- Riservato a chi discende da un cittadino italiano per nascita: padre, madre o un ascendente in linea retta di secondo grado (nonno o nonna).
- Tre vie per il maggiorenne (comma 1): servizio militare effettivo per l'Italia, assunzione di pubblico impiego alle dipendenze dello Stato (anche all'estero), oppure residenza legale da almeno due anni con dichiarazione entro un anno dalla maggiore età.
- Per il minore figlio di cittadino per nascita (comma 1-bis): bastano la dichiarazione dei genitori o del tutore e due anni di residenza legale continuativa, oppure la dichiarazione entro tre anni dalla nascita o dall'accertata filiazione.
- Chi acquista da minore può rinunciare alla cittadinanza da maggiorenne, se possiede un'altra cittadinanza (comma 1-ter).
- Lo straniero nato in Italia e qui residente senza interruzioni fino alla maggiore età diventa cittadino dichiarandolo entro un anno (comma 2): l'unica forma di ius soli limitato della legge.
- L'acquisto è un diritto: ricorrendo i requisiti, non c'è valutazione discrezionale come nella naturalizzazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 4 L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti: a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia; b) la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Commento
La logica dell'articolo 4: il legame di sangue indebolito che la legge premia
L'articolo 4 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte di chi ha un legame familiare con un cittadino italiano «per nascita», ma non lo ha ereditato automaticamente alla nascita per via dello ius sanguinis dell'articolo 1. Si tratta tipicamente del discendente di emigrati o di chi, nato all'estero, non ha trasmesso la cittadinanza in linea retta. La norma individua una platea precisa: lo straniero o l'apolide del quale il padre, la madre o «uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado» (cioè un nonno o una nonna) «sono o sono stati cittadini per nascita». La cittadinanza, qui, non si concede per grazia: si acquista al ricorrere di requisiti tassativi, accompagnati da una dichiarazione di volontà. È quindi un acquisto «a domanda» ma vincolato, profondamente diverso dalla naturalizzazione discrezionale dell'articolo 9.
Le tre vie del maggiorenne (comma 1)
Per il discendente già maggiorenne il comma 1 apre tre strade alternative. La prima è il servizio militare: chi presta «effettivo servizio militare» per lo Stato italiano diviene cittadino, a condizione di aver dichiarato preventivamente la volontà di acquistarla. La seconda è il pubblico impiego: chi «assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero» (si pensi al personale delle ambasciate o dei consolati) e dichiara di voler diventare cittadino. La terza, la più diffusa, è la residenza: chi «al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica» e dichiara la propria volontà «entro un anno dal raggiungimento» della maggiore età. Il termine annuale è perentorio: lasciarlo scadere significa perdere questa via privilegiata e dover ricorrere ad altri istituti.
Il binario del minore (comma 1-bis)
La norma dedica un percorso autonomo al minore «del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita». In questo caso non occorre attendere la maggiore età: il minore diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto e ricorre uno dei due requisiti alternativi. Il primo è la residenza legale «per almeno due anni continuativi in Italia» successiva alla dichiarazione. Il secondo è temporale: la dichiarazione presentata «entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano». Il riferimento espresso alla filiazione adottiva conferma che l'istituto guarda alla sostanza del legame familiare, non alla sola genetica.
Il diritto di ripensamento del comma 1-ter
Il comma 1-ter introduce una tutela della libertà individuale: chi ha acquistato la cittadinanza da minore, ai sensi del comma 1-bis, «divenuto maggiorenne può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza». È una valvola di sicurezza pensata per chi è stato reso cittadino italiano per scelta dei genitori, ma da adulto preferisce non mantenere il doppio status. La condizione è una sola e netta: occorre possedere un'altra cittadinanza, perché l'ordinamento non consente di rendersi apolidi per propria iniziativa. La rinuncia, dunque, non è mai un salto nel vuoto.
Il comma 2: l'unico ius soli «temperato» del sistema
Il comma 2 contiene quella che molti chiamano impropriamente «ius soli», ma che è in realtà uno ius soli fortemente temperato. Riguarda «lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età»: costui diviene cittadino se dichiara di volerlo «entro un anno dalla suddetta data». Due i presupposti cumulativi: la nascita sul territorio e la residenza legale ininterrotta per tutti i diciotto anni. È bene sgombrare il campo da un equivoco diffusissimo: in Italia non esiste alcuno ius soli automatico generalizzato; nascere sul suolo nazionale, da solo, non attribuisce la cittadinanza. Solo la combinazione di nascita, residenza continuativa fino alla maggiore età e dichiarazione tempestiva produce l'acquisto.
Acquisto «a domanda» ma non discrezionale: la differenza con la naturalizzazione
Un tratto essenziale dell'articolo 4 è la natura vincolata dell'acquisto. A differenza dell'articolo 9, dove la naturalizzazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica e resta un atto altamente discrezionale, qui l'amministrazione si limita ad accertare la sussistenza dei requisiti. Ricorrendo le condizioni di legge ed essendo presentata la dichiarazione nei termini, l'interessato «diviene cittadino»: il verbo usato dal legislatore esprime un effetto pressoché automatico. Il margine di apprezzamento dell'autorità è limitato alla verifica documentale (lo stato di discendenza, la regolarità e continuità della residenza, la tempestività della dichiarazione).
Forma della dichiarazione, prove documentali e rapporto con la riforma 2025
La dichiarazione di volontà si rende, in concreto, davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o all'autorità consolare per chi vive all'estero, allegando la documentazione che attesta la discendenza da cittadino per nascita e la regolarità del soggiorno. La versione vigente di questo articolo entra in vigore il 1° gennaio 2026: la disciplina recepisce gli aggiornamenti della riforma del 2025, che ha riordinato i modi di acquisto e trasmissione della cittadinanza, irrobustendo i requisiti di radicamento effettivo sul territorio (residenza legale, continuità, termini). Resta fermo, su un altro versante, che il requisito linguistico di livello B1 previsto dall'articolo 9.1 riguarda le concessioni ai sensi degli articoli 5 e 9, non l'acquisto disciplinato dall'articolo 4.
Consigli pratici per non perdere il diritto
Chi rientra in queste ipotesi deve curare due aspetti spesso trascurati. Il primo è la prova della discendenza: occorre ricostruire la linea retta fino al genitore o al nonno «cittadino per nascita» con certificati di nascita, matrimonio ed eventualmente trascrizioni consolari. Il secondo è il rispetto dei termini: il «entro un anno» dei commi 1 e 2 e il «entro tre anni» del comma 1-bis sono finestre che, una volta chiuse, costringono a percorsi più lunghi e incerti. È prudente avviare la raccolta documentale con largo anticipo rispetto alla maggiore età del beneficiario.
Casi pratici
Caso 1: Il discendente che dichiara entro l'anno dalla maggiore età
Tizio, figlio di un cittadino italiano per nascita, è nato all'estero e si è trasferito in Italia da minorenne. Al compimento dei diciotto anni risiede legalmente in Italia da oltre due anni. Entro un anno dal compleanno presenta all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza, allegando i documenti che provano la discendenza paterna. Ricorrendo i requisiti del comma 1, lettera c), Tizio diviene cittadino italiano senza alcuna valutazione discrezionale.
Caso 2: La minore figlia di cittadino per nascita e la dichiarazione dei genitori
Caia, di sei anni, ha una madre cittadina italiana per nascita ma è nata all'estero senza acquisire automaticamente la cittadinanza. I genitori, trasferitisi in Italia, presentano la dichiarazione di volontà di acquisto e dopo due anni continuativi di residenza legale la bambina diviene cittadina ai sensi del comma 1-bis, lettera a). Se da adulta possiederà anche un'altra cittadinanza, potrà rinunciare a quella italiana ex comma 1-ter.
Caso 3: Lo straniero nato in Italia e il termine perentorio
Sempronio è nato in Italia da genitori stranieri e vi ha risieduto legalmente senza interruzioni fino ai diciotto anni. Convinto erroneamente che nascere in Italia bastasse, lascia trascorrere oltre un anno dalla maggiore età senza dichiarare nulla. Decade così dalla via privilegiata del comma 2 e, per diventare cittadino, dovrà ora seguire la più lunga strada della naturalizzazione per residenza dell'articolo 9.
Domande frequenti
L'acquisto di cittadinanza ex articolo 4 è automatico o serve fare domanda?
Serve sempre una dichiarazione di volontà dell'interessato (o dei genitori/tutore per il minore). Ricorrendo i requisiti e presentata la dichiarazione nei termini, però, l'acquisto è un diritto: l'amministrazione si limita ad accertare i presupposti, senza la discrezionalità tipica della naturalizzazione.
Quale parentela serve per usare l'articolo 4?
Occorre essere figli o discendenti di un cittadino italiano «per nascita»: padre, madre oppure un ascendente in linea retta di secondo grado, cioè un nonno o una nonna. La discendenza va provata documentalmente con certificati di nascita, matrimonio e trascrizioni.
Nascere in Italia dà diritto alla cittadinanza?
No, non automaticamente. La sola nascita sul territorio non basta: il comma 2 richiede di essere nati in Italia, avervi risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età e dichiarare la volontà di acquisto entro un anno da quella data. In Italia non esiste uno ius soli generalizzato.
Cosa succede se lascio scadere il termine di un anno dalla maggiore età?
Il termine è perentorio: scaduto, si perde la via privilegiata dei commi 1, lettera c), e 2. Per diventare cittadini occorrerà allora ricorrere ad altri istituti, come la naturalizzazione per residenza dell'articolo 9, che richiede tempi più lunghi ed è discrezionale.
Chi è diventato cittadino da minore può poi rinunciarvi?
Sì. Il comma 1-ter consente a chi ha acquistato la cittadinanza da minore ai sensi del comma 1-bis di rinunciarvi una volta maggiorenne, ma solo se in possesso di un'altra cittadinanza, perché l'ordinamento non permette di rendersi volontariamente apolidi.
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