, con decorrenza dal giorno successivo. È un percorso lineare ma scandito da passaggi formali precisi, che vanno rispettati nei termini per non vanificare il procedimento.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 195/2022
Illegittimità costituzionale
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della L. 91/1992 nella parte in cui non esclude, tra le cause ostative al riconoscimento della cittadinanza per matrimonio, la morte del coniuge cittadino sopravvenuta in pendenza dei termini del procedimento (art. 7, comma 1). La morte è un evento naturale, estraneo alla sfera di controllo del richiedente e alla finalità antifrode della norma: equipararla allo scioglimento volontario del vincolo è irragionevole e viola l'art. 3 Cost. Resta così salvo il diritto già maturato dal coniuge superstite.
Casi pratici
Caso 1: Coniuge residente in Italia da due anni
Tizio, cittadino straniero, sposa una cittadina italiana e risiede legalmente in Italia. Trascorsi due anni di residenza legale dopo il matrimonio, presenta domanda ai sensi dell'articolo 5. Poiché al momento del decreto del Ministro dell'Interno il matrimonio è ancora valido e non vi è separazione, e dimostra la conoscenza dell'italiano al livello richiesto, ottiene la concessione della cittadinanza.
Caso 2: Coppia con un figlio: termini dimezzati
Caia, cittadina straniera, sposa un cittadino italiano e dalla coppia nasce un figlio. Grazie al secondo comma dell'articolo 5, il termine di residenza legale in Italia si dimezza a un anno dopo il matrimonio. Maturato tale periodo, Caia può presentare domanda con un requisito temporale ridotto rispetto alla coppia senza figli.
Caso 3: Separazione prima del decreto
Sempronio, straniero coniugato con una cittadina italiana, presenta domanda dopo aver maturato la residenza richiesta. Prima dell'adozione del decreto, però, i coniugi si separano personalmente. Poiché l'articolo 5 esige che al momento del decreto non sussista la separazione personale, viene meno il presupposto e la cittadinanza non può essere concessa per questa via.
Domande frequenti
Sposando un cittadino italiano divento subito italiano?
No. L'articolo 5 prevede un acquisto a domanda, non automatico. Servono la residenza legale richiesta, la persistenza del matrimonio fino al decreto e, dopo la riforma 2025, la conoscenza dell'italiano almeno a livello B1. La cittadinanza è poi concessa con decreto del Ministro dell'Interno.
Quanti anni di residenza servono per la cittadinanza per matrimonio?
Almeno due anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio, oppure tre anni dalla data del matrimonio se la coppia risiede all'estero. In presenza di figli nati o adottati dai coniugi i termini si dimezzano: un anno in Italia, un anno e mezzo all'estero.
Cosa succede se mi separo o divorzio prima della decisione?
Il requisito deve sussistere fino al decreto. Se prima dell'adozione del provvedimento interviene lo scioglimento, l'annullamento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, viene meno il presupposto e la cittadinanza non può essere concessa ai sensi dell'articolo 5.
Devo rinunciare alla mia cittadinanza di origine?
Sul versante italiano no: l'ordinamento ammette la doppia cittadinanza. Chi acquista quella italiana per matrimonio conserva la propria, salvo eventuali previsioni dello Stato straniero di provenienza che impongano una scelta.
Qual è la differenza tra cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione?
La cittadinanza per matrimonio (art. 5) ruota attorno al vincolo coniugale stabile ed è concessa con decreto del Ministro dell'Interno. La naturalizzazione (art. 9) si fonda sulla residenza legale prolungata ed è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, con ampia discrezionalità.
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